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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri ConSIliere dott. Carmine Capozzi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2263/2023 promossa da:
ON (CF: con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CLAUDIO CARDOSO (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. ANNA P_ C.F._3
POGGIOLI (CF ) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
12/10/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 In data 28.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis,
NEL MERITO: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accertata e dichiarata la fondatezza della domanda riconvenzionale della IG.ra , Parte_2 condannare l'appellata al pagamento in favore della IG.ra P_ [...] della somma di Euro 87.625,32 (pari al 50% della somma Parte_2 quantificata dal consulente di parte del 1° grado) o di quella diversa somma che sarà accertata dalla Corte anche previo espletamento, se del caso, di idonea c.t.u., oltre interessi dalla domanda;
in alternativa, previa compensazione con la nuova somma quantificata dal Giudice in Sentenza di 1° grado, condannare la stessa al pagamento della somma di Euro 55.468,32 (87.625,32 – P_
32.157,00) o di quella diversa somma che sarà accertata dalla Corte anche previo espletamento, se del caso, di idonea c.t.u., oltre interessi dalla domanda.
Respingere, previa qualificazione in tal senso, la domanda riconvenzionale proposta dalla IG.ra perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarandola P_ comunque inammissibile per tardività della stessa con conseguente decorso del termine decadenziale fissato dal codice di procedura per la proponibilità della domanda riconvenzionale e in ogni caso, per mancato appello incidentale sul punto specifico.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio a carico della convenuta appellata soccombente, oltre rimborso forfettario 15% e CAP 4% come per Legge.
NEL MERITO, IN DENEGATA IPOTESI riformare l'impugnata Sentenza in punto di spese processuali e per l'effetto, in virtù della accertata soccombenza reciproca totale o parziale, provvedere alla compensazione totale o parziale delle spese del giudizio monitorio e/o del giudizio di opposizione al D.I. di 1° grado. Con vittoria delle spese del grado di appello o, in subordine, con compensazione delle stesse.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 15 Ritenuto per quanto esposto nel presente atto di appello che le richieste istruttorie possano essere considerate superflue dalla Corte (in virtù del riconoscimento in punto di an, ammesso a più riprese dalla controparte), nondimeno, per quanto occorrer possa, secondo quanto già indicato nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositate nel giudizio di 1° grado alle cui richieste questa difesa si riporta integralmente, si reitera la richiesta di interrogatorio formale della IG.ra sui capitoli indicati, le prove per P_ testi ivi articolate sui capitoli indicati e la richiesta di c.t.u. contabile per la quantificazione del pregiudizio in termini economici subito dalla IG.ra Pt_2
(pregiudizio già quantificato tramite c.t. di parte, in atti del giudizio di 1° grado).
Respingere tutte le istanze istruttorie di parte appellata in quanto derivanti dalla inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da controparte;
nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste nelle capitolazioni in prova contraria con i testi ivi indicati, contenute nella terza memoria 183 c.p.c. depositata da questa difesa nel giudizio di 1° grado.
Per la parte appellata:
In via principale e nel merito:
Rigettare il gravame proposto dalla SI.ra in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza di primo grado n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto;
In via subordinata e di eccezione riconvenzionale:
Solo nel caso in cui il Giudice adito dovesse accogliere la domanda riconvenzionale dell'appellante e ritenere, quindi, applicabile alla fattispecie concreta, l'art. 2041 c.c., condannare la SI.ra a corrispondere Parte_2 alla SI.ra la somma di €. 97.299,07 o la diversa somma che sarà P_ accertata dal Giudice in corso di causa – anche previo espletamento di idonea CTU – oppure, nella denegata ipotesi dovesse risultare provata e quindi accolta, anche parzialmente, la domanda riconvenzionale formulata dalla SI.ra , Pt_2 condannare la DA a corrispondere alla l'importo di €. 41.830,75, o la P_ diversa somma che sarà accertata dal Giudice anche previo espletamento, se ritenuto necessario, di idonea CTU pari alla differenza tra quanto dovuto alla SI.ra e quanto eventualmente dovuto da questa alla SI.ra . P_ Pt_2
Il tutto oltre interessi dal sorgere di ogni singola obbligazione al saldo effettivo.
pagina 3 di 15 In via istruttoria, solo nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere la domanda riconvenzionale dell'appellante e ritenere, quindi, applicabile alla fattispecie concreta l'art. 2041 c.c. e, conseguentemente, ammettere le istanze istruttorie riproposte anche in questa sede dall'appellante, questa difesa si riporta integralmente a quanto indicato nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 reiterando la richiesta delle prove per testi ivi indicate e di CTU contabile finalizzata a contabilizzare quanto dovuto alla SI.ra dalla P_ SI.ra in dipendenza ed in conseguenza dell'attività svolta all'interno Pt_2 della società “La vie en Rose”. Ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 comma VI comma c.p.c. n. 2 e 3 svolte da controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori anche fiscali come per Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 888/2023 pubblicata il 12/10/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
- accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.237/2012 emesso dall'intestato Tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di Parte_2 parte convenuta opposta della somma di euro 32.157,00, oltre P_ interessi dalla domanda al saldo;
- respinge tutte le altre domande;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore di che liquida in favore di quest'ultima, per la P_ fase monitoria, nella somma di euro 1.267,00, oltre iva e cap come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore di che liquida in favore di quest'ultima, per la P_ fase di merito, nella somma di euro 5.261,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, iva e cap come per legge.
