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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14538 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45515/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 45515/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
rappresentato e difeso come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
– Controparte_2 CP_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha domandato che sia dichiarata l'illegittimità dell'atto (8.06.2020) con il Parte_1 quale il convenuto le ha chiesto la restituzione della Controparte_1 somma di euro 4.908.354,72, pari all'importo complessivo delle anticipazioni erogate in ordine al
Programma di sviluppo ammesso al contributo a carico del Fondo per lo sviluppo (24.12.1997) nell'ambito del Programma di reindustrializzazione e sviluppo imprenditoriale nell'area di Catania, di cui all'art. 1 - ter del d.l. legge n. 148 del 1993, in attuazione del quale era stata stipulata tra la
Società e il Ministero la relativa Convenzione (30.7.2001).
Ha eccepito che da parte del non sia stato emanato alcun atto di risoluzione della CP_1 convenzione e che difettino i presupposti della richiesta in quanto nessuna condotta negligente è stata imputata alla società e che la responsabilità dovrebbe invece ricadere sul terzo incaricato dalla
Società per le attività di assegnazione e controllo dei finanziamenti alle imprese avendo essa agito come mandataria del . CP_1
pagina1 di 5 Il si è costituito concludendo per il rigetto della domanda e spiegando riconvenzionale CP_1 con la quale ha chiesto accertarsi la risoluzione della Convenzione e condannarsi la Società al pagamento della somma di euro 4.908.354,72.
E' intervenuto il incorporante il il quale Controparte_4 Controparte_5 premesso che il Ministero con l'ingiunzione fiscale del 22.12.2020 opposta innanzi alla medesima
ST (NRG 7973/2021) aveva escusso la garanzia fideiussoria (16 luglio 2001 e 11 aprile 2006) che obbligava la Banca al rimborso dei contributi erogati qualora la Società non avesse ottemperato nel termine di giorni quindici alla richiesta di restituzione avanzata dal Ministero chiedeva accogliersi le domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo da Parte_1
In seguito all'interruzione del processo (18.11.2021) per la dichiarazione di fallimento della Società la Curatela ha proposto ricorso in riassunzione reiterando le formulate conclusioni.
Ha proposto ricorso in riassunzione anche la formulando le medesime conclusioni di cui alla CP_3 comparsa di intervento.
Con le Note di trattazione scritta del 4.3.2025 la Curatela del fallimento ha rappresentato che il 12 dicembre 2023, e pertanto successivamente allo scadere dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice del fallimento di ha ammesso (già Controparte_6 Controparte_7
al passivo del fallimento per la somma di € 5.766.282,42, riferita al Controparte_2 pagamento effettuato dalla Banca in seguito all'escussione degli atti di fideiussione da parte del
Ministero.
Ha chiesto quindi in aggiunta alle formulate conclusioni riguardanti l'accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato condannarsi il alla restituzione della somma corrisposta dalla CP_1 [...]
. Parte_2
La domanda attrice è infondata.
La richiesta restitutoria formulata dal con l'atto impugnato è prodromica all'escussione CP_1 delle polizze fideiussorie attivate dalla Società come espressamente risulta dal tenore di esso risultando scritto che “ove il destinatario del presente atto non provveda alla restituzione delle somme richieste nel termine sopraindicato, la Scrivente procederà alla escussione delle due polizze fideiussorie…”
Essendosi il Garante obbligato in virtù degli atti di fideiussione stipulati (16 luglio 2001 e dell'11 aprile 2006) a rimborsare al l'importo garantito “qualora la parte contraente non abbia CP_1 provveduto a restituire l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal medesimo” CP_1
pagina2 di 5 Poiché la Società non ha corrisposto nel termine assegnato la somma richiesta in restituzione il ha escusso le polizze (6.7.2020) emanando successivamente l'Ingiunzione nei confronti CP_1 della CP_4
In base all'Atto di fideiussione in conformità a quanto previsto dalla Convenzione (art. 11)
l'obbligo di rimborso del Garante sussiste “a fronte della non regolare attuazione delle attività finanziate dal Fondo per lo Sviluppo per casi di abuso o negligenza nello svolgimento dell'attività di gestione del programma di sviluppo, ovvero di inosservanza delle regole stabilite nella
Convenzione” (1) con l'impegno ad effettuarlo a prima e semplice richiesta e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione di essa “formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata”
(2).
