CASS
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - EP OS DO D'AU R.G.N. 36163/2024 Motivazione Semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: IA DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/05/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 07/09/2021, che aveva condannato DR IA per il reato di truffa. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. artt. 127, comma 7, cod. proc. pen., 23 D.L. 149/2020 e 23-bis D.L. 137/2020. Rileva che il giudizio di appello si è svolto con contraddittorio cartolare e che all’udienza del 22/01/2024 la Corte territoriale disponeva il rinvio del processo al fine di acquisire il verbale di interrogatorio reso dall’imputato nella fase delle indagini preliminari, notificando l’ordinanza che disponeva il rinvio solo all’imputato e non anche al difensore;
che detta omissione, che ha comportato la violazione del disposto di cui all’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., ha compromesso il diritto di difesa, privando il difensore della possibilità di interloquire in relazione alla disposta integrazione probatoria;
che il pregiudizio cagionato al diritto di difesa da tale violazione è ancor più grave se si considera che nella motivazione del provvedimento impugnato i giudici di appello affermano che non risulta che il IA abbia reso l’interrogatorio di cui era stato richiesto il verbale;
che, se l’ordinanza di rinvio del 22/01/2024 fosse stata notificata al difensore, questi avrebbe potuto farsi parte diligente, Penale Sent. Sez. 2 Num. 4537 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AU DO Data Udienza: 29/01/2025 producendo il verbale di interrogatorio di cui si discute;
che tale violazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. L’art. 598-bis cod. proc. pen. stabilisce che il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio e che, se non è diversamente stabilito, la Corte territoriale decide senza la partecipazione delle parti, a seguito di contraddittorio cartolare;
che, comunque, l’appellante, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza, con istanza da presentare a pena di decadenza entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’art. 601 cod. proc. pen. ovvero dall’avviso della data fissata per il giudizio di appello.
P.Q.M
Il Consigliere estensore DO D'AU 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/05/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 07/09/2021, che aveva condannato DR IA per il reato di truffa. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. artt. 127, comma 7, cod. proc. pen., 23 D.L. 149/2020 e 23-bis D.L. 137/2020. Rileva che il giudizio di appello si è svolto con contraddittorio cartolare e che all’udienza del 22/01/2024 la Corte territoriale disponeva il rinvio del processo al fine di acquisire il verbale di interrogatorio reso dall’imputato nella fase delle indagini preliminari, notificando l’ordinanza che disponeva il rinvio solo all’imputato e non anche al difensore;
che detta omissione, che ha comportato la violazione del disposto di cui all’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., ha compromesso il diritto di difesa, privando il difensore della possibilità di interloquire in relazione alla disposta integrazione probatoria;
che il pregiudizio cagionato al diritto di difesa da tale violazione è ancor più grave se si considera che nella motivazione del provvedimento impugnato i giudici di appello affermano che non risulta che il IA abbia reso l’interrogatorio di cui era stato richiesto il verbale;
che, se l’ordinanza di rinvio del 22/01/2024 fosse stata notificata al difensore, questi avrebbe potuto farsi parte diligente, Penale Sent. Sez. 2 Num. 4537 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AU DO Data Udienza: 29/01/2025 producendo il verbale di interrogatorio di cui si discute;
che tale violazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. L’art. 598-bis cod. proc. pen. stabilisce che il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio e che, se non è diversamente stabilito, la Corte territoriale decide senza la partecipazione delle parti, a seguito di contraddittorio cartolare;
che, comunque, l’appellante, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza, con istanza da presentare a pena di decadenza entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’art. 601 cod. proc. pen. ovvero dall’avviso della data fissata per il giudizio di appello.
P.Q.M
Il Consigliere estensore DO D'AU 2