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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/09/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1135/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1135/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Simona
Guarini, presso il cui studio in Siena, Viale Rinaldo Franci n. 6, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, N. 1135/2025 R.G. 2 / 5
per e , l'Avv. Simona Guarini così Parte_1 CP_1 conclude: “che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre:
A) L'AFFIDAMENTO CONDIVISO del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra ; CP_1
B) La IG.ra lascerà l'attuale abitazione familiare per trasferirsi, CP_1 insieme al figlio in un'altra abitazione sita in Asciano Arbia, Strada Per_1
Provinciale 438 dove trasferira' la propria residenza;
C) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi Per_1 periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
D) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del minore con entrambi Per_1
i genitori, questi potranno averlo e tenerlo con sé quando desiderano, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi del figlio. I genitori, quando il figlio starà con loro nei giorni infrasettimanali e/o weekend, si occuperanno di far svolgere puntualmente i compiti scolastici.
E) Le parti comunque stabiliscono, al solo fine di una gestione più organizzata, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore:
• Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
• Ogni mercoledì il padre preleverà da scuola, lo accompagnerà all'attività Per_1 sportiva e lo terrà con sé per la cena, riaccompagnandolo a scuola il giovedì mattina;
• Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere una settimana di vacanza con il figlio, da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
• Per le festività natalizie, negli anni pari il minore trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola fino a Santo Stefano con un genitore e dal 27 dicembre all'Epifania con l'altro genitore, alternando negli anni dispari;
• Le festività pasquali saranno equamente divise tra i genitori N. 1135/2025 R.G. 3 / 5
• Il compleanno del bambino sarà festeggiato, ove possibile, con entrambi i genitori;
• I coniugi danno atto che tali previsioni hanno natura meramente indicativa e, se di comune accordo, potranno modificarle tenendo sempre presente l'esclusivo interesse morale e materiale dei figli nonché i loro desideri e le loro inclinazioni.
F) Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto del figlio ad avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente, entrambi i genitori dovranno collaborare per favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso ciascun genitore. I genitori si impegnano reciprocamente ad inserire il figlio in eventuali nuovi nuclei familiari che si dovessero costituire con gradualità e nel rispetto dei tempi del ragazzo. I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute del figlio e dovranno, sempre e comunque, consultarsi preventivamente prima di prendere qualunque decisione che coinvolga la serenità dello stesso. I genitori si impegnano affinché il figlio continuino ad avere rapporti regolari con tutti i nonni e le rispettive famiglie di origine, che continuerà a frequentare con visite regolari;
G) A titolo di contributo per l'ordinario mantenimento del figlio il IG. Per_1
verserà alla IG.ra con bonifico bancario da Controparte_2 CP_1 effettuarsi sul conto corrente IBAN [...], entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con bonifico, la somma mensile di € 400,00
(quattrocento/00). La somma di cui sopra sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
H) Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
I) In particolare, tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore – a mezzo mail, raccomandata, messaggio telefonico – la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione fiscale. I conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza mensile ed il rimborso da parte del IG. avverrà contestualmente al Pt_1 versamento del mantenimento mensile del mese successivo. N. 1135/2025 R.G. 4 / 5
Le spese straordinarie devono essere concordate, il genitore che intende sostenerle dovrà, ai fini del rimborso, inviare comunicazione scritta all'altro genitore con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro
15 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso scritto e motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Il IG. , pur riconoscendo Pt_1 fondamentale il diritto di studio del figlio, dichiara sin da subito di rendersi disponibile a contribuire nella misura del 50% al pagamento di corsi scolastici e/o universitari pubblici, e di tutte le spese relative, non potendo ad oggi permettersi il pagamento di scuole private, corsi privati, università private nonché corsi di studio all'estero.
J) I benefici fiscali relativi alle spese del figlio verranno portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi del IG. nella misura del 100%. Pt_1
K) L'assegno unico universale relativo al figlio verrà richiesto e percepito dalla madre al 100%.
L) I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e pertanto provvederanno personalmente al proprio mantenimento personale dichiarando altresì di aver definito ogni altro rapporto economico
M) Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o comunque di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per il figlio minore.”; per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi l'11.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.6.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano intrattenuto una relazione
[...] CP_1 more uxorio, dalla quale era nato il figlio , a Siena il 4.9.2017; Persona_1 chiedevano di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale su di lui alle condizioni concordate, indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
la procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione. N. 1135/2025 R.G. 5 / 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1135/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Simona
Guarini, presso il cui studio in Siena, Viale Rinaldo Franci n. 6, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, N. 1135/2025 R.G. 2 / 5
per e , l'Avv. Simona Guarini così Parte_1 CP_1 conclude: “che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre:
A) L'AFFIDAMENTO CONDIVISO del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, IG.ra ; CP_1
B) La IG.ra lascerà l'attuale abitazione familiare per trasferirsi, CP_1 insieme al figlio in un'altra abitazione sita in Asciano Arbia, Strada Per_1
Provinciale 438 dove trasferira' la propria residenza;
C) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi Per_1 periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio.
D) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del minore con entrambi Per_1
i genitori, questi potranno averlo e tenerlo con sé quando desiderano, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi del figlio. I genitori, quando il figlio starà con loro nei giorni infrasettimanali e/o weekend, si occuperanno di far svolgere puntualmente i compiti scolastici.
E) Le parti comunque stabiliscono, al solo fine di una gestione più organizzata, i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore:
• Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera;
• Ogni mercoledì il padre preleverà da scuola, lo accompagnerà all'attività Per_1 sportiva e lo terrà con sé per la cena, riaccompagnandolo a scuola il giovedì mattina;
• Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere una settimana di vacanza con il figlio, da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
• Per le festività natalizie, negli anni pari il minore trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola fino a Santo Stefano con un genitore e dal 27 dicembre all'Epifania con l'altro genitore, alternando negli anni dispari;
• Le festività pasquali saranno equamente divise tra i genitori N. 1135/2025 R.G. 3 / 5
• Il compleanno del bambino sarà festeggiato, ove possibile, con entrambi i genitori;
• I coniugi danno atto che tali previsioni hanno natura meramente indicativa e, se di comune accordo, potranno modificarle tenendo sempre presente l'esclusivo interesse morale e materiale dei figli nonché i loro desideri e le loro inclinazioni.
F) Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto del figlio ad avere il più ampio, sereno, gratificante e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente, entrambi i genitori dovranno collaborare per favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso ciascun genitore. I genitori si impegnano reciprocamente ad inserire il figlio in eventuali nuovi nuclei familiari che si dovessero costituire con gradualità e nel rispetto dei tempi del ragazzo. I genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute del figlio e dovranno, sempre e comunque, consultarsi preventivamente prima di prendere qualunque decisione che coinvolga la serenità dello stesso. I genitori si impegnano affinché il figlio continuino ad avere rapporti regolari con tutti i nonni e le rispettive famiglie di origine, che continuerà a frequentare con visite regolari;
G) A titolo di contributo per l'ordinario mantenimento del figlio il IG. Per_1
verserà alla IG.ra con bonifico bancario da Controparte_2 CP_1 effettuarsi sul conto corrente IBAN [...], entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese con bonifico, la somma mensile di € 400,00
(quattrocento/00). La somma di cui sopra sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
H) Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
I) In particolare, tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore – a mezzo mail, raccomandata, messaggio telefonico – la richiesta di rimborso corredata dalla relativa documentazione fiscale. I conteggi di dare/avere verranno effettuati con cadenza mensile ed il rimborso da parte del IG. avverrà contestualmente al Pt_1 versamento del mantenimento mensile del mese successivo. N. 1135/2025 R.G. 4 / 5
Le spese straordinarie devono essere concordate, il genitore che intende sostenerle dovrà, ai fini del rimborso, inviare comunicazione scritta all'altro genitore con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro
15 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso scritto e motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Il IG. , pur riconoscendo Pt_1 fondamentale il diritto di studio del figlio, dichiara sin da subito di rendersi disponibile a contribuire nella misura del 50% al pagamento di corsi scolastici e/o universitari pubblici, e di tutte le spese relative, non potendo ad oggi permettersi il pagamento di scuole private, corsi privati, università private nonché corsi di studio all'estero.
J) I benefici fiscali relativi alle spese del figlio verranno portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi del IG. nella misura del 100%. Pt_1
K) L'assegno unico universale relativo al figlio verrà richiesto e percepito dalla madre al 100%.
L) I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e pertanto provvederanno personalmente al proprio mantenimento personale dichiarando altresì di aver definito ogni altro rapporto economico
M) Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o comunque di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per il figlio minore.”; per PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi l'11.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.6.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
e esponevano che avevano intrattenuto una relazione
[...] CP_1 more uxorio, dalla quale era nato il figlio , a Siena il 4.9.2017; Persona_1 chiedevano di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale su di lui alle condizioni concordate, indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17.9.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
la procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione. N. 1135/2025 R.G. 5 / 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi