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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2363 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa ET JA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(c.f. C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.5.1946, (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19.5.1943, entrambi residenti in [...], Parte_3
(c.f. ) nata a [...] l'[...] e residente in [...]via Dei
[...] C.F._3
Cignoli n.9, tutti rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCA MONTANARI presso il cui studio in Varese via Bagaini n.14 sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Usucapione di beni immobili
CONCLUSIONI
Per parte attice:
Voglia il Tribunale illustrissimo ogni diversa domanda o istanza disattesa così giudicare: A) Accertare e dichiarare che i Sig. , , Parte_1 Parte_2 [...]
, anche in qualità di successori nel possesso di , Parte_3 Persona_1 possiedono in modo pacifico, continuato ed ininterrotto da oltre venti anni, ciascuno per le rispettive quote di proprietà del compendio immobiliare denominato Villa LA, sito in Brezzo di Bedero VA, Via Monte Grappa n. 3, e comunque insieme per l'intero, il piccolo appezzamento di terreno sito in Comune di Brezzo di Bedero così censito al catasto Terreni di detto Comune: Foglio 9, particella 3348, partita 1793, RD € 0,07, R.A.0,06 Semin Arbor, classe n. 2, della superficie di 25 mq, posto all'interno della recinzione di Villa LA e confinante a est con la pubblica via Monte Grappa;
B) Per l'effetto dichiarare gli attori, per la quota indivisa che compete ciascuno sulle parti comuni del compendio immobiliare di Villa LA e precisamente per la quota Parte_1 indivisa di 523,66 millesimi quale bene personale, e la moglie Parte_1
in regime di comunione legale per la quota indivisa di 309,62 millesimi e Parte_2
per la quota indivisa di 166,72 millesimi, o delle diverse quote che Parte_3 dovessero risultare ad esito di istruttoria, proprietari per maturata usucapione, ex art. 1158 c.c. del terreno sito in Brezzo di Bedero, così censito al Catasto Terreni: Foglio 9, particella 3348, partita 1793, RD € 0,07, R.A.0,06 Semin Arbor, classe n. 2, della superficie di 25 mq. c) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Varese di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni.
CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti l'avvenuto Controparte_1 acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di Brezzo di Bedero di cui al Catasto Terreni di detto Comune Foglio 9 Particella 3348.
A sostegno della domanda articolata hanno dedotto: di essere comproprietari del compendio immobiliare sito in Brezzo di Bedero via Monte Grappa n.3 civico 7 denominato Villa LA;
che detti immobili sono di proprietà della famiglia da circa un secolo, dal momento che sono Pt_1 stati ereditati da e dal di lui fratello per effetto Parte_1 Persona_1 della morte del padre avvenuta nel 1949; che il 4.12.1982 è stata effettuata la Persona_2 divisione del compendio immobiliare tra i due fratelli e nel corso degli anni Persona_1 ha progressivamente alienato all'attore le unità immobiliari di sua proprietà; che detto
[...] compendio immobiliare era completamente recintato e chiuso da una cancellata lungo il lato est già prima della divisione del 1982; che nel momento in cui è stata realizzata detta recinzione sono stati inclusi due terreni appartenenti a terzi e in particolare la particella 3348, oggetto del presente giudizio, nonché il mappale 5533, già 2481; che quest'ultima unità è stata da loro acquistata nel
1989 dal proprietario;
che invece non è stato possibile acquistare anche l'ulteriore Persona_3 terreno per le difficoltà incontrate nell'identificarne l'effettivo proprietario;
che invero dalle schede catastali ne risulta proprietario nato a [...] il [...], nominativo sconosciuto Persona_4 alle Autorità elvetiche;
che dalle verifiche compiute, il proprietario dovrebbe essere Persona_5
2 deceduto a Lugano il 22.8.1971 il cui unico erede è il convenuto , CP_1 Controparte_1 assistito dal 2022 da un Curatore nominato dalle competenti Autorità elvetiche.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio e pertanto con il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni indicati da parte attrice ed è stata discussa oralmente all'udienza del 4.11.2025 sulle conclusioni precisate da parte attrice come da foglio depositato nel fascicolo telematico.
All'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'identificazione del convenuto
In via pregiudiziale appare opportuno precisare che il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti di colui che deve ritenersi l'effettivo proprietario del terreno di cui è causa.
