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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3385/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19975/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665144598 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3003/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020 n. 166514/4598per euro 1.120,24, relativamentae all'immobile sito in Napoli Traversa Epomeo 180
( foglio 5 sub 64, cat A/02).
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) errata individuazione del soggetto passivo;
2)esenzione IMU per abitazione principale;
3) difetto di motivazione e violazione contraddittorio preventivo .
Si è costituito in giudizio per resistere con controdeduzioni Napoli Obiettivo Valore srl
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza dei profili di doglianza, aventi valenza assorbente , di cui al motivo sub 1) del " fatto".
Secondo la normativa disciplinante il tributo in parola, soggetto passivo di IMU è il titolare del diritto reale di godimento sul bene immobile e , in particolare , l'art. 58 del dlgs n. 446/1997 prevede che appunto soggetto passivo è il titolare del diritto reale di abitazione, mentre tale non è il titolare del diritto di proprietà
Anche in linea interpretativa la giurisprudenza ha riconosciuto la condizione di esenzione per il titoilo appena suillustrato ( cfr Cassazione n. 4329/2025) per il proprietario, con riferimento ad altro soggetto titolare di diritto reale di gtodimento sul bene.
Ora la predetta condizione di esenzione appare sussumibile in capo alla ricorrente se è vero che con atto di separazione consensuale tra i coniugi del 21aprile 2015 registrato al n. 4165 serie 1 T alla ricorrente è stato trasferito il diritto di nuda proprietà dell'immobile per cui è causa ( unitamente alla sorella TI ) come da accordo tra i loro due genitori , mentre il diritto di abitazione presso l'immobile di Indirizzo_1 è stato asseganto in favore della di loro madre sig.ra TI .
Detti dati non sono smentiti ex adversoe al riguardo non ha rilevanza dirimente la circostanza per cui la ricorrente sarebbe resisdente in Comune di Buttapietra ( Verona )
Invero, assoggetto al pagamento dell'imposta de qua è chi si trova nella condizione di godimento di un diritto reale sul bene e cioè nella specie la sig.ra TI non già la sig.ra Ricorrente_1 che di quel bene immobile risulta solo proprietaria al 50%.
Ne deriva che la censura di errata individuazione del soggetto passivo si appalesa fondata e ciò comporta di per sè l'accoglimento del ricorso qui gravato con annullamneto dell'atto qui gravato. Relativamente alle spese di lite la peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19975/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1665144598 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3003/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2020 n. 166514/4598per euro 1.120,24, relativamentae all'immobile sito in Napoli Traversa Epomeo 180
( foglio 5 sub 64, cat A/02).
A sostegno del proposto gravame l'interessata ha dedotto i seguenti motivi :
1) errata individuazione del soggetto passivo;
2)esenzione IMU per abitazione principale;
3) difetto di motivazione e violazione contraddittorio preventivo .
Si è costituito in giudizio per resistere con controdeduzioni Napoli Obiettivo Valore srl
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza dei profili di doglianza, aventi valenza assorbente , di cui al motivo sub 1) del " fatto".
Secondo la normativa disciplinante il tributo in parola, soggetto passivo di IMU è il titolare del diritto reale di godimento sul bene immobile e , in particolare , l'art. 58 del dlgs n. 446/1997 prevede che appunto soggetto passivo è il titolare del diritto reale di abitazione, mentre tale non è il titolare del diritto di proprietà
Anche in linea interpretativa la giurisprudenza ha riconosciuto la condizione di esenzione per il titoilo appena suillustrato ( cfr Cassazione n. 4329/2025) per il proprietario, con riferimento ad altro soggetto titolare di diritto reale di gtodimento sul bene.
Ora la predetta condizione di esenzione appare sussumibile in capo alla ricorrente se è vero che con atto di separazione consensuale tra i coniugi del 21aprile 2015 registrato al n. 4165 serie 1 T alla ricorrente è stato trasferito il diritto di nuda proprietà dell'immobile per cui è causa ( unitamente alla sorella TI ) come da accordo tra i loro due genitori , mentre il diritto di abitazione presso l'immobile di Indirizzo_1 è stato asseganto in favore della di loro madre sig.ra TI .
Detti dati non sono smentiti ex adversoe al riguardo non ha rilevanza dirimente la circostanza per cui la ricorrente sarebbe resisdente in Comune di Buttapietra ( Verona )
Invero, assoggetto al pagamento dell'imposta de qua è chi si trova nella condizione di godimento di un diritto reale sul bene e cioè nella specie la sig.ra TI non già la sig.ra Ricorrente_1 che di quel bene immobile risulta solo proprietaria al 50%.
Ne deriva che la censura di errata individuazione del soggetto passivo si appalesa fondata e ciò comporta di per sè l'accoglimento del ricorso qui gravato con annullamneto dell'atto qui gravato. Relativamente alle spese di lite la peculiarità della vicenda in controversia consiglia la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.