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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 4884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4884 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ESTER FERRARI Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1984 n.222.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 6513/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione, e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla prestazione negata.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 L. 222/84.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari ai fini delle provvidenze negate, ed ha allegato all'uopo le considerazioni medico-legali redatte dal dott. il Persona_2 quale ha sostenuto che il quadro clinico del sia di maggiore gravità rispetto a Pt_1
quanto riconosciuto nella discussione medico-legale del CTU.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti e ricostruito il complesso morboso del periziato in termini di “sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado moderato severo. Lombalgia da lieve avvallamento della limitante somatica superiore di D12.”, ha ripercorso la sua storia e le sue attitudini lavorative del ricorrente, specificando che il medesimo “ha sempre svolto l'attività di conducente di mezzi pesanti, quindi, le sue attitudini sono di tipo manuale” e giungendo alla conclusione che il descritto quadro patologico “non incide grandemente, fino a ridurre a 1/3, la capacità di lavoro nelle attività confacenti le sue attitudini poiché se da un lato è vero che trattasi di condizioni incidenti sulla manualità del
Ricorrente, dall'altra la loro intensità non è tale da ridurre fortemente la capacità di lavoro”.
Il CTU è pervenuto a tali conclusioni anche alla luce della “esiguità documentale”, nonché delle “caratteristiche delle informazioni all'interno dei certificati”, in cui si legge, peraltro, che il ricorrente “non assume con regolarità alcuna terapia, solo antidolorifici al bisogno e non effettua fisioterapia.”.
L'ausiliario ha quindi concluso l'indagine affidatagli affermando che “Il quadro plurimenomativo sopra descritto al momento della domanda amministrativa del
21.012.2022 non rispecchiava ed anche attualmente non rispecchia i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1, L. 222/84).”
Orbene, le risultanze della CTU medico-legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità; il consulente, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, occorre fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
Ne consegue che le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi
Pag. 3 di 4 di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 16.09.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4884 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ESTER FERRARI Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.6.1984 n.222.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 6513/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione, e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., chiedendo al Giudice di riconoscere e dichiarare il proprio diritto alla prestazione negata.
Si è costituito nel presente giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art.1 L. 222/84.
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari ai fini delle provvidenze negate, ed ha allegato all'uopo le considerazioni medico-legali redatte dal dott. il Persona_2 quale ha sostenuto che il quadro clinico del sia di maggiore gravità rispetto a Pt_1
quanto riconosciuto nella discussione medico-legale del CTU.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Pag. 2 di 4 Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti e ricostruito il complesso morboso del periziato in termini di “sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado moderato severo. Lombalgia da lieve avvallamento della limitante somatica superiore di D12.”, ha ripercorso la sua storia e le sue attitudini lavorative del ricorrente, specificando che il medesimo “ha sempre svolto l'attività di conducente di mezzi pesanti, quindi, le sue attitudini sono di tipo manuale” e giungendo alla conclusione che il descritto quadro patologico “non incide grandemente, fino a ridurre a 1/3, la capacità di lavoro nelle attività confacenti le sue attitudini poiché se da un lato è vero che trattasi di condizioni incidenti sulla manualità del
Ricorrente, dall'altra la loro intensità non è tale da ridurre fortemente la capacità di lavoro”.
Il CTU è pervenuto a tali conclusioni anche alla luce della “esiguità documentale”, nonché delle “caratteristiche delle informazioni all'interno dei certificati”, in cui si legge, peraltro, che il ricorrente “non assume con regolarità alcuna terapia, solo antidolorifici al bisogno e non effettua fisioterapia.”.
L'ausiliario ha quindi concluso l'indagine affidatagli affermando che “Il quadro plurimenomativo sopra descritto al momento della domanda amministrativa del
21.012.2022 non rispecchiava ed anche attualmente non rispecchia i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1, L. 222/84).”
Orbene, le risultanze della CTU medico-legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità; il consulente, inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di invalidità pensionabile, occorre fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.
Ne consegue che le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi
Pag. 3 di 4 di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione, costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art.152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 16.09.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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