Tale sentenza - con cui sostanzialmente il Tribunale, ha condannato l'opponente al pagamento di una somma ridotta rispetto alla pretesa iniziale della Pt_2 creditrice - è stata emessa sulla opposizione al D.I. proposta P_ dalla medesima (OC al 50% con della società in Pt_2 P_
pagina 4 di 15 nome collettivo “La vie en rose”), al D.I. con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 38.635,15 a titolo P_ rimborso (pro quota) delle spese da quest'ultima sostenute, in via esclusiva, per il pagamento di debiti societari (pari ad € 77.270,30), da doversi dividere in misura paritaria tra entrambe le socie in ragione del 50%.
La aveva, altresì, svolto domanda riconvenzionale con la quale aveva Pt_2 chiesto la condanna della convenuta opposta al pagamento della maggior somma di € 48.990,17, quale corrispettivo per l'attività lavorativa da ella prestata in favore della società ed imputabile, per il 50%, alla OC della quale in P_ ipotesi, aveva chiesto la condanna, anche ai sensi dell'articolo 2041 c.c., ove non si fosse ritenuto sussistente un proprio rapporto di lavoro subordinato con società.
Si era costituita in giudizio , la quale aveva concluso per il rigetto P_ dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché della domanda riconvenzionale svolta, spiegando in subordine, a sua volta, analoga domanda, ai sensi dell'articolo 2041 c.c., nei confronti della OC , sempre per Pt_2 attività lavorativa prestata per conto della società, di cui l'attrice aveva eccepito la tardività.
A fronte del parziale accoglimento dell'opposizione, della propria condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta della somma P_ di € 32.157,00, oltre interessi dalla domanda al saldo e del rigetto della propria domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_2
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello P_
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 5 di 15 1) Errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della Sentenza impugnata, con specifico riferimento alla ritenuta infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla IG.ra ; Parte_2 errata motivazione circa il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice opponente in merito alla stessa domanda ex art. 2041 c.c.; difetto di motivazione: carenza ed illogicità della stessa sul presupposto della ritenuta presenza della giusta causa;
2) Errata e ingiustificata valutazione da parte del Giudice di 1° grado in relazione alle spese di lite del giudizio monitorio e del giudizio di opposizione poste interamente a carico dell'attrice opponente;
errata applicazione degli artt.
92 comma 2° c.p.c. e 653 comma 3° c.p.c.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha P_ contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 28.02.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 15 Col primo motivo di gravame la denuncia l'errata valutazione degli Pt_2 elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della ritenuta infondatezza della propria domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., l'errata motivazione circa il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla stessa e, infine, la carenza ed illogicità della motivazione per la ritenuta presenza della giusta causa dell'arricchimento conseguito dalla società di persone.
• In primo luogo, l'APPELLANTE si duole, quindi, del rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento da essa svolta in via riconvenzionale, deducendo di aver svolto attività lavorativa per la società a differenza dell'altra OC, che, abitando in un luogo diverso dal locale di svolgimento dell'attività, non avrebbe parimenti contribuito in tal modo ed evidenzia che, pur ricorrendo, nel caso in esame, una società di persone, l'azione predetta ex art. 2041 c.c. sarebbe stata comunque esperibile, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in tal senso, in relazione ad una società di capitali, con riferimento ad un incremento patrimoniale derivante dalla prestazione di attività lavorativa senza corrispettivo da parte di un socio.
A detta dell'APPELLANTE dunque, ancorché tale principio sia stato affermato in tema di società di capitali, a maggior ragione esso sarebbe applicabile alle società di persone, in quanto mentre nelle società di capitali il vantaggio procurato si riflette indirettamente sui soci (riversandosi sul bilancio della società), nelle società di persone le conseguenze patrimoniali discendenti dallo svolgimento, da parte del singolo socio, di attività lavorativa non retribuita a favore della società si rifletterebbero in via immediata e diretta anche sugli altri soci, con conseguente irrilevanza, ai fini dell'applicazione del principio, della personalità giuridica della società in rilievo.
pagina 7 di 15 Sul punto, il Tribunale si è così espresso: “deve escludersi in radice l'applicabilità dell'istituto residuale dell'arricchimento senza giusta causa, il cui presupposto è costituito, tra gli altri, dall'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro. Ed invece nel caso de quo, trovandoci pacificamente al cospetto di una società di persone nella quale entrambe le socie erano al contempo amministratrici e legale rappresentanti, non può ritenersi in radice configurabile tale alterità soggettiva, non essendovi infatti terzietà tra la posizione delle OC che ha prestato la propria attività in favore della società e la società stessa che, in quanto società di persone, non può essere considerata come un soggetto giuridico distinto dai soci che la compongono. Ne consegue che dell'eventuale risparmio di spesa consistente nel non aver dovuto ricorrere all'assunzione di un dipendente non ne
è derivato un ingiusto arricchimento dell'altra OC, avendone infatti beneficiato la società stessa, id est entrambe le socie che la componevano, né risulta che
l'altra OC (la , si sia avvantaggiata in misura prevalente di tale risparmio P_ di spesa. Ne consegue altresì l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle prove orali dedotte sul punto”.
Il Collegio rileva preliminarmente che “nelle società di persone la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto non possono coincidere in un unico soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà OCle e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, sicché non si può procedere all'accertamento induttivo dei maggiori ricavi fondato sull'asserito svolgimento di lavoro irregolare da parte dei soci, non configurandosi, se non in casi eccezionali, un rapporto di lavoro subordinato tra essi e la società” (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10909 del 18/04/2019). Contr Pertanto, poiché la società costituita tra le parti in causa è una , di cui esse sono socie in ragione del 50% ed al contempo amministratrici ex art. 2257 c.c., in difetto di prova di un patto contrario, non è dato ritenere che la fosse Pt_2 legata da un rapporto di lavoro dipendente alla società “La vie en rose”.
pagina 8 di 15 Correttamente, dunque, il primo giudice ha richiamato la motivazione del Giudice del lavoro a cui era stata rimessa la causa, il quale aveva ritenuto insussistente la connessione tra le cause ex art. 40 c.p.c., affermando che “trovandoci nella specie pacificamente al cospetto di una società di persone in cui per definizione
l'elemento soggettivo è prevalente sul capitale e l'apporto di attività personale è elemento caratterizzante dell'affectio societatis, è impossibile configurare un rapporto di lavoro subordinato, laddove il socio sia al contempo legale rappresentante ed amministratore con poteri identici a quelli dell'altro socio”.
Inoltre, dal momento che l'azione ex art. 2041 c.c. può essere proposta, in via sussidiaria, “ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 33954 del 05/12/2023), la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla , seppure proponibile, è stata ritenuta correttamente Pt_2 infondata, in quanto non adeguatamente provata, per quanto meglio di seguito argomentato.
• Il secondo profilo di gravame afferisce, per l'appunto, all'errata motivazione in ordine al mancato assolvimento da parte della , dell'onere probatorio Pt_2 sulla stessa gravante, in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento, cui all'art. 2041 c.c., per avere il giudice di prime cure ritenuto che le conclusioni riportate in relazione al profilo che precede “non possono essere inficiate dalla giurisprudenza (anche da ultimo) citata dall'opponente che attiene alla diversa ipotesi in cui un'attività lavorativa sia prestata dal socio in favore di società di capitali, che è invece un soggetto giuridico distinto dai soci che la compongono.
In ogni caso, stando alla stessa sentenza di Cassazione citata e prodotta
pagina 9 di 15 dall'opponente in base alla quale può in astratto ipotizzarsi che, qualora il socio di una società di capitale (e non già come nella specie di persone), abbia prestato senza corrispettivo la propria attività professionale a favore della società stessa, sia configurabile l'arricchimento senza giusta causa di essa, per l'incremento patrimoniale derivante dalla mancata spesa, con corrispondente danno per il socio, occorre pur sempre, ai fini di determinare la misura del richiesto ristoro, che sia evidenziato se e in che misura il vantaggio della società si sia risolto in concreto in un incremento economico per il socio, a titolo di maggiori utili, influendo indirettamente sulla diminuzione patrimoniale subita dal socio e, quindi, sull'indennità a lui spettante ex art. 2041 c.c., il che non è avvento nella fattispecie che ci occupa (Cass. n. 25045/2020). Conclusivamente, dunque, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere respinta”.
Il Tribunale, dunque, non ha ritenuto provata la circostanza attinente alla dimostrazione del vantaggio conseguito dalla società, in ragione della prestazione di attività lavorativa da parte della , la quale evidenzia, per contro, di Pt_2 aver incaricato un consulente tecnico di parte per determinare la misura del vantaggio procurato, in tal modo, all'altra OC.
Concorda la Corte con tale passo motivazionale della sentenza di prime cure, posto che effettivamente la avrebbe dovuto allegare e provare, Pt_2 adeguatamente, se gli eventuali maggiori utili dalla medesima percepiti in conseguenza dell'attività lavorativa dalla medesima svolta a beneficio della società, avrebbero reso indennizzabile la prestazione lavorativa resa per la restante parte del vantaggio patrimoniale conseguito dalla società, per il proprio apporto lavorativo non remunerato, di cui, quindi, avrebbe beneficiato indirettamente l'altra OC.
In altri termini come affermato dalla pronuncia n. 25045 del 09/11/2020 della
Corte di Cassazione richiamata dal primo giudice, seppure riferita a società di capitali, occorre dimostrare “se ed in che misura il vantaggio della società si sia
pagina 10 di 15 risolto in un concreto incremento economico per il socio, a titolo di maggiori utili, influendo riduttivamente sulla diminuzione patrimoniale subita dal socio e, quindi, sull'indennità a lui spettante ex art. 2041 c.c.”
Per contro nella fattispecie, ciascuna delle parti (proponenti l'azione di cui all'art. 2041 c.c.) si è limitata a quantificare ed far stimare, in termini monetari, il rispettivo preteso apporto lavorativo, senza averne, invece, fatto quantificare l'incidenza sul patrimonio OCle, in termini di maggiori utili conseguiti, di talché correttamente entrambe le domande ex art. 2041 c.c. sono state respinte, anche se il rigetto di quella della deve ritenersi coperto da giudicato interno in P_ difetto di appello incidentale sul punto.
