Articolo 164 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
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22 marzo 1913
Art. 164.

Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne esercitera' le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.

Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvedera' nel caso di riunione di piu' collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.

Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913