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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/09/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Paola Di Francesco - presidente -
Dott. Federica Abiuso - giudice -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2495/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BATTISTELLA Parte_1 C.F._1
ELENA (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._2 difensore, sito in VIA L. SETTALA 59, MILANO;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCARSO Parte_2 C.F._3
CASTELLANI FIORETTA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
Studio del proprio difensore, sito in VIA S. LUCIA 36, PADOVA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) I due figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e continueranno a vivere in modo prevalente con la madre presso l'abitazione di quest'ultima, attualmente sita in Vo' (PD), Piazzale Zattarin n. 118, anche ai fini della residenza anagrafica. 2) La casa familiare sita in Vo' (PD), Piazzale Zattarin n. 118, rimane assegnata alla signora con tutti gli arredi e le relative pertinenze. 3) I genitori assumeranno di comune Pt_1 accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i due figli, in particolare quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, tenendo conto delle loro capacità, della loro
1 inclinazione naturale e delle loro aspirazioni, e dovranno tenersi reciprocamente informati di tutte le circostanze e le questioni che li riguardano. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, conformemente a quanto previsto dall'art. 337-ter c.c., fermo restando l'obbligo di reciproca informazione. I genitori si impegnano a comunicare tra loro direttamente e con ogni mezzo possibile ed opportuno a seconda dei casi (telefono, WhatsApp, SMS, e-mail), rispondendo con sollecitudine ai messaggi che l'uno invia all'altro, in modo da facilitare il più possibile gli accordi tra loro e l'organizzazione di tutte le questioni che riguardano i figli. 4) Il signor potrà vedere e Pt_2 tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
- un giorno infrasettimanale incluso pernottamento, precisamente il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina al rientro a scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, due giorni consecutivi infrasettimanali inclusi pernottamenti, nel senso che al mercoledì sarà aggiunto il martedì oppure il giovedì: la scelta tra il martedì o il giovedì dovrà essere concordata tra i due genitori prima dell'inizio di ogni mese in base ai turni di lavoro del signor ovvero, nel caso Pt_2 in cui nelle settimane interessate quest'ultimo fosse libero da turni lavorativi sia il martedì che il giovedì, in base agli impegni di entrambi. Il calendario esatto dei giorni di permanenza dei figli presso il padre dovrà essere definito entro la fine di ciascun mese per il mese successivo. 5) I genitori concorderanno di volta in volta, con congruo anticipo e comunque entro la fine del mese precedente,
i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore nei periodi delle vacanze scolastiche, rispettando le seguenti regole: - le vacanze natalizie e pasquali e gli altri ponti durante l'anno saranno suddivisi in pari misura tra i due genitori;
- i giorni di Natale e di S. NO saranno di competenza dell'uno o dell'altro genitore alternativamente;
- durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane di vacanza, anche non consecutive, da definire entro il mese di aprile di ogni anno;
- durante il periodo estivo il figlio , qualora entrambi i Per_2 genitori fossero impossibilitati a tenerlo con sé durante la giornata, frequenterà centri estivi e/o sportivi, da individuare di comune accordo tra i genitori;
nel caso in cui il padre fosse libero da impegni lavorativi per l'intera settimana, egli potrà tenerlo con sé durante il giorno dalla mattina entro le ore 9.30 sino al rientro della madre dal lavoro, salvo diversi accordi tra i genitori, fatti comunque salvi i giorni e pernottamenti già di sua competenza;
- in occasione dei periodi di vacanza di sua competenza, il giorno di inizio del periodo il signor andrà a prendere i figli presso Pt_2
l'abitazione materna entro le ore 10.00 e al termine del periodo li riporterà entro lo stesso orario o nei diversi orari che i genitori concorderanno previamente di volta in volta. 6) Eventuali modifiche alla suddetta regolamentazione, per esigenze lavorative o familiari dell'uno o l'altro genitore,
2 potranno avvenire solo se previamente concordate tra di essi e confermate per iscritto (a mezzo
WhatsApp, SMS o e-mail): a tal fine i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo anticipo, qualunque richiesta e/o necessità di modifica e ad informare i figli solo dopo aver raggiunto un accordo tra loro, evitando di utilizzare i minori come tramite. 7) Ciascun genitore dovrà informare previamente l'altro del luogo e dell'indirizzo esatto in cui i figli pernotteranno nel caso in cui, nei fine settimana o nei periodi di vacanza, il pernottamento avvenisse in luogo diverso dall'abitazione di residenza del genitore con cui i minori si trovano. 8) Il signor si Parte_2 obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei due Parte_1 figli e , la somma mensile di Euro 300,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese Per_1 Per_2 per dodici mensilità all'anno. A partire dal mese di luglio 2025, una volta terminata la frequenza della scuola primaria da parte del figlio , l'assegno mensile a carico del signor sarà Per_2 Pt_2 aumentato a Euro 350,00 e in seguito tale importo dovrà essere rivalutato annualmente in base agli indici Istat - costo vita (prima rivalutazione luglio 2026). 9) Entrambi i genitori si impegnano a versare, all'inizio di ogni mese, sul conto corrente X ME UP n. 1000/00011040 attivato dal signor presso Banca Intesa Sanpaolo – Filiale di Este (PD) a nome della GL , la somma Pt_2 Per_1 mensile di almeno Euro 50,00 ciascuno. Tale importo dovrà essere rivisto annualmente, di comune accordo tra le parti, in base alle esigenze concrete della ragazza. Le somme così versate su detto conto dovranno essere utilizzate dalla GL per provvedere direttamente, a mezzo Bancomat Per_1
