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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2695/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. TYXCOEV00033 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5088/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE IO, con ricorso depositato il 15.04.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava l'atto di contestazione n. TYXCOEV00033/2025, notificato in data 24/01/2025, in relazione alla dichiarazione Mod. Unico 2020, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 120.780,00, ai sensi dell'art. 8, co. 2, D.L. n. 16/2012.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 7 L. n. 212/2002 e 24 Costituzione per difetto assoluto di motivazione, omessa allegazione degli atti richiamati e conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito – Annullabilità dell'atto di contestazione per violazione dell'art. 7, co.
5 bis, Dlgs n. 546/92 per difetto assoluto di prova della pretesa sanzionatoria avanzata, conseguente a quella impositiva accertata con separato avviso.
- Nullità dell'atto di contestazione per difetto di valida delega alla sottoscrizione.
- infondatezza della pretesa sanzionatoria.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 20.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina che in via preliminare richiamava fedelmente la motivazione dell' atto di contestazione, chiedendo la riunione dei fascicoli con il ricorso di primo grado avverso il relativo avviso di accertamento.
Allegava deleghe di firma contestata dalla parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 6, depositata il
29.07.2025, con la quale veniva rigettato il ricorso relativamente all' avviso di accertamento n.
TYX01EV0147/2024 per PE, IV ed RA relativamente all' anno 2019.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente che si oppone alla richiesta in atti di riunione dei fascicoli, insistendo per l' accoglimento del ricorso;
parte ricorrente che esibisce sentenza favorevole all' ufficio relativo all' atto prodromico, insistendo per il rigetto del ricorso, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Risulta in atti che l' avviso di accertamento da cui è scaturito l' atto di contestazione oggetto di impugnazione,
è stato già ritenuto legittimo con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 6, depositata il 29.07.2025.
L' accertamento da cui è scaturito l' impianto sanzionatorio trae origine dagli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza di Patti, presso la Ditta Individuale di parte ricorrente.
A conclusione della verifica era stato redatto apposito processo di verbale di constatazione in data 01.03.2024 in cui venivano rilevate violazioni formali e sostanziali in materia di imposte dirette IVA ed IRAP per le annualità
2019-2021. Gli accertamenti previsti dall' art. 39 primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, con la rettifica dei redditi d' impresa anche sulla base di presunzioni semplici, purchè essi siano gravi, precise e concordanti sono già stati ritenuti legittimi come sopra esposto.
Le sanzioni seguono alle violazioni commesse e risultano legittime a norma di legge.
L' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina ha prodotto documentazione inerente la delega al funzionario che ha sottoscritto l' atto impugnato da parte del Capo dell' Ufficio.
L' atto impugnato risulta pertanto legittimo e il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione 4, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. De Marco IO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
TRIVERI EUGENIO, Relatore
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2695/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. TYXCOEV00033 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5088/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DE IO, con ricorso depositato il 15.04.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava l'atto di contestazione n. TYXCOEV00033/2025, notificato in data 24/01/2025, in relazione alla dichiarazione Mod. Unico 2020, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 120.780,00, ai sensi dell'art. 8, co. 2, D.L. n. 16/2012.
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per violazione degli artt. 7 L. n. 212/2002 e 24 Costituzione per difetto assoluto di motivazione, omessa allegazione degli atti richiamati e conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito – Annullabilità dell'atto di contestazione per violazione dell'art. 7, co.
5 bis, Dlgs n. 546/92 per difetto assoluto di prova della pretesa sanzionatoria avanzata, conseguente a quella impositiva accertata con separato avviso.
- Nullità dell'atto di contestazione per difetto di valida delega alla sottoscrizione.
- infondatezza della pretesa sanzionatoria.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 20.05.2025 si costituiva con controdeduzioni l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina che in via preliminare richiamava fedelmente la motivazione dell' atto di contestazione, chiedendo la riunione dei fascicoli con il ricorso di primo grado avverso il relativo avviso di accertamento.
Allegava deleghe di firma contestata dalla parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Allegava sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 6, depositata il
29.07.2025, con la quale veniva rigettato il ricorso relativamente all' avviso di accertamento n.
TYX01EV0147/2024 per PE, IV ed RA relativamente all' anno 2019.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente che si oppone alla richiesta in atti di riunione dei fascicoli, insistendo per l' accoglimento del ricorso;
parte ricorrente che esibisce sentenza favorevole all' ufficio relativo all' atto prodromico, insistendo per il rigetto del ricorso, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
Risulta in atti che l' avviso di accertamento da cui è scaturito l' atto di contestazione oggetto di impugnazione,
è stato già ritenuto legittimo con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione 6, depositata il 29.07.2025.
L' accertamento da cui è scaturito l' impianto sanzionatorio trae origine dagli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza di Patti, presso la Ditta Individuale di parte ricorrente.
A conclusione della verifica era stato redatto apposito processo di verbale di constatazione in data 01.03.2024 in cui venivano rilevate violazioni formali e sostanziali in materia di imposte dirette IVA ed IRAP per le annualità
2019-2021. Gli accertamenti previsti dall' art. 39 primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, con la rettifica dei redditi d' impresa anche sulla base di presunzioni semplici, purchè essi siano gravi, precise e concordanti sono già stati ritenuti legittimi come sopra esposto.
Le sanzioni seguono alle violazioni commesse e risultano legittime a norma di legge.
L' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina ha prodotto documentazione inerente la delega al funzionario che ha sottoscritto l' atto impugnato da parte del Capo dell' Ufficio.
L' atto impugnato risulta pertanto legittimo e il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione 4, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 18.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Eugenio Triveri Dr. De Marco IO