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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 1933/2022 R.G., avente ad oggetto “Impugnazione di testamento olografo” e vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(CF: e (CF: ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentate e difese dall'Avv. Marco Dragone;
attrici E
(CF: ) e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
(CF: , rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Soccorsa Eliana Riso;
C.F._5 convenuti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Controparte_1
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale Parte_2 Controparte_2
e , all'uopo esponendo: Controparte_3
- di essere figlie, insieme al fratello e odierno convenuto di Controparte_2 CP_4
e ;
[...] Controparte_3
-che in data 29.07.2018 decedeva;
Controparte_4
-che con verbale di pubblicazione del testamento olografo per notar del Persona_1
29.07.2018 veniva pubblicato il testamento di datato 28.03.2013; Controparte_4 -che con il suddetto testamento disponeva in favore del figlio Controparte_4 CP_2 dell'intera quota disponibile della massa ereditaria, precisando che la medesima dovesse essere costituita dai diritti di proprietà pari a 1/3 della casa dove abitava (p.lla 122 sub 6), ossia della unità immobiliare in Montella (Av) alla via Sorbo n. 7, mentre la restante parte di diritti della predetta abitazione e dei beni, immobili e mobili, costituenti l'asse ereditario, veniva lasciata ai fini della attribuzione delle quote di legittima;
-che il testamento olografo pubblicato presentava diverse anomalie, mancava del requisito dell'autografia ai sensi dell'art. 606 cc e veniva redatto dal testatore in mancanza e/o in ridotta capacità di intendere e di volere;
-che, in ragione dell'illecito commesso da e , cioè Controparte_2 Controparte_3
l'utilizzo di un testamento falso, ricorrevano gli estremi dell'indegnità a succedere;
-che, presentata denuncia di successione all'Agenzia delle entrate, veniva attribuita a CP_2 la quota di proprietà pari a 4/9 non solo della p.lla 122, sub 6, bensì anche di altre
[...] particelle rientranti nel compendio immobiliare del de cuius non oggetto di disposizione in suo favore (in C.F. f. 32 p. 122 sub 9, p.lla 618 e p.lla 617);
-che, in ogni caso, le disposizioni testamentarie ledevano le quote di legittima riservate alle attrici;
-che acquistava, con atto per notar del 21.04.2021, da Controparte_2 Per_2 CP_3
tutti i diritti dalla stessa vantati;
[...]
- che stante l'invalidità del testamento olografo, l'atto di compravendita predetto doveva ritenersi viziato o, in via subordinata, fittiziamente stipulato, celando in realtà un atto di donazione fra le parti convenute, considerato il rapporto di parentela fra alienante e acquirente, la mancata prova del pagamento del prezzo e l'irrisorietà del prezzo;
-che nell'asse ereditario doveva ricomprendersi anche il conto corrente n. 62118443 e il libretto di risparmio n. 788336 cointestato tra e entrambi Controparte_2 Controparte_4 caratterizzati da anomalie nei prelevamenti effettuati da e Controparte_3 CP_2 quali delegati ad agire;
[...]
