Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
In materia alimentare va escluso il concorso materiale delle norme, e quindi il concorso formale dei reati, fra il reato di cui all'art. 9 legge 10 aprile 1954 n. 125 (vendita con una denominazione tipica di formaggio che non abbia i requisiti per l'uso di tale denominazione) e quello di cui all'art.515 cod. pen. ( vendita di cosa diversa per qualità a quella dichiarata). In tale caso il delitto di frode commerciale resta assorbito nel più grave delitto di cui all'art. 9 legge 125 del 1954.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/1999, n. 14448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14448 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 11.11.1999
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 3775
Dott. Saverio MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Carlo GRILLO Consigliere N. 26772/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per D'AP IC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 13.5.1999 dalla corte di appello di Salerno. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi c) e d), perché estinti per prescrizione, e rigetto del ricorso nel resto,
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 13.5.1999 la corte di appello di Salerno ha integralmente confermato quella resa il 5.7.1996 dal pretore di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, che aveva condannato IC PO alla pena (sospesa) di un mese e sedici giorni di reclusione e lire 460.000 di multa, siccome colpevole dei seguenti reati, tutti unificati nel vincolo della continuazione: a) art. 9 legge 10.4.1954 n. 125; b) artt. 56 e 515 c.p.; c) artt. 5 lett. a) e 6 legge 30.4.1962 n. 283; d) art. 13 legge 30.4.1962 n.283 (tutti commessi in Fisciano, in data anteriore e prossima al
19.5.1992).
Detti reati erano stati contestati al D'PO, perché - quale titolare del caseificio "Stella" - aveva posto in commercio mozzarella qualificata "integrale di bufala", che all'analisi era risultata prodotta con miscela di latte bufalino e vaccino.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, lamentando che la corte di merito ha errato nella valutazione giuridica della parola "integrale", e ha omesso di dichiarare la prescrizione dei reati a) c) e d), tutti asseritamente contravvenzionali.
Con atto separato, depositato Della stessa data, il D'PO ha lamentato la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Motivi della decisione
3 - La prima censura, è palesemente infondata.
Porre in commercio mozzarella prodotta con latte bufalino e vaccino, ma recante nella confezione la dicitura "mozzarella integrale di bufala", indubbiamente integra tutti i reati contestati all'imputato. Infatti, la dizione "mozzarella integrale di bufala" indica che è essa prodotta solo con latte di bufala, sicché è cosa diversa dalla mozzarella prodotta insieme con latte di bufala e con latte vaccino. Per conseguenza l'imputato ha posto in vendita con una denominazione tipica un formaggio che non aveva i requisiti prescritti per l'uso di tale denominazione (art. 9 legge 10.4.1954 n. 125); ha tentato di vendere una cosa diversa per qualità a quella dichiarata (artt. 56 e 515 c.p,); ha detenuto per la vendita una sostanza alimentare mescolata a sostanze di qualità inferiore (lett. a) dell'art. 5 legge 283/1962); ha offerto in vendita una sostanza alimentare adottando una denominazione o una pubblicità ingannevole (art. 13 legge 283/1962).
4 - Peraltro, va dichiarata l'estinzione per prescrizione dei reati contravvenzionali di cui ai capi c) e d). Il primo, di cui agli artt. 5 e 6 legge 283/1962, essendo punito con pena congiunta, si è prescritto in data 19.11.1996; il secondo, punito con la sola ammenda, si è prescritto il 19.5.1995.
Per le ragioni anzidette, non sussistono le condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. per un proscioglimento nel merito.
4 - Non è invece prescritto il reato di cui all'art. 9 legge 125/1954, che - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - non ha natura contravvenzionale.
Si deve però verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il rapporto esistente tra questo reato e quello di tentata frode in commercio, al fine di stabilire se si tratta (come ritenuto dai giudici di merito) di concorso formale eterogeneo di reati, oppure di un concorso apparente di norme.
Orbene, ai sensi dell'art. 9 della legge 125/1954 è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a lire 500.000 chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazione di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni. A norma del successivo art. 12 della stessa legge, le pene così comminate non si applicano quando il fatto costituisce più grave reato. Per l'art. 515 c.p., invece, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, se il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione sino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Dalla semplice lettura delle norme incriminatrici si deduce che in questo caso è il legislatore stesso a escludere espressamente il concorso materiale delle norme e quindi il concorso formale dei reati (eterogenei), introducendo una "clausola di riserva" attraverso la quale è esclusa l'applicazione della norma codicistica quando il fatto è previsto anche da una norma penale più grave. Più particolarmente, il delitto di frode commerciale (e a maggior ragione il semplice tentativo di frode commerciale) resta assorbito nel più grave delitto di cui all'art. 9 della legge 125/1954, il quale prevede una pena congiunta, per ciò stesso più gravatoria della pena disgiunta prevista dall'art. 515 c.p., anche se con massimi edittali più alti (cfr. nello stesso senso Cass. Sez. VI, n. 9375, del 30.11.1974, ud. 17.4.1974, Rossi, rv. 128679), Poiché il concorso apparente di norme è risolto dallo stesso legislatore secondo il criterio della sussidiarietà, non è quindi necessario che l'interprete esamini la struttura tipica dei due reati ai fini del ricorso al diverso e più generale criterio della specialità. In altri termini, per usare una terminologia dottrinale, non occorre verificare l'identità naturalistica dei fatti - reato, quando soccorre la unitarietà normativo-sociale stabilita dal legislatore.
Ne consegue che il tentativo di frode in commercio di cui al capo b) deve dichiararsi assorbito nel delitto di cui al capo a). Per conseguenza resta la pena stabilita per quest'ultimo reato dai giudici di merito (un mese di reclusione e lire 300.000 di multa), mentre va eliminata la pena residua stabilita in aumento a titolo di continuazione per tutti gli altri reati (sedici giorni di reclusione e lire 160.000 di multa).
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui alla legge 283/1962 (capi c) e d) della rubrica) perché estinti per prescrizione, e al reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p. (capo b) della rubrica) perché assorbito in quello di cui alla legge 125/1954 (capo a) della rubrica); elimina la relativa pena di giorni sedici di reclusione e lire 160.000 di multa;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999