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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3292/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21387/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259046148192000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259046148192000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 29 settembre 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le ha richiesto il versamento complessivo di € 446,85, somma derivante dalle cartelle n. 07120200036787542000 e n.
07120220084688568000, oltre € 20,61 per spese esecutive.
La ricorrente ha dichiarato che entrambe le cartelle presupposte risultavano integralmente pagate in data
23 settembre 2025, come da quietanze allegate, e che già il 01/10/2025 aveva presentato istanza di annullamento dell'intimazione, rimasta priva di riscontro da parte dell'ente. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto per illegittimità della pretesa, essendo i debiti già estinti antecedentemente alla notifica dell'intimazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, rappresentando che l'avviso di intimazione impugnato, relativo alle annualità 2016 e 2017, era stato legittimamente emesso poiché alla data di notifica i pagamenti delle cartelle non risultavano ancora registrati.
L'Ufficio ha tuttavia confermato che, a seguito di verifiche interne, le cartelle n. 07120200036787542000 e n. 07120220084688568000 risultavano effettivamente saldate in data 23/09/2025, cioè dopo la formazione dell'intimazione ma prima della sua notifica alla contribuente.
L'Amministrazione ha quindi riconosciuto che nulla fosse più dovuto in relazione ai titoli sottesi, chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/1992, trattandosi di pretesa ormai integralmente estinta.
L'Ufficio ha inoltre domandato la compensazione delle spese, affermando che l'emissione dell'intimazione fosse avvenuta legittimamente e che il pagamento tardivo della contribuente avesse reso necessario l'avvio del procedimento esecutivo, determinando la successiva insorgenza del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alla richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come emerso dagli atti depositati dalle parti.
Le spese di lite possono essere compensate atteso che il pagamento è intervenuto in data successiva all'emissione dell'intimazione di pagamento, seppur in data anteriore alla sua notifica.
Invero, ai fini della compensazione, non possono trascurarsi due circostanze rilevanti:
a) il pagamento degli importi recati dalle cartelle, richiamate nell'impugnata intimazione, è intervenuta a distanza di numerosi anni dalla notifica delle stesse;
b) a fronte del pagamento degli importi recati dalle cartelle, la successiva notifica dell'intimazione di pagamento e la sua omessa impugnativa non avrebbero certo determinato la possibilità, per ADER, di poter pretendere un nuovo pagamento degli importi recati dalle predette cartelle, vertendosi in tema di pagamento intervenuto successivamente all'emissione di tale atto, integrante, peraltro, una mera rinnovazione dell'intimazione a pagare le somme già richieste con le suddette cartelle.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21387/2025 depositato il 05/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259046148192000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259046148192000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento notificato il 29 settembre 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione le ha richiesto il versamento complessivo di € 446,85, somma derivante dalle cartelle n. 07120200036787542000 e n.
07120220084688568000, oltre € 20,61 per spese esecutive.
La ricorrente ha dichiarato che entrambe le cartelle presupposte risultavano integralmente pagate in data
23 settembre 2025, come da quietanze allegate, e che già il 01/10/2025 aveva presentato istanza di annullamento dell'intimazione, rimasta priva di riscontro da parte dell'ente. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto per illegittimità della pretesa, essendo i debiti già estinti antecedentemente alla notifica dell'intimazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, rappresentando che l'avviso di intimazione impugnato, relativo alle annualità 2016 e 2017, era stato legittimamente emesso poiché alla data di notifica i pagamenti delle cartelle non risultavano ancora registrati.
L'Ufficio ha tuttavia confermato che, a seguito di verifiche interne, le cartelle n. 07120200036787542000 e n. 07120220084688568000 risultavano effettivamente saldate in data 23/09/2025, cioè dopo la formazione dell'intimazione ma prima della sua notifica alla contribuente.
L'Amministrazione ha quindi riconosciuto che nulla fosse più dovuto in relazione ai titoli sottesi, chiedendo alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/1992, trattandosi di pretesa ormai integralmente estinta.
L'Ufficio ha inoltre domandato la compensazione delle spese, affermando che l'emissione dell'intimazione fosse avvenuta legittimamente e che il pagamento tardivo della contribuente avesse reso necessario l'avvio del procedimento esecutivo, determinando la successiva insorgenza del contenzioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alla richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come emerso dagli atti depositati dalle parti.
Le spese di lite possono essere compensate atteso che il pagamento è intervenuto in data successiva all'emissione dell'intimazione di pagamento, seppur in data anteriore alla sua notifica.
Invero, ai fini della compensazione, non possono trascurarsi due circostanze rilevanti:
a) il pagamento degli importi recati dalle cartelle, richiamate nell'impugnata intimazione, è intervenuta a distanza di numerosi anni dalla notifica delle stesse;
b) a fronte del pagamento degli importi recati dalle cartelle, la successiva notifica dell'intimazione di pagamento e la sua omessa impugnativa non avrebbero certo determinato la possibilità, per ADER, di poter pretendere un nuovo pagamento degli importi recati dalle predette cartelle, vertendosi in tema di pagamento intervenuto successivamente all'emissione di tale atto, integrante, peraltro, una mera rinnovazione dell'intimazione a pagare le somme già richieste con le suddette cartelle.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese.
Così deciso in NAPOLI, lì 24 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)