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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/07/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DELL'11 LUGLIO 2025
N.R.G. 1545/2025
All'udienza dell'11 Luglio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:00 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
- Gli Avvocati Michele Ceruso ed Annunziata Modafferi per la ricorrente, collegati tramite piattaforma teams;
- Nessuno è presente per;
CP_1
- Per l è presente l'Avv. Maria Stella Pileio, per delega Pt_1
dell'Avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams
- Per e presente l'Avv. Antonino Quartuccio, CP_1
collegato tramite piattaforma teams
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
L'avv. Quartuccio, inoltre, impugna e contesta il contenuto delle note depositate in data 7 luglio u,s, in quanto le eccezioni sollevate sono intempestive ed infondate.
L'avv. Pileio deduce la regolare notifica degli AVA opposti.
Alle ore 9:09, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:04 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,11;
2 Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza dell'11/07/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1545/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2
ti Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore,
3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino
Quartuccio;
resistente
E
Controparte_3
, in persona del suo presidente pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A.
Laganà e D. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:05 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ricorrente, con atto depositato in data 9 maggio
2025, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259002951618000, notificata l' 1.4.25, emessa dalla , Controparte_4
limitatamente alla sottese cartelle/avvisi, come in ricorso elencati, inerenti il pagamento di contributi di cui agli anni dal 2015 al 2018. Pt_1
eccepiva la mancata notifica degli atti Parte_2
opposti, nonché la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. Pt_1
4 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data in cui le somme erano dovute, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell Pt_1 Controparte_2
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ed Pt_1 CP_1
5 inoltre, deducevano entrambi il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, va detto, che, la circostanza che il Concessionario della Riscossione abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare occorre da atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n.
146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sull' attività di Riscossione azionata dall a mezzo di Controparte_2
notificazione di intimazione di pagamento impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del Codice di
Procedura Civile.
6 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
7 Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover
8 aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n.
638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma
10.” (Cass. n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente
9 confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_5
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata CP_5
ad un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto,
l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
10 giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che gli atti opposti risultano notificati come di seguito: n. 39420160002188671000, notificato il
13/09/2016; n. 39420170000088066000, notificato il 17/02/2017;n. 39420170001607711000, notificato il 10/10/2017; avviso di addebito n.
39420180000992472000, notificato il 19/06/2018; avviso di addebito n. 39420180003597785000, notificato il 05/12/2018; avviso di addebito n.
39420190001378005000, notificato il 06/07/2019; avviso di addebito n. 39420190003830773000, notificato il 28/02/2020, conseguentemente da tali date decorre il termine di prescrizione.
Successivamente sono stati validamente notificati i seguenti atti : in data 28/09/2017, l'intimazione di pagamento n. 09420179007357740000 (Si veda all.3) ed in data 18/02/2025, la proposta di compensazione n. 09428202400000858000 (Si vedano all. ti 6 e 6A).
Quanto all'eccezione di nullità della notifica dell' intimazione n.09420179007357740000, in quanto, inviata a mezzo PEC su indirizzo di privato senza allegazione della prova dell'esistenza e censimento
11 nei pubblici registri, va dato atto della tardività della stessa, ciò, in quanto, tutte le questioni formali comportano un opposizione ex art. 617 c.p.c., che, va presentata entro il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto, anche, quando il vizio, come nel caso de quo, riguarda l'atto presupposto, che, si assume invalidamente notificato. Orbene
l'intimazione opposta è pervenuta in data 1 Aprile
2025, ma il ricorso è stato depositato il successivo 9 maggio, conseguentemente sono precluse al ricorrente tutte le eccezioni inerenti la conformità degli atti alle disposizioni normative che le regolano.
Per quanto riguarda, invece, l' intimazione di pagamento n. 09420199012208864000, viene allegata una relata di notifica in bianco, mentre per l' intimazione di pagamento n.
09420229003016769000, manca la prova del deposito presso la casa comunale, nonché la necessaria successiva raccomandata informativa, di conseguenza trattandosi di notifiche inesistenti, non se ne terrà conto ai fini della interruzione del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi la prescrizione del credito opposto, fatta eccezione dell'avviso di addebito n. 39420190003830773000, notificato il 28/02/2020, per il quale il termine
12 prescrizionale è stato validamente interrotto dalla proposta di compensazione n.