Sul punto deve essere richiamata la scheda catastale di cui al doc. 16 fascicolo di parte attrice dal cui esame risulta proprietario nonché i documenti 17, 18, 19 in base ai quali deve Persona_4 ritenersi che nella scheda catastale sia stato erroneamente indicato il nominativo di Persona_6
tenuto anche conto della corrispondenza degli altri dati anagrafici.
[...]
Essendo deceduto lasciando quale unico erede il figlio Persona_6 Controparte_1
(cfr. doc. 19) il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
[...]
3. Il merito
L'usucapione, come è noto, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento determinato dal possesso esercitato in modo continuo, non interrotto e in maniera corrispondente al diritto usucapiendo, per un periodo di tempo, nella fattispecie in esame, pari a venti anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1158 c.c.
Oltre all'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso, è richiesto il requisito psicologico dell'animus possidendi, il quale si sostanzia non nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il possessore come l'effettivo titolare, essendo peraltro irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. tra le tante Cass. Civ. 9671/2014).
3 L'art. 1163 c.c. prevede poi che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non rileva ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessate, volendo il Legislatore che il possesso ad usucapionem sia pacifico, pubblico e tale da non ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione di chi lo esercita.
Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che grava su colui che agisce per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, la prova tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo, mentre ricade sul proprietario convenuto quella inerente all'esistenza di eventuali vizi nel possesso impeditivi dell'acquisto a titolo originario (cfr. Cass. Civ.
3063/2000).
Quanto alla dimostrazione della sussistenza dell'animus possidendi è stato precisato che lo stesso può presumersi iuris tantum dall'esercizio del potere di fatto e che quindi, in assenza di contestazioni, si sostanzia nella prova del possesso (cfr. Cass. Civ. 10230/2002).
L'applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso in esame porta a ritenere che la domanda articolata dagli attori sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Invero l'istruttoria espletata ha confermato le allegazioni degli attori in ordine all'esercizio del possesso per un periodo superiore a venti anni in maniera pubblica, pacifica e tale da escludere l'altrui diritto di proprietà sul terreno di cui è causa.
In particolare, tutti e tre i testimoni escussi, che frequentano i luoghi di cui è causa da tempo, hanno reso dichiarazioni univoche e convergenti in ordine all'esercizio del possesso valido ad usucapionem da parte degli attori per oltre un ventennio (cfr. verbale d'udienza dell'8.7.2025 e dichiarazioni rese da e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Deve quindi ritenersi provato che la recinzione con cui è stato annesso al compendio immobiliare
Villa LA il terreno di cui alla particella n. 3348 è stata apposta quanto meno dal 1983 e che a partire da questo momento della sua manutenzione se ne sono sempre occupati dapprima gli attori unitamente a e poi – avendo alienato i suoi diritti Persona_1 Persona_1 domenicali su Villa LA al fratello - gli attori in via esclusiva con conseguente applicabilità dell'art. 1146 secondo comma c.c.
Ai fini dell'accoglimento della domanda assume particolare rilievo l'apposizione della recinzione con la quale il terreno di cui è causa è stato annesso agli ulteriori di proprietà degli attori in quanto segno inequivocabile della volontà di esercitare il possesso sul bene uti dominus con esclusione quindi dei terzi (cfr. ex multis Cass. Civ. 1121/2024).
4 Trattandosi di possesso congiuntamente esercitato dai ricorrenti, l'acquisto per usucapione si è perfezionato nei confronti di tutti, i quali devono quindi ritenersi comproprietari nella misura di
1/3 ciascuno, non essendo emerso nel corso dell'istruttoria che uno o più abbiano esercitato il possesso in misura maggiore dell'altro.
4. Conclusioni
Deve quindi ritenersi perfezionato l'acquisto per usucapione da parte di Parte_1
e del diritto di comproprietà del terreno sito Parte_2 Parte_3 nel Comune di Brezzo di Bedero di cui al Catasto Terreni di detto Comune Foglio 9 Particella
3348, avendo esercitato quantomeno a partire dal 1983, e quindi per oltre un ventennio, in maniera pacifica e pubblica il possesso corrispondente al diritto usucapito.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. ACCERTA E DICHIARA che e Parte_1 Parte_2 [...] hanno acquistato per usucapione il diritto di comproprietà del terreno Parte_3 siti nel Comune di Brezzo di Bedero di cui al Catasto Terreni di detto Comune Foglio 9 Particella
3348 partita 1793 e che pertanto ne sono esclusivi comproprietari nella misura di 1/3 ciascuno;
2. DICHIARA la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 13 novembre 2025
Il Giudice
ET JA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa ET JA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(c.f. C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.5.1946, (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19.5.1943, entrambi residenti in [...], Parte_3
(c.f. ) nata a [...] l'[...] e residente in [...]via Dei
[...] C.F._3
Cignoli n.9, tutti rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCA MONTANARI presso il cui studio in Varese via Bagaini n.14 sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Usucapione di beni immobili
CONCLUSIONI
Per parte attice:
Voglia il Tribunale illustrissimo ogni diversa domanda o istanza disattesa così giudicare: A) Accertare e dichiarare che i Sig. , , Parte_1 Parte_2 [...]
