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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, AT
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3826/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
EG MP - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - IO - Caserta - Viale Lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 IRPEF-ALTRO 2005
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 IVA-ALTRO 2005
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 IRAP 2005
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 BOLLO 2017
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Caserta - Viale Lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028199742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate e per la EG MP, conformi a quelle delle rispettive deduzioni, in ambo i casi depositate il 7 novembre 2025; per l'Agenzia delle Entrate – IO, conformi a quelle della memoria depositata il 18 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – IO (in sigla: AdER), all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia) e alla EG MP (d'ora in poi: la EG), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 02880 2025 00005920000, notificatagli il 24 luglio 2025 e scaturita da due cartelle di pagamento. A detrimento di tale comunicazione, recante un ammontare dovuto di 180.872,57 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito che era cointestato ad Nominativo_1 il veicolo targato Targa_1 assoggettato a fermo, con conseguente lesione del diritto alla circolazione attribuito a costei.
Inoltre il Ricorrente_1 ha lamentato che non gli era mai stata notificata nessuna delle due cartelle sottese alla comunicazione impugnata e che, quindi, si erano prescritti i crediti per imposte dirette ed IVA e per tassa automobilistica recati da quelle medesime cartelle.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 7 novembre 2025 si è costituita l'Agenzia, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento ad atti di riscossione emessi dall'AdER. Inoltre l'Agenzia ha evidenziato che il Ricorrente_1 aveva proposto ricorso non soltanto avverso la cartella n° 028 2021 00208699 79000 sottesa alla comunicazione qui impugnata, peraltro validamente notificatagli il 1° dicembre 2022; ma anche contro l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90028405 38000, scaturita da quella medesima cartella.
3. Con deduzioni anch'esse depositate il 7 novembre 2025 si è costituita la EG, evidenziando che era stato notificato il 10 novembre 2020 e poi ancora il 22 aprile 2023 il proprio avviso di accertamento sotteso alla comunicazione impugnata.
4. Infine, dopo essersi costituita in via meramente formale il 12 novembre 2025 ed aver versato in atti vari documenti il 3 del mese successivo, con memoria prodotta il 18 dicembre 2025 l'AdER ha evidenziato che il Ricorrente_1 aveva impugnato la cartella n° 028 2024 00281997 42000 sottesa alla comunicazione impugnata;
e che, però, il relativo ricorso era stato rigettato da questa Corte con la sentenza n° 905/2025. Inoltre l'AdER ha sottolineato che tutte e tre le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione impugnata erano state validamente notificate, tra il 2022 ed il 2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
5. All'udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalla parte ricorrente e dall'Agenzia, nonché dall'AdER in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va osservato che la comunicazione impugnata è scaturita da tre cartelle di pagamento: delle quali, però, non è stata censurata dal Ricorrente_1 la n° 028 2024 00154657 19000, attinente ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Sempre in via preliminare va reputata insussistente la giurisdizione di questa Corte riguardo alla doglianza attorea concernente la comproprietà del veicolo assoggettato a fermo: doglianza che, a tutto concedere, andrebbe posta a fondamento di un'opposizione del terzo comproprietario del veicolo stesso, dinanzi al giudice ordinario.
7. Venendo al merito, la cartella n° 028 2024 00281997 42000, ossia una delle due menzionate nell'odierno ricorso, è stata impugnata dal Ricorrente_1 dinanzi a questa Corte: la quale però, con la sentenza n° 905/2025 prodotta dall'AdER unitamente alla più recente delle sue memorie, ha rigettato il relativo ricorso.
8. Inoltre la cartella di pagamento n° 028 2021 00208699 79000, la quale sul piano quantitativo assorbe quasi completamente la comunicazione per cui è lite, risulta notificata al Ricorrente_1 il 1° dicembre 2022 nelle mani del portiere e, comunque, è stata da quegli impugnata con ricorso pervenuto il 31 gennaio 2023 all'Agenzia: successivamente al quale quest'ultima ha lamentato che la parte ricorrente abbia omesso di costituirsi dinanzi a questa Corte. Né il Ricorrente_1 ha dedotto che invece tale costituzione vi sia stata: il che, peraltro, non eliderebbe la materialità della valida notificazione di quella medesima cartella.
9. Infine la dimostrata valida notificazione di tali due cartelle rende palese l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attorea.
