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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5776/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrapaola - Via Roma 55 87060 Pietrapaola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240002931 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240003613 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240004321 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240004944 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Pietrapaola, ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi a oggetto la TASI per l'anno 2019 e l'IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021, eccependo di non essere soggetto passivo dell'obbligazione tributaria in quanto l'immobile oggetto di accertamento era gravato, negli anni di riferimento, dal diritto d'uso in favore della sig.ra Nominativo_1, deceduta in data 14.4.2022, e l'erronea determinazione dell'imposta.
La ricorrente, pertanto, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Comune di Pietrapaola si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole accoglimento.
L'immobile oggetto di accertamento è pervenuto alla ricorrente per donazione da parte della madre,
Nominativo_1, stipulata in data 19.8.1988, con cui la donante si è riservata il diritto d'uso vitalizio sul magazzino donato.
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, IMU e TASI gravano sull'usuario e non sul nudo proprietario dell'immobile.
Per tale motivo, l'obbligazione tributaria de quo deve essere fatta valere nei confronti degli eredi di Nominativo_1, stante il suo decesso.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non v'è evidenza dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte dell'odierna ricorrente, né risulta provata un'ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, sicché la pretesa fiscale de quo non può essere fatta valere nei confronti di Ricorrente_1.
Per tale motivo il ricorso deve essere accolto, con condanna del Comune convenuto al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto. Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5776/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrapaola - Via Roma 55 87060 Pietrapaola CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240002931 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240003613 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240004321 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3978099240004944 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Pietrapaola, ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe, aventi a oggetto la TASI per l'anno 2019 e l'IMU per gli anni 2019, 2020 e 2021, eccependo di non essere soggetto passivo dell'obbligazione tributaria in quanto l'immobile oggetto di accertamento era gravato, negli anni di riferimento, dal diritto d'uso in favore della sig.ra Nominativo_1, deceduta in data 14.4.2022, e l'erronea determinazione dell'imposta.
La ricorrente, pertanto, ha richiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Comune di Pietrapaola si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole accoglimento.
L'immobile oggetto di accertamento è pervenuto alla ricorrente per donazione da parte della madre,
Nominativo_1, stipulata in data 19.8.1988, con cui la donante si è riservata il diritto d'uso vitalizio sul magazzino donato.
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, IMU e TASI gravano sull'usuario e non sul nudo proprietario dell'immobile.
Per tale motivo, l'obbligazione tributaria de quo deve essere fatta valere nei confronti degli eredi di Nominativo_1, stante il suo decesso.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non v'è evidenza dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte dell'odierna ricorrente, né risulta provata un'ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, sicché la pretesa fiscale de quo non può essere fatta valere nei confronti di Ricorrente_1.
Per tale motivo il ricorso deve essere accolto, con condanna del Comune convenuto al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna il Comune convenuto al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto. Così deciso in Cosenza, il 27.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco