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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 2578/2023
promosso da
, rappresentata e difesa dal solo avv.to MIchele Bonacchi ( in virtù della cancellazione Parte_1 dall'albo avvocati di Susana Gallo) in forza di procura alle liti allegato all'atto di citazione e con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova, Via Caffaro 2 A e 3A
- Attrice -
contro
c.f.: ), e residente in Genova e appresentati e difesi CP_1 C.F._1 CP_2 dall' avv.to L.Sanguineti, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta , con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova, Via Assarotti 12/2 A.
- convenuti-
e c.f.: titolare della ditta individuale “ (p.i.: CP_3 C.F._2 CP_3
), corrente in Genova, rappresentati e difesi dall' avv.to G. Tanda, in forza di procura alle liti in P.IVA_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta , con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova,
Via Assarotti 12/2 A.
Oggetto: inadempimento contrattuale .
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti parti hanno precisato le conclusioni, qui di seguito riportate.
Per l' attrice: :”
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, licenziata, ove ritenuto, perizia relativa al minor valore dell'immobile:
In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti Signori e CP_1 quanto alla vendita del lastrico solare di pertinenza dell'appartamento compravenduto come CP_2 terrazza di sessanta metri quadri condannandoli ad adempiere e, comunque, a risarcire i danni in misura non inferiore ad Euro 22.580,00, o per la diversa somma meglio vista, nonché, la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1759 C.C., del mediatore convenuto, Signor CP_3
In subordine: accertare e dichiarare la sussistenza del dolo incidente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1440 C.C. in capo ai Signori nonché al Signor o, alternativamente, nel CP_1 CP_2 CP_3 caso di quest'ultimo, la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1759 C.C. e, conseguentemente, condannarli a risarcire i danni in misura non inferiore ad Euro 22.580,00 o per la diversa somma meglio vista;
In ogni caso con condanna alle spese di lite
Per i convenuti E : CP_1 CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna pronuncia, respingere integralmente ogni domanda della signora . Pt_1
Vinte le spese pure del procedimento di mediazione”.
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e premessa ogni più CP_3 opportuna pronuncia, respingere integralmente la domanda attrice.Visto l'art. 96 c.p.c., dichiarare altresì tenuta e condannare la signora alla corresponsione in favore del signor del risarcimento del Pt_1 CP_3 relativo danno, liquidandolo nella misura opportunamente divisata dalla S.V. Ill.ma e occorrendo secondo equità. Vinte le spese anche del procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
La sig , con atto di citazione del 24.02. 2023, notificato via pec, in pari data, ha convenuto in Parte_1 giudizio i sigri e , in qualità di venditori e il sig. in qualità di mediatore per CP_1 CP_2 CP_3 sentire accertarsi e dichiararsi la responsabilità per inadempimento contrattuale al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad Euro 22.580,00, stante l'intervenuta vendita di aliud pro alio, avendo i fratelli CP_ lienatole un mero lastrico solare, invece che un terrazzo, quale pertinenza dell'immobile sito a
Genova, Via Cavallotti al civico 16,interno 14;
L'iniziativa giudiziale avviata dalla signora coinvolgeva, in via subordinata, i predetti convenuti ed Pt_1 anche l'agente immobiliare, sig. che aveva la vendita sull'essere stata vittima di “raggiri”, ai sensi CP_3 dell'art. 1440 c.c., come tali incidenti sulle condizioni di conclusione del contratto.
Al sig. nella sua qualità, veniva contestata, altresì, la violazione del dovere di informazione di cui CP_3 all'art. 1759 c.c.
CP_ In data 24 maggio 2023 si costituivano in giudizio i sig i quali eccepivano preliminarmente la decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta, indi nel merito argomentavano per l'infondatezza dell'avversa pretesa, chiedendo di respingere le domande attoree;
In data 25 maggio 2023 si costituiva in giudizio, l'agente immobiliare, sig. che contestava CP_3 quanto ex adverso dedotto, e respingeva ogni responsabilità derivante dalla mediazione della vendita de qua;
Concessi i termini di legge, ex art 183 VI cpc, ritenuta la causa matura, senza necessità di istruttoria, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 8 luglio 2025, la causa, precisata come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, all'esito delle conclusionali e delle relative repliche.
2) PREMESSE IN DIRITTO
Preliminarmente, in punto reiterazione ammissione prove, richiamando l'ordinanza del 12 marzo 2024, consta che la richiesta attorea di consulenza tecnica risulta superata e superflua dai dati probatori forniti dalle parti convenute.
NEL MERITO
Le domande attoree sono infondate, in quanto non provate, e, dunque, non possono essere accolte. Sulla domanda principale e subordinata si osserva quanto segue
A) Occorre premettere, che si ha consegna dì aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. - solo allorché la cosa sia radicalmente diversa da quella oggetto del contratto e che la mera riduzione di rendimento del bene acquistato e la necessità di eseguirvi semmai delle riparazioni rappresentano conseguenze comuni a qualunque tipo di vizio non sufficienti a ritenere che la cosa consegnata sia radicalmente diversa da quella pattuita.
La Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto (Cassazione civile, sez. II 31/05/2017 n.
13782, n. 2313 del 05/02/2016; in tal senso, altresì, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013).
E' stato, inoltre, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'ipotesi di cosa consegnata completamente diversa da quella pattuita si realizza, oltre che quando la cosa appartenga ad un genere diverso, nel caso in cui si riveli del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale dedotta come oggetto del contratto (Sez. 2, Sentenza n. 20996 del 13/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/11/2008).
Alla luce di tali considerazioni, la tesi prospettata da parte attrice e finalizzata ad una considerazione espansiva del concetto di aliud pro alio non può essere qui condivisa.
Tanto, anche, alla stregua di una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema degli ultimi anni.
L'ampliamento del concetto di aliud pro alio si è, invero, avuto a partire dalla metà degli anni novanta, allorquando la Suprema Corte ebbe ad affermare che il criterio distintivo tra la consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione, ai quali sono soggette le azioni ex art. 1490 e 1497 - e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest'ultima ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contrattato, in relazione ai bisogni dell'acquirente (Sez. 3, Sentenza n. 593 del
19/01/1995).
Si è, pertanto, in presenza di consegna di aliud pro alio, qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si rivelava funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011).
Tuttavia, nella concreta ipotesi per cui è controversia, la circostanza che la terrazza pertinenziale acquistata unitamente all'appartamento non presentasse le caratteristiche specifiche per l'installazione dell' impianto di condizionamento, come voluto dall'attrice, non rileva di per sé ai fini del suo inquadramento giuridico come vendita di aliud pro alio, poiché non può certo sostenersi che il bene compravenduto non fosse idoneo ad assolvere alla sua funzione di terrazza, unitamente all'immobile compravenduto.
Gli elementi di fatto emersi e cioè utilizzo della terrazza da parte di altri condomini e l'installazione di un gazebo e la presenza di vasi, - configurano una situazione non riconducibile alla inidoneità assoluta della cosa venduta alla funzione economico-sociale di destinazione, che caratterizza la vendita di aliud pro alio, distinguendola dalla mancanza di qualità essenziali della cosa venduta.
Più precisamente, in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., quando la diversità tra la cosa venduta ( da intendersi nella sua interezza, mentre nella fattispecie in esame la domanda attorea è riferita alla sola pertinenza) e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, in ciò consistendo la cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico – sociale.
Le circostanze accertate nel caso in esame dimostrano, invece, che, la terrazza non era strutturalmente inservibile all'uso al quale era destinata, e l'esistenza di un limite di carico della terrazza a tetto di 50
Kg/mq statici non fa venire meno la sua funzione, pur se non risultasse idonea per l'insistenza del limite di carico, all'installazione dei condizionatori, come individuati dall'attrice; limite di carico, di cui la compratrice
è pacifico che fosse a conoscenza, in quanto già indicato alla lettera f dell'art 5 del regolamento condominiale, che l'attrice ha confermato di conoscere e di obbligarsi ad osservare già nell'atto rogito di compravendita in atti (doc 3 attoreo).
Dunque non può ritenersi che il bene compravenduto appartenesse ad un genere dissimile da quello pattuito e neppure che difettasse di quelle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale.
Peraltro, l'acquirente non poteva non essere consapevole che oggetto dell'acquisto era un appartamento con annessa una terrazza con le caratteristiche (limite di carico) di cui sopra poiché, tale dato, risultava, già annotato nel Regolamento di condominio richiamato né, tantomeno, l'esigenza di installare l'impianto di condizionamento comporta che la cosa consegnata (appartamento e relative pertinenze) sia diversa da quella pattuita e non incide neppure sull'inidoneità della terrazza, quale pertinenza, ad assolvere la sua funzione naturale o integra un'ipotesi di vendita di cosa diversa.
Tuttalpiù, nella specie, avrebbe potuto ravvisarsi la mancanza di una qualità promessa o essenziale per l'uso cui la cosa era destinata ai sensi dell'art. 1497 c.c. che richiama, espressamente, i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Ciò posto, la sig. ra deve ritenersi decaduta dal promuovere l'azione per garanzia ex art. 1495 c.c. Pt_1 nei confronti dei venditori, essendo la compravendita del 13.03.2019 e la denuncia dei vizi risulta essere avvenuta un anno e mezzo dopo. Circostanza fra l'atro non contestata
Difatti, la norma in esame prevede un termine di decadenza per la presentazione della denuncia dei vizi
(dalla scoperta per i vizi occulti) e un termine di prescrizione che decorre dalla consegna. E, in proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a norma dell'art. 1495 cod. civ., comma 3, il termine di prescrizione di un anno per l'esercizio dell'azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass., n. 26967/2011; Cass., n. 9510/1991; Cass., n.
8169/1991; Cass., n. 2797/2008).