10. Il conseguente rigetto dell'odierno ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare le spese di lite, la cui entità va però discriminata con riguardo all'ammontare dei crediti rispettivamente vantati. Perciò tali spese vanno liquidate in:
- 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA, in favore dell'AdER, altresì con distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario nella memoria prodotta il 18 dicembre 2025;
- 3.200 euro in favore dell'Agenzia, essendo applicabile la riduzione del 20% sancita dal comma 2-sexies dell'art. 15 c.p.t.;
- 300 euro in favore della EG.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate - IO le spese di lite, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 3.200 euro;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare alla EG MP le spese di lite, liquidate in 300 euro.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(IO EC) (SS SC)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, AT
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3826/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
EG MP - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - IO - Caserta - Viale Lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 IRPEF-ALTRO 2005
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 IVA-ALTRO 2005
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 IRAP 2005
- COM.PREV.FER.AM n. 02880202500005920000 BOLLO 2017
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Caserta - Viale Lamberti Fabbr.a/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210020869979000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028199742000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate e per la EG MP, conformi a quelle delle rispettive deduzioni, in ambo i casi depositate il 7 novembre 2025; per l'Agenzia delle Entrate – IO, conformi a quelle della memoria depositata il 18 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate – IO (in sigla: AdER), all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia) e alla EG MP (d'ora in poi: la EG), nonché depositato quello stesso giorno presso questa Corte, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 02880 2025 00005920000, notificatagli il 24 luglio 2025 e scaturita da due cartelle di pagamento. A detrimento di tale comunicazione, recante un ammontare dovuto di 180.872,57 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito che era cointestato ad Nominativo_1 il veicolo targato Targa_1 assoggettato a fermo, con conseguente lesione del diritto alla circolazione attribuito a costei.
Inoltre il Ricorrente_1 ha lamentato che non gli era mai stata notificata nessuna delle due cartelle sottese alla comunicazione impugnata e che, quindi, si erano prescritti i crediti per imposte dirette ed IVA e per tassa automobilistica recati da quelle medesime cartelle.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento della comunicazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 7 novembre 2025 si è costituita l'Agenzia, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento ad atti di riscossione emessi dall'AdER. Inoltre l'Agenzia ha evidenziato che il Ricorrente_1 aveva proposto ricorso non soltanto avverso la cartella n° 028 2021 00208699 79000 sottesa alla comunicazione qui impugnata, peraltro validamente notificatagli il 1° dicembre 2022; ma anche contro l'intimazione di pagamento n° 028 2025 90028405 38000, scaturita da quella medesima cartella.
3. Con deduzioni anch'esse depositate il 7 novembre 2025 si è costituita la EG, evidenziando che era stato notificato il 10 novembre 2020 e poi ancora il 22 aprile 2023 il proprio avviso di accertamento sotteso alla comunicazione impugnata.
4. Infine, dopo essersi costituita in via meramente formale il 12 novembre 2025 ed aver versato in atti vari documenti il 3 del mese successivo, con memoria prodotta il 18 dicembre 2025 l'AdER ha evidenziato che il Ricorrente_1 aveva impugnato la cartella n° 028 2024 00281997 42000 sottesa alla comunicazione impugnata;
e che, però, il relativo ricorso era stato rigettato da questa Corte con la sentenza n° 905/2025. Inoltre l'AdER ha sottolineato che tutte e tre le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione impugnata erano state validamente notificate, tra il 2022 ed il 2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
5. All'udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalla parte ricorrente e dall'Agenzia, nonché dall'AdER in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va osservato che la comunicazione impugnata è scaturita da tre cartelle di pagamento: delle quali, però, non è stata censurata dal Ricorrente_1 la n° 028 2024 00154657 19000, attinente ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Sempre in via preliminare va reputata insussistente la giurisdizione di questa Corte riguardo alla doglianza attorea concernente la comproprietà del veicolo assoggettato a fermo: doglianza che, a tutto concedere, andrebbe posta a fondamento di un'opposizione del terzo comproprietario del veicolo stesso, dinanzi al giudice ordinario.
7. Venendo al merito, la cartella n° 028 2024 00281997 42000, ossia una delle due menzionate nell'odierno ricorso, è stata impugnata dal Ricorrente_1 dinanzi a questa Corte: la quale però, con la sentenza n° 905/2025 prodotta dall'AdER unitamente alla più recente delle sue memorie, ha rigettato il relativo ricorso.
8. Inoltre la cartella di pagamento n° 028 2021 00208699 79000, la quale sul piano quantitativo assorbe quasi completamente la comunicazione per cui è lite, risulta notificata al Ricorrente_1 il 1° dicembre 2022 nelle mani del portiere e, comunque, è stata da quegli impugnata con ricorso pervenuto il 31 gennaio 2023 all'Agenzia: successivamente al quale quest'ultima ha lamentato che la parte ricorrente abbia omesso di costituirsi dinanzi a questa Corte. Né il Ricorrente_1 ha dedotto che invece tale costituzione vi sia stata: il che, peraltro, non eliderebbe la materialità della valida notificazione di quella medesima cartella.
9. Infine la dimostrata valida notificazione di tali due cartelle rende palese l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attorea.
10. Il conseguente rigetto dell'odierno ricorso trae con sé la condanna del Ricorrente_1 a pagare le spese di lite, la cui entità va però discriminata con riguardo all'ammontare dei crediti rispettivamente vantati. Perciò tali spese vanno liquidate in:
- 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA, in favore dell'AdER, altresì con distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario nella memoria prodotta il 18 dicembre 2025;
- 3.200 euro in favore dell'Agenzia, essendo applicabile la riduzione del 20% sancita dal comma 2-sexies dell'art. 15 c.p.t.;
- 300 euro in favore della EG.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate - IO le spese di lite, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_3, dichiaratosi antistatario;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 3.200 euro;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare alla EG MP le spese di lite, liquidate in 300 euro.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(IO EC) (SS SC)