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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5179/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa RI Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5179/2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
di Principe (CE) il 21.2.1949 e residente in [...]
(C.F. ), nata il [...] ad [...] C.F._2
(CE) e residente in [...], entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Lucio SAGLIOCCO,
e domiciliate presso il sui studio sito in Aversa (CE) al Viale
J.F.Kennedy n.100;
- Attrici- contro
1 (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
p.i.: in persona del Sindaco p.t., Dott. P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro SEMOLA del
[...]
Foro di Santa RI C.Ve domiciliato presso il suo studio sito in Pietravairano (CE) alla Via V. Castrillo n. 16.
- Convenuto-
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07 luglio 2020 le attrici convenivano dinnanzi l'intestato Tribunale il Comune di al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro CP_1
occorsole e per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni personali patite quantificate rispettivamente per la Sig.ra Parte_1
in € 12.150,00 e per la Sig.ra in € Parte_2
7.350,00 oltre al pagamento delle spese processuali.
Le attrici in particolare allegavano che, il 27 agosto 2027, alle ore 22.50 circa, mentre percorrevano il Piazzale Conte, area pontile, nel comune di in prossimità dello stabilimento balneare “Pino D'oro” CP_1
cadevano rovinosamente perché una caditoia per la raccolta delle acque
2 piovane cedeva improvvisamente. A seguito della rovinosa caduta le attrici venivano prontamente soccorse da una autolettiga presente in loco e trasportate al vicino presidio per le necessarie cure del caso. In ragioni delle lesioni riportate parti attrici chiedevano il ristoro del danno all'ente ritenuto responsabile, ovvero il che ex art. Controparte_1
2051 c.c. in qualità di proprietario e custode della strada il tutto con vittoria di spese ed onorario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. a contestando l'avverso atto di citazione in giudizio in ogni sua parte perché nullo nonché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto oltre che generico chiedendone pertanto il rigettato con vittoria di spese ed onorari.
Espletata la fase istruttoria, a seguito del deposito delle rispettive memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con produzioni documentali ed escussione testi., veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Infine, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto infondata e generica poiché parte attrice ha sufficientemente precisato sia il luogo del sinistro sia le modalità dell'infortunio ed ha prodotto i rilievi fotografici riproducenti il luogo del sinistro e della caditodia.
Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
In punto di diritto va ricordato, come sostenuto sul punto da autorevolissima dottrina, che la responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c.
3 è ascrivibile al soggetto che ha in custodia la cosa per il danno da essa originato, salva la prova del caso fortuito. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. La res deve dunque essere, da un lato, idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. Si configura nella specie un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. Tale presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
Più nello specifico, la giurisprudenza più recente ha ribadito in tema di danni da cattiva manutenzione di strade e marciapiedi e della conseguente configurazione della responsabilità dell' ente proprietario della res, è pacifico che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, ne della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cfr.
4 Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n.6651).
Incombe quindi sul proprietario di strade pubbliche dare la cosiddetta prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire e impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno;
con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.
Infatti, affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno - identificandosene la natura e la tipologia (cfr Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, n.25925)
Se, infatti, il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia di cui al citato articolo.
Infine, va anche detto che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente
5 responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Ciò precisato, nel caso in esame l'attore ha provato sia la dinamica dei fatti, ovvero l'evento dannoso nella sua esatta verificazione, che il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
Dagli esiti dell'istruttoria svolta emerge la veridicità della dinamica del sinistro riferita dalle attrici che in data 23.09.2012, verso le ore 22.30 circa, mentre percorrevano a piedi il piazzale Conte (area pontile), nel comune di all'altezza dello stabilimento balneare “Pino CP_1
d'oro” la caditoia sulla quale stavano transitando improvvisamente cedeva e per l'effetto rovinavano al suolo.
Il fatto è stato visto, a pochi metri di distanza, dal teste
[...]
che ha dichiarato “Mi trovavo in compagnia di figlia Tes_1 Per_1
di unitamente alle attrici quando si è verificato l'evento. Io Parte_1
mi trovavo avanti alle signore ed ero passato sulle caditorie quando improvvisamente ho sentito un rumore. Voltandomi ho visto la Pt_1
e la entrambe cadute a terra e con la/le gamba/e finita/e Parte_2
all'interno della caditoia. Mi sembra di ricordare che la fosse Pt_1
finita nella buca della caditoria con una sola gamba mentre la con entrambe le gambe. Non ricordo il nome del lido in Parte_2
prossimità del quale si trovavano le caditoie “. Il teste precisava, inoltre, che non vi era alcuna segnalazione della pericolosità della caditoia.