Sotto altro aspetto, deve rilevarsi che è il compratore - una volta verificato positivamente, anche per facta concludentia, il bene compravenduto, avendone la disponibilità fisica e giuridica - a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacché l'art. 1495 c. c. indica nel compratore la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro otto giorni dalla scoperta
(salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte del venditore), essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Nulla di tutto ciò è stato comunque fatto da parte attrice che è incorsa in decadenza ex art. 1495 comma 1° cod. civ., in relazione all'azione di risarcimento danni per eventuali vizi della cosa venduta..
Tali circostanze, hanno indotto lo scrivente Giudice a rigettare la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice, da ritenersi del tutto superflua, in considerazione dell'avvenuta prescrizione dell'azione, non potendosi ritenere configurato l'aliud pro alio.
B) L'iniziativa giudiziale avviata dalla signora coinvolge anche il signor agente Pt_1 CP_3 immobiliare, che aveva procurato la vendita de qua, al quale veniva contestata la violazione del dovere di informazione di cui all'art. 1759 c.c. nonché la perpetrazione dei raggiri imputati ai venditori e di cui si parlerà di seguito.
In merito alla responsabilità del mediatore si deve correttamente evidenziare che l'art. 1759 comma 1 c.c., laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell'affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli art. 1175 e 1176 dello stesso codice. Ne consegue che il mediatore è gravato di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo,
l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (in questi termini, Cassazione civile, sez. III, 26/05/1999, n. 5107) ma non è tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico giuridica, al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note.
Non può dunque ritenersi che sul mediatore gravasse l'onere di verificare i limiti di carico della terrazza, non risultando provato che vi fosse un incarico tecnico specifico del sig. in tal senso. CP_3
Alla luce di quanto sopra e in mancanza di prova non può essere accolta neppure la domanda risarcitoria, proposta nei confronti del mediatore convenuto, CP_3
C.1) L'attrice ha agito in giudizio, in via subordinata, al fine di sentir condannare tutti i convenuti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1440 c.c.,da quantificarsi nella somma di € 22.580,00.
A fondamento della domanda, sostiene che –nel corso delle trattative che avevano portato alla stipulazione CP_ del contratto di vendita dell'immobile di proprietà dei convenuti vrebbero intenzionalmente omesso di informare dell'esistenza del limite di carico insistente sulla terrazza di pertinenza del predetto immobile.
Limitazione che l'attrice ha scoperto successivamente alla stipulazione del contratto di vendita, in occasione dell'installazione dei condizionatori sulla predetta terrazza.
C. 2) –Il dolo incidente e la ripartizione dell'onere della prova:
Gli artt. 1439 e 1440 c.c. disciplinano le ipotesi di dolo, quale vizio del consenso manifestato dal contraente al momento della stipulazione di un contratto.
In particolare, l'art. 1439 c.c. stabilisce che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Il successivo art. 1440 c.c. stabilisce che, se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benchè senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Il dolo inteso quale vizio del consenso contrattuale consiste nei raggiri perpetrati al fine di alterare la volontà negoziale delle vittime, inducendole così in errore. Per dolo, quindi, si intende l'inganno, che è causa di annullamento del contratto quando –avendo ad oggetto le circostanze essenziali del negozio ha determinato la prestazione del consenso del raggirato. Quando, invece, l'inganno ha riguardato le sole condizioni della contrattazione, il raggirato ha diritto al risarcimento del danno.
In particolare, il dolo incidente si distingue dal dolo determinante non sul piano qualitativo, poiché non si rientra in una specie ulteriore di dolo, bensì sul piano quantitativo, avendo influito esclusivamente sul contenuto del contratto e delle sue condizioni. La responsabilità che discende dall'integrazione del dolo incidente, a carico della parte o del terzo che ha posto in essere i raggiri, è di natura precontrattuale, e, quindi –secondo l'orientamento maggioritario-da ricondursi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
In ipotesi di dolo incidente, il deceptus ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito dei raggiri e, a tal fine, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido,(Sez. 1, Sentenza n. 9523 del 08/09/1999, Rv. 529742).
Di conseguenza, i presupposti per poter ritenere sussistente il dolo-vizio del consenso sono i seguenti:
1) Una condotta, attiva od omissiva, consistente nei raggiri, cioè in un complesso di manovre e artifizi;
2) Il cd.animus decipiendi, e cioè la specifica intenzione di ingannare da parte del deceptor;
3) La conseguenza che il raggirato sia caduto in errore;
4) Il nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore, sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del raggirato di stipulare il contratto.
In particolare, il dolo commissivo richiede la realizzazione di una condotta attiva, in cui siano ravvisabili gli estremi di un complesso di artifizi integranti i raggiri, che alterino il processo di formazione della volontà del deceptus. Sul piano oggettivo, l'idoneità a trarre in inganno richiede l'impiego di mezzi adeguati e tale adeguatezza va valutata in relazione all'ordinaria diligenza ed al buon senso.