-che nel possesso esclusivo dei cespiti ereditari, ometteva di rimborsare le Controparte_2 spese sostenute dalle sorelle e di riconoscere alle stesse un'indennità di occupazione. Tanto premesso, le attrici chiedevano all'adito Tribunale di: “-Accertare e dichiarare, per le argomentazioni e le motivazioni esposte in citazione, la nullità del testamento olografo del 28/03/2013 dal de cuius , verbale per notaio di del Controparte_4 Persona_1
29/07/2018, rep. N. 525, racc. N. 371, registrato in Ariano Irpino (AV) il 26/09/2018 al n. 5999- serie 1T, per difetto dei requisiti richiesti, ai fini della sua validità, dall'art. 602 c.c., e/o per incapacità di agire e per l'assenza della capacità fisica e mentale di intendere e di volere, adottando, all'uopo, ogni provvedimento di merito e di rito;
-previa declaratoria di nullità dell'impugnato testamento olografo, accertare e dichiarare ex art. 463 c.c. l'indegnità a succedere di e/o del signor alla successione mortis Controparte_3 Controparte_2 causa del defunto , con conseguenziale decadenza da ogni diritto successorio Controparte_4
e condanna alla restituzione di tutti i beni ereditari in possesso e dei frutti percepiti;
- Nell'eventualità in cui sia dichiarata la nullità dell'impugnato testamento olografo del 28.03.2013, pubblicato con verbale per notaio del 29.07.2018, rep. N. 525, racc. n. 271, Persona_1 accertare e dichiarare che l'asse ereditario di dovrà essere ripartito come Controparte_4 per legge tra moglie e figli, salvo pronuncia dell'indegnità per come richiesta, con conseguenziale determinazione delle quote spettanti a ciascun coerede, così come risultanti, all'esito della causa;
2 -nel merito e in via subordinata, -nell'eventualità che il testamento si è ritenuto valido e non siano accolte le altre domande formulate, accertare e dichiarare che, in contrasto a tale disposizione testamentaria di assegnazione a , della quota disponibile pari a 1/3 della Controparte_2 casa, vi è stata da parte della convenuta , nella redazione della denuncia di Controparte_3 successione di e della voltura catastale della intestazione ai coeredi dei Controparte_4 cespiti, la illegittima ed errata attribuzione delle quote di diritti di proprietà a CP_2
e precisamente di diritti pari a 1/3 - a titolo di disponibile - non solo sulla casa dove il
[...] testatore abitava (p.lla 122 sub 6), ossia relativamente alla sola unità immobiliare in Montella (AV) alla via Sorbo n. 7, ma anche su altre unità immobiliari, con conseguente pregiudizio e diminuzione delle quote ereditarie delle sorelle e per gli effetti, anche mediante CTU, provvedere alla riduzione dei diritti di proprietà assegnati a nella denuncia di Controparte_2 successione e dall'esatta attribuzione ed assegnazione a ciascun coerede della quota spettante, come riportati analiticamente in citazione, con obbligo di procedere alla correzione delle volture catastali ed alla Conservatoria, in modo tale da annullare le iscrizioni ed annotazioni relative alla precedente successione e procedere a una denuncia modificativa di successione con l'inserimento delle quote ed intestazioni esatte per ciascuna quota e ciascun coerede;
-Accertare dichiarare, anche a mezzo di CTU, che la quota legittima spettante alle legittimarie, sig.re
, e è stata lesa a seguito della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 disposizione testamentaria resa dal de cuius in favore di Controparte_4 CP_2
e disporre la reintegrazione della quota legittima mediante la proporzionale riduzione
[...] delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, adottando, all'uopo, ogni provvedimento di merito e di rito;
ed ancora nel merito, -Accertare e dichiarare che l'atto per notaio del 21/04/2021, rep. 4359 e racc. n. 3118, è affetto da nullità Per_2 in quanto oggetto della vendita sono diritti di proprietà per una consistenza differente rispetto a quanto realmente di proprietà di e, stante l'assenza dei requisiti e dei Controparte_3 presupposti, accertare e dichiarare la illegittimità della costituzione del diritto di abitazione di uso a favore di relativo alle unità immobiliari in Montella alla via Sorbo virgola non CP_3 essendone e i proprietari esclusivi e per assenza Controparte_2 Controparte_3 dell'autorizzazione di tutti gli altri coeredi e comproprietari;
-Accertare dichiarare che l'atto per Notaio del 21/04/2021, rep. n. 4359 e racc. n. 3118, è affetto da nullità per simulazione Per_2 relativa e, per gli effetti dichiararlo inefficace nullo;