• Col terzo profilo, che si riconnette al secondo, relativo alla carenza ed illogicità della motivazione nell'affermare la sussistenza di “giusta causa” ai fini del rigetto della domanda, la lamenta che il primo giudice avrebbe Pt_2 errato nel ritenere sussistente la giusta causa dell'arricchimento conseguito dalla società di persone (valorizzando, al riguardo, i vantaggi economici che ne siano personalmente derivati anche ad essa prestatrice di lavoro, in quanto partecipe al
50% alla predetta società).
Sul punto l'APPELLANTE evidenzia che, diversamente, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, sarebbe possibile invocare la presenza di una giusta causa dell'arricchimento, soltanto in casi specifici e cioè laddove esso derivi da un contratto, da un impoverimento comunque remunerato, da un atto di liberalità o dall'adempimento di un'applicazione naturale, mentre invece, nel caso in esame nessuno di tali elementi sarebbe ravvisabile, essendo, invece, ricorrenti tutti gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero: arricchimento dell'altra OC, pregiudizio per essa OC che avrebbe svolto attività lavorativa, correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, mancanza di giusta causa, sussidiarietà dell'azione (non potendo la OC avvalersi di altri rimedi).
pagina 11 di 15 Valgono al riguardo le considerazioni sopra svolte in difetto di prova dell'impoverimento della e del correlativo arricchimento della società Pt_2
e, di riflesso, della OC P_
In altri termini, non è dato sapere che risparmio di costi la società in questione abbia maturato nel periodo di prestazione lavorativa da parte della e Pt_2 se ciò abbia comportato maggiori utili per entrambe le socie, con ingiustificato arricchimento non della società, bensì sostanzialmente in via indiretta della OC
e correlativo impoverimento della , che avrebbe P_ Pt_2 sostanzialmente lavorato gratuitamente anche a beneficio di quest'ultima.
Infatti, il monte ore lavorato come certificato nella relazione del consulente tecnico dell'APPELLANTE, solo laddove fosse stata configurabile una prestazione lavorativa tout court della quale OC lavoratrice dipendente, sarebbe Pt_2 servito, ove provato, per quantificare il relativo emolumento retributivo, mentre invece, non è sufficiente, per quanto detto, a dimostrare i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. in difetto di allegazione dei maggiori utili conseguiti dalla beneficiando del lavoro svolto dalla P_
. Pt_2
Contr In altri termini - essendo comunque la dotata di una propria soggettività e di un fondo comune - l'ingiustificato arricchimento deve essere letto attraverso la sua incidenza prima sul patrimonio OCle e poi, indirettamente, su quello delle singole socie, tanto è vero che le stesse, in caso di cancellazione della società dal
R.I. e sua conseguente estinzione, subentrano nelle posizioni attive e passive della stessa, fatta eccezione dei crediti illiquidi e ineSIibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria.
La sentenza appellata merita, dunque, sul punto piena conferma.
pagina 12 di 15 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col secondo motivo di gravame la si duole di quanto stabilito dal Pt_2 giudice di prime cure, in ordine alle spese di lite.
Nello specifico, l'APPELLANTE sostiene che il Tribunale avrebbe compiuto una valutazione errata ed ingiustificata, ponendo le spese del giudizio, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, integralmente a proprio carico, incorrendo così nella errata applicazione degli artt. 92 comma 2 e 653 comma 3 c.p.c.
A fondamento della critica, la deduce che la avrebbe chiesto Pt_2 P_
l'integrale conferma del decreto ingiuntivo che, però, non le sarebbe stata accordata, di talché, a suo dire, il parziale accoglimento dell'opposizione avrebbe giustificato la soccombenza reciproca e quindi l'integrale compensazione delle spese o, comunque, una loro parziale compensazione. Ulteriormente, la P_ sarebbe risultata soccombente anche con riferimento alla domanda riconvenzionale da ella spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c., ritenuta infondata per le medesime ragioni addotte nel respingere la analoga domanda della stessa
APPELLANTE.
Reputa il Collegio che a fronte della reciproca soccombenza attestata non tanto dall'accoglimento parziale della opposizione proposta dalla e dalla Pt_2 conseguente revoca del D.I., ma soprattutto dal rigetto di entrambe le domande ex art. 2041 c.c., proposte dalle parti in causa, le spese di lite avrebbero dovuto essere in parte compensate tra le parti ed essere poste per la residua parte a carico della . Pt_2
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno sancito al riguardo il principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
pagina 13 di 15 una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata, non avendo dovuto l'odierna APPELLANTE essere condannata neppure a rifondere le spese del procedimento monitorio a fronte della legittima revoca del D.I. opposto.
Per contro, le spese del solo giudizio di opposizione a D.I. - come liquidate dal giudice di prime cure - avrebbero dovuto essere compensate per metà ed essere poste per la residua parte a carico della . Pt_2
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte sostanzialmente vittoriosa la P_ anche le spese del presente del giudizio devono essere compensate per metà tra le parti ed essere poste, per la residua parte, a carico della , nella Pt_2 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_2 P_ sentenza n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
12/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 14 di 15 1. ACCOGLIE IN PARTE l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensate per metà le spese del primo grado Pt_3 del giudizio e CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte, che si liquida in € 2.630,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
2. CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza;
3. DICHIARA compensate per metà le spese del presente grado di giudizio e
CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di conSIlio del 01.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri ConSIliere dott. Carmine Capozzi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2263/2023 promossa da:
ON (CF: con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CLAUDIO CARDOSO (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. ANNA P_ C.F._3
POGGIOLI (CF ) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
12/10/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 In data 28.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis,
NEL MERITO: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accertata e dichiarata la fondatezza della domanda riconvenzionale della IG.ra , Parte_2 condannare l'appellata al pagamento in favore della IG.ra P_ [...] della somma di Euro 87.625,32 (pari al 50% della somma Parte_2 quantificata dal consulente di parte del 1° grado) o di quella diversa somma che sarà accertata dalla Corte anche previo espletamento, se del caso, di idonea c.t.u., oltre interessi dalla domanda;
in alternativa, previa compensazione con la nuova somma quantificata dal Giudice in Sentenza di 1° grado, condannare la stessa al pagamento della somma di Euro 55.468,32 (87.625,32 – P_
32.157,00) o di quella diversa somma che sarà accertata dalla Corte anche previo espletamento, se del caso, di idonea c.t.u., oltre interessi dalla domanda.
