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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 09/01/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. ALFANO MAURIZIO ANGELO;
nessuno per parte Parte_1
convenuta, contumace.
L'Avv. Alfano precisa le conclusioni e conclude riportandosi all'atto di citazione e chiedendo perciò l'accoglimento delle domande.
Il Giudice, Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 17.00, all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 4857 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza -
dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4857 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Angelo Alfano presso il cui studio in Bagheria ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti
CONTRO
, iscritta nel registro delle imprese di Palermo ed Controparte_1
Enna al n. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
(c.f.: ) CP_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA EX ART. 291 C.C.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, nella contumacia dei convenuti, respinge tutte le domande.
Nulla sulle spese.
1 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2024, , allegando di essere Parte_1
creditore della somma di euro 224.530,01 oltre accessori nei confronti soc.
[...]
” (in avanti per brevità ) in virtù del D.I. nr.1690/2020 del Controparte_1 CP_1
09/03/2020 -sottoposto a giudizio di opposizione ma provvisoriamente esecutivo-, ha chiesto la revoca dei seguenti atti di disposizione patrimoniale:
1) compravendita stipulata al rogito del Notaio dott. in Villabate e trascritta Persona_1
il 21/06/2019 al nr.r.g.27323 e n.r.p.20810, con la quale la Cooperativa ha ceduto a
[...]
quattordici unità abitative comprese nel fabbricato di civile abitazione in corso di CP_2
costruzione in Comune di Partinico (PA), contrada Raccuglia, via Vice Questore Antonio
Cassarà, snc (identificate dal foglio 13, particella 1527, Sub: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 20, 21);
2) compravendita rogata dal Notaio dott. in Villabate, trascritta il Persona_1
06/08/2019, mediante la quale tra le stesse parti è stata conclusa l'alienazione di altri due appartamenti dello stesso fabbricato (sub 13 e 18).
L'attore, dopo aver allegato le ragioni creditorie svolte in via monitoria (lodo arbitrale del
03/08/1995, pronunciato per dirimere la controversia dipendente dal contratto di appalto del
28/06/1990 relativo all'edificazione del fabbricato di contrada Raccuglia, e successiva transazione del 19/12/2000) ha denunciato il fatto che mediante i due atti di vendita la
Cooperativa ha sostanzialmente distratto per interno il suo patrimonio immobiliare, unica garanzia del credito, favorendo in modo anomalo l'acquirente.
Ed invero, se con il primo contratto di compravendita trascritto a giugno 2019 l'acquirente aveva assunto l'obbligo di eseguire, in luogo del pagamento della maggior CP_2
parte del prezzo (e cioè sino a concorrenza di euro 238.050,00 sul prezzo complessivo di
309.000,00), l'appalto avente a oggetto i lavori di completamento degli immobili denotati dai sub 13 e 18, rimasti in proprietà della con il secondo contratto, stipulato poco CP_1
più di un mese dopo, il medesimo acquirente aveva pagato proprio per quei due immobili il prezzo di appena 25.000,00. In tal modo, il credito corrispondente al valore dell'appalto imputato per euro 238.050,00 a prezzo della prima vendita è stato in sostanza incamerato dallo stesso debitore/acquirente, mentre la alla fin dei conti, risulta aver incassato per CP_1
la prima vendita soltanto la parte del prezzo pagata in contanti: euro 70.950,00.
2 Secondo l'attore, i due contratti di compravendita costituiscono espressione di una operazione unitaria con finalità distrattive del patrimonio della Cooperativa in favore del il quale, presumibilmente al corrente delle ragioni di credito per cui si procede, ha agito Pt_2
con consilium fraudis, beneficiando, per effetto dell'incongruo prezzo della seconda vendita, di una surrettizia estinzione della maggior parte dell'obbligazione di pagamento assunta con la prima.
A sostegno delle domande di revoca l'attore ha prodotto documentazione, comunicando così agli atti, tra l'altro, le visure camerali della Cooperativa e dell'impresa individuale del convenuto CP_2
All'udienza del 20 novembre 2024 l'attore ha chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e nel corso dell'udienza odierna ha discusso la causa riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo e chiedendo l'accoglimento delle domande in base all'esito dell'istruttoria documentale.
Per affrontare la questione è utile rammentare che l'azione revocatoria tutela oltre che il credito certo, liquido ed esigibile, anche le aspettative legittime e ragionevoli di un credito controverso. Ciò in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità della garanzia generale costituita dal patrimonio del debitore: siccome al centro dell'interesse personale dell'attore vi è la preservazione quantitativa e qualitativa di quella garanzia, allora non costituisce presupposto logico della tutela l'incontroversa esistenza del credito allegato, essendo sufficiente la ragionevolezza giuridica della sua affermazione. Tanto è vero che si è autorevolmente chiarito che anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (cfr. Cass. SS,UU. Sent.
n. 9440/2004).