Ciò che in effetti è avvenuto posto che il Ministero ha evidenziato e descritto nell'atto impugnato l'inadempimento della Società “agli obblighi assunti nei confronti del Ministero del Lavoro con la
Convenzione stipulata in data 30.7.2001”.
In tale contesto risulta palese come non sussistesse alcun obbligo a carico del di risolvere CP_1 previamente il contratto rivelandosi invero l'art. 8 della Convenzione richiamato dalla Società del tutto inconferente.
L'atto impugnato è stato emesso “In considerazione delle vicende che hanno interessato il suddetto programma, anche sul piano giudiziario, in virtù degli intervenuti provvedimenti, da parte della società di revoca dei contributi erogati alle società beneficiarie sottoposte a Parte_1 procedimento penale e di avvio di procedure giudiziali per il recupero dei finanziamenti, procedure attualmente in corso e non destinate a concludersi entro tempi celeri” al fine di “tutelare l'interesse pubblico”
Le ragioni dell'atto trovano sostegno nelle risultanze dei controlli e degli accertamenti espletati dalle autorità competenti.
Si richiamano al riguardo la nota della Regione Siciliana del 28.4.2008 che riscontrava criticità in esito alle demandate verifiche amministrativo – contabili sulle rendicontazioni delle spese e quella del 17.3.2009 dove si prospettano irregolarità di rilevanza penale e contabile, alle comunicazioni della Guardia di finanza del 2012 in materia di indebita percezione di finanziamenti concessi sulla base degli accertamenti svolti nei confronti di diverse imprese nell'ambito del procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Catania, alle comunicazioni di avvio del procedimento di revoca del finanziamento inviate nel 2018 dalla Società alle imprese e alla revoca della concessione provvisoria delle agevolazioni dalla stessa disposta con la contestuale richiesta di restituzione del finanziamento percepito (2018 – 2019).
pagina3 di 5 Il Tribunale di Catania assolveva due imputati dichiarando non doversi procedere nei confronti degli altri essendosi i reati estinti per intervenuta prescrizione (n. 5386/2019).
In tale contesto la Società il 28.12.2011 andava in liquidazione (cfr. visura).
Le delineate vicende hanno pregiudicato l'attuazione del programma di investimento attestando la legittimità dell'atto in contestazione atteso che ai sensi della Convenzione Il Soggetto convenzionato è responsabile dell'attuazione delle misure definite nell'ambito del programma (art. 4; 1.) e che Nell'attuazione delle misure e nella gestione complessiva del programma vigila affinché la concessione di contributi e finanziamenti avvenga secondo criteri di trasparenza (art. 4; 3.) essendosi impegnato ad effettuare, nel corso della gestione del programma di sviluppo, una attività di monitoraggio e di controllo sulle iniziative del programma medesimo (art. 7).
Nessun rilievo assume la circostanza che gli atti di revoca dei contributi erogati siano stati avversati da alcune imprese in sede giudiziale mancando la definitiva attuazione del Programma pur a distanza di molti anni dall'avvio come emerge anche dalla relazione sullo stato dei finanziamenti inviata dalla Società al (11.11.2019) nella quale viene in definitiva evidenziato che “si CP_1 tratta di una vicenda societaria davvero molto complessa che necessita avere un percorso conclusivo”.
La Convenzione stipulata tra il e (10.10.2005) con la Controparte_5 Parte_1 quale quest'ultima ha affidato alla Banca l'incarico di svolgere le attività di Istruttoria e valutazione tecnico – economica e di Autorizzazione all'erogazione delle agevolazioni e le altre ivi indicate (art. 3) non esonera la Società dalla responsabilità per la mancata attuazione del Programma.
