TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.ta e difesa giusto mandato Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Francesco Ferrari, presso il cui studio, in Lauria (PZ), alla via Cona n.
130, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marinagela Anna
Nocera, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, in alla Via CP_1
Torraca n. 2
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2018 la Sig.ra Parte_1
Contr conveniva in giudizio l' deducendo che il 16.04.2014, alle ore 10.50
[...]
circa, mentre si trovava all'interno dei locali del Distretto Sanitario di Lagonegro- all'interno del circondario dell'ASP di Potenza – Ambulatorio di Diabetologia sito al
Viale Giustino Fortunato n. 2, inciampava – a causa della scarsa illuminazione dell'ambiente - nella base del piede dei sedili che si trovano lungo il corridoio che porta alle stanze adibite ad ambulatorio e, perso l'equilibrio, cadeva rovinosamente sul pavimento procurandosi gravissime lesioni, di cui chiedeva il risarcimento, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.01.2029, si costituiva in Contr giudizio la convenuta contestando l'avversa pretesa, poiché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, l'ente convenuto contestava la circostanza riferita da controparte in relazione alla scarsa illuminazione degli ambienti teatro del sinistro e insisteva ritenendo che l'evento non fosse legato da nesso eziologico con i beni in sua custodia, poiché il comportamento della danneggiata, non improntato a diligenza e le sue condizioni di salute fossero cause idonee a determinare l'accaduto.
Per tutti questi motivi, la predetta convenuta insisteva per il rigetto della domanda, ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, per la riduzione dell'entità del risarcimento a quanto ritenuto equo e di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., ed istruita la causa a mezzo escussione testimoniale, mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 16.09.2024, la causa veniva riservata in decisione con termine alle parti – decorrenti dalla comunicazione- di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art.164 c.p.c. posto che dallo stesso è possibile evincere petitum e causa petendi senza alcuna lesione del diritto di difesa per parte convenuta.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
L'attrice ha formulato la domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. che sotto quello dell'art. 2051 c.c..
Rileva il Tribunale che al caso di specie debba essere applicato il modello di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., poiché il bene da cui si assume sia originato il danno risulta essere di proprietà dell'ente convenuto e adibito all'uso generale e diretto della collettività, nonché suscettibile di custodia da parte dello stesso ente, che quindi ha il dovere di vigilare affinché non si generino situazioni di pericolo.
Da ciò deriva, sul piano dell'onere probatorio, che non deve essere il danneggiato a dimostrare l'elemento soggettivo della colpa – che non è elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità da cose in custodia -, nonché il particolare carattere occulto della situazione di pericolo che ha cagionato il danno, mentre l'amministrazione può invocare il fortuito riguardo a quelle situazioni di pericolo che siano derivate dalla condotta degli utenti e che essa non sia stata in grado di rimuovere o segnalare nel lasso di tempo intercorso tra il loro verificarsi e il determinarsi dell'evento dannoso.
Dunque, nella specie si configura un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua e tale presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, quindi, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Ciò posto, il danneggiato non è però esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Inoltre, deve anche considerarsi che il comportamento colposo del danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza, può, a seconda della gravità, atteggiarsi a concorso causale colposo – rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. – ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, poiché se da un lato la natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia trova il suo fondamento nel dovere di precauzione che si radica in capo al titolare della signoria sulla cosa, dall'altro sussiste, comunque, un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, che trova la propria fonte nel dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Rispetto al caso di specie, l'unico testimone ascoltato che ha riferito in ordine ai fatti è
, nuora dell'attrice, mentre dichiarava di non aver assistito Testimone_1 CP_3
direttamente alla caduta, ma di essere intervenuta subito dopo.
Occorre, inoltre, tener conto che in riferimento al Verbale di P.S. ( V. pag. 4 della cartella clinica n.1781/2014 Ospedale di Lagonegro in allegato sub n. 2 del fascicolo di parte dell'attrice), quanto al fatto storico, parte attrice non fa alcun riferimento alla dinamica del sinistro, limitandosi semplicemente ad indicare “caduta accidentale”.