In base all'art. 2901 c.c. la relazione cronologica intercorrente tra credito e atto impugnato assume valore decisivo perché incide sul diverso atteggiamento psicologico del debitore ai fini della fondatezza dell'azione.
Laddove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è condizione sufficiente per la dichiarazione di inefficacia la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo avente causa (Cass. Civ. sent. n. 23326/18). In questa ipotesi la sanzione d'inefficacia relativa dell'atto dispositivo è prevista dall'ordinamento sulla base della semplice consiliun fraudis, visto che il debitore non può non rendersi conto che il suo atto modifica la garanzia inizialmente prestata al creditore (coerentemente con il sistema che
3 fornisce al creditore protezione in autotutela nella fase in divenire del suo credito –cfr. artt.
1186, 1461 c.c.).
Orbene, al termine della camera di consiglio odierna ritiene questo giudice che le domande siano infondate perché non vi sono elementi dai quali desumere la conoscenza da parte di del credito vantato dall'attore nei confronti della che gli ha CP_2 CP_1
venduto gli immobili.
È vero, come rammentato dall'attore, che il consilium fraudis è desumibile anche per via di presunzioni e cioè deducendo, in base a un giudizio di qualificata verosimiglianza, la conoscenza da parte del terzo acquirente delle ragioni di credito pregiudicate dall'atto dispositivo da lui stipulato con il debitore. Ed è vero che tale giudizio critico di verosimiglianza può sorreggersi anche valorizzando la prossimità temporale tra le ragioni del credito e l'atto di disposizione, l'oggettiva anomalia delle condizioni dell'operazioni economica e le qualità delle parti del negozio impugnato.
Senonchè, in concreto, si deve osservare che gli atti di disposizione sono stati conclusi dai convenuti a distanza di oltre venti anni dall'insorgenza delle ragioni del credito – il lodo arbitrale risale all'anno 1995 e di un ventennio dalla transazione che risale all'anno 2001- e che non vi è alcun elemento rappresentativo di una qualche forma di relazione (parentale, di partenariato, di generica cointeressenza di affari) valorizzabile alla stregua di specifica
“qualità” personale utile ad accomunare le parti dei due contratti sino al punto di poter seriamente desumere che l'acquirente conoscesse le ragioni di credito vantate CP_2
dall'attore nei confronti della Cooperativa venditrice. Al di là dell'oggettiva anomalia che connota l'operazione negoziale sotto l'aspetto finanziario, la documentazione prodotta in atti non offre alcuno spunto, neppure indiziario, per sostenere l'esistenza di una conoscenza da parte del convenuto circa l'effetto pregiudizievole dei negozi onerosi sulla consistenza della garanzia patrimoniale del venditore in riferimento alla posizione creditoria dell'attore.
Neppure le visure camerali depositate in atti offrono utili spunti in tal senso, non emergendo interferenze tra gli interessi della Cooperativa e quelli dell'imprenditore in qualche CP_2
modo rappresentativi di una condivisione di informazioni nel senso qui rilevante.
Per tale ragione le domande revocatorie vanno respinte.
Nella contumacia dei convenuti, nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo il 09/01/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
4
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 09/01/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. ALFANO MAURIZIO ANGELO;
nessuno per parte Parte_1
convenuta, contumace.
L'Avv. Alfano precisa le conclusioni e conclude riportandosi all'atto di citazione e chiedendo perciò l'accoglimento delle domande.
Il Giudice, Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, alle ore 17.00, all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 4857 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza -
dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 4857 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Maurizio Angelo Alfano presso il cui studio in Bagheria ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente in atti
CONTRO
, iscritta nel registro delle imprese di Palermo ed Controparte_1
Enna al n. , in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
(c.f.: ) CP_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA EX ART. 291 C.C.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo, nella contumacia dei convenuti, respinge tutte le domande.
Nulla sulle spese.
1 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2024, , allegando di essere Parte_1
creditore della somma di euro 224.530,01 oltre accessori nei confronti soc.
[...]