Anche il testimone , Luogotenente di polizia Testimone_2
municipale di firmatario della relazione di incidente per cui CP_1
è causa, riconosceva la propria relazione precisando che “ Durante
l'ispezione, avvenuta nella stessa serata dell'evento occorso alle attrici, ho
6 verificato che effettivamente le caditoie erano rotte come da rilievi fotografici allegati alla relazione a mia firma.”.
Su questi fatti non ci sono prove contrarie e anzi le circostanze narrate dai testi, e accertate dalla Polizia Municipale nell'immediatezza del sinistro, dimostrano che il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, e precisamente da un vizio di manutenzione di quella caditoia, peraltro particolarmente grande. All'atto dell'accaduto infatti, la strada era perfettamente transitabile e la grata in questione non era né segnalata, né attenzionata in alcun modo, e su queste circostanze la difesa dell'ente non ha sollevato obiezioni.
Dunque, legittimamente la strada era transitabile ed anzi, il piazzale
Conte di sera nella stagione estive è particolarmente affollato, trattandosi del pontile situato sul lungo mare, sicchè nella predetta circostanza non era certo possibile, per chiunque, accorgersi di una qualche particolare condizione della grata anche in considerazione del fatto che quale istante prima su quella stessa caditoia vi era transitato il teste . Tes_3
Pertanto deve ritenersi che è stato provato in giudizio, che essa sia ceduta mentre vi transitavano sopra le attrici, ovvero due persone, e quindi con un peso tra l'altro limitato, non trattandosi di un autovettura che avrebbe viceversa avuto un peso maggiore.
Sicchè, ciò rende evidente che lo stato manutentivo della grata fosse del tutto precario e la responsabilità di ciò non può che essere interamente del proprietario e custode, che avrebbe dovuto Controparte_1
vigilare e controllare il suo territorio;
al limite segnalando lo stato di pericolo e finanche interdicendo il transito in quella parte della piazza dove si trovava la caditoia, atteso che, la sera, in estate, è una zona
7 particolarmente affollata e non avrebbe consentito una particolare prudenza se non opportunamente segnalata (la presenza di una moltitudine di persone limita infatti lo spazio nel quale è possibile transitare e/o prestare la dovuta cautela nella scelta del calpestio).
Date queste risultanze, l'onere probatorio gravante sulle parti attorci può ritenersi certamente adempiuto, avendo le stesse provato esattamente che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione posseduta dalla cosa.
Per contro, l'Amministrazione non ha provato che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, né si rinviene nel comportamento del danneggiato alcun apporto causale nel determinismo dell'evento.
In definitiva, alla luce del compendio probatorio messo a disposizione, non può ritenersi che, nella fattispecie, l'evento dannoso sia derivato da un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale secondo i caratteri tipici del fortuito, non avendo la parte convenuta dimostrato, a sufficienza, che sia stata impossibilitata ad intervenire tempestivamente per segnalare l'insidia e per adottare i necessari rimedi a tutela dell'incolumità degli utenti della strada in custodia e di sua proprietà.
Acclarato quanto detto in punto di responsabilità in ordine al quantum debeatur possono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico.
La Consulenza Tecnica espletata dal CTU, che si ritiene corretta e immune da censure, accertava infatti la sussistenza del nesso di causalità
e dunque la compatibilità fra la riferita
8 dinamica dell'evento e le lesioni riportate da entrambe le istanti.
Secondo il consulente, come individuato dalla dottrina medico-legale, risultano soddisfatti i criteri necessari (cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione) alla verifica della sussistenza del nesso causale. Precisava inoltre che per la sig.ra Parte_1
tenuto conto del tipo di lesioni e della storia clinica evinta dalla
[...]
documentazione esibita, di riconoscere 7 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabili al 75%; 10 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabili al 50% ed ulteriori
20 giorni di danno biologico parziale mediamente valutabili al 25%, quale sintesi di un più lungo periodo a scalare documentato e comunque arco temporale congruo per la stabilizzazione dei postumi, in relazione al tipo di lesioni riportate.
Circa il danno biologico permanente, rappresentati dagli esiti di un trauma contusivo distorsivo di ginocchio con ferita lacero-contusa di gamba a destra, riteneva che il danno biologico permanente complessivo potesse essere valutato, nella misura del 3%.