09428202400000858000, pervenuta il 18 febbraio
2025, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, quando, come in questo caso, contiene una descrizione dettagliata del debito, cui si riferisce, è atto utile ad interrompere il decorso della prescrizione.
Le spese di lite vengono liquidate nella misura del
50%, in ragione delle motivazioni poste a base della presente pronuncia e, poste a carico di alla CP_1
cui inerzia è imputabile la prescrizione del credito, vengono, invece, interamente compensate nei confronti di . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito di cui alle cartelle ed avvisi opposti, fatta eccezione di quello portato dall'AVA n. 39420190003830773000, per il quale, come indicato in parte motiva va dichiarata l'attualità del credito;
2) Condanna a rifondere le spese di lite nei CP_1
confronti della ricorrente che, liquida nella misura già compensata, in €. 652,75, oltre accessori come
13 per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Palmi, lì 11 luglio 2025.
Il G.O.P.
D.ssa Maria D. Romeo
14
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DELL'11 LUGLIO 2025
N.R.G. 1545/2025
All'udienza dell'11 Luglio 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:00 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
- Gli Avvocati Michele Ceruso ed Annunziata Modafferi per la ricorrente, collegati tramite piattaforma teams;
- Nessuno è presente per;
CP_1
- Per l è presente l'Avv. Maria Stella Pileio, per delega Pt_1
dell'Avv. A. Laganà, collegato tramite piattaforma teams
- Per e presente l'Avv. Antonino Quartuccio, CP_1
collegato tramite piattaforma teams
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
L'avv. Quartuccio, inoltre, impugna e contesta il contenuto delle note depositate in data 7 luglio u,s, in quanto le eccezioni sollevate sono intempestive ed infondate.
L'avv. Pileio deduce la regolare notifica degli AVA opposti.
Alle ore 9:09, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:04 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,11;
2 Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa
Maria D. Romeo, all'udienza dell'11/07/2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 1545/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_2
ti Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore,
3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino
Quartuccio;
resistente
E
Controparte_3
, in persona del suo presidente pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti A.
Laganà e D. Adornato;
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14:05 dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ricorrente, con atto depositato in data 9 maggio
2025, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259002951618000, notificata l' 1.4.25, emessa dalla , Controparte_4
limitatamente alla sottese cartelle/avvisi, come in ricorso elencati, inerenti il pagamento di contributi di cui agli anni dal 2015 al 2018. Pt_1
eccepiva la mancata notifica degli atti Parte_2
opposti, nonché la prescrizione del credito vantato dall , ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. Pt_1
4 335/1995, in quanto, sarebbero decorsi oltre cinque anni, dalla data in cui le somme erano dovute, senza, che, venisse posto in essere un idoneo atto, interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, che, venisse dichiarato estinto il diritto dell e dell Pt_1 Controparte_2
a riscuotere la somma riportata
[...]
nell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, annullate sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento sottese.
Si costituivano in giudizio i resistenti, che, deducevano, l'improcedibilità della domanda e la definitività della cartella di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99. Non essendo proposta l'impugnazione nei 40 giorni successivi alla notifica della cartella, quest'ultima era divenuta titolo irretrattabile. Per tal motivo non era possibile far valere, sotto forma di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, motivi di merito.
Una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella, non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo formatosi. ed Pt_1 CP_1
5 inoltre, deducevano entrambi il difetto di legittimazione passiva.
Chiedevano, pertanto, che, la domanda venisse rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, va detto, che, la circostanza che il Concessionario della Riscossione abbia preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare occorre da atto dell'ammissibilità della domanda giudiziale, in quanto, non rientra tra il novero dei limiti di impugnazione previste dall'art. 3 bis del DL n.
146/2021 convertito con Legge n. 215/2021 anche per come statuito dalla Sentenza n. 26283/2022 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (vedasi punto 24 e 24.1 della stessa) atteso che il presente giudizio verte sull' attività di Riscossione azionata dall a mezzo di Controparte_2
notificazione di intimazione di pagamento impugnabile ai sensi dell'articolo 615 del Codice di
Procedura Civile.