” (in avanti per brevità ) in virtù del D.I. nr.1690/2020 del Controparte_1 CP_1
09/03/2020 -sottoposto a giudizio di opposizione ma provvisoriamente esecutivo-, ha chiesto la revoca dei seguenti atti di disposizione patrimoniale:
1) compravendita stipulata al rogito del Notaio dott. in Villabate e trascritta Persona_1
il 21/06/2019 al nr.r.g.27323 e n.r.p.20810, con la quale la Cooperativa ha ceduto a
[...]
quattordici unità abitative comprese nel fabbricato di civile abitazione in corso di CP_2
costruzione in Comune di Partinico (PA), contrada Raccuglia, via Vice Questore Antonio
Cassarà, snc (identificate dal foglio 13, particella 1527, Sub: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 20, 21);
2) compravendita rogata dal Notaio dott. in Villabate, trascritta il Persona_1
06/08/2019, mediante la quale tra le stesse parti è stata conclusa l'alienazione di altri due appartamenti dello stesso fabbricato (sub 13 e 18).
L'attore, dopo aver allegato le ragioni creditorie svolte in via monitoria (lodo arbitrale del
03/08/1995, pronunciato per dirimere la controversia dipendente dal contratto di appalto del
28/06/1990 relativo all'edificazione del fabbricato di contrada Raccuglia, e successiva transazione del 19/12/2000) ha denunciato il fatto che mediante i due atti di vendita la
Cooperativa ha sostanzialmente distratto per interno il suo patrimonio immobiliare, unica garanzia del credito, favorendo in modo anomalo l'acquirente.
Ed invero, se con il primo contratto di compravendita trascritto a giugno 2019 l'acquirente aveva assunto l'obbligo di eseguire, in luogo del pagamento della maggior CP_2
parte del prezzo (e cioè sino a concorrenza di euro 238.050,00 sul prezzo complessivo di
309.000,00), l'appalto avente a oggetto i lavori di completamento degli immobili denotati dai sub 13 e 18, rimasti in proprietà della con il secondo contratto, stipulato poco CP_1
più di un mese dopo, il medesimo acquirente aveva pagato proprio per quei due immobili il prezzo di appena 25.000,00. In tal modo, il credito corrispondente al valore dell'appalto imputato per euro 238.050,00 a prezzo della prima vendita è stato in sostanza incamerato dallo stesso debitore/acquirente, mentre la alla fin dei conti, risulta aver incassato per CP_1
la prima vendita soltanto la parte del prezzo pagata in contanti: euro 70.950,00.
2 Secondo l'attore, i due contratti di compravendita costituiscono espressione di una operazione unitaria con finalità distrattive del patrimonio della Cooperativa in favore del il quale, presumibilmente al corrente delle ragioni di credito per cui si procede, ha agito Pt_2
con consilium fraudis, beneficiando, per effetto dell'incongruo prezzo della seconda vendita, di una surrettizia estinzione della maggior parte dell'obbligazione di pagamento assunta con la prima.
A sostegno delle domande di revoca l'attore ha prodotto documentazione, comunicando così agli atti, tra l'altro, le visure camerali della Cooperativa e dell'impresa individuale del convenuto CP_2
All'udienza del 20 novembre 2024 l'attore ha chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e nel corso dell'udienza odierna ha discusso la causa riportandosi al contenuto dell'atto introduttivo e chiedendo l'accoglimento delle domande in base all'esito dell'istruttoria documentale.
Per affrontare la questione è utile rammentare che l'azione revocatoria tutela oltre che il credito certo, liquido ed esigibile, anche le aspettative legittime e ragionevoli di un credito controverso. Ciò in coerenza con la funzione di conservazione dell'integrità della garanzia generale costituita dal patrimonio del debitore: siccome al centro dell'interesse personale dell'attore vi è la preservazione quantitativa e qualitativa di quella garanzia, allora non costituisce presupposto logico della tutela l'incontroversa esistenza del credito allegato, essendo sufficiente la ragionevolezza giuridica della sua affermazione. Tanto è vero che si è autorevolmente chiarito che anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (cfr. Cass. SS,UU. Sent.
n. 9440/2004).
In base all'art. 2901 c.c. la relazione cronologica intercorrente tra credito e atto impugnato assume valore decisivo perché incide sul diverso atteggiamento psicologico del debitore ai fini della fondatezza dell'azione.
Laddove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è condizione sufficiente per la dichiarazione di inefficacia la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo avente causa (Cass. Civ. sent. n. 23326/18). In questa ipotesi la sanzione d'inefficacia relativa dell'atto dispositivo è prevista dall'ordinamento sulla base della semplice consiliun fraudis, visto che il debitore non può non rendersi conto che il suo atto modifica la garanzia inizialmente prestata al creditore (coerentemente con il sistema