Parte attrice sostiene, inoltre, la non visibilità e prevedibilità del piede del sedile che ne avrebbe determinato la caduta.
Va, però, evidenziato che nel proprio atto di citazione la stessa parte attrice indica espressamente che questo elemento “sporge normalmente oltre il limite della seduta”.
Ulteriore elemento è anche il contesto spazio-temporale in cui si sono verificati i fatti,
e precisamente il 16.4.2014 alle ore 10.50 circa, quindi, in un giorno primaverile in cui presumibilmente la stessa luminosità degli ambienti ben permetteva alla danneggiata di avvedersi della situazione presente e di poterla evitare usando l'ordinaria diligenza richiesta anche in un'ottica di autoresponsabilità. ha dichiarato “che questo era il corridoio dove cadeva la signora, i sedili Tes_2
sono disposti in questo modo, non sono stati modificati negli anni….A nord c'è una balconata, dalla quale entra luce, ha dimensioni normali, non proviene da questa luce accecante”.
Ne deriva che dall'istruttoria e dalla documentazione in atti è emerso che la finestra fosse alle spalle dell'attrice rendendo del tutto inverosimile che questa potesse essere abbagliata dalla luce.
Parte convenuta ha, inoltre, depositato riproduzioni fotografiche in cui si è possibile rilevare che dette sedute sono addossate alle pareti e che la base del piede delle stesse non sporge oltre il limite della seduta al punto da invadere la corsia del corridoio utilizzata per il transito dagli utenti.
L'immagine mostra che i sedili garantiscono il passaggio, anche per due persone che vogliono percorrerlo fianco a fianco.
Dalla documentazione in atti si evince, inoltre, che al momento della dedotta caduta l'attrice era già invalida grave al 100% (cfr. fascicolo attoreo, allegato 8 Relazione
CTU del Dr. a pagg. 4), e presentava disabilità/disfunzioni sia nella Per_1
deambulazione che nell'orientamento spazio-temporale.
Orbene, la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe
(Cass. Ordinanze 2480, 2481, 2482 del 2018). In altre parole, più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
Anche in ipotesi di applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c., non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa e l'evento e l'interpretazione qui condivisa della norma richiama il principio di autoresponsabilità, per cui non ogni evento lesivo che si verifichi sul bene altrui è fonte di responsabilità a carico del custode, ma soltanto quelli che il danneggiato non ha potuto evitare malgrado la doverosa prudenza. Si ricorda che per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa". Tale requisito sussiste quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno, vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a seguito del suo intrinseco potere come si accennava più sopra, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa, mentre deve escludersi nelle ipotesi in cui la
"res" abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Alla luce delle considerazioni anzi esposte si reputa, anche volendo ritenere sussistente la caduta nello spazio e nel tempo dedotto da parte attrice, che considerata la minima sporgenza del piede del sedile e la luminosità degli ambienti, la sua imprudenza unitamente all'acclarata difficoltà di deambulazione costituisca causa esclusiva dell'evento, integrante il caso fortuito che interrompe il nesso causale con la cosa in custodia.
Ed, invero, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Ne consegue che, giacché la situazione di possibile pericolo poteva essere superata dell'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e deve per contro ritenersi integrato il caso fortuito (cfr
Cass. civ., sent. n. 12895 del 22.06.2016; in senso conforme anche Cass. civ. ord. n.
11526 del 11.05.2017, la quale ha escluso la responsabilità del custode e ritenuto sussistente responsabilità esclusiva del danneggiato in un caso di caduta in pieno giorno su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, valorizzando la visibilità dei luoghi, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attore, il quale abitava nelle vicinanze e l'agevole evitabilità del danno, astenendosi dal transitare sul tratto di strada dove si ebbe la caduta;
Cass. civ., ord. n. 30775 del 22.12.2017, la quale ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra e vengono Parte_1
liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese di lite Parte_1
Contr in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., nella misura pari ad euro 5261,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb, forf.,
IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(c.f. , rapp.ta e difesa giusto mandato Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Francesco Ferrari, presso il cui studio, in Lauria (PZ), alla via Cona n.
130, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marinagela Anna
Nocera, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, in alla Via CP_1
Torraca n. 2
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2018 la Sig.ra Parte_1
Contr conveniva in giudizio l' deducendo che il 16.04.2014, alle ore 10.50
[...]
circa, mentre si trovava all'interno dei locali del Distretto Sanitario di Lagonegro- all'interno del circondario dell'ASP di Potenza – Ambulatorio di Diabetologia sito al
Viale Giustino Fortunato n. 2, inciampava – a causa della scarsa illuminazione dell'ambiente - nella base del piede dei sedili che si trovano lungo il corridoio che porta alle stanze adibite ad ambulatorio e, perso l'equilibrio, cadeva rovinosamente sul pavimento procurandosi gravissime lesioni, di cui chiedeva il risarcimento, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.01.2029, si costituiva in Contr giudizio la convenuta contestando l'avversa pretesa, poiché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, l'ente convenuto contestava la circostanza riferita da controparte in relazione alla scarsa illuminazione degli ambienti teatro del sinistro e insisteva ritenendo che l'evento non fosse legato da nesso eziologico con i beni in sua custodia, poiché il comportamento della danneggiata, non improntato a diligenza e le sue condizioni di salute fossero cause idonee a determinare l'accaduto.
Per tutti questi motivi, la predetta convenuta insisteva per il rigetto della domanda, ed in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, per la riduzione dell'entità del risarcimento a quanto ritenuto equo e di giustizia. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., ed istruita la causa a mezzo escussione testimoniale, mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 16.09.2024, la causa veniva riservata in decisione con termine alle parti – decorrenti dalla comunicazione- di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art.164 c.p.c. posto che dallo stesso è possibile evincere petitum e causa petendi senza alcuna lesione del diritto di difesa per parte convenuta.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
L'attrice ha formulato la domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. che sotto quello dell'art. 2051 c.c..
Rileva il Tribunale che al caso di specie debba essere applicato il modello di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., poiché il bene da cui si assume sia originato il danno risulta essere di proprietà dell'ente convenuto e adibito all'uso generale e diretto della collettività, nonché suscettibile di custodia da parte dello stesso ente, che quindi ha il dovere di vigilare affinché non si generino situazioni di pericolo.
Da ciò deriva, sul piano dell'onere probatorio, che non deve essere il danneggiato a dimostrare l'elemento soggettivo della colpa – che non è elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità da cose in custodia -, nonché il particolare carattere occulto della situazione di pericolo che ha cagionato il danno, mentre l'amministrazione può invocare il fortuito riguardo a quelle situazioni di pericolo che siano derivate dalla condotta degli utenti e che essa non sia stata in grado di rimuovere o segnalare nel lasso di tempo intercorso tra il loro verificarsi e il determinarsi dell'evento dannoso.
Dunque, nella specie si configura un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua e tale presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, quindi, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Ciò posto, il danneggiato non è però esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Inoltre, deve anche considerarsi che il comportamento colposo del danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza, può, a seconda della gravità, atteggiarsi a concorso causale colposo – rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. – ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, poiché se da un lato la natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia trova il suo fondamento nel dovere di precauzione che si radica in capo al titolare della signoria sulla cosa, dall'altro sussiste, comunque, un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, che trova la propria fonte nel dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost..
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Rispetto al caso di specie, l'unico testimone ascoltato che ha riferito in ordine ai fatti è
, nuora dell'attrice, mentre dichiarava di non aver assistito Testimone_1 CP_3
direttamente alla caduta, ma di essere intervenuta subito dopo.
Occorre, inoltre, tener conto che in riferimento al Verbale di P.S. ( V. pag. 4 della cartella clinica n.1781/2014 Ospedale di Lagonegro in allegato sub n. 2 del fascicolo di parte dell'attrice), quanto al fatto storico, parte attrice non fa alcun riferimento alla dinamica del sinistro, limitandosi semplicemente ad indicare “caduta accidentale”.