nel merito, all'esito delle domande formulate e per come saranno accolte, -Determinare l'asse ereditario alle quote spettanti a ciascun coerede;
-Accertare e dichiarare il diritto di parte attrice a domandare lo scioglimento della Comunione e la successiva divisione di tutti i beni immobili meglio descritti in citazione, caduti in successione del sig. e per gli effetti, ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_4
e la correlativa divisione con ripartizione tra i coeredi e con assegnazione a ciascun coerede in ragione della propria quota di eredità, come risulterà statuito anche mediante sentenza parziale, valendosi e facendo proprio il progetto di divisione predisposto dal nominando CTU, previa stima analitica di ciascun immobile, con la previsione di eventuale frazionamento, con la previsione di un progetto di divisione e formazione di quote di conguaglio in denaro in favore dei condividenti non assegnatari, o con la previsione di un congruo progetto di divisione dei beni immobili e di ripartizione in quote, da assegnarsi e da attribuire - anche tramite sorteggio - in proprietà esclusiva a ciascun coerede in proporzione alla rispettiva quota di diritto;
-Nel solo caso di ravvisata non materiale divisibilità di tutti i beni immobili o di un singolo bene, ordinare la
3 vendita all'incanto dell'immobile non divisibile, con formazione successiva, all'esito della disponenda vendita, di separate masse da ripartire, con compensazione di beni e conguaglio di denaro, da attribuire all'attrice ed al convenuto in base alla quota corrispondente ai diritti vantati da ciascuno;
-All'esito della divisione, nel caso dovesse rendersi necessario, si chiede procedersi a norma del combinato disposto degli artt. 720 e 1116 c.c., e stabilire anche le modalità di versamento degli importi che risulteranno determinati;
-All'esito della divisione, immettere ciascun assegnatario nel pieno possesso della quota di eredità allo stesso destinata in proprietà; - Accertare e dichiarare che ciascuna parte convenuta, o quantomeno il soggetto convenuto che risulterà averne avuta la piena ed esclusiva disponibilità senza l'autorizzazione di ogni parte attrice, sia obbligata a presentare a ciascuna parte attrice analitico il rendiconto dei frutti civili percepiti da ciascun cespite ricadente in successione di , e di quelli ancora Controparte_4 da percepire fino alla divisione ed al consegue rilascio, e, per gli effetti, all'esito della produzione di detto rendiconto e della approvazione dei coeredi, condannare la parte convenuta che sarà dichiarata responsabile al pagamento, in favore di ogni parte attrice, dell'importo dei frutti in proporzione alla quota di eredità spettante a ciascuna parte attrice, oltre interessi e rivalutazione;
-Nell'eventualità che parte convenuta non provveda al deposito del rendiconto dei frutti o che tale rendiconto sia parziale e/o non veritiero, si chiede di disporre CTU per la quantificazione dei frutti ed, all'esito, di condannare parte convenuta al relativo pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo così stimato e valutato dal CTU per ciascuna quota di eredità, o dell'importo che risulterà determinato e liquidato anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di domanda fino al soddisfo;
-Accertare che ciascuna parte convenuta, o quantomeno il soggetto convenuto che risulterà avere avuta la piena ed esclusiva disponibilità dell'asse ereditario o di una sua porzione, senza l'autorizzazione di parte attrice, è obbligata a provvedere, in favore di ogni parte attrice, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni (mancato guadagno e lucro cessante) derivanti alla medesima parte attrice per non avere percepito alcun canone, rimborso, utilità o qualsivoglia indennità (fino a quando si protrarrà lo stato di comunione), nella misura che sarà determinata all'esito del giudizio a mezzo di CTU, o, in mancanza di elementi specifici, nella misura da liquidarsi in via equitativa. -In riferimento al libretto e dal conto corrente postale indicato in premessa, accertare e dichiarare che le somme giacenti non sono di esclusiva proprietà di e per gli effetti si Controparte_4 chiede di condannare i convenuti alla restituzione, in favore dell'eredità e della massa, di quanto indebitamente prelevato, riscosso ed incassato senza motivazione ed in assenza di autorizzazione;
-In riferimento al libretto e dal conto corrente postale indicato in premessa, accertare e dichiarare che qualsivoglia operazione di prelievo e di pagamento in favore di CP_2
e per cui non vi sia prova di una espressa giustificazione o sia provata l'autorizzazione
[...] del sig. , eseguita nel periodo temporale dell'ultimo decennio prima della Controparte_4 morte di , è da considerarsi come donazione in favore del figlio e, per quanto Controparte_4 risulterà provato, per le modalità e nella misura da quantificarsi, dovrà essere valutata in decurtazione nella determinazione e quantificazione della quota di disponibile e della quota di legittima. -In subordine, nel caso in cui non siano considerate come DONAZIONI i prelievi dal conto corrente postale dal libretto per come risulteranno accertati e provati all'esito della produzione o dell'ordine di produzione ex art. 210 cpc, condannare ciascuna parte convenuta alla restituzione, in favore di tutti i coeredi, ciascuno per la propria quota, degli importi prelevati e riscossi e, soprattutto, di restituire gli importi incassati;
-Ordinare alle controparti di esibire
4 produrre documentazione in loro possesso o fare eseguire, tramite CTU, obbligando il soggetto terzo a depositare copia dei titoli e ad indicarne i beneficiari degli incassi Controparte_5 relativamente all'ultimo decennio prima della morte di , ed, all'esito, Controparte_4 ricostruire e determinare il patrimonio mobiliare del defunto e le effettuate donazioni, anche indirette, in favore del figlio, per quanto risulterà provato, per le modalità e nella misura da quantificarsi, dovrà essere valutata in decurtazione nella determinazione e quantificazione della quota di disponibile e della quota di legittima;
-Condannare ciascuna parte convenuta al pagamento delle spese competenze di lite, oltre accessori, IVA e CAP, come per legge, da porsi relativamente alla domanda di nullità del testamento a carico della parte convenuta ed in riferimento alla divisione ereditaria a carico della massa con privilegio o a carico della parte convenuta che risulterà soccombente;
-Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino di trascrivere la emananda sentenza ai sensi dell'art. 2648 c.c.”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 11.9.2022, si costituivano in giudizio e , i quali eccepivano l'improcedibilità del giudizio per Controparte_2 Controparte_3 mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, relativamente all'azione di riduzione, l'improcedibilità della domanda per mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Eccepivano altresì il difetto di legittimazione ad agire delle attrici riguardo all'azione di simulazione, in quanto l'atto di compravendita, che si adduceva essere simulato, veniva stipulato dal genitore in vita, , e quindi le attrici non vantavano nessun diritto sul Controparte_3 patrimonio della madre prima della sua morte. I convenuti eccepivano altresì l'incompetenza del Tribunale adito. Contestavano le deduzioni svolte dalle attrici in ordine alla falsità del testamento olografo ed evidenziavano che l'incapacità a deambulare di non aveva Controparte_4 intaccato in alcun modo la sua capacità di intendere e di volere. Tanto premesso, i convenuti così concludevano: “1) In via preliminare: dichiarare che la presente causa è improcedibile e inammissibile per i seguenti motivi: A) per mancato esperimento di mediazione obbligatoria (eccezione rilevabile d'ufficio), per come disciplinata dall'art. 5 c. 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, trattandosi di diritti inerenti le successioni ereditarie, e nessun tentativo è stato fatto per la mediazione. B) perché l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario costituisce non un presupposto processuale, bensì una condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione (eccezione rilevabile d'ufficio) e nel nostro caso gli attori coeredi non hanno effettuato tale presupposto ovvero non hanno dimostrato di avere accettato l'eredità con beneficio d'inventario. C) per mancanza di legittimazione ad agire (rilevabile d'ufficio ) del figlio che assuma la simulazione di una compravendita intercorsa tra il genitore ancora in vita e l'altro figlio non avendo questi alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte o dell'accettazione dell'eredità. 2) Dichiarare, altresì, la propria incompetenza quale Tribunale Monocratico perchè in caso di cumulo fra l'azione di riduzione e l'azione di divisione dell'eredità, il Giudice competente è quello del luogo di apertura della successione in composizione Collegiale (articolo 50 bis c.1 n.6 cpc). 3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito di cui sopra, nel merito rigettare la domanda formulata dagli attori in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui narrativa, previo rigetto della richiesta di nomina di CTU che nel caso di specie non vestirebbe il ruolo di ausiliario del Giudice, ma dovrebbe aiutare parte attrice a creare le prove su cui si fondano le richieste di causa. 4) In ogni caso con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese, competenze e onorari del