Tuttavia, anche la reticenza ed il silenzio possono acquistare rilevanza in relazione alle circostanze e dal contegno che determina l'errore. E' necessario, però, che il silenzio sia intenzionalmente ingannevole ovvero che la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia diretta a realizzare un inganno. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ovvero da non contrastare la percezione della realtà, alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non integra gli estremi del dolo omissivo rilevante, salvo che l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia,
a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus (cfr. Cass. 7751/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale (nella specie, in una compravendita di automezzi, non era stato comunicato che gli stessi erano d'importazione e che godevano di una minore garanzia) possono comportare l'annullamento del contratto per dolo, nel caso in cui la controparte, qualora fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, non avrebbe concluso il contratto, o possono comportare l'obbligo per il contraente mendace o reticente di risarcire il danno, ove la controparte si sarebbe comunque determinata a concludere l'affare ma a condizioni diverse, salvo che il contraente mendace non provi che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti da lui maliziosamente occultati o che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza;
l'accertamento se si versi in una ipotesi di dolo determinante o incidente costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata. (Sez. 2, Sentenza n. 2479 del 05/02/2007, Rv. 594847)”.
C.3) Le risultanze probatorie in atti:
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, l'attore lamenta che il dolo posto in essere CP_ dai dal si sarebbe integrato mediante un comportamento omissivo, consistente nell'aver CP_3 omesso di riferire dell'esistenza del limite di carico insistente sulla terrazza
Orbene, dalla documentazione in atti, non può ritenersi che l'attore abbia esausivamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
Ed invero, il primo presupposto da dimostrare era la sussistenza di un raggiro, e cioè la mancata esplicitazione di una circostanza vera ed influente sulle condizioni contrattuali.
Ed invero, con riferimento a tale voce di danno l'attrice non ha neanche dedotto in cosa sarebbe consistito l'inganno ed il raggiro.
Nessun inganno, quindi, risulta essere stato perpetrato ai danni dell'attrice, stante oltretutto la circostanza nota all'attrice dell'esistenza del limite di carico come già inserito nel Regolamento di Condominio, a cui la relazione dell'ing. in atti si richiama Persona_1
Pertanto, l'assenza di deduzione di una condotta dolosa (sia quale condotta commissiva sia omissiva) comporta il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 1440 c.c., non potendosi ritenere che il danno lamentato sia causalmente collegato ad un raggiro od inganno, posto in essere dai cedenti o dall'agente immobiliare.
.
D) Infine, in merito alla domanda, avanzata dal convenuto di condanna ex art. 96 cpc, in assenza di CP_3 prove specifiche, non si ravvisa dolo o colpa grave nella condotta processuale della opponente, giacché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata, non costituisce condotta di per sé rimproverabile. Pertanto, non vi è luogo, per dare applicazione dell'istituto di cui all'art. 96 c.p.c, invocato dall'odierno convenuto.
2) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare ai convenuti le spese processuali , che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 sono liquidate, a favore di ciascun convenuto, in €. 3.397,00 per compensi, oltre al 15% L.P.,ex art 2 del citato
D.M, oltre IVA e CPA, come per legge. ll compenso a favore dei sig.ri e è nella misura CP_1 CP_2 del 50% per ciascuna parte, aumentato del 30%, ex art. 4, comma 2, del citato DM essendo difesi dallo stesso avvocato, oltre €. 48,80, a titolo di spese di mediazione, a favore di ed €. 48,80 per CP_3
e Ai fini della liquidazione delle spese sono stati utilizzati i valori medi della tabella, di CP_1 CP_2 cui al citato D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, g.o.p,., avv. Francesca Ricco, definitivamente, pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge le domande dell'attrice nei confronti di e e;
CP_1 CP_2 CP_3
- Condanna a rifondere ai convenuti sig.ri (C.F: Parte_1 CP_1 C.F._3
), (C.F.: ) (C.F.
[...] CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3 CodiceFiscale_5 titolare della Ditta individuale “ (P.I.V.A. ) corrente in Genova, Via CP_3 P.IVA_1
Casaregis, 107 R le spese di lite, che liquida in €. 3.397,00 per compensi, a favore di ciascun parte convenuta;
compenso nella misura del 50% , a favore di e aumentato del 30%, CP_1 CP_2 oltre €. 48,80 a titolo di spese di mediazione pr i sig.ri e ed altri 48,80 per il sig. CP_1 CP_2
; oltre al 15% L.P., ex D.M. 55 del 2014, oltre IVA e CPA, come per legge per ogni CP_3 convenuto.
- Respinge tutte le altre domande.
Così deciso, in Genova, 7 novembre 2025 Il GOT
Avv. Francesca Ricco
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 2578/2023
promosso da
, rappresentata e difesa dal solo avv.to MIchele Bonacchi ( in virtù della cancellazione Parte_1 dall'albo avvocati di Susana Gallo) in forza di procura alle liti allegato all'atto di citazione e con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova, Via Caffaro 2 A e 3A
- Attrice -
contro
c.f.: ), e residente in Genova e appresentati e difesi CP_1 C.F._1 CP_2 dall' avv.to L.Sanguineti, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta , con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova, Via Assarotti 12/2 A.
