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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 19667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19667 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - LU AG CC - 11/04/2025 R.G.N. 5394/2025 Motivazione Semplificata SENTENZA Sui ricorsi proposti da: AI JI nato in [...] il [...] YA HU nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Procedimento trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/12/2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di AI JI e YA HU avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso Tribunale di Napoli il 22/11/2024, avente ad oggetto merce con marchio contraffatto. 2. Avverso l’ordinanza propongono ricorso gli indagati, con un unico atto e tramite il comune difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 253 e 255 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione alle finalità perseguite per l’accertamento dei fatti e al fumus commissi delicti rispetto ad una concreta ipotesi di reato, senza valutare la documentazione depositata dalla difesa (fatture di acquisto, bonifici, dichiarazioni doganali, brevetti); inoltre, la natura giuridica del sequestro (probatorio anziché preventivo) era stata volutamente equivocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 19667 Anno 2025 Presidente: VE VA Relatore: AG LU Data Udienza: 11/04/2025 reiterativi di censure adeguatamente esaminati dal giudice dell’impugnazione cautelare. 2. Con motivazione immune da vizi logici e coerente con gli atti di indagine, il Tribunale ha evidenziato che i beni in questione (pezzi e prodotti di materiale elettrico con marchio – disegno industriale B Ticino), rinvenuti nel corso delle operazioni di ricognizione effettuate nei locali commerciali degli indagati, erano contraffatti, come verificato da un ausiliario di PG, sì che si erano rese necessarie ulteriori indagini al fine di acquisire prove certe e confermative del fatto;
prove non altrimenti acquisibili senza il sequestro della merce. L’ipotesi delittuosa contestata (possesso di beni di provenienza delittuosa) ha fondamento nella rilevata contraffazione;
la documentazione prodotta dalla difesa è stata ritenuta non pertinente nella fase di indagine (il ricorso non specifica le ragioni della rilevanza della stessa ai fini dell’esclusione della violazione dei diritti di autore e della proprietà industriale). 3. In definitiva, poiché il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge - in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01) – nel caso di specie non si prospetta un’ipotesi di motivazione inesistente o del tutto incoerente, essendo state indicate le ragioni probatorie che hanno giustificato il sequestro e la tipologia di reato in astratto configurabile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2025. Il Presidente VA VE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Procedimento trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/12/2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di AI JI e YA HU avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso Tribunale di Napoli il 22/11/2024, avente ad oggetto merce con marchio contraffatto. 2. Avverso l’ordinanza propongono ricorso gli indagati, con un unico atto e tramite il comune difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 253 e 255 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione alle finalità perseguite per l’accertamento dei fatti e al fumus commissi delicti rispetto ad una concreta ipotesi di reato, senza valutare la documentazione depositata dalla difesa (fatture di acquisto, bonifici, dichiarazioni doganali, brevetti); inoltre, la natura giuridica del sequestro (probatorio anziché preventivo) era stata volutamente equivocata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto Penale Sent. Sez. 2 Num. 19667 Anno 2025 Presidente: VE VA Relatore: AG LU Data Udienza: 11/04/2025 reiterativi di censure adeguatamente esaminati dal giudice dell’impugnazione cautelare. 2. Con motivazione immune da vizi logici e coerente con gli atti di indagine, il Tribunale ha evidenziato che i beni in questione (pezzi e prodotti di materiale elettrico con marchio – disegno industriale B Ticino), rinvenuti nel corso delle operazioni di ricognizione effettuate nei locali commerciali degli indagati, erano contraffatti, come verificato da un ausiliario di PG, sì che si erano rese necessarie ulteriori indagini al fine di acquisire prove certe e confermative del fatto;
prove non altrimenti acquisibili senza il sequestro della merce. L’ipotesi delittuosa contestata (possesso di beni di provenienza delittuosa) ha fondamento nella rilevata contraffazione;
la documentazione prodotta dalla difesa è stata ritenuta non pertinente nella fase di indagine (il ricorso non specifica le ragioni della rilevanza della stessa ai fini dell’esclusione della violazione dei diritti di autore e della proprietà industriale). 3. In definitiva, poiché il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge - in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 - 01) – nel caso di specie non si prospetta un’ipotesi di motivazione inesistente o del tutto incoerente, essendo state indicate le ragioni probatorie che hanno giustificato il sequestro e la tipologia di reato in astratto configurabile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/04/2025. Il Presidente VA VE