Ordinanza cautelare 6 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/02/2026, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11330/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11330 del 2021, proposto da Comune di Savignano Irpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Sarnano, , in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.g.;
per l'annullamento
I) del provvedimento di non ammissione della domanda di partecipazione al bando “Sport e periferie 2020” presentata dall'ente, oggi ricorrente, in data 29.10.2020, inviata, telematicamente allo sportello telematico www.sport.governo.it, raggiungibile nella pagina dedicata, alle 17:14:30, del 29.10.2020, per una somma da erogarsi di € 900.000,00 e/o della pedissequa graduatoria di non ammissione relativa alla Fase della istruttoria;
II) del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Bando Sport e Periferie, 2020, " raggiungibile della sezione https://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2020/bando-sport-e-periferie-2020/ del sito web del Dipartimento per lo Sport, destinato agli enti locali, per erogare fondi volti per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese, e nelle periferie urbane;
III) dei provvedimenti e delle pedisseque graduatorie di ammissione delle domande di rimborso delle imprese relative alle successive fasi istruttorie per l''accesso al beneficio del finanziamento pubblicato sul sito del Governo e del predetto bando;
IV) nonché di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti o consequenziali, agli stessi comunque connessi, e del silenzio serbato in occasione dell'accesso agli atti non riscontrato da parte del Dipartimento di riferimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LU De NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’allora Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicava in data 13 luglio 2020, il “Bando Sport e periferie per l’annualità 2020” volto alla individuazione degli interventi da finanziare per la riqualificazione o realizzazioni di impianti sportivi localizzati in aree svantaggiate del Paese.
Il Comune di Savignano Irpino presentava - in tale ambito - richiesta di contributo per la rigenerazione dell’impianto sportivo comunale.
Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021, si pubblicava l’esito del bando de quo, approvando la graduatoria finale dei progetti; tra i progetti ammessi al finanziamento non figurava quello del Comune istante per mancato raggiungimento di un punteggio sufficiente.
Avverso l’esito della procedura, nella parte in cui non si ottiene il finanziamento, il Comune di Savignano Irpino propone il ricorso in epigrafe deducendo le seguenti doglianze:
- violazione di legge per erronea applicazione ed eccesso di potere per violazione dei canoni dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa, errata ed omessa valutazione dei criteri e delle disposizioni del bando - non applicazione dei punteggi e dei parametri insiti del bando. violazione di legge per falsa ed errata applicazione dell’art. 12 della legge n. 241/90 ed eccesso di potere per violazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, violazione di legge per violazione dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
Viene altresì proposta domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per resistere al ricorso, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 661 del 1 febbraio 2022 è stata respinta la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 4565 del 3 marzo 2025 veniva disposta l’acquisizione dei principali atti della procedura (copia della graduatoria in forma leggibile; i verbali della commissione giudicatrice e ogni altro atto del procedimento attinente alla posizione del Comune ricorrente).
Il Ministero ha ottemperato alla richiesta istruttoria con deposito documentale del 26 novembre 2025; la parte ricorrente non ha effettuato alcuna deduzione in merito alla detta produzione documentale.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Con il primo motivo di doglianza il Comune lamenta una presunta carenza motivazionale nella valutazione del progetto de quo.
Il motivo è infondato.
In base all’orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non vi è ragione di discostarsi, la motivazione dei punteggi assegnati nelle pubbliche selezioni è sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quando poi la disciplina della procedura stabilisce in maniera puntuale e articolata i criteri di attribuzione del punteggio va ritenuta soddisfacente la motivazione consistente in un’attribuzione numerica, come da costante giurisprudenza sull’argomento: C. Stato, sez. VI, 11.12.2024, n. 10010, sez. V, 5.8.2024, n. 6963 nella quale in particolare si chiarisce che “secondo la costante giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato in materia di punteggio numerico, ove il procedimento che conduce alla quantificazione della decisione si conformi a criteri di accertamento stabiliti anteriormente all’istruttoria, il provvedimento finale non deve contenere una motivazione intesa come discorso giustificativo, poiché è il numero a esprimere e sintetizzare in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cons. Stato, VII, n.11693 del 2022).” E sull’argomento anche ex multis TAR Lazio, II quater, 10.12.2025, n. 22269, 26.11.2025, n. 21215.
Nel caso di specie i criteri erano stabiliti in maniera puntuale nel bando (art. 7: a) indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune; b) indice di sostenibilità ambientale; c) indice di contribuzione da parte del proponente; d) livello di progettazione; e) grado di definizione del piano di attività di gestione dell’impianto); in base a tali criteri è stata modulata la valutazione della Commissione tanto da rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto.
Non è pertanto ravvisabile alcun vizio nel provvedimento de quo tenuto anche conto che la censura proposta si articola in enunciazioni generali senza che vengano evidenziati in maniera puntuale eventuali errori, sostanziali e macroscopici, della valutazione; la censura si risolve quindi in un inammissibile tentativo di sostituire la propria valutazione soggettiva a quella della competente Commissione.
Il richiamo poi alla necessità del soccorso istruttorio appare del tutto generico non essendo oggetto di indicazione le carenze che in concreto avrebbero inficiato l’azione amministrativa.
Non ha poi pregio il secondo motivo di censura secondo cui sarebbe stato trascurato “il profilo più importante che regola l’agire della procedura, e cioè quello dell’azione volta alla promozione del territorio, dello sport, e di tutti i parametri fissati dallo stesso bando”.
La ripartizione delle risorse a disposizione, necessariamente limitate, imponeva infatti una selezione dei progetti meritevoli a cui destinare il finanziamento, tutti destinati alla medesima finalità di promozione.
La domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto non è stata accertata alcuna illegittimità nell’operato dell’Amministrazione resistente.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE IA, Presidente
LU De NA, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU De NA | IE IA |
IL SEGRETARIO