- convenuti-
e c.f.: titolare della ditta individuale “ (p.i.: CP_3 C.F._2 CP_3
), corrente in Genova, rappresentati e difesi dall' avv.to G. Tanda, in forza di procura alle liti in P.IVA_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta , con elezione di domicilio presso il di lui studio, in Genova,
Via Assarotti 12/2 A.
Oggetto: inadempimento contrattuale .
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti parti hanno precisato le conclusioni, qui di seguito riportate.
Per l' attrice: :”
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, licenziata, ove ritenuto, perizia relativa al minor valore dell'immobile:
In via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti Signori e CP_1 quanto alla vendita del lastrico solare di pertinenza dell'appartamento compravenduto come CP_2 terrazza di sessanta metri quadri condannandoli ad adempiere e, comunque, a risarcire i danni in misura non inferiore ad Euro 22.580,00, o per la diversa somma meglio vista, nonché, la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1759 C.C., del mediatore convenuto, Signor CP_3
In subordine: accertare e dichiarare la sussistenza del dolo incidente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1440 C.C. in capo ai Signori nonché al Signor o, alternativamente, nel CP_1 CP_2 CP_3 caso di quest'ultimo, la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1759 C.C. e, conseguentemente, condannarli a risarcire i danni in misura non inferiore ad Euro 22.580,00 o per la diversa somma meglio vista;
In ogni caso con condanna alle spese di lite
Per i convenuti E : CP_1 CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e premessa ogni più opportuna pronuncia, respingere integralmente ogni domanda della signora . Pt_1
Vinte le spese pure del procedimento di mediazione”.
Per il convenuto “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e premessa ogni più CP_3 opportuna pronuncia, respingere integralmente la domanda attrice.Visto l'art. 96 c.p.c., dichiarare altresì tenuta e condannare la signora alla corresponsione in favore del signor del risarcimento del Pt_1 CP_3 relativo danno, liquidandolo nella misura opportunamente divisata dalla S.V. Ill.ma e occorrendo secondo equità. Vinte le spese anche del procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
La sig , con atto di citazione del 24.02. 2023, notificato via pec, in pari data, ha convenuto in Parte_1 giudizio i sigri e , in qualità di venditori e il sig. in qualità di mediatore per CP_1 CP_2 CP_3 sentire accertarsi e dichiararsi la responsabilità per inadempimento contrattuale al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad Euro 22.580,00, stante l'intervenuta vendita di aliud pro alio, avendo i fratelli CP_ lienatole un mero lastrico solare, invece che un terrazzo, quale pertinenza dell'immobile sito a
Genova, Via Cavallotti al civico 16,interno 14;
L'iniziativa giudiziale avviata dalla signora coinvolgeva, in via subordinata, i predetti convenuti ed Pt_1 anche l'agente immobiliare, sig. che aveva la vendita sull'essere stata vittima di “raggiri”, ai sensi CP_3 dell'art. 1440 c.c., come tali incidenti sulle condizioni di conclusione del contratto.
Al sig. nella sua qualità, veniva contestata, altresì, la violazione del dovere di informazione di cui CP_3 all'art. 1759 c.c.
CP_ In data 24 maggio 2023 si costituivano in giudizio i sig i quali eccepivano preliminarmente la decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta, indi nel merito argomentavano per l'infondatezza dell'avversa pretesa, chiedendo di respingere le domande attoree;
In data 25 maggio 2023 si costituiva in giudizio, l'agente immobiliare, sig. che contestava CP_3 quanto ex adverso dedotto, e respingeva ogni responsabilità derivante dalla mediazione della vendita de qua;
Concessi i termini di legge, ex art 183 VI cpc, ritenuta la causa matura, senza necessità di istruttoria, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 8 luglio 2025, la causa, precisata come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, all'esito delle conclusionali e delle relative repliche.
2) PREMESSE IN DIRITTO
Preliminarmente, in punto reiterazione ammissione prove, richiamando l'ordinanza del 12 marzo 2024, consta che la richiesta attorea di consulenza tecnica risulta superata e superflua dai dati probatori forniti dalle parti convenute.
NEL MERITO
Le domande attoree sono infondate, in quanto non provate, e, dunque, non possono essere accolte. Sulla domanda principale e subordinata si osserva quanto segue
A) Occorre premettere, che si ha consegna dì aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. - solo allorché la cosa sia radicalmente diversa da quella oggetto del contratto e che la mera riduzione di rendimento del bene acquistato e la necessità di eseguirvi semmai delle riparazioni rappresentano conseguenze comuni a qualunque tipo di vizio non sufficienti a ritenere che la cosa consegnata sia radicalmente diversa da quella pattuita.
La Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che, in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto (Cassazione civile, sez. II 31/05/2017 n.
13782, n. 2313 del 05/02/2016; in tal senso, altresì, Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013).
E' stato, inoltre, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che l'ipotesi di cosa consegnata completamente diversa da quella pattuita si realizza, oltre che quando la cosa appartenga ad un genere diverso, nel caso in cui si riveli del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale dedotta come oggetto del contratto (Sez. 2, Sentenza n. 20996 del 13/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/11/2008).
