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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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- 1. Il Quotidiano del CommercialistaAccesso limitatoAlice Boano · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33322/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33322/2022 tra
[...]
Parte_1
OPPONENTI e
Controparte_1
OPPOSTA
CP_2
INTERVENUTA
Oggi 17 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Ada Favarolo, sono comparsi:
Per e per l'avv. Lorenzo Palmero in Parte_1 Parte_1 sostituzione dell'avv. SCERRA ALESSANDRA CONCETTA,
Per essuno Controparte_1
Per rappresentata da l'avv. Dennys Galgano in Controparte_2 Controparte_3 sostituzione dell'avv. MARCO MATTEI
Il procuratore di parte opponente precisa come da nota del 10 settembre 2025 e in definitiva come da atto di citazione in opposizione. Il procuratore della società intervenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue:
pagina1 di 5 N. R.G. 33322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33322 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA (CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_1 resent ssa calce C.F._2 all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Milano, via Fabio Filzi n. 2 OPPONENTI E con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38 Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE E (C.F. rappresentata da (c.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. , rappresentata, assistita e P.IVA_2 CP_4
v. Marco Mattei, in virtù di procura in calce all intervento, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Augusto Anfossi n. 2 INTERVENUTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo all'udienza odierna i procuratori delle parti costituite hanno così precisato le seguenti CONCLUSIONI per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. nel merito, annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 8306/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 18 maggio 2022 (R.G. 6123/2022) in favore di nei confronti della sig.ra Controparte_1
nella sua qualità di obbligata principale ed i sigg.ri e Parte_1 Controparte_5 Parte_1
in qualità di garanti, per tutte le ragioni meglio sp Controparte_6
2. in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
per parte intervenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Preliminarmente:
- accertare e dichiarare la tardività ex art 641 comma 1 c.p.c. dell'opposizione promossa dai sigg.ri , Parte_1
e e conseguentemente dichiarare la sua inammissibilità in Controparte_5 Parte_1
pagina2 di 5 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8306/2022 (RG 6123/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 18.05.2022, nei confronti dei quali non si accetta il contraddittorio nel presente giudizio;
Nel merito:
- in via subordinata, senza accettazione del contraddittorio e salvo gravame, respingere, per le causali tutte di cui in premessa, la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non fondata su prova scritta, conseguentemente confermando la integrale legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo numero n. 8306/2022 Rg n. 6123/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.05.2022 nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, ovvero condannare i sigg. , e al pagamento di quelle somme Parte_1 Controparte_5 Parte_1 minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa;
- Concedere, per le causali tutte di cui in premessa, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc al decreto ingiuntivo n. 8306/2022 Rg n. 6123/2022;
- condannare parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con riserva di più ampiamente dedurre, produrre e modificare le proprie conclusioni, nonché di articolare mezzi istruttori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società quale avente causa dalla Controparte_1 società banco BPM s.p.a. (già in virtù di una cessione di Controparte_7 crediti in blocco ai sensi dell'ar 3 ha chiesto di ingiungere a nonché in qualità di garanti, ai signori e , Parte_1 Controparte_5 Parte_1 ido tra loro, della somma di € 114.4 i contratto di mutuo fondiario stipulato in data 19 maggio 2010 dalla signora per Parte_1 originari euro 135.000,00. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 8306/2022 del 18 maggio 2022 il Tribunale di Milano ha ingiunto a nonché, quali garanti, ai signori e il Parte_1 Controparte_5 Parte_1 pagamento, in solido, della somma richiesta, oltre interessi e spese processuali. 1.3. Con atto di citazione in opposizione notificato in forma telematica in data 2 settembre 2022, gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, chiedendone l'annullamento o la revoca. A tal fine, la difesa di parte opponente ha sostenuto:
- la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dai signori e Controparte_5 Parte_1 poste a fondamento del ricorso per violazione della nor s 287\1990, in considerazione della conformità delle clausole contenute nelle garanzie allo schema predisposto dall'Abi (precisamente, agli artt. 2, 6 e 8), espressione di un'intesa vietata, come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55\2005 e dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. 30.12.2021 n. 41944);
- l'eccesso delle garanzie, integrante un'ipotesi di abuso del diritto, rispetto all'entità del debito di Parte_1
1.4. Non si è costituita in giudizio la società nonostante la ritualità della Controparte_1 notifica eseguita in forma telematica e perfezionatasi 022, così che in questa sede deve essere dichiarata la sua contumacia. 1.5. Si è costituita in giudizio la società quale avente causa dalla società Controparte_2 CP_1 per effetto di cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La società intervenuta, preliminarmente, ha eccepito la tardività dell'opposizione ex art 641, comma 1, c.p.c. per mancato rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Nel merito, la difesa della società intervenuta ha eccepito l'indeterminatezza dell'opposizione e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi proposti. È stata quindi chiesta la conferma del decreto ingiuntivo e a condanna degli opponenti anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina3 di 5 1.6. All'esito della prima udienza del 6 febbraio 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., per effetto della dichiarazione di intervenuto decesso dell'opponente Controparte_5 ocietà intervenuta ha depositato istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., nei confronti di tutti gli opponenti. Con ordinanza del 19 marzo 2025, questo giudice ha dichiarato, quanto all'opposizione proposta dal signor CP_5
l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge. In merito alle
[...]
proposte dalle signore e , invece, è stata disposta Parte_1 Parte_1 la prosecuzione del giudizio alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti”(Cass., Ordinanza 23 aprile 2020 n. 8123; già, Cass. SS.UU. 5 luglio 2007 n. 15142). Alla successiva udienza dell'8 aprile 2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti da parte opponente e all'esito è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni. 2. Tanto premesso, ai fini della decisione appare dirimente la risoluzione della questione preliminare relativa alla tempestività delle opposizioni proposte da e Parte_1 [...]
Parte_1 to che la notifica del decreto ingiuntivo n. 8306\2022 del 18 maggio 2022, emesso dal Tribunale di Milano in favore della società si sia perfezionata nei confronti di Controparte_1 e di c.p.c., in data 20 giugno 2022, con il Parte_1 Parte_1 ricevimento della raccomandata informativa prevista da tale norma (copia del decreto notificato sub doc. 2 di parte opposta). Segnatamente, l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di non poter recapitare l'atto al destinatario per temporanea assenza dello stesso e ha proceduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., depositando l'atto presso la casa comunale di Milano, nonché inviando la raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito dell'atto il 16 giugno 2022; dalla documentazione prodotta risulta che la raccomandata informativa sia stata ricevuta dal portiere dello stabile di residenza delle opponenti in data 20 giugno 2022. La notifica deve quindi intendersi perfezionata in quella data, secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 gennaio 2010 n.
3. Posto che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato ai procuratori della ricorrente in data 2 settembre 2022, l'eccezione di tardività dell'opposizione è da ritenersi fondata, siccome proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (termine che sarebbe scaduto il 30 luglio 2022, quindi trattandosi di sabato, in data 1 settembre 2022. Il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c. per opporsi al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è pacificamente ritenuto perentorio e, pertanto, è un termine che non può essere prorogato o abbreviato dal giudice, neppure su comune volontà delle parti. I termini perentori possono essere modificati esclusivamente per espressa disposizione di legge (ad esempio, artt. 155, 165 e 190 c.p.c.) oppure è possibile prorogarli laddove la parte incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile chieda al giudice di essere rimessa in termini. Più in generale, si evidenzia che le norme processuali, attinenti al rito sono sottratte alla disponibilità delle parti, tanto è vero che la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di eccezione di parte. Alla luce di tali principi, nel caso di specie, le opposizioni proposte da e da Parte_1 [...] devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive, con integrale conferma del Parte_1 tivo che va dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi degli artt. 647 e 653, comma 1, c.p.c. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione. 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza degli opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come pagina4 di 5 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria e alla minima attività svolta per la fase decisoria. 3.1. Infine, per quanto concerne la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, dovendosi rilevare che la domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur mentre, nel caso di specie, non è stata fornito prova del pregiudizio subito (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015 n. 21798 e Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da e da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1 8306/2022 del 18 maggi ribu re di e con Controparte_1
l'intervento di così provvede: Controparte_2 a. dichiar à delle opposizioni e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 8306\2022 del 18 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Milano;
b. condanna le opponenti al pagamento, in favore della società delle spese Controparte_2 processuali che liquida nella somma di € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano in data 17 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33322/2022 tra
[...]