5 presente giudizio, oltre oneri accessori, da devolvere al sottoscritto difensore antistatario della parte convenuta”. Accertato l'assolvimento della condizione di procedibilità, disposta ed espletata CTU grafologica, all'udienza del 4.2.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., venivano concessi i temini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
***
La domanda attorea diretta ad accertare la falsità del testamento olografo impugnato è infondata e va rigettata per le motivazioni che di seguito si espongono. Il Collegio ritiene, invero, adeguatamente provata l'autenticità del testamento olografo datato 28 marzo 2013 e la riconducibilità dello stesso alla de cuius Controparte_4
In proposito, vale ricordare che la giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che “..la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso..” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995 e Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307). Vale soggiungere, in punto di diritto, che, come noto, il requisito indispensabile del testamento olografo, previsto a pena di nullità dall'art. 606, comma 1, c.c. è l'autografia del testatore e che l'art. 602 c.c. impone quali requisiti del testamento in esame oltre alla scrittura di mano del testatore anche l'indicazione della data e della sottoscrizione. Orbene, con consulenza tecnica d'ufficio depositata il 19.9.2024, redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici, il perito nominato, dott.ssa , ha concluso che: “Le Persona_3 caratteristiche grafiche riscontrate nella scheda testamentaria e nelle relative firme sia in calce che sulla terza e quarta facciata, sono riconducibili alla mano scrivente del de cuius CP_4
il quale, ha mostrato una sua ben specifica gestualità, mantenuta costantemente negli
[...] anni, intrisa di “stentatezza grafica”, giustificata, probabilmente dall'età avanzata (77 anni) e dalle precarie condizioni fisiche. Tale incontestabile caratteristica grafica pervade costantemente l'intera scheda testamentaria così come è stato possibile rilevare, parzialmente, anche nelle firme certamente autografe del de cuius. Pertanto, l'intera scheda testamentaria, contenendo in essa tutti i requisiti tecnici della “spontaneità grafica”, è risultata autografa.”. La scheda testamentaria, oltre che autografa, risulta redatta da un'unica persona, tant'è che la dott.ssa chiarisce che essa “è frutto di un'unica mano scrivente che l'ha vergata Per_3 utilizzando le sue naturali peculiarità grafodinamiche sia per il testo, che per la firma in calce, nonché per due firme apposte sulla terza e quarta facciata. Ciò ci lascia presupporre, sin da ora, un prodotto grafico intriso di “spontaneità” grafica.”. La principale caratteristica del testamento olografo è infatti la scritturazione per intero di mano del testatore. L'autografia deve rispondere ai caratteri della personalità, in quanto deve essere certa la provenienza dal testatore, e dell'abitualità, in quanto la grafia deve essere quella normalmente utilizzata dal testatore. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, nell'analizzare l'originale del testamento in verifica e l'autografia del de cuius , emergente dalle scritture di comparazione Controparte_4 tempestivamente depositate in corso di causa, ha riscontrato che: “Per quanto riguarda le firme
6 comparative (precisando che per tale indagine sono state reperite unicamente firme del de cuius di certa provenienza) esse sono risultate, per la maggior parte in originale. Le suindicate firme sono state fotografate mediante Canon EOS Reflex digitale e scannerizzate ad alta risoluzione e, successivamente, ingrandite senza alterarne le caratteristiche formali e gestuali. […] Naturalmente tutte le firme del medesimo soggetto, negli anni, risultano costanti nella loro dinamica esecutiva, ma sono suscettibili ad una variabilità naturale e possono differire in maniera più o meno significativa per alcuni aspetti formali;