Alla luce di tali considerazioni, la tesi prospettata da parte attrice e finalizzata ad una considerazione espansiva del concetto di aliud pro alio non può essere qui condivisa.
Tanto, anche, alla stregua di una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema degli ultimi anni.
L'ampliamento del concetto di aliud pro alio si è, invero, avuto a partire dalla metà degli anni novanta, allorquando la Suprema Corte ebbe ad affermare che il criterio distintivo tra la consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata da termini di decadenza e di prescrizione, ai quali sono soggette le azioni ex art. 1490 e 1497 - e la mancanza delle qualità essenziali della cosa compravenduta va individuato sotto il duplice profilo del riferimento sia al genus, sia alla destinazione economico-sociale del bene, valendo quest'ultima ad ampliare l'ambito di operatività del criterio del genus, nei casi in cui il bene consegnato sia del tutto insuscettibile di assolvere alla funzione del bene contrattato, in relazione ai bisogni dell'acquirente (Sez. 3, Sentenza n. 593 del
19/01/1995).
Si è, pertanto, in presenza di consegna di aliud pro alio, qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si rivelava funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011).
Tuttavia, nella concreta ipotesi per cui è controversia, la circostanza che la terrazza pertinenziale acquistata unitamente all'appartamento non presentasse le caratteristiche specifiche per l'installazione dell' impianto di condizionamento, come voluto dall'attrice, non rileva di per sé ai fini del suo inquadramento giuridico come vendita di aliud pro alio, poiché non può certo sostenersi che il bene compravenduto non fosse idoneo ad assolvere alla sua funzione di terrazza, unitamente all'immobile compravenduto.
Gli elementi di fatto emersi e cioè utilizzo della terrazza da parte di altri condomini e l'installazione di un gazebo e la presenza di vasi, - configurano una situazione non riconducibile alla inidoneità assoluta della cosa venduta alla funzione economico-sociale di destinazione, che caratterizza la vendita di aliud pro alio, distinguendola dalla mancanza di qualità essenziali della cosa venduta.
Più precisamente, in tema di compravendita, si ha consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., quando la diversità tra la cosa venduta ( da intendersi nella sua interezza, mentre nella fattispecie in esame la domanda attorea è riferita alla sola pertinenza) e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sulla individualità, consistenza e destinazione di quest'ultima, sì da ritenere che appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell'acquirente di effettuare l'acquisto, o che presenti i difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, in ciò consistendo la cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico – sociale.
Le circostanze accertate nel caso in esame dimostrano, invece, che, la terrazza non era strutturalmente inservibile all'uso al quale era destinata, e l'esistenza di un limite di carico della terrazza a tetto di 50
Kg/mq statici non fa venire meno la sua funzione, pur se non risultasse idonea per l'insistenza del limite di carico, all'installazione dei condizionatori, come individuati dall'attrice; limite di carico, di cui la compratrice
è pacifico che fosse a conoscenza, in quanto già indicato alla lettera f dell'art 5 del regolamento condominiale, che l'attrice ha confermato di conoscere e di obbligarsi ad osservare già nell'atto rogito di compravendita in atti (doc 3 attoreo).
Dunque non può ritenersi che il bene compravenduto appartenesse ad un genere dissimile da quello pattuito e neppure che difettasse di quelle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale.
Peraltro, l'acquirente non poteva non essere consapevole che oggetto dell'acquisto era un appartamento con annessa una terrazza con le caratteristiche (limite di carico) di cui sopra poiché, tale dato, risultava, già annotato nel Regolamento di condominio richiamato né, tantomeno, l'esigenza di installare l'impianto di condizionamento comporta che la cosa consegnata (appartamento e relative pertinenze) sia diversa da quella pattuita e non incide neppure sull'inidoneità della terrazza, quale pertinenza, ad assolvere la sua funzione naturale o integra un'ipotesi di vendita di cosa diversa.
Tuttalpiù, nella specie, avrebbe potuto ravvisarsi la mancanza di una qualità promessa o essenziale per l'uso cui la cosa era destinata ai sensi dell'art. 1497 c.c. che richiama, espressamente, i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.
Ciò posto, la sig. ra deve ritenersi decaduta dal promuovere l'azione per garanzia ex art. 1495 c.c. Pt_1 nei confronti dei venditori, essendo la compravendita del 13.03.2019 e la denuncia dei vizi risulta essere avvenuta un anno e mezzo dopo. Circostanza fra l'atro non contestata
Difatti, la norma in esame prevede un termine di decadenza per la presentazione della denuncia dei vizi
(dalla scoperta per i vizi occulti) e un termine di prescrizione che decorre dalla consegna. E, in proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a norma dell'art. 1495 cod. civ., comma 3, il termine di prescrizione di un anno per l'esercizio dell'azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio (Cass., n. 26967/2011; Cass., n. 9510/1991; Cass., n.
8169/1991; Cass., n. 2797/2008).