Parte_1
OPPONENTI e
Controparte_1
OPPOSTA
CP_2
INTERVENUTA
Oggi 17 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Ada Favarolo, sono comparsi:
Per e per l'avv. Lorenzo Palmero in Parte_1 Parte_1 sostituzione dell'avv. SCERRA ALESSANDRA CONCETTA,
Per essuno Controparte_1
Per rappresentata da l'avv. Dennys Galgano in Controparte_2 Controparte_3 sostituzione dell'avv. MARCO MATTEI
Il procuratore di parte opponente precisa come da nota del 10 settembre 2025 e in definitiva come da atto di citazione in opposizione. Il procuratore della società intervenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue:
pagina1 di 5 N. R.G. 33322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33322 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA (CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_1 resent ssa calce C.F._2 all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Milano, via Fabio Filzi n. 2 OPPONENTI E con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38 Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE E (C.F. rappresentata da (c.F. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. , rappresentata, assistita e P.IVA_2 CP_4
v. Marco Mattei, in virtù di procura in calce all intervento, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Augusto Anfossi n. 2 INTERVENUTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo all'udienza odierna i procuratori delle parti costituite hanno così precisato le seguenti CONCLUSIONI per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1. nel merito, annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 8306/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 18 maggio 2022 (R.G. 6123/2022) in favore di nei confronti della sig.ra Controparte_1
nella sua qualità di obbligata principale ed i sigg.ri e Parte_1 Controparte_5 Parte_1
in qualità di garanti, per tutte le ragioni meglio sp Controparte_6
2. in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
per parte intervenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Preliminarmente:
- accertare e dichiarare la tardività ex art 641 comma 1 c.p.c. dell'opposizione promossa dai sigg.ri , Parte_1
e e conseguentemente dichiarare la sua inammissibilità in Controparte_5 Parte_1
pagina2 di 5 l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 8306/2022 (RG 6123/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 18.05.2022, nei confronti dei quali non si accetta il contraddittorio nel presente giudizio;
Nel merito:
- in via subordinata, senza accettazione del contraddittorio e salvo gravame, respingere, per le causali tutte di cui in premessa, la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non fondata su prova scritta, conseguentemente confermando la integrale legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo numero n. 8306/2022 Rg n. 6123/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 18.05.2022 nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, ovvero condannare i sigg. , e al pagamento di quelle somme Parte_1 Controparte_5 Parte_1 minori o maggiori che verranno accertate in corso di causa;
- Concedere, per le causali tutte di cui in premessa, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc al decreto ingiuntivo n. 8306/2022 Rg n. 6123/2022;
- condannare parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con riserva di più ampiamente dedurre, produrre e modificare le proprie conclusioni, nonché di articolare mezzi istruttori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società quale avente causa dalla Controparte_1 società banco BPM s.p.a. (già in virtù di una cessione di Controparte_7 crediti in blocco ai sensi dell'ar 3 ha chiesto di ingiungere a nonché in qualità di garanti, ai signori e , Parte_1 Controparte_5 Parte_1 ido tra loro, della somma di € 114.4 i contratto di mutuo fondiario stipulato in data 19 maggio 2010 dalla signora per Parte_1 originari euro 135.000,00. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 8306/2022 del 18 maggio 2022 il Tribunale di Milano ha ingiunto a nonché, quali garanti, ai signori e il Parte_1 Controparte_5 Parte_1 pagamento, in solido, della somma richiesta, oltre interessi e spese processuali. 1.3. Con atto di citazione in opposizione notificato in forma telematica in data 2 settembre 2022, gli ingiunti hanno proposto opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, chiedendone l'annullamento o la revoca. A tal fine, la difesa di parte opponente ha sostenuto:
- la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dai signori e Controparte_5 Parte_1 poste a fondamento del ricorso per violazione della nor s 287\1990, in considerazione della conformità delle clausole contenute nelle garanzie allo schema predisposto dall'Abi (precisamente, agli artt. 2, 6 e 8), espressione di un'intesa vietata, come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55\2005 e dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. 30.12.2021 n. 41944);
- l'eccesso delle garanzie, integrante un'ipotesi di abuso del diritto, rispetto all'entità del debito di Parte_1
1.4. Non si è costituita in giudizio la società nonostante la ritualità della Controparte_1 notifica eseguita in forma telematica e perfezionatasi 022, così che in questa sede deve essere dichiarata la sua contumacia. 1.5. Si è costituita in giudizio la società quale avente causa dalla società Controparte_2 CP_1 per effetto di cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. La società intervenuta, preliminarmente, ha eccepito la tardività dell'opposizione ex art 641, comma 1, c.p.c. per mancato rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Nel merito, la difesa della società intervenuta ha eccepito l'indeterminatezza dell'opposizione e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi proposti. È stata quindi chiesta la conferma del decreto ingiuntivo e a condanna degli opponenti anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pagina3 di 5 1.6. All'esito della prima udienza del 6 febbraio 2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., per effetto della dichiarazione di intervenuto decesso dell'opponente Controparte_5 ocietà intervenuta ha depositato istanza di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., nei confronti di tutti gli opponenti. Con ordinanza del 19 marzo 2025, questo giudice ha dichiarato, quanto all'opposizione proposta dal signor CP_5
l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge. In merito alle
[...]