Ed invero il rapporto derivante dalla Convenzione non è certo configurabile in termini di mandato come arbitrariamente sostenuto dalla Società attrice concernendo l'attuazione del programma di sviluppo localizzato nell'area di Catania, ammesso al contributo a carico del
[...]
ed avendo ad oggetto le procedure per l'erogazione e l'utilizzazione del Parte_3 contributo concesso sul Fondo per lo sviluppo dal al Soggetto convenzionato Controparte_1
(art. 1), ovvero . Parte_1
In ogni caso, quest'ultima è in quanto tale responsabile dell'attuazione delle misure definite ed è obbligato a vigilare affinché la concessione di contributi e finanziamenti avvenga secondo criteri di trasparenza (Convenzione; art.4).
Per cui la Società è l'unica responsabile nei confronti del , anche ai sensi dell'art. 1228 CP_1
c.c.
La domanda attrice deve quindi essere rigettata così come quella spiegata a mezzo intervento dalla
CP_3
pagina4 di 5 Si palesa conseguentemente infondata La domanda di disporre la condanna del Ministero
Convenuto alla restituzione della somma di € 5.836.862,18 corrisposta da in Parte_2 data 18.5.2023.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'Amministrazione deve rilevarsi che
L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità (Cass., n. 24156 del 2018; Cass., n.
16867 del 2011).
E deve inoltre rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 l.f. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore.
E inoltre che per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito (Cass., n. 7510 del 2002).
Per cui la domanda deve dichiararsi improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, stante il valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda della e quella spiegata a mezzo Parte_1 intervento dalla Controparte_4
Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale del Controparte_1
[...]
Condanna la e il in Parte_1 Controparte_8 solido al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 che liquida in euro 40200,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 45515/2020 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
rappresentato e difeso come in atti. Controparte_1
CONVENUTO
– Controparte_2 CP_3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE ha domandato che sia dichiarata l'illegittimità dell'atto (8.06.2020) con il Parte_1 quale il convenuto le ha chiesto la restituzione della Controparte_1 somma di euro 4.908.354,72, pari all'importo complessivo delle anticipazioni erogate in ordine al
Programma di sviluppo ammesso al contributo a carico del Fondo per lo sviluppo (24.12.1997) nell'ambito del Programma di reindustrializzazione e sviluppo imprenditoriale nell'area di Catania, di cui all'art. 1 - ter del d.l. legge n. 148 del 1993, in attuazione del quale era stata stipulata tra la
Società e il Ministero la relativa Convenzione (30.7.2001).
Ha eccepito che da parte del non sia stato emanato alcun atto di risoluzione della CP_1 convenzione e che difettino i presupposti della richiesta in quanto nessuna condotta negligente è stata imputata alla società e che la responsabilità dovrebbe invece ricadere sul terzo incaricato dalla
Società per le attività di assegnazione e controllo dei finanziamenti alle imprese avendo essa agito come mandataria del . CP_1
pagina1 di 5 Il si è costituito concludendo per il rigetto della domanda e spiegando riconvenzionale CP_1 con la quale ha chiesto accertarsi la risoluzione della Convenzione e condannarsi la Società al pagamento della somma di euro 4.908.354,72.
E' intervenuto il incorporante il il quale Controparte_4 Controparte_5 premesso che il Ministero con l'ingiunzione fiscale del 22.12.2020 opposta innanzi alla medesima
ST (NRG 7973/2021) aveva escusso la garanzia fideiussoria (16 luglio 2001 e 11 aprile 2006) che obbligava la Banca al rimborso dei contributi erogati qualora la Società non avesse ottemperato nel termine di giorni quindici alla richiesta di restituzione avanzata dal Ministero chiedeva accogliersi le domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo da Parte_1
In seguito all'interruzione del processo (18.11.2021) per la dichiarazione di fallimento della Società la Curatela ha proposto ricorso in riassunzione reiterando le formulate conclusioni.