Respingere, previa qualificazione in tal senso, la domanda riconvenzionale proposta dalla IG.ra perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarandola P_ comunque inammissibile per tardività della stessa con conseguente decorso del termine decadenziale fissato dal codice di procedura per la proponibilità della domanda riconvenzionale e in ogni caso, per mancato appello incidentale sul punto specifico.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio a carico della convenuta appellata soccombente, oltre rimborso forfettario 15% e CAP 4% come per Legge.
NEL MERITO, IN DENEGATA IPOTESI riformare l'impugnata Sentenza in punto di spese processuali e per l'effetto, in virtù della accertata soccombenza reciproca totale o parziale, provvedere alla compensazione totale o parziale delle spese del giudizio monitorio e/o del giudizio di opposizione al D.I. di 1° grado. Con vittoria delle spese del grado di appello o, in subordine, con compensazione delle stesse.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 15 Ritenuto per quanto esposto nel presente atto di appello che le richieste istruttorie possano essere considerate superflue dalla Corte (in virtù del riconoscimento in punto di an, ammesso a più riprese dalla controparte), nondimeno, per quanto occorrer possa, secondo quanto già indicato nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositate nel giudizio di 1° grado alle cui richieste questa difesa si riporta integralmente, si reitera la richiesta di interrogatorio formale della IG.ra sui capitoli indicati, le prove per P_ testi ivi articolate sui capitoli indicati e la richiesta di c.t.u. contabile per la quantificazione del pregiudizio in termini economici subito dalla IG.ra Pt_2
(pregiudizio già quantificato tramite c.t. di parte, in atti del giudizio di 1° grado).
Respingere tutte le istanze istruttorie di parte appellata in quanto derivanti dalla inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da controparte;
nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste nelle capitolazioni in prova contraria con i testi ivi indicati, contenute nella terza memoria 183 c.p.c. depositata da questa difesa nel giudizio di 1° grado.
Per la parte appellata:
In via principale e nel merito:
Rigettare il gravame proposto dalla SI.ra in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza di primo grado n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto;
In via subordinata e di eccezione riconvenzionale:
Solo nel caso in cui il Giudice adito dovesse accogliere la domanda riconvenzionale dell'appellante e ritenere, quindi, applicabile alla fattispecie concreta, l'art. 2041 c.c., condannare la SI.ra a corrispondere Parte_2 alla SI.ra la somma di €. 97.299,07 o la diversa somma che sarà P_ accertata dal Giudice in corso di causa – anche previo espletamento di idonea CTU – oppure, nella denegata ipotesi dovesse risultare provata e quindi accolta, anche parzialmente, la domanda riconvenzionale formulata dalla SI.ra , Pt_2 condannare la DA a corrispondere alla l'importo di €. 41.830,75, o la P_ diversa somma che sarà accertata dal Giudice anche previo espletamento, se ritenuto necessario, di idonea CTU pari alla differenza tra quanto dovuto alla SI.ra e quanto eventualmente dovuto da questa alla SI.ra . P_ Pt_2
Il tutto oltre interessi dal sorgere di ogni singola obbligazione al saldo effettivo.
pagina 3 di 15 In via istruttoria, solo nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere la domanda riconvenzionale dell'appellante e ritenere, quindi, applicabile alla fattispecie concreta l'art. 2041 c.c. e, conseguentemente, ammettere le istanze istruttorie riproposte anche in questa sede dall'appellante, questa difesa si riporta integralmente a quanto indicato nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 reiterando la richiesta delle prove per testi ivi indicate e di CTU contabile finalizzata a contabilizzare quanto dovuto alla SI.ra dalla P_ SI.ra in dipendenza ed in conseguenza dell'attività svolta all'interno Pt_2 della società “La vie en Rose”. Ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 comma VI comma c.p.c. n. 2 e 3 svolte da controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori anche fiscali come per Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 888/2023 pubblicata il 12/10/2023, il Tribunale di Grosseto ha così deciso:
- accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.237/2012 emesso dall'intestato Tribunale;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di Parte_2 parte convenuta opposta della somma di euro 32.157,00, oltre P_ interessi dalla domanda al saldo;
- respinge tutte le altre domande;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore di che liquida in favore di quest'ultima, per la P_ fase monitoria, nella somma di euro 1.267,00, oltre iva e cap come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore di che liquida in favore di quest'ultima, per la P_ fase di merito, nella somma di euro 5.261,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, iva e cap come per legge.