, anche in qualità di successori nel possesso di , Parte_3 Persona_1 possiedono in modo pacifico, continuato ed ininterrotto da oltre venti anni, ciascuno per le rispettive quote di proprietà del compendio immobiliare denominato Villa LA, sito in Brezzo di Bedero VA, Via Monte Grappa n. 3, e comunque insieme per l'intero, il piccolo appezzamento di terreno sito in Comune di Brezzo di Bedero così censito al catasto Terreni di detto Comune: Foglio 9, particella 3348, partita 1793, RD € 0,07, R.A.0,06 Semin Arbor, classe n. 2, della superficie di 25 mq, posto all'interno della recinzione di Villa LA e confinante a est con la pubblica via Monte Grappa;
B) Per l'effetto dichiarare gli attori, per la quota indivisa che compete ciascuno sulle parti comuni del compendio immobiliare di Villa LA e precisamente per la quota Parte_1 indivisa di 523,66 millesimi quale bene personale, e la moglie Parte_1
in regime di comunione legale per la quota indivisa di 309,62 millesimi e Parte_2
per la quota indivisa di 166,72 millesimi, o delle diverse quote che Parte_3 dovessero risultare ad esito di istruttoria, proprietari per maturata usucapione, ex art. 1158 c.c. del terreno sito in Brezzo di Bedero, così censito al Catasto Terreni: Foglio 9, particella 3348, partita 1793, RD € 0,07, R.A.0,06 Semin Arbor, classe n. 2, della superficie di 25 mq. c) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Varese di effettuare le conseguenti trascrizioni e volturazioni.
CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti l'avvenuto Controparte_1 acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di Brezzo di Bedero di cui al Catasto Terreni di detto Comune Foglio 9 Particella 3348.
A sostegno della domanda articolata hanno dedotto: di essere comproprietari del compendio immobiliare sito in Brezzo di Bedero via Monte Grappa n.3 civico 7 denominato Villa LA;
che detti immobili sono di proprietà della famiglia da circa un secolo, dal momento che sono Pt_1 stati ereditati da e dal di lui fratello per effetto Parte_1 Persona_1 della morte del padre avvenuta nel 1949; che il 4.12.1982 è stata effettuata la Persona_2 divisione del compendio immobiliare tra i due fratelli e nel corso degli anni Persona_1 ha progressivamente alienato all'attore le unità immobiliari di sua proprietà; che detto
[...] compendio immobiliare era completamente recintato e chiuso da una cancellata lungo il lato est già prima della divisione del 1982; che nel momento in cui è stata realizzata detta recinzione sono stati inclusi due terreni appartenenti a terzi e in particolare la particella 3348, oggetto del presente giudizio, nonché il mappale 5533, già 2481; che quest'ultima unità è stata da loro acquistata nel
1989 dal proprietario;
che invece non è stato possibile acquistare anche l'ulteriore Persona_3 terreno per le difficoltà incontrate nell'identificarne l'effettivo proprietario;
che invero dalle schede catastali ne risulta proprietario nato a [...] il [...], nominativo sconosciuto Persona_4 alle Autorità elvetiche;
che dalle verifiche compiute, il proprietario dovrebbe essere Persona_5
2 deceduto a Lugano il 22.8.1971 il cui unico erede è il convenuto , CP_1 Controparte_1 assistito dal 2022 da un Curatore nominato dalle competenti Autorità elvetiche.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio e pertanto con il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni indicati da parte attrice ed è stata discussa oralmente all'udienza del 4.11.2025 sulle conclusioni precisate da parte attrice come da foglio depositato nel fascicolo telematico.
All'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'identificazione del convenuto
In via pregiudiziale appare opportuno precisare che il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti di colui che deve ritenersi l'effettivo proprietario del terreno di cui è causa.