Sotto altro aspetto, deve rilevarsi che è il compratore - una volta verificato positivamente, anche per facta concludentia, il bene compravenduto, avendone la disponibilità fisica e giuridica - a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi (e delle conseguenze dannose lamentate), giacché l'art. 1495 c. c. indica nel compratore la parte gravata dall'onere della prova di averli tempestivamente denunciati entro otto giorni dalla scoperta
(salvo il caso del riconoscimento o dell'occultamento dei difetti da parte del venditore), essendo questo risultato ermeneutico in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova. Nulla di tutto ciò è stato comunque fatto da parte attrice che è incorsa in decadenza ex art. 1495 comma 1° cod. civ., in relazione all'azione di risarcimento danni per eventuali vizi della cosa venduta..
Tali circostanze, hanno indotto lo scrivente Giudice a rigettare la richiesta di prova testimoniale formulata da parte attrice, da ritenersi del tutto superflua, in considerazione dell'avvenuta prescrizione dell'azione, non potendosi ritenere configurato l'aliud pro alio.
B) L'iniziativa giudiziale avviata dalla signora coinvolge anche il signor agente Pt_1 CP_3 immobiliare, che aveva procurato la vendita de qua, al quale veniva contestata la violazione del dovere di informazione di cui all'art. 1759 c.c. nonché la perpetrazione dei raggiri imputati ai venditori e di cui si parlerà di seguito.
In merito alla responsabilità del mediatore si deve correttamente evidenziare che l'art. 1759 comma 1 c.c., laddove impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e sicurezza dell'affare, che possono influire sulla sua conclusione, deve essere letto in coordinazione con gli art. 1175 e 1176 dello stesso codice. Ne consegue che il mediatore è gravato di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo,
l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (in questi termini, Cassazione civile, sez. III, 26/05/1999, n. 5107) ma non è tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico giuridica, al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note.
Non può dunque ritenersi che sul mediatore gravasse l'onere di verificare i limiti di carico della terrazza, non risultando provato che vi fosse un incarico tecnico specifico del sig. in tal senso. CP_3
Alla luce di quanto sopra e in mancanza di prova non può essere accolta neppure la domanda risarcitoria, proposta nei confronti del mediatore convenuto, CP_3
C.1) L'attrice ha agito in giudizio, in via subordinata, al fine di sentir condannare tutti i convenuti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1440 c.c.,da quantificarsi nella somma di € 22.580,00.
A fondamento della domanda, sostiene che –nel corso delle trattative che avevano portato alla stipulazione CP_ del contratto di vendita dell'immobile di proprietà dei convenuti vrebbero intenzionalmente omesso di informare dell'esistenza del limite di carico insistente sulla terrazza di pertinenza del predetto immobile.
Limitazione che l'attrice ha scoperto successivamente alla stipulazione del contratto di vendita, in occasione dell'installazione dei condizionatori sulla predetta terrazza.
C. 2) –Il dolo incidente e la ripartizione dell'onere della prova:
Gli artt. 1439 e 1440 c.c. disciplinano le ipotesi di dolo, quale vizio del consenso manifestato dal contraente al momento della stipulazione di un contratto.
In particolare, l'art. 1439 c.c. stabilisce che il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Il successivo art. 1440 c.c. stabilisce che, se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benchè senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
Il dolo inteso quale vizio del consenso contrattuale consiste nei raggiri perpetrati al fine di alterare la volontà negoziale delle vittime, inducendole così in errore. Per dolo, quindi, si intende l'inganno, che è causa di annullamento del contratto quando –avendo ad oggetto le circostanze essenziali del negozio ha determinato la prestazione del consenso del raggirato. Quando, invece, l'inganno ha riguardato le sole condizioni della contrattazione, il raggirato ha diritto al risarcimento del danno.
In particolare, il dolo incidente si distingue dal dolo determinante non sul piano qualitativo, poiché non si rientra in una specie ulteriore di dolo, bensì sul piano quantitativo, avendo influito esclusivamente sul contenuto del contratto e delle sue condizioni. La responsabilità che discende dall'integrazione del dolo incidente, a carico della parte o del terzo che ha posto in essere i raggiri, è di natura precontrattuale, e, quindi –secondo l'orientamento maggioritario-da ricondursi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
In ipotesi di dolo incidente, il deceptus ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito dei raggiri e, a tal fine, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido,(Sez. 1, Sentenza n. 9523 del 08/09/1999, Rv. 529742).
Di conseguenza, i presupposti per poter ritenere sussistente il dolo-vizio del consenso sono i seguenti:
1) Una condotta, attiva od omissiva, consistente nei raggiri, cioè in un complesso di manovre e artifizi;
2) Il cd.animus decipiendi, e cioè la specifica intenzione di ingannare da parte del deceptor;
3) La conseguenza che il raggirato sia caduto in errore;
4) Il nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore, sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del raggirato di stipulare il contratto.