Tale sentenza - con cui sostanzialmente il Tribunale, ha condannato l'opponente al pagamento di una somma ridotta rispetto alla pretesa iniziale della Pt_2 creditrice - è stata emessa sulla opposizione al D.I. proposta P_ dalla medesima (OC al 50% con della società in Pt_2 P_
pagina 4 di 15 nome collettivo “La vie en rose”), al D.I. con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 38.635,15 a titolo P_ rimborso (pro quota) delle spese da quest'ultima sostenute, in via esclusiva, per il pagamento di debiti societari (pari ad € 77.270,30), da doversi dividere in misura paritaria tra entrambe le socie in ragione del 50%.
La aveva, altresì, svolto domanda riconvenzionale con la quale aveva Pt_2 chiesto la condanna della convenuta opposta al pagamento della maggior somma di € 48.990,17, quale corrispettivo per l'attività lavorativa da ella prestata in favore della società ed imputabile, per il 50%, alla OC della quale in P_ ipotesi, aveva chiesto la condanna, anche ai sensi dell'articolo 2041 c.c., ove non si fosse ritenuto sussistente un proprio rapporto di lavoro subordinato con società.
Si era costituita in giudizio , la quale aveva concluso per il rigetto P_ dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché della domanda riconvenzionale svolta, spiegando in subordine, a sua volta, analoga domanda, ai sensi dell'articolo 2041 c.c., nei confronti della OC , sempre per Pt_2 attività lavorativa prestata per conto della società, di cui l'attrice aveva eccepito la tardività.
A fronte del parziale accoglimento dell'opposizione, della propria condanna al pagamento, in favore di parte convenuta opposta della somma P_ di € 32.157,00, oltre interessi dalla domanda al saldo e del rigetto della propria domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento, con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_2
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello P_
(di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
pagina 5 di 15 1) Errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della Sentenza impugnata, con specifico riferimento alla ritenuta infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla IG.ra ; Parte_2 errata motivazione circa il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice opponente in merito alla stessa domanda ex art. 2041 c.c.; difetto di motivazione: carenza ed illogicità della stessa sul presupposto della ritenuta presenza della giusta causa;
2) Errata e ingiustificata valutazione da parte del Giudice di 1° grado in relazione alle spese di lite del giudizio monitorio e del giudizio di opposizione poste interamente a carico dell'attrice opponente;
errata applicazione degli artt.
92 comma 2° c.p.c. e 653 comma 3° c.p.c.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha P_ contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 28.02.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 15 Col primo motivo di gravame la denuncia l'errata valutazione degli Pt_2 elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della ritenuta infondatezza della propria domanda di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., l'errata motivazione circa il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla stessa e, infine, la carenza ed illogicità della motivazione per la ritenuta presenza della giusta causa dell'arricchimento conseguito dalla società di persone.
• In primo luogo, l'APPELLANTE si duole, quindi, del rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento da essa svolta in via riconvenzionale, deducendo di aver svolto attività lavorativa per la società a differenza dell'altra OC, che, abitando in un luogo diverso dal locale di svolgimento dell'attività, non avrebbe parimenti contribuito in tal modo ed evidenzia che, pur ricorrendo, nel caso in esame, una società di persone, l'azione predetta ex art. 2041 c.c. sarebbe stata comunque esperibile, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in tal senso, in relazione ad una società di capitali, con riferimento ad un incremento patrimoniale derivante dalla prestazione di attività lavorativa senza corrispettivo da parte di un socio.
A detta dell'APPELLANTE dunque, ancorché tale principio sia stato affermato in tema di società di capitali, a maggior ragione esso sarebbe applicabile alle società di persone, in quanto mentre nelle società di capitali il vantaggio procurato si riflette indirettamente sui soci (riversandosi sul bilancio della società), nelle società di persone le conseguenze patrimoniali discendenti dallo svolgimento, da parte del singolo socio, di attività lavorativa non retribuita a favore della società si rifletterebbero in via immediata e diretta anche sugli altri soci, con conseguente irrilevanza, ai fini dell'applicazione del principio, della personalità giuridica della società in rilievo.
pagina 7 di 15 Sul punto, il Tribunale si è così espresso: “deve escludersi in radice l'applicabilità dell'istituto residuale dell'arricchimento senza giusta causa, il cui presupposto è costituito, tra gli altri, dall'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro. Ed invece nel caso de quo, trovandoci pacificamente al cospetto di una società di persone nella quale entrambe le socie erano al contempo amministratrici e legale rappresentanti, non può ritenersi in radice configurabile tale alterità soggettiva, non essendovi infatti terzietà tra la posizione delle OC che ha prestato la propria attività in favore della società e la società stessa che, in quanto società di persone, non può essere considerata come un soggetto giuridico distinto dai soci che la compongono. Ne consegue che dell'eventuale risparmio di spesa consistente nel non aver dovuto ricorrere all'assunzione di un dipendente non ne
è derivato un ingiusto arricchimento dell'altra OC, avendone infatti beneficiato la società stessa, id est entrambe le socie che la componevano, né risulta che
l'altra OC (la , si sia avvantaggiata in misura prevalente di tale risparmio P_ di spesa. Ne consegue altresì l'irrilevanza, ai fini della decisione, delle prove orali dedotte sul punto”.