Parte attrice sostiene, inoltre, la non visibilità e prevedibilità del piede del sedile che ne avrebbe determinato la caduta.
Va, però, evidenziato che nel proprio atto di citazione la stessa parte attrice indica espressamente che questo elemento “sporge normalmente oltre il limite della seduta”.
Ulteriore elemento è anche il contesto spazio-temporale in cui si sono verificati i fatti,
e precisamente il 16.4.2014 alle ore 10.50 circa, quindi, in un giorno primaverile in cui presumibilmente la stessa luminosità degli ambienti ben permetteva alla danneggiata di avvedersi della situazione presente e di poterla evitare usando l'ordinaria diligenza richiesta anche in un'ottica di autoresponsabilità. ha dichiarato “che questo era il corridoio dove cadeva la signora, i sedili Tes_2
sono disposti in questo modo, non sono stati modificati negli anni….A nord c'è una balconata, dalla quale entra luce, ha dimensioni normali, non proviene da questa luce accecante”.
Ne deriva che dall'istruttoria e dalla documentazione in atti è emerso che la finestra fosse alle spalle dell'attrice rendendo del tutto inverosimile che questa potesse essere abbagliata dalla luce.
Parte convenuta ha, inoltre, depositato riproduzioni fotografiche in cui si è possibile rilevare che dette sedute sono addossate alle pareti e che la base del piede delle stesse non sporge oltre il limite della seduta al punto da invadere la corsia del corridoio utilizzata per il transito dagli utenti.
L'immagine mostra che i sedili garantiscono il passaggio, anche per due persone che vogliono percorrerlo fianco a fianco.
Dalla documentazione in atti si evince, inoltre, che al momento della dedotta caduta l'attrice era già invalida grave al 100% (cfr. fascicolo attoreo, allegato 8 Relazione
CTU del Dr. a pagg. 4), e presentava disabilità/disfunzioni sia nella Per_1
deambulazione che nell'orientamento spazio-temporale.
Orbene, la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe
(Cass. Ordinanze 2480, 2481, 2482 del 2018). In altre parole, più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
Anche in ipotesi di applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c., non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa e l'evento e l'interpretazione qui condivisa della norma richiama il principio di autoresponsabilità, per cui non ogni evento lesivo che si verifichi sul bene altrui è fonte di responsabilità a carico del custode, ma soltanto quelli che il danneggiato non ha potuto evitare malgrado la doverosa prudenza. Si ricorda che per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa". Tale requisito sussiste quando la cosa in custodia non entra quale mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno, vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a seguito del suo intrinseco potere come si accennava più sopra, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa, mentre deve escludersi nelle ipotesi in cui la
"res" abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno.
Alla luce delle considerazioni anzi esposte si reputa, anche volendo ritenere sussistente la caduta nello spazio e nel tempo dedotto da parte attrice, che considerata la minima sporgenza del piede del sedile e la luminosità degli ambienti, la sua imprudenza unitamente all'acclarata difficoltà di deambulazione costituisca causa esclusiva dell'evento, integrante il caso fortuito che interrompe il nesso causale con la cosa in custodia.
Ed, invero, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Ne consegue che, giacché la situazione di possibile pericolo poteva essere superata dell'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e deve per contro ritenersi integrato il caso fortuito (cfr
Cass. civ., sent. n. 12895 del 22.06.2016; in senso conforme anche Cass. civ. ord. n.
11526 del 11.05.2017, la quale ha escluso la responsabilità del custode e ritenuto sussistente responsabilità esclusiva del danneggiato in un caso di caduta in pieno giorno su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, valorizzando la visibilità dei luoghi, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attore, il quale abitava nelle vicinanze e l'agevole evitabilità del danno, astenendosi dal transitare sul tratto di strada dove si ebbe la caduta;
Cass. civ., ord. n. 30775 del 22.12.2017, la quale ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; Cass. civ., ord. n. 27724 del 30.10.2018).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra e vengono Parte_1
liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna la Sig.ra al pagamento delle spese di lite Parte_1
Contr in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., nella misura pari ad euro 5261,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb, forf.,
IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 10 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Tedesco