In particolare, il dolo commissivo richiede la realizzazione di una condotta attiva, in cui siano ravvisabili gli estremi di un complesso di artifizi integranti i raggiri, che alterino il processo di formazione della volontà del deceptus. Sul piano oggettivo, l'idoneità a trarre in inganno richiede l'impiego di mezzi adeguati e tale adeguatezza va valutata in relazione all'ordinaria diligenza ed al buon senso.
Tuttavia, anche la reticenza ed il silenzio possono acquistare rilevanza in relazione alle circostanze e dal contegno che determina l'errore. E' necessario, però, che il silenzio sia intenzionalmente ingannevole ovvero che la reticenza del contraente si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia diretta a realizzare un inganno. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che il semplice silenzio serbato da una delle parti, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ovvero da non contrastare la percezione della realtà, alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non integra gli estremi del dolo omissivo rilevante, salvo che l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia,
a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus (cfr. Cass. 7751/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale (nella specie, in una compravendita di automezzi, non era stato comunicato che gli stessi erano d'importazione e che godevano di una minore garanzia) possono comportare l'annullamento del contratto per dolo, nel caso in cui la controparte, qualora fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, non avrebbe concluso il contratto, o possono comportare l'obbligo per il contraente mendace o reticente di risarcire il danno, ove la controparte si sarebbe comunque determinata a concludere l'affare ma a condizioni diverse, salvo che il contraente mendace non provi che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti da lui maliziosamente occultati o che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza;
l'accertamento se si versi in una ipotesi di dolo determinante o incidente costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata. (Sez. 2, Sentenza n. 2479 del 05/02/2007, Rv. 594847)”.
C.3) Le risultanze probatorie in atti:
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, l'attore lamenta che il dolo posto in essere CP_ dai dal si sarebbe integrato mediante un comportamento omissivo, consistente nell'aver CP_3 omesso di riferire dell'esistenza del limite di carico insistente sulla terrazza
Orbene, dalla documentazione in atti, non può ritenersi che l'attore abbia esausivamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
Ed invero, il primo presupposto da dimostrare era la sussistenza di un raggiro, e cioè la mancata esplicitazione di una circostanza vera ed influente sulle condizioni contrattuali.
Ed invero, con riferimento a tale voce di danno l'attrice non ha neanche dedotto in cosa sarebbe consistito l'inganno ed il raggiro.
Nessun inganno, quindi, risulta essere stato perpetrato ai danni dell'attrice, stante oltretutto la circostanza nota all'attrice dell'esistenza del limite di carico come già inserito nel Regolamento di Condominio, a cui la relazione dell'ing. in atti si richiama Persona_1
Pertanto, l'assenza di deduzione di una condotta dolosa (sia quale condotta commissiva sia omissiva) comporta il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 1440 c.c., non potendosi ritenere che il danno lamentato sia causalmente collegato ad un raggiro od inganno, posto in essere dai cedenti o dall'agente immobiliare.
.
D) Infine, in merito alla domanda, avanzata dal convenuto di condanna ex art. 96 cpc, in assenza di CP_3 prove specifiche, non si ravvisa dolo o colpa grave nella condotta processuale della opponente, giacché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata, non costituisce condotta di per sé rimproverabile. Pertanto, non vi è luogo, per dare applicazione dell'istituto di cui all'art. 96 c.p.c, invocato dall'odierno convenuto.
2) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte attrice deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare ai convenuti le spese processuali , che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 sono liquidate, a favore di ciascun convenuto, in €. 3.397,00 per compensi, oltre al 15% L.P.,ex art 2 del citato
D.M, oltre IVA e CPA, come per legge. ll compenso a favore dei sig.ri e è nella misura CP_1 CP_2 del 50% per ciascuna parte, aumentato del 30%, ex art. 4, comma 2, del citato DM essendo difesi dallo stesso avvocato, oltre €. 48,80, a titolo di spese di mediazione, a favore di ed €. 48,80 per CP_3
e Ai fini della liquidazione delle spese sono stati utilizzati i valori medi della tabella, di CP_1 CP_2 cui al citato D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, g.o.p,., avv. Francesca Ricco, definitivamente, pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- Respinge le domande dell'attrice nei confronti di e e;
CP_1 CP_2 CP_3
- Condanna a rifondere ai convenuti sig.ri (C.F: Parte_1 CP_1 C.F._3
), (C.F.: ) (C.F.
[...] CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3 CodiceFiscale_5 titolare della Ditta individuale “ (P.I.V.A. ) corrente in Genova, Via CP_3 P.IVA_1
Casaregis, 107 R le spese di lite, che liquida in €. 3.397,00 per compensi, a favore di ciascun parte convenuta;
compenso nella misura del 50% , a favore di e aumentato del 30%, CP_1 CP_2 oltre €. 48,80 a titolo di spese di mediazione pr i sig.ri e ed altri 48,80 per il sig. CP_1 CP_2
; oltre al 15% L.P., ex D.M. 55 del 2014, oltre IVA e CPA, come per legge per ogni CP_3 convenuto.
- Respinge tutte le altre domande.
Così deciso, in Genova, 7 novembre 2025 Il GOT
Avv. Francesca Ricco