Il Collegio rileva preliminarmente che “nelle società di persone la carica di amministratore unico è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto non possono coincidere in un unico soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà OCle e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, sicché non si può procedere all'accertamento induttivo dei maggiori ricavi fondato sull'asserito svolgimento di lavoro irregolare da parte dei soci, non configurandosi, se non in casi eccezionali, un rapporto di lavoro subordinato tra essi e la società” (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 10909 del 18/04/2019). Contr Pertanto, poiché la società costituita tra le parti in causa è una , di cui esse sono socie in ragione del 50% ed al contempo amministratrici ex art. 2257 c.c., in difetto di prova di un patto contrario, non è dato ritenere che la fosse Pt_2 legata da un rapporto di lavoro dipendente alla società “La vie en rose”.
pagina 8 di 15 Correttamente, dunque, il primo giudice ha richiamato la motivazione del Giudice del lavoro a cui era stata rimessa la causa, il quale aveva ritenuto insussistente la connessione tra le cause ex art. 40 c.p.c., affermando che “trovandoci nella specie pacificamente al cospetto di una società di persone in cui per definizione
l'elemento soggettivo è prevalente sul capitale e l'apporto di attività personale è elemento caratterizzante dell'affectio societatis, è impossibile configurare un rapporto di lavoro subordinato, laddove il socio sia al contempo legale rappresentante ed amministratore con poteri identici a quelli dell'altro socio”.
Inoltre, dal momento che l'azione ex art. 2041 c.c. può essere proposta, in via sussidiaria, “ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass.
Sez. U - Sentenza n. 33954 del 05/12/2023), la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla , seppure proponibile, è stata ritenuta correttamente Pt_2 infondata, in quanto non adeguatamente provata, per quanto meglio di seguito argomentato.
• Il secondo profilo di gravame afferisce, per l'appunto, all'errata motivazione in ordine al mancato assolvimento da parte della , dell'onere probatorio Pt_2 sulla stessa gravante, in relazione alla domanda di ingiustificato arricchimento, cui all'art. 2041 c.c., per avere il giudice di prime cure ritenuto che le conclusioni riportate in relazione al profilo che precede “non possono essere inficiate dalla giurisprudenza (anche da ultimo) citata dall'opponente che attiene alla diversa ipotesi in cui un'attività lavorativa sia prestata dal socio in favore di società di capitali, che è invece un soggetto giuridico distinto dai soci che la compongono.
In ogni caso, stando alla stessa sentenza di Cassazione citata e prodotta
pagina 9 di 15 dall'opponente in base alla quale può in astratto ipotizzarsi che, qualora il socio di una società di capitale (e non già come nella specie di persone), abbia prestato senza corrispettivo la propria attività professionale a favore della società stessa, sia configurabile l'arricchimento senza giusta causa di essa, per l'incremento patrimoniale derivante dalla mancata spesa, con corrispondente danno per il socio, occorre pur sempre, ai fini di determinare la misura del richiesto ristoro, che sia evidenziato se e in che misura il vantaggio della società si sia risolto in concreto in un incremento economico per il socio, a titolo di maggiori utili, influendo indirettamente sulla diminuzione patrimoniale subita dal socio e, quindi, sull'indennità a lui spettante ex art. 2041 c.c., il che non è avvento nella fattispecie che ci occupa (Cass. n. 25045/2020). Conclusivamente, dunque, la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere respinta”.
Il Tribunale, dunque, non ha ritenuto provata la circostanza attinente alla dimostrazione del vantaggio conseguito dalla società, in ragione della prestazione di attività lavorativa da parte della , la quale evidenzia, per contro, di Pt_2 aver incaricato un consulente tecnico di parte per determinare la misura del vantaggio procurato, in tal modo, all'altra OC.
Concorda la Corte con tale passo motivazionale della sentenza di prime cure, posto che effettivamente la avrebbe dovuto allegare e provare, Pt_2 adeguatamente, se gli eventuali maggiori utili dalla medesima percepiti in conseguenza dell'attività lavorativa dalla medesima svolta a beneficio della società, avrebbero reso indennizzabile la prestazione lavorativa resa per la restante parte del vantaggio patrimoniale conseguito dalla società, per il proprio apporto lavorativo non remunerato, di cui, quindi, avrebbe beneficiato indirettamente l'altra OC.
In altri termini come affermato dalla pronuncia n. 25045 del 09/11/2020 della
Corte di Cassazione richiamata dal primo giudice, seppure riferita a società di capitali, occorre dimostrare “se ed in che misura il vantaggio della società si sia
pagina 10 di 15 risolto in un concreto incremento economico per il socio, a titolo di maggiori utili, influendo riduttivamente sulla diminuzione patrimoniale subita dal socio e, quindi, sull'indennità a lui spettante ex art. 2041 c.c.”
Per contro nella fattispecie, ciascuna delle parti (proponenti l'azione di cui all'art. 2041 c.c.) si è limitata a quantificare ed far stimare, in termini monetari, il rispettivo preteso apporto lavorativo, senza averne, invece, fatto quantificare l'incidenza sul patrimonio OCle, in termini di maggiori utili conseguiti, di talché correttamente entrambe le domande ex art. 2041 c.c. sono state respinte, anche se il rigetto di quella della deve ritenersi coperto da giudicato interno in P_ difetto di appello incidentale sul punto.
• Col terzo profilo, che si riconnette al secondo, relativo alla carenza ed illogicità della motivazione nell'affermare la sussistenza di “giusta causa” ai fini del rigetto della domanda, la lamenta che il primo giudice avrebbe Pt_2 errato nel ritenere sussistente la giusta causa dell'arricchimento conseguito dalla società di persone (valorizzando, al riguardo, i vantaggi economici che ne siano personalmente derivati anche ad essa prestatrice di lavoro, in quanto partecipe al
50% alla predetta società).
Sul punto l'APPELLANTE evidenzia che, diversamente, in base ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, sarebbe possibile invocare la presenza di una giusta causa dell'arricchimento, soltanto in casi specifici e cioè laddove esso derivi da un contratto, da un impoverimento comunque remunerato, da un atto di liberalità o dall'adempimento di un'applicazione naturale, mentre invece, nel caso in esame nessuno di tali elementi sarebbe ravvisabile, essendo, invece, ricorrenti tutti gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., ovvero: arricchimento dell'altra OC, pregiudizio per essa OC che avrebbe svolto attività lavorativa, correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, mancanza di giusta causa, sussidiarietà dell'azione (non potendo la OC avvalersi di altri rimedi).
pagina 11 di 15 Valgono al riguardo le considerazioni sopra svolte in difetto di prova dell'impoverimento della e del correlativo arricchimento della società Pt_2
e, di riflesso, della OC P_
In altri termini, non è dato sapere che risparmio di costi la società in questione abbia maturato nel periodo di prestazione lavorativa da parte della e Pt_2 se ciò abbia comportato maggiori utili per entrambe le socie, con ingiustificato arricchimento non della società, bensì sostanzialmente in via indiretta della OC
e correlativo impoverimento della , che avrebbe P_ Pt_2 sostanzialmente lavorato gratuitamente anche a beneficio di quest'ultima.
Infatti, il monte ore lavorato come certificato nella relazione del consulente tecnico dell'APPELLANTE, solo laddove fosse stata configurabile una prestazione lavorativa tout court della quale OC lavoratrice dipendente, sarebbe Pt_2 servito, ove provato, per quantificare il relativo emolumento retributivo, mentre invece, non è sufficiente, per quanto detto, a dimostrare i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. in difetto di allegazione dei maggiori utili conseguiti dalla beneficiando del lavoro svolto dalla P_
. Pt_2
Contr In altri termini - essendo comunque la dotata di una propria soggettività e di un fondo comune - l'ingiustificato arricchimento deve essere letto attraverso la sua incidenza prima sul patrimonio OCle e poi, indirettamente, su quello delle singole socie, tanto è vero che le stesse, in caso di cancellazione della società dal
R.I. e sua conseguente estinzione, subentrano nelle posizioni attive e passive della stessa, fatta eccezione dei crediti illiquidi e ineSIibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria.
La sentenza appellata merita, dunque, sul punto piena conferma.
pagina 12 di 15 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Col secondo motivo di gravame la si duole di quanto stabilito dal Pt_2 giudice di prime cure, in ordine alle spese di lite.
Nello specifico, l'APPELLANTE sostiene che il Tribunale avrebbe compiuto una valutazione errata ed ingiustificata, ponendo le spese del giudizio, sia della fase monitoria che di quella di opposizione, integralmente a proprio carico, incorrendo così nella errata applicazione degli artt. 92 comma 2 e 653 comma 3 c.p.c.
A fondamento della critica, la deduce che la avrebbe chiesto Pt_2 P_
l'integrale conferma del decreto ingiuntivo che, però, non le sarebbe stata accordata, di talché, a suo dire, il parziale accoglimento dell'opposizione avrebbe giustificato la soccombenza reciproca e quindi l'integrale compensazione delle spese o, comunque, una loro parziale compensazione. Ulteriormente, la P_ sarebbe risultata soccombente anche con riferimento alla domanda riconvenzionale da ella spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c., ritenuta infondata per le medesime ragioni addotte nel respingere la analoga domanda della stessa
APPELLANTE.
Reputa il Collegio che a fronte della reciproca soccombenza attestata non tanto dall'accoglimento parziale della opposizione proposta dalla e dalla Pt_2 conseguente revoca del D.I., ma soprattutto dal rigetto di entrambe le domande ex art. 2041 c.c., proposte dalle parti in causa, le spese di lite avrebbero dovuto essere in parte compensate tra le parti ed essere poste per la residua parte a carico della . Pt_2
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno sancito al riguardo il principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
pagina 13 di 15 una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto riformata, non avendo dovuto l'odierna APPELLANTE essere condannata neppure a rifondere le spese del procedimento monitorio a fronte della legittima revoca del D.I. opposto.
Per contro, le spese del solo giudizio di opposizione a D.I. - come liquidate dal giudice di prime cure - avrebbero dovuto essere compensate per metà ed essere poste per la residua parte a carico della . Pt_2
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede in parte sostanzialmente vittoriosa la P_ anche le spese del presente del giudizio devono essere compensate per metà tra le parti ed essere poste, per la residua parte, a carico della , nella Pt_2 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_2 P_ sentenza n. 888/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
12/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 14 di 15 1. ACCOGLIE IN PARTE l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensate per metà le spese del primo grado Pt_3 del giudizio e CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte, che si liquida in € 2.630,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
2. CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza;
3. DICHIARA compensate per metà le spese del presente grado di giudizio e
CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero, in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di conSIlio del 01.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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