Ha proposto ricorso in riassunzione anche la formulando le medesime conclusioni di cui alla CP_3 comparsa di intervento.
Con le Note di trattazione scritta del 4.3.2025 la Curatela del fallimento ha rappresentato che il 12 dicembre 2023, e pertanto successivamente allo scadere dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice del fallimento di ha ammesso (già Controparte_6 Controparte_7
al passivo del fallimento per la somma di € 5.766.282,42, riferita al Controparte_2 pagamento effettuato dalla Banca in seguito all'escussione degli atti di fideiussione da parte del
Ministero.
Ha chiesto quindi in aggiunta alle formulate conclusioni riguardanti l'accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato condannarsi il alla restituzione della somma corrisposta dalla CP_1 [...]
. Parte_2
La domanda attrice è infondata.
La richiesta restitutoria formulata dal con l'atto impugnato è prodromica all'escussione CP_1 delle polizze fideiussorie attivate dalla Società come espressamente risulta dal tenore di esso risultando scritto che “ove il destinatario del presente atto non provveda alla restituzione delle somme richieste nel termine sopraindicato, la Scrivente procederà alla escussione delle due polizze fideiussorie…”
Essendosi il Garante obbligato in virtù degli atti di fideiussione stipulati (16 luglio 2001 e dell'11 aprile 2006) a rimborsare al l'importo garantito “qualora la parte contraente non abbia CP_1 provveduto a restituire l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal medesimo” CP_1
pagina2 di 5 Poiché la Società non ha corrisposto nel termine assegnato la somma richiesta in restituzione il ha escusso le polizze (6.7.2020) emanando successivamente l'Ingiunzione nei confronti CP_1 della CP_4
In base all'Atto di fideiussione in conformità a quanto previsto dalla Convenzione (art. 11)
l'obbligo di rimborso del Garante sussiste “a fronte della non regolare attuazione delle attività finanziate dal Fondo per lo Sviluppo per casi di abuso o negligenza nello svolgimento dell'attività di gestione del programma di sviluppo, ovvero di inosservanza delle regole stabilite nella
Convenzione” (1) con l'impegno ad effettuarlo a prima e semplice richiesta e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione di essa “formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata”
(2).
Ciò che in effetti è avvenuto posto che il Ministero ha evidenziato e descritto nell'atto impugnato l'inadempimento della Società “agli obblighi assunti nei confronti del Ministero del Lavoro con la
Convenzione stipulata in data 30.7.2001”.
In tale contesto risulta palese come non sussistesse alcun obbligo a carico del di risolvere CP_1 previamente il contratto rivelandosi invero l'art. 8 della Convenzione richiamato dalla Società del tutto inconferente.
L'atto impugnato è stato emesso “In considerazione delle vicende che hanno interessato il suddetto programma, anche sul piano giudiziario, in virtù degli intervenuti provvedimenti, da parte della società di revoca dei contributi erogati alle società beneficiarie sottoposte a Parte_1 procedimento penale e di avvio di procedure giudiziali per il recupero dei finanziamenti, procedure attualmente in corso e non destinate a concludersi entro tempi celeri” al fine di “tutelare l'interesse pubblico”
Le ragioni dell'atto trovano sostegno nelle risultanze dei controlli e degli accertamenti espletati dalle autorità competenti.
Si richiamano al riguardo la nota della Regione Siciliana del 28.4.2008 che riscontrava criticità in esito alle demandate verifiche amministrativo – contabili sulle rendicontazioni delle spese e quella del 17.3.2009 dove si prospettano irregolarità di rilevanza penale e contabile, alle comunicazioni della Guardia di finanza del 2012 in materia di indebita percezione di finanziamenti concessi sulla base degli accertamenti svolti nei confronti di diverse imprese nell'ambito del procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Catania, alle comunicazioni di avvio del procedimento di revoca del finanziamento inviate nel 2018 dalla Società alle imprese e alla revoca della concessione provvisoria delle agevolazioni dalla stessa disposta con la contestuale richiesta di restituzione del finanziamento percepito (2018 – 2019).
pagina3 di 5 Il Tribunale di Catania assolveva due imputati dichiarando non doversi procedere nei confronti degli altri essendosi i reati estinti per intervenuta prescrizione (n. 5386/2019).