Sul punto deve essere richiamata la scheda catastale di cui al doc. 16 fascicolo di parte attrice dal cui esame risulta proprietario nonché i documenti 17, 18, 19 in base ai quali deve Persona_4 ritenersi che nella scheda catastale sia stato erroneamente indicato il nominativo di Persona_6
tenuto anche conto della corrispondenza degli altri dati anagrafici.
[...]
Essendo deceduto lasciando quale unico erede il figlio Persona_6 Controparte_1
(cfr. doc. 19) il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
[...]
3. Il merito
L'usucapione, come è noto, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento determinato dal possesso esercitato in modo continuo, non interrotto e in maniera corrispondente al diritto usucapiendo, per un periodo di tempo, nella fattispecie in esame, pari a venti anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1158 c.c.
Oltre all'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso, è richiesto il requisito psicologico dell'animus possidendi, il quale si sostanzia non nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il possessore come l'effettivo titolare, essendo peraltro irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. tra le tante Cass. Civ. 9671/2014).
3 L'art. 1163 c.c. prevede poi che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non rileva ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessate, volendo il Legislatore che il possesso ad usucapionem sia pacifico, pubblico e tale da non ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione di chi lo esercita.
Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che grava su colui che agisce per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, la prova tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo, mentre ricade sul proprietario convenuto quella inerente all'esistenza di eventuali vizi nel possesso impeditivi dell'acquisto a titolo originario (cfr. Cass. Civ.
3063/2000).
Quanto alla dimostrazione della sussistenza dell'animus possidendi è stato precisato che lo stesso può presumersi iuris tantum dall'esercizio del potere di fatto e che quindi, in assenza di contestazioni, si sostanzia nella prova del possesso (cfr. Cass. Civ. 10230/2002).
L'applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso in esame porta a ritenere che la domanda articolata dagli attori sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Invero l'istruttoria espletata ha confermato le allegazioni degli attori in ordine all'esercizio del possesso per un periodo superiore a venti anni in maniera pubblica, pacifica e tale da escludere l'altrui diritto di proprietà sul terreno di cui è causa.
In particolare, tutti e tre i testimoni escussi, che frequentano i luoghi di cui è causa da tempo, hanno reso dichiarazioni univoche e convergenti in ordine all'esercizio del possesso valido ad usucapionem da parte degli attori per oltre un ventennio (cfr. verbale d'udienza dell'8.7.2025 e dichiarazioni rese da e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Deve quindi ritenersi provato che la recinzione con cui è stato annesso al compendio immobiliare
Villa LA il terreno di cui alla particella n. 3348 è stata apposta quanto meno dal 1983 e che a partire da questo momento della sua manutenzione se ne sono sempre occupati dapprima gli attori unitamente a e poi – avendo alienato i suoi diritti Persona_1 Persona_1 domenicali su Villa LA al fratello - gli attori in via esclusiva con conseguente applicabilità dell'art. 1146 secondo comma c.c.
Ai fini dell'accoglimento della domanda assume particolare rilievo l'apposizione della recinzione con la quale il terreno di cui è causa è stato annesso agli ulteriori di proprietà degli attori in quanto segno inequivocabile della volontà di esercitare il possesso sul bene uti dominus con esclusione quindi dei terzi (cfr. ex multis Cass. Civ. 1121/2024).
4 Trattandosi di possesso congiuntamente esercitato dai ricorrenti, l'acquisto per usucapione si è perfezionato nei confronti di tutti, i quali devono quindi ritenersi comproprietari nella misura di
1/3 ciascuno, non essendo emerso nel corso dell'istruttoria che uno o più abbiano esercitato il possesso in misura maggiore dell'altro.
4. Conclusioni
Deve quindi ritenersi perfezionato l'acquisto per usucapione da parte di Parte_1
e del diritto di comproprietà del terreno sito Parte_2 Parte_3 nel Comune di Brezzo di Bedero di cui al Catasto Terreni di detto Comune Foglio 9 Particella
3348, avendo esercitato quantomeno a partire dal 1983, e quindi per oltre un ventennio, in maniera pacifica e pubblica il possesso corrispondente al diritto usucapito.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. ACCERTA E DICHIARA che e Parte_1 Parte_2 [...] hanno acquistato per usucapione il diritto di comproprietà del terreno Parte_3 siti nel Comune di Brezzo di Bedero di cui al Catasto Terreni di detto Comune Foglio 9 Particella
3348 partita 1793 e che pertanto ne sono esclusivi comproprietari nella misura di 1/3 ciascuno;
2. DICHIARA la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 13 novembre 2025
Il Giudice
ET JA
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