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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA
nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Troso e Dario Parte_1
Lisi;
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Fabrizia Florio e Riccardo Salvo;
-resistente- oggetto: indebito assistenziale
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 18.01.2024, , premettendo di essere Parte_1
titolare di pensione cat. INVCIV n. 7134751 liquidata in data 01.01.2021, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma complessiva di euro
3.720,60, (di cui euro 3.585,31 imputabili a importo pensione ed euro 134,29 a maggiorazione sociale), erogata al ricorrente in relazione alla prestazione assistenziale cat. INVCIV 10541443 e domandata in restituzione dall' con la comunicazione di CP_1
indebito prodotta in atti.
A fondamento della pretesa attorea, l'assistito invoca l'applicazione del principio di affidamento così come declinato dalla giurisprudenza consolidatasi in materia.
L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda escludendo, per contro, la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento in capo all'assistito atteso che “l'indebito è scaturito dal superamento del limite reddituale, a causa della sopravvenuta conoscenza dei redditi percepiti dal coniuge della pensionata” (pg.2 memoria di costituzione)
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
La presente controversia, secondo la convergente prospettazione delle parti, ha ad oggetto un indebito di carattere assistenziale asseritamente derivante dal superamento dei limiti reddituali previsto per l'accesso al beneficio di legge. In termini generali “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 04/08/2010, n. 18046 (rv. 614146); Cass. civ., Sez. lavoro,
10/06/2019, n. 15550). Con specifico riguardo, invece, all'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito ". (vds. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08,
Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019, Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 ).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti (vds. “dettaglio conguaglio” di cui all'All. 2 del ricorso introduttivo) ed in assenza di una diversa prospettazione o contestazione dell'istituto resistente, è emerso, da un lato, che la pretesa restitutoria avanzata inerisce a prestazioni assistenziali erogate dall' nell'anno 2013 e, CP_1
dall'altro, che la comunicazione di indebito risale all'11.02.2014.
Pertanto, derivando l'indebito per cui è causa dal superamento dei limiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale in godimento per l'anno 2013, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea milita l'assorbente considerazione che la comunicazione di indebito sia stata adottata dall'istituto previdenziale solo nel febbraio 2014, con conseguente irripetibilità delle somme riscosse prima di tale data.
Né può ritenersi provato il dolo dell'assistito giacchè, per un verso, a determinare l'asserito sforamento delle soglie reddituali sono state somme già note all'istituto e, per altro verso, non è neppure emerso, in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, un incremento reddituale talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio e caducare il legittimo affidamento del percettore.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nei termini di CP_1
cui al dispositivo, alla stregua dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e diritto trattate.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 18.01.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro
3.720,60, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione dell'11.02.2014; condanna CP_1
l' a pagare le spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, CP_1
dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro € 1.312,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, 17 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA
nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Troso e Dario Parte_1
Lisi;
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Fabrizia Florio e Riccardo Salvo;
-resistente- oggetto: indebito assistenziale
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 18.01.2024, , premettendo di essere Parte_1
titolare di pensione cat. INVCIV n. 7134751 liquidata in data 01.01.2021, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma complessiva di euro
3.720,60, (di cui euro 3.585,31 imputabili a importo pensione ed euro 134,29 a maggiorazione sociale), erogata al ricorrente in relazione alla prestazione assistenziale cat. INVCIV 10541443 e domandata in restituzione dall' con la comunicazione di CP_1
indebito prodotta in atti.
A fondamento della pretesa attorea, l'assistito invoca l'applicazione del principio di affidamento così come declinato dalla giurisprudenza consolidatasi in materia.
L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda escludendo, per contro, la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento in capo all'assistito atteso che “l'indebito è scaturito dal superamento del limite reddituale, a causa della sopravvenuta conoscenza dei redditi percepiti dal coniuge della pensionata” (pg.2 memoria di costituzione)
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
La presente controversia, secondo la convergente prospettazione delle parti, ha ad oggetto un indebito di carattere assistenziale asseritamente derivante dal superamento dei limiti reddituali previsto per l'accesso al beneficio di legge. In termini generali “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 04/08/2010, n. 18046 (rv. 614146); Cass. civ., Sez. lavoro,
10/06/2019, n. 15550). Con specifico riguardo, invece, all'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito ". (vds. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08,
Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019, Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018 ).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti (vds. “dettaglio conguaglio” di cui all'All. 2 del ricorso introduttivo) ed in assenza di una diversa prospettazione o contestazione dell'istituto resistente, è emerso, da un lato, che la pretesa restitutoria avanzata inerisce a prestazioni assistenziali erogate dall' nell'anno 2013 e, CP_1
dall'altro, che la comunicazione di indebito risale all'11.02.2014.
Pertanto, derivando l'indebito per cui è causa dal superamento dei limiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale in godimento per l'anno 2013, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea milita l'assorbente considerazione che la comunicazione di indebito sia stata adottata dall'istituto previdenziale solo nel febbraio 2014, con conseguente irripetibilità delle somme riscosse prima di tale data.
Né può ritenersi provato il dolo dell'assistito giacchè, per un verso, a determinare l'asserito sforamento delle soglie reddituali sono state somme già note all'istituto e, per altro verso, non è neppure emerso, in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, un incremento reddituale talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio e caducare il legittimo affidamento del percettore.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nei termini di CP_1
cui al dispositivo, alla stregua dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e diritto trattate.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 18.01.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente la somma di euro
3.720,60, chiesta in ripetizione dall' con comunicazione dell'11.02.2014; condanna CP_1
l' a pagare le spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, CP_1
dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro € 1.312,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, 17 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.