(XME Card Plus n. 5397680002638798) o App che il signor le fornirà, al pagamento delle Pt_2 spese relative a: uscite con le amiche/amici e altri svaghi, parrucchiera, estetista, cosmetici, abbigliamento extra non necessario, ricariche telefoniche. Entrambi i genitori stabiliranno di comune accordo il limite di utilizzo giornaliero e mensile delle somme da parte della GL. Entrambi
i genitori potranno monitorare il conto e controlleranno regolarmente l'utilizzo delle somme da parte della GL. Il signor si impegna a fare tutto quanto necessario affinché anche la signora Pt_2 abbia accesso on-line e/o tramite App al conto della GL. Lo stesso dovrà avvenire per il figlio Pt_1
quando quest'ultimo inizierà a frequentare la scuola secondaria di secondo grado. 10) Per_2
Entrambi i genitori si faranno inoltre carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese extra assegno relative ai due figli e , e precisamente: Spese mediche (da documentare) che Per_1 Per_2 non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dal pediatra o dallo specialista ed effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dal pediatra o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) spese mediche urgenti, fermo l'obbligo di immediata comunicazione all'altro
3 genitore;
h) certificati medici sportivi. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private non convenzionate:
a questo proposito le parti danno atto che vi è già accordo tra loro a che i figli continuino ad essere seguiti presso Studi Dentistici privati, da individuare all'occorrenza di comune accordo tra loro;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati presso strutture private non convenzionate;
d) farmaci omeopatici o di medicina alternativa;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, costi di iscrizione e contributi obbligatori per la frequenza di Istituti Pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno e dotazione/materiali richiesti dalla scuola per le attività sportive, artistiche e tecniche rientranti nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
l) mensa scolastica. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività extracurriculari proposte dalla scuola e Certificazioni linguistiche e informatiche;
b) spese di iscrizione e rette per la frequenza di Istituti scolastici e universitari privati;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) catechismo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: ) centri ricreativi estivi;
b) corsi di lingue e relative certificazioni;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a corsi, gare e tornei, e quelle per l'abbigliamento da montagna e da piscina); a questo proposito le parti danno atto che vi è già accordo tra loro a che i figli svolgano le seguenti attività sportive: ginnastica artistica per la GL
e kung-fu e tiro con l'arco per il figlio;
quanto allo sci, si precisa che i costi per il Per_1 Per_2 noleggio di sci e scarponi e per gli impianti di risalita saranno sostenuti di volta in volta solo dal genitore che porterà i figli a sciare;
e) attività extrascolastiche, ludiche e ricreative (ad es. pittura, teatro, scout, ecc.): a questo proposito le parti danno atto che vi è già accordo tra loro in merito alla partecipazione dei figli alle uscite e ai campi scout, ove i figli desiderassero parteciparvi, e al corso di teatro per il figlio;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i Per_2 genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (iscrizione scuola guida, lezioni, esami);
h) acquisto e manutenzione (compresi bollo, assicurazione, carburante) dei mezzi di trasporto dei figli. Per quanto concerne le sole spese extra da concordarsi preventivamente secondo lo schema
4 sopra riportato, il genitore richiedente invierà all'altro richiesta scritta (a mezzo e-mail o Whatsapp con richiesta di conferma di lettura del messaggio); il genitore destinatario della richiesta dovrà confermare l'accettazione della spesa o esprimere per iscritto (con gli stessi mezzi) il proprio motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (al massimo entro i successivi 10 giorni); in difetto il silenzio o la mancanza di risposta o di motivazione sarà inteso come consenso alla richiesta.
Entro la prima settimana di ogni mese ciascun genitore invierà all'altro (a mezzo e-mail) il riepilogo delle spese extra sostenute nel mese precedente, allegando la documentazione comprovante i relativi esborsi: il conguaglio dovrà essere versato, da parte dell'uno o dell'altro genitore che risulti “in dare”, entro il giorno 15 del mese;
11) In sede di rispettive dichiarazioni fiscali, entrambe le parti usufruiranno delle deduzioni/detrazioni fiscali relative ai figli nella misura del 50% ciascuno e a tal fine essi si impegnano a detrarre nella medesima percentuale le spese extra scolastiche, mediche, sportive e altre eventualmente detraibili effettuate per i medesimi e pagate da entrambi al 50% ciascuno e a scambiarsi reciprocamente i documenti a ciò necessari. 12) L'Assegno Unico corrisposto dall'I.N.P.S. per i due figli continuerà ad essere percepito per intero dalla signora
13) I libretti postali intestati ai due figli (il n. 0433104700 intestato alla GL e Parte_1 Per_1 il n. intestato al figlio ) saranno conservati dal padre fino al raggiungimento P.IVA_1 Per_2 della loro maggiore età: dopo di allora i genitori decideranno di comune accordo, insieme a ciascun figlio, come utilizzare le somme ivi depositate. Il signor si impegna ad effettuare operazioni Pt_2 di versamento del contante, inviando documentazione. 14) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio, con autorizzazione reciproca al rilascio e/o rinnovo di detti documenti anche per i due figli e . - COMPENSARE integralmente tra le parti le spese processuali.”. Per_1 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.7.2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi ed i figli, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale sono nati in data 25.3.2010, e , in data 19.8.2014. Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
5 Con decreto del 28.7.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 19.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 19.9.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire ai figli minori minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 2495/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 19.9.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Di Francesco
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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