6 Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
7 Passando al merito della questione la ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge 335/95, in quanto dalla data di notifica delle cartelle di pagamento alla data di notifica dell'intimazione di pagamento era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover
8 aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio
1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 19, convertito con modificazioni nella L. n.
638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del
1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma
10.” (Cass. n. 4672/2006).
Ed il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente
9 confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non è sufficiente perCP_5
consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata CP_5
ad un provvedimento giudiziale definitivo, pertanto,
l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge
“la scadenza del termine - pacificamente perentorio
- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
10 giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Considerando a questo punto il caso di specie, si rileva che gli atti opposti risultano notificati come di seguito: n. 39420160002188671000, notificato il
13/09/2016; n. 39420170000088066000, notificato il 17/02/2017;n. 39420170001607711000, notificato il 10/10/2017; avviso di addebito n.
39420180000992472000, notificato il 19/06/2018; avviso di addebito n. 39420180003597785000, notificato il 05/12/2018; avviso di addebito n.
39420190001378005000, notificato il 06/07/2019; avviso di addebito n. 39420190003830773000, notificato il 28/02/2020, conseguentemente da tali date decorre il termine di prescrizione.
Successivamente sono stati validamente notificati i seguenti atti : in data 28/09/2017, l'intimazione di pagamento n. 09420179007357740000 (Si veda all.3) ed in data 18/02/2025, la proposta di compensazione n. 09428202400000858000 (Si vedano all. ti 6 e 6A).
Quanto all'eccezione di nullità della notifica dell' intimazione n.09420179007357740000, in quanto, inviata a mezzo PEC su indirizzo di privato senza allegazione della prova dell'esistenza e censimento
11 nei pubblici registri, va dato atto della tardività della stessa, ciò, in quanto, tutte le questioni formali comportano un opposizione ex art. 617 c.p.c., che, va presentata entro il termine di gg. 20 dalla notifica dell'atto, anche, quando il vizio, come nel caso de quo, riguarda l'atto presupposto, che, si assume invalidamente notificato. Orbene
l'intimazione opposta è pervenuta in data 1 Aprile
2025, ma il ricorso è stato depositato il successivo 9 maggio, conseguentemente sono precluse al ricorrente tutte le eccezioni inerenti la conformità degli atti alle disposizioni normative che le regolano.
Per quanto riguarda, invece, l' intimazione di pagamento n. 09420199012208864000, viene allegata una relata di notifica in bianco, mentre per l' intimazione di pagamento n.
09420229003016769000, manca la prova del deposito presso la casa comunale, nonché la necessaria successiva raccomandata informativa, di conseguenza trattandosi di notifiche inesistenti, non se ne terrà conto ai fini della interruzione del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra deve ritenersi la prescrizione del credito opposto, fatta eccezione dell'avviso di addebito n. 39420190003830773000, notificato il 28/02/2020, per il quale il termine
12 prescrizionale è stato validamente interrotto dalla proposta di compensazione n.
09428202400000858000, pervenuta il 18 febbraio
2025, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, quando, come in questo caso, contiene una descrizione dettagliata del debito, cui si riferisce, è atto utile ad interrompere il decorso della prescrizione.
Le spese di lite vengono liquidate nella misura del
50%, in ragione delle motivazioni poste a base della presente pronuncia e, poste a carico di alla CP_1
cui inerzia è imputabile la prescrizione del credito, vengono, invece, interamente compensate nei confronti di . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del
Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito di cui alle cartelle ed avvisi opposti, fatta eccezione di quello portato dall'AVA n. 39420190003830773000, per il quale, come indicato in parte motiva va dichiarata l'attualità del credito;
2) Condanna a rifondere le spese di lite nei CP_1
confronti della ricorrente che, liquida nella misura già compensata, in €. 652,75, oltre accessori come
13 per legge, ove dovuti, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Palmi, lì 11 luglio 2025.
Il G.O.P.
D.ssa Maria D. Romeo
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