infatti non si avranno mai due firme formalmente identiche e sovrapponibili della stessa persona, tanto che una firma perfettamente sovrapponibile ad un'altra è sicuramente falsa.” Il CTU ha precisato che sono stati valutati i profili inerenti: - l'assenza di stentatezze indotte;
- l'assenza di punti di sosta;
- la presenza di riprese e giustapposizioni anomale e incoerenti;
- la nettezza del tratto;
- l'alternanza pressoria;
- la presenza di tratti sfumati;
- la continuità e fluidità di tracciato e dei collegamenti;
- la coerenza interna;
- l'assenza di aspetti contraddittori (come la fluidità genuina e la stentatezza nel medesimo scritto); - la personalizzazione grafica delle lettere e la loro variabilità formale;
- presenza di eventuali errori ortografici: - stile e linguaggio in generale;
- struttura e costruzione sintattica;
- contenuto;
- termini ricorrenti;
- modi di dire;
- neologismi;
- termini tecnici e/o gergali. (cfr. amplius, p. 38 della relazione peritale). Il Collegio condivide in toto le conclusioni del consulente nominato circa la autografia del testamento esaminato. La relazione grafologica del perito risulta basata su di una metodica d'indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili. Invero, circa l'apprezzamento degli accertamenti tecnici espletati, deve precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza. Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007). Peraltro, la circostanza, oggetto di critiche da parte del CTP riportata anche nelle Persona_4 conclusioni di parte attrice, secondo la quale la scheda testamentaria sia stata redatta sotto la guida della mano di un terzo viene sconfessata dalla consulente la quale chiarisce che “l'elemento fondamentale che ci consente di escludere, totalmente e tecnicamente, la succitata ipotesi consiste
7 nella assenza di “tratti superflui” che normalmente si generano dal contrasto tra la mano guidata e la mano guidante”. Per tutto quanto sopra esposto e documentato, accertata l'autografia del testamento olografo in esame, ne va dichiarata la validità. Va parimenti disattesa la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e volere del testatore, non avendo le attrici allegato e comprovato alcun elemento a sostegno della domanda. In particolare, le attrici si sono limitate a dedurre genericamente la sussistenza di patologie non meglio precisate che avrebbero inficiato la capacità di intendere e volere del testatore ma non hanno prodotto alcuna documentazione medica a sostegno delle proprie allegazioni. Né tale lacuna probatoria può essere colmata attraverso la prova testimoniale richiesta dalle stesse attrici (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., depositata il 4.10.2023, con riferimento al cap. 1B) “Vero è che, alla data del 28.03.2013, il sig. era affetto da Controparte_4 patologie tali da comprometterne la capacità di agire e di poter scrivere autonomamente dovendo ricorrere all'aiuto di terzi”), vertendo il predetto capitolo di prova, per la prima parte, su circostanza valutativa di carattere medico-legale non demandabile ai testi e, per la seconda parte, su circostanza superflua alla luce dell'accertamento svolto in sede di CTU. Va peraltro soggiunto che, in assenza di documentazione medica attestante le condizioni del de cuius al momento della redazione del testamento impugnato, nessuna CTU può essere disposta sulla capacità di intendere e volere del testatore in quanto meramente esplorativa. Va parimenti disattesa la domanda diretta ad accertare l'indegnità a succedere dei convenuti, non essendo emerso dal giudizio alcun coinvolgimento nell'alterazione del testamento risultato, di fatto, autentico. Con separata ordinanza viene disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle residue domande formulate. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. 1933/2022 RG, così provvede:
1) rigetta la domanda di nullità del testamento impugnato avanzata dalle attrici e, per l'effetto, dichiara l'autenticità e la validità del testamento olografo attribuito a Controparte_4 datato 28 marzo 2013, pubblicato per notar di Avellino il 21 settembre Persona_1
2018, rep. n. 525, racc. 371;
2) rigetta la domanda diretta a far dichiarare l'indegnità a succedere dei convenuti;
3) spese al definitivo;
4) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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