Pertanto alla andranno riconosciute e liquidate i seguenti Parte_1
importi: Danno Biologico € 2.462,00; danno biologico temporaneo €
856,00.
In ordine alla posizione della il Parte_2
CTU rilevava che la perizianda aveva riportato “trauma piede e caviglia dx” ed a seguito delle lesioni riportate ebbe a riportare un periodo di invalidità quantificabile, sulla scorta degli atti esibiti, di gg 32 cosi divisa: gg 2(due) ITT al 75% ; gg 10(trenta) ITT al 50% e gg 20(venti) IT residua al 25%. Il consulente specificava che dell'esame obiettivo,
9 sostanzialmente silente per sussistenti patologie traumatiche e della documentazione sanitaria esibita, in assenza di lesioni traumatiche strumentalmente accertate, non risultavano postumi di natura permanente.
Pertanto alla andranno riconosciute e liquidate i seguenti Parte_2
importi: Danno biologico temporaneo € 646,00.
Alle attrici, dunque, spetteranno le predette somme, su cui andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonchè sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente
ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr. sent.
Trib. Na 2253/03, 3303/05); oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo.
Per nessuna delle parti attrici il Tribunale ha ritenuto di dover riconoscere una personalizzazione del quantum risarcitorio, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica
(cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa degli attori adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella
10 liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
− In accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità del sinistro occorso alle parti attrici, del CP_1
in persona del rappresentate legale pro
[...]
tempore e per l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni subiti da così quantificati: Danno Biologico Parte_1
€ 2.462,45 ; danno biologico temporaneo € 856,75 e subiti da cosi quantificati : Parte_2
danno biologico temporaneo € 646,00. Sulle somme cosi determinate andranno poi aggiunti gli interessi come da parte motiva;
− condanna il alla refusione delle spese di Controparte_1
lite in favore delle parti attrici che liquida in € 1.910,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
− Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU di cui al decreto di liquidazione in atti.
S. RI C.V., 10/10/2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa RI Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5179/2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
di Principe (CE) il 21.2.1949 e residente in [...]
(C.F. ), nata il [...] ad [...] C.F._2
(CE) e residente in [...], entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Lucio SAGLIOCCO,
e domiciliate presso il sui studio sito in Aversa (CE) al Viale
J.F.Kennedy n.100;
- Attrici- contro
1 (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
p.i.: in persona del Sindaco p.t., Dott. P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro SEMOLA del
[...]
Foro di Santa RI C.Ve domiciliato presso il suo studio sito in Pietravairano (CE) alla Via V. Castrillo n. 16.
- Convenuto-
Conclusioni come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07 luglio 2020 le attrici convenivano dinnanzi l'intestato Tribunale il Comune di al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro CP_1
occorsole e per l'effetto condannarlo al risarcimento delle lesioni personali patite quantificate rispettivamente per la Sig.ra Parte_1
in € 12.150,00 e per la Sig.ra in € Parte_2
7.350,00 oltre al pagamento delle spese processuali.
Le attrici in particolare allegavano che, il 27 agosto 2027, alle ore 22.50 circa, mentre percorrevano il Piazzale Conte, area pontile, nel comune di in prossimità dello stabilimento balneare “Pino D'oro” CP_1
cadevano rovinosamente perché una caditoia per la raccolta delle acque
2 piovane cedeva improvvisamente. A seguito della rovinosa caduta le attrici venivano prontamente soccorse da una autolettiga presente in loco e trasportate al vicino presidio per le necessarie cure del caso. In ragioni delle lesioni riportate parti attrici chiedevano il ristoro del danno all'ente ritenuto responsabile, ovvero il che ex art. Controparte_1
2051 c.c. in qualità di proprietario e custode della strada il tutto con vittoria di spese ed onorario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. a contestando l'avverso atto di citazione in giudizio in ogni sua parte perché nullo nonché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto oltre che generico chiedendone pertanto il rigettato con vittoria di spese ed onorari.
Espletata la fase istruttoria, a seguito del deposito delle rispettive memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con produzioni documentali ed escussione testi., veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Infine, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto infondata e generica poiché parte attrice ha sufficientemente precisato sia il luogo del sinistro sia le modalità dell'infortunio ed ha prodotto i rilievi fotografici riproducenti il luogo del sinistro e della caditodia.
Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
In punto di diritto va ricordato, come sostenuto sul punto da autorevolissima dottrina, che la responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c.
3 è ascrivibile al soggetto che ha in custodia la cosa per il danno da essa originato, salva la prova del caso fortuito. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono dunque la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. La res deve dunque essere, da un lato, idonea al nocumento, a produrre lesioni a cose o persone e, dall'altro, deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. Si configura nella specie un'ipotesi di presunzione legale di colpa del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. Tale presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
Più nello specifico, la giurisprudenza più recente ha ribadito in tema di danni da cattiva manutenzione di strade e marciapiedi e della conseguente configurazione della responsabilità dell' ente proprietario della res, è pacifico che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, ne della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cfr.
4 Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n.6651).
Incombe quindi sul proprietario di strade pubbliche dare la cosiddetta prova liberatoria, dimostrando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire e impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno;
con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.
Infatti, affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno - identificandosene la natura e la tipologia (cfr Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, n.25925)
Se, infatti, il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia di cui al citato articolo.
Infine, va anche detto che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente
5 responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.
Ciò precisato, nel caso in esame l'attore ha provato sia la dinamica dei fatti, ovvero l'evento dannoso nella sua esatta verificazione, che il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.
Dagli esiti dell'istruttoria svolta emerge la veridicità della dinamica del sinistro riferita dalle attrici che in data 23.09.2012, verso le ore 22.30 circa, mentre percorrevano a piedi il piazzale Conte (area pontile), nel comune di all'altezza dello stabilimento balneare “Pino CP_1
d'oro” la caditoia sulla quale stavano transitando improvvisamente cedeva e per l'effetto rovinavano al suolo.
Il fatto è stato visto, a pochi metri di distanza, dal teste
[...]
che ha dichiarato “Mi trovavo in compagnia di figlia Tes_1 Per_1
di unitamente alle attrici quando si è verificato l'evento. Io Parte_1
mi trovavo avanti alle signore ed ero passato sulle caditorie quando improvvisamente ho sentito un rumore. Voltandomi ho visto la Pt_1
e la entrambe cadute a terra e con la/le gamba/e finita/e Parte_2
all'interno della caditoia. Mi sembra di ricordare che la fosse Pt_1
finita nella buca della caditoria con una sola gamba mentre la con entrambe le gambe. Non ricordo il nome del lido in Parte_2
prossimità del quale si trovavano le caditoie “. Il teste precisava, inoltre, che non vi era alcuna segnalazione della pericolosità della caditoia.
Anche il testimone , Luogotenente di polizia Testimone_2
municipale di firmatario della relazione di incidente per cui CP_1
è causa, riconosceva la propria relazione precisando che “ Durante
l'ispezione, avvenuta nella stessa serata dell'evento occorso alle attrici, ho
6 verificato che effettivamente le caditoie erano rotte come da rilievi fotografici allegati alla relazione a mia firma.”.
Su questi fatti non ci sono prove contrarie e anzi le circostanze narrate dai testi, e accertate dalla Polizia Municipale nell'immediatezza del sinistro, dimostrano che il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, e precisamente da un vizio di manutenzione di quella caditoia, peraltro particolarmente grande. All'atto dell'accaduto infatti, la strada era perfettamente transitabile e la grata in questione non era né segnalata, né attenzionata in alcun modo, e su queste circostanze la difesa dell'ente non ha sollevato obiezioni.
Dunque, legittimamente la strada era transitabile ed anzi, il piazzale
Conte di sera nella stagione estive è particolarmente affollato, trattandosi del pontile situato sul lungo mare, sicchè nella predetta circostanza non era certo possibile, per chiunque, accorgersi di una qualche particolare condizione della grata anche in considerazione del fatto che quale istante prima su quella stessa caditoia vi era transitato il teste . Tes_3
Pertanto deve ritenersi che è stato provato in giudizio, che essa sia ceduta mentre vi transitavano sopra le attrici, ovvero due persone, e quindi con un peso tra l'altro limitato, non trattandosi di un autovettura che avrebbe viceversa avuto un peso maggiore.
Sicchè, ciò rende evidente che lo stato manutentivo della grata fosse del tutto precario e la responsabilità di ciò non può che essere interamente del proprietario e custode, che avrebbe dovuto Controparte_1
vigilare e controllare il suo territorio;
al limite segnalando lo stato di pericolo e finanche interdicendo il transito in quella parte della piazza dove si trovava la caditoia, atteso che, la sera, in estate, è una zona
7 particolarmente affollata e non avrebbe consentito una particolare prudenza se non opportunamente segnalata (la presenza di una moltitudine di persone limita infatti lo spazio nel quale è possibile transitare e/o prestare la dovuta cautela nella scelta del calpestio).
