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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5774/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL OT Presidente rel. dott. Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5774/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salima Fratti del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 6 novembre 2025, hanno confermato di non volere riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 23 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Busseto (PR), il 27 gennaio 1996, che dalla loro unione sono Per_ nate (rispettivamente, il 22 luglio 2004 e il 18 dicembre 2010) le figlie e , che la loro Per_2 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 1489/2022) emesso da questo Tribunale il 16 febbraio 2022 e di non avere ripristinato in seguito la convivenza coniugale.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle concordate condizioni afferenti all'affidamento (condiviso) della figlia minorenne, alla sua preferenziale collocazione (materna), alle frequentazioni paterne, al mantenimento della prole, oltre a questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 6 novembre 2025, hanno confermato di non volere riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle univoche allegazioni riportate in atti, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_2 affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta e delle già vigenti condizioni di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Busseto (PR), il 27 gennaio 1996, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 2, Parte 2, Serie A, Anno 1996 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 7 luglio 2025 e depositato il 23 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 28 novembre 2025
Il Presidente est.
NE OL OT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE OL OT Presidente rel. dott. Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5774/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salima Fratti del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 6 novembre 2025, hanno confermato di non volere riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 23 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Busseto (PR), il 27 gennaio 1996, che dalla loro unione sono Per_ nate (rispettivamente, il 22 luglio 2004 e il 18 dicembre 2010) le figlie e , che la loro Per_2 separazione era stata oggetto di decreto d'omologa (n. cron. 1489/2022) emesso da questo Tribunale il 16 febbraio 2022 e di non avere ripristinato in seguito la convivenza coniugale.
Manifestando espressamente volontà di non riconciliarsi, essi chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle concordate condizioni afferenti all'affidamento (condiviso) della figlia minorenne, alla sua preferenziale collocazione (materna), alle frequentazioni paterne, al mantenimento della prole, oltre a questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 6 novembre 2025, hanno confermato di non volere riconciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle univoche allegazioni riportate in atti, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di Per_2 affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta e delle già vigenti condizioni di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Busseto (PR), il 27 gennaio 1996, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 2, Parte 2, Serie A, Anno 1996 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 7 luglio 2025 e depositato il 23 luglio 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 28 novembre 2025
Il Presidente est.
NE OL OT
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