Articolo 170 del Codice della navigazione
Articolo 169Articolo 171
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21 aprile 1942
Art. 170.
(Contenuto del ruolo di equipaggio).

Il ruolo di equipaggio deve contenere:
1) il nome della nave;
2) il nome dell'armatore;
3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;
4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
5) l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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