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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 10 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 4144 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Piroddi che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso per ATP del 17.10.2023
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Furcas, unitamente e/o disgiuntamente, all' Avv. Marina Olla, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari, con sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor secondo cui l'opponente risulta Persona_1 affetta da: “deficit statico dinamico in patologia del rachide lombare (ernia discale L2 - L3, stenosi del canale rachideo e spondilolistesi in L3-L4), modico deficit cognitivo, ipertensione arteriosa” e che ha concluso che:
“2. Il complesso invalidante deve essere valutato con 100 (cento) punti percentuali dal momento dell'istanza di riconoscimento di invalidità civile, che agli atti risulta essere il 31.03.22. 3. La sig.ra
[...]
è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita non abbisogna pertanto di un'assistenza Parte_1 personale continuativa”. Richiamando la certificazione medica a firma del Dr. in data 2 settembre Persona_2
2024, solo superficialmente esaminata dal CTU, la difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che il consulente abbia sottovalutato l'incidenza sulla autonomia dell'opponente del quadro psicopatologico che l'affligge.
Dalla suindicata certificazione emerge, infatti, che l'opponente risulta disorientata nel tempo e nello spazio e non in grado di compiere le attività tipiche della vita quotidiana.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si Parte_1 trova nelle condizioni medico –legali previste per conseguire la prestazione invocata, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei delle prestazioni invocate e delle spese processuali. CP_2
CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Va premesso che, stante i motivi di opposizione e la contraddittorietà tra le certificazioni in atti e le conclusioni assunte dal CTU, si è ritenuto necessario rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, affidando l' incarico peritale alla Dr.ssa la quale ha parzialmente Persona_3 modificato il giudizio medico legale assunto in sede di accertamento tecnico preventivo, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
La CTU ha accertato che l'opponente risulta essere affetta da: “ipertensione arteriosa;
ernia discale L2-L3 e stenosi del canale lombare;
spondilolistesi L3-L4; incontinenza urinaria;
disturbo neurocognitivo maggiore diagnosi a settembre del 2024. ISD severa”.
In particolare, la Dr.ssa ha acclarato che le funzioni neurocognitive della opponente Per_3 sono compromesse: vive presso il proprio domicilio con una badante e la sera accudita dalla Pt_1 figlia, non è in grado di muoversi da sola, lavarsi da sola, deve essere aiutata per fare il bagno, utilizza i servizi igienici solo se accompagnata, si alimenta in autonomia. Non è in grado di accudire al governo della casa e uscire in autonomia. Non riesce ad assumere in autonomia i farmaci, non gestisce il denaro. Anche la deambulazione risulta gravemente ridotta e con un elevato rischio di caduta. La CTU ha spiegato, peraltro, che la diagnosi è supportata anche dalle scale somministrate alla opponente in sede di consulenza tecnica.
Tanto premesso, la CTU ha concluso che l'insieme delle patologie sopradescritte determinano a carico della opponente delle difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età, grave 100%. Tale valutazione deve essere riconosciuta dalla data di presentazione della domanda amministrativa, considerando che le condizioni cliniche riscontrate in tale epoca sono sovrapponibili a quelle attuali.
In merito poi alla sussistenza degli ulteriori requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento per l'incapacità di svolgere in autonomia gli atti quotidiani, la Dottoressa ha ritenuto che sulla base della visita effettuata e dalle scale somministrate, si configura Per_3 attualmente una limitazione funzionale tale da poter ritenere che l'opponente non sia in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Tale condizione di gravità, tuttavia, non era presente al momento della presentazione della domanda amministrativa (31/03/2022). Il quadro rilevato in sede di visita peritale è sovrapponibile a quanto evidenziato dalla visita geriatrica eseguita dalla paziente a settembre 2024. Pertanto, la CTU ha ritenuto ragionevole far decorrere la necessità di assistenza continua da tale periodo.
La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è condivisa per il resto dal Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che l'opponente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, con necessità di assistenza continua, con decorrenza dal mese di settembre 2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Considerato che l'accertamento tecnico preventivo ha ad oggetto soltanto la sussistenza delle condizioni sanitarie, che un'eventuale pronuncia sulla esistenza anche dei requisiti sociosanitari non potrebbe essere appellata, il giudizio di opposizione deve essere limitato alle questioni attinenti alla sussistenza del requisito sanitario, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa e al deposito dell'accertamento tecnico preventivo e solo di poco precedente alla iscrizione del presente giudizio, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che deve essere è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, con necessità di assistenza continua, con decorrenza dal mese di settembre 2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 10 dicembre 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)