proposte dalle signore e , invece, è stata disposta Parte_1 Parte_1 la prosecuzione del giudizio alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo cui “In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti”(Cass., Ordinanza 23 aprile 2020 n. 8123; già, Cass. SS.UU. 5 luglio 2007 n. 15142). Alla successiva udienza dell'8 aprile 2025 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti da parte opponente e all'esito è stata fissata l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni. 2. Tanto premesso, ai fini della decisione appare dirimente la risoluzione della questione preliminare relativa alla tempestività delle opposizioni proposte da e Parte_1 [...]
Parte_1 to che la notifica del decreto ingiuntivo n. 8306\2022 del 18 maggio 2022, emesso dal Tribunale di Milano in favore della società si sia perfezionata nei confronti di Controparte_1 e di c.p.c., in data 20 giugno 2022, con il Parte_1 Parte_1 ricevimento della raccomandata informativa prevista da tale norma (copia del decreto notificato sub doc. 2 di parte opposta). Segnatamente, l'Ufficiale Giudiziario ha attestato di non poter recapitare l'atto al destinatario per temporanea assenza dello stesso e ha proceduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., depositando l'atto presso la casa comunale di Milano, nonché inviando la raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito dell'atto il 16 giugno 2022; dalla documentazione prodotta risulta che la raccomandata informativa sia stata ricevuta dal portiere dello stabile di residenza delle opponenti in data 20 giugno 2022. La notifica deve quindi intendersi perfezionata in quella data, secondo i principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 gennaio 2010 n.
3. Posto che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato ai procuratori della ricorrente in data 2 settembre 2022, l'eccezione di tardività dell'opposizione è da ritenersi fondata, siccome proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (termine che sarebbe scaduto il 30 luglio 2022, quindi trattandosi di sabato, in data 1 settembre 2022. Il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c. per opporsi al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. è pacificamente ritenuto perentorio e, pertanto, è un termine che non può essere prorogato o abbreviato dal giudice, neppure su comune volontà delle parti. I termini perentori possono essere modificati esclusivamente per espressa disposizione di legge (ad esempio, artt. 155, 165 e 190 c.p.c.) oppure è possibile prorogarli laddove la parte incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile chieda al giudice di essere rimessa in termini. Più in generale, si evidenzia che le norme processuali, attinenti al rito sono sottratte alla disponibilità delle parti, tanto è vero che la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in assenza di eccezione di parte. Alla luce di tali principi, nel caso di specie, le opposizioni proposte da e da Parte_1 [...] devono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive, con integrale conferma del Parte_1 tivo che va dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi degli artt. 647 e 653, comma 1, c.p.c. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione. 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza degli opponenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come pagina4 di 5 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria e alla minima attività svolta per la fase decisoria. 3.1. Infine, per quanto concerne la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, dovendosi rilevare che la domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur mentre, nel caso di specie, non è stata fornito prova del pregiudizio subito (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015 n. 21798 e Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da e da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_1 8306/2022 del 18 maggi ribu re di e con Controparte_1
l'intervento di così provvede: Controparte_2 a. dichiar à delle opposizioni e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 8306\2022 del 18 maggio 2022 emesso dal Tribunale di Milano;
b. condanna le opponenti al pagamento, in favore della società delle spese Controparte_2 processuali che liquida nella somma di € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano in data 17 settembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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