In tale contesto la Società il 28.12.2011 andava in liquidazione (cfr. visura).
Le delineate vicende hanno pregiudicato l'attuazione del programma di investimento attestando la legittimità dell'atto in contestazione atteso che ai sensi della Convenzione Il Soggetto convenzionato è responsabile dell'attuazione delle misure definite nell'ambito del programma (art. 4; 1.) e che Nell'attuazione delle misure e nella gestione complessiva del programma vigila affinché la concessione di contributi e finanziamenti avvenga secondo criteri di trasparenza (art. 4; 3.) essendosi impegnato ad effettuare, nel corso della gestione del programma di sviluppo, una attività di monitoraggio e di controllo sulle iniziative del programma medesimo (art. 7).
Nessun rilievo assume la circostanza che gli atti di revoca dei contributi erogati siano stati avversati da alcune imprese in sede giudiziale mancando la definitiva attuazione del Programma pur a distanza di molti anni dall'avvio come emerge anche dalla relazione sullo stato dei finanziamenti inviata dalla Società al (11.11.2019) nella quale viene in definitiva evidenziato che “si CP_1 tratta di una vicenda societaria davvero molto complessa che necessita avere un percorso conclusivo”.
La Convenzione stipulata tra il e (10.10.2005) con la Controparte_5 Parte_1 quale quest'ultima ha affidato alla Banca l'incarico di svolgere le attività di Istruttoria e valutazione tecnico – economica e di Autorizzazione all'erogazione delle agevolazioni e le altre ivi indicate (art. 3) non esonera la Società dalla responsabilità per la mancata attuazione del Programma.
Ed invero il rapporto derivante dalla Convenzione non è certo configurabile in termini di mandato come arbitrariamente sostenuto dalla Società attrice concernendo l'attuazione del programma di sviluppo localizzato nell'area di Catania, ammesso al contributo a carico del
[...]
ed avendo ad oggetto le procedure per l'erogazione e l'utilizzazione del Parte_3 contributo concesso sul Fondo per lo sviluppo dal al Soggetto convenzionato Controparte_1
(art. 1), ovvero . Parte_1
In ogni caso, quest'ultima è in quanto tale responsabile dell'attuazione delle misure definite ed è obbligato a vigilare affinché la concessione di contributi e finanziamenti avvenga secondo criteri di trasparenza (Convenzione; art.4).
Per cui la Società è l'unica responsabile nei confronti del , anche ai sensi dell'art. 1228 CP_1
c.c.
La domanda attrice deve quindi essere rigettata così come quella spiegata a mezzo intervento dalla
CP_3
pagina4 di 5 Si palesa conseguentemente infondata La domanda di disporre la condanna del Ministero
Convenuto alla restituzione della somma di € 5.836.862,18 corrisposta da in Parte_2 data 18.5.2023.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'Amministrazione deve rilevarsi che
L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità (Cass., n. 24156 del 2018; Cass., n.
16867 del 2011).
E deve inoltre rilevarsi che ai sensi dell'art. 24 l.f. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore.
E inoltre che per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito (Cass., n. 7510 del 2002).
Per cui la domanda deve dichiararsi improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, stante il valore della causa.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda della e quella spiegata a mezzo Parte_1 intervento dalla Controparte_4
Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale del Controparte_1
[...]
Condanna la e il in Parte_1 Controparte_8 solido al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 che liquida in euro 40200,00, per compensi oltre accessori come dovuti per legge.
Roma, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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