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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 537/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. Gagliardi, n. 76, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giusi Fanelli (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Giammusso (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 10/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392019000856251000, notificata il 4.2.2022, cui è sotteso l'avviso di addebito n.
1 43920150000635380000, relativo a contributi IVS per gli anni 2014 e 2015, di importo complessivamente pari a € 3.388,03. Parte ricorrente deduceva di non aver ricevuto l'avviso di addebito predetto e che, in ogni caso, i crediti fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare le violazioni di legge e le eccezioni come formulate in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato e il sottostante avviso di addebito, in specie l'intimazione di pagamento n. 13920219000856251/000, notificata in data 04.02.2022, sottostante una cartella relativa Avviso di addebito n. 13920219000856251/000, notificata in data 04.02.2022, sottostante una cartella relativa ad un Avviso di addebito N. 43920150000635380000 di € 3.388,03 comprensivo di sanzioni CP_ ed interessi a titolo di contributi di competenza funzionale del Tribunale ordinario Sezione lavoro adito;
5) condannare i convenuti ciascuno per le proprie responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre all'esito del comportamento di controparte.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta
2 decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente di previdenza ha dedotto e documentato di aver notificato l'avviso di addebito in contestazione il 10.12.2015 (per compiuta giacenza).
5. Tuttavia, nonostante la validità dell'esecuzione della notifica, nessuna delle parti resistenti ha documentato di aver notificato a parte ricorrente delle richieste di pagamento, da qualificarsi come messa in mora del debitore, anche utili ad interrompere i termini di prescrizione.
6. Si desume, pertanto, che la prima richiesta di pagamento inoltrata a parte ricorrente a seguito dell'avviso di addebito n. 43920150000635380000 (notificato il 10.12.2015), sia stata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione principale, notificata il 4.2.2022, oltre, dunque, il quinquennio di prescrizione.
7. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) – in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
– il quinquennio sarebbe decorso.
8. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso con consequenziale estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
9. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920150000635380000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_3 rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 22/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. Gagliardi, n. 76, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giusi Fanelli (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Giammusso (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 10/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392019000856251000, notificata il 4.2.2022, cui è sotteso l'avviso di addebito n.
1 43920150000635380000, relativo a contributi IVS per gli anni 2014 e 2015, di importo complessivamente pari a € 3.388,03. Parte ricorrente deduceva di non aver ricevuto l'avviso di addebito predetto e che, in ogni caso, i crediti fossero da considerarsi estinti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare le violazioni di legge e le eccezioni come formulate in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo il provvedimento impugnato e il sottostante avviso di addebito, in specie l'intimazione di pagamento n. 13920219000856251/000, notificata in data 04.02.2022, sottostante una cartella relativa Avviso di addebito n. 13920219000856251/000, notificata in data 04.02.2022, sottostante una cartella relativa ad un Avviso di addebito N. 43920150000635380000 di € 3.388,03 comprensivo di sanzioni CP_ ed interessi a titolo di contributi di competenza funzionale del Tribunale ordinario Sezione lavoro adito;
5) condannare i convenuti ciascuno per le proprie responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto Procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre all'esito del comportamento di controparte.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta
2 decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente di previdenza ha dedotto e documentato di aver notificato l'avviso di addebito in contestazione il 10.12.2015 (per compiuta giacenza).
5. Tuttavia, nonostante la validità dell'esecuzione della notifica, nessuna delle parti resistenti ha documentato di aver notificato a parte ricorrente delle richieste di pagamento, da qualificarsi come messa in mora del debitore, anche utili ad interrompere i termini di prescrizione.
6. Si desume, pertanto, che la prima richiesta di pagamento inoltrata a parte ricorrente a seguito dell'avviso di addebito n. 43920150000635380000 (notificato il 10.12.2015), sia stata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione principale, notificata il 4.2.2022, oltre, dunque, il quinquennio di prescrizione.
7. Anche laddove si considerasse la sospensione dei termini durante il periodo pandemico (pari a 311 giorni complessivi) – in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
– il quinquennio sarebbe decorso.
8. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso con consequenziale estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
9. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920150000635380000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3 - condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_3 rimborso spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 22/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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