Date queste risultanze, l'onere probatorio gravante sulle parti attorci può ritenersi certamente adempiuto, avendo le stesse provato esattamente che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione posseduta dalla cosa.
Per contro, l'Amministrazione non ha provato che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, né si rinviene nel comportamento del danneggiato alcun apporto causale nel determinismo dell'evento.
In definitiva, alla luce del compendio probatorio messo a disposizione, non può ritenersi che, nella fattispecie, l'evento dannoso sia derivato da un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale secondo i caratteri tipici del fortuito, non avendo la parte convenuta dimostrato, a sufficienza, che sia stata impossibilitata ad intervenire tempestivamente per segnalare l'insidia e per adottare i necessari rimedi a tutela dell'incolumità degli utenti della strada in custodia e di sua proprietà.
Acclarato quanto detto in punto di responsabilità in ordine al quantum debeatur possono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico.
La Consulenza Tecnica espletata dal CTU, che si ritiene corretta e immune da censure, accertava infatti la sussistenza del nesso di causalità
e dunque la compatibilità fra la riferita
8 dinamica dell'evento e le lesioni riportate da entrambe le istanti.
Secondo il consulente, come individuato dalla dottrina medico-legale, risultano soddisfatti i criteri necessari (cronologico, topografico, della continuità fenomenica, di idoneità e di esclusione) alla verifica della sussistenza del nesso causale. Precisava inoltre che per la sig.ra Parte_1
tenuto conto del tipo di lesioni e della storia clinica evinta dalla
[...]
documentazione esibita, di riconoscere 7 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabili al 75%; 10 giorni di danno biologico temporaneo parziale mediamente valutabili al 50% ed ulteriori
20 giorni di danno biologico parziale mediamente valutabili al 25%, quale sintesi di un più lungo periodo a scalare documentato e comunque arco temporale congruo per la stabilizzazione dei postumi, in relazione al tipo di lesioni riportate.
Circa il danno biologico permanente, rappresentati dagli esiti di un trauma contusivo distorsivo di ginocchio con ferita lacero-contusa di gamba a destra, riteneva che il danno biologico permanente complessivo potesse essere valutato, nella misura del 3%.
Pertanto alla andranno riconosciute e liquidate i seguenti Parte_1
importi: Danno Biologico € 2.462,00; danno biologico temporaneo €
856,00.
In ordine alla posizione della il Parte_2
CTU rilevava che la perizianda aveva riportato “trauma piede e caviglia dx” ed a seguito delle lesioni riportate ebbe a riportare un periodo di invalidità quantificabile, sulla scorta degli atti esibiti, di gg 32 cosi divisa: gg 2(due) ITT al 75% ; gg 10(trenta) ITT al 50% e gg 20(venti) IT residua al 25%. Il consulente specificava che dell'esame obiettivo,
9 sostanzialmente silente per sussistenti patologie traumatiche e della documentazione sanitaria esibita, in assenza di lesioni traumatiche strumentalmente accertate, non risultavano postumi di natura permanente.
Pertanto alla andranno riconosciute e liquidate i seguenti Parte_2
importi: Danno biologico temporaneo € 646,00.
Alle attrici, dunque, spetteranno le predette somme, su cui andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonchè sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente
ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr. sent.
Trib. Na 2253/03, 3303/05); oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo.
Per nessuna delle parti attrici il Tribunale ha ritenuto di dover riconoscere una personalizzazione del quantum risarcitorio, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica
(cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa degli attori adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella
10 liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
− In accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità del sinistro occorso alle parti attrici, del CP_1
in persona del rappresentate legale pro
[...]
tempore e per l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni subiti da così quantificati: Danno Biologico Parte_1
€ 2.462,45 ; danno biologico temporaneo € 856,75 e subiti da cosi quantificati : Parte_2
danno biologico temporaneo € 646,00. Sulle somme cosi determinate andranno poi aggiunti gli interessi come da parte motiva;
− condanna il alla refusione delle spese di Controparte_1
lite in favore delle parti attrici che liquida in € 1.910,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
− Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU di cui al decreto di liquidazione in atti.
S. RI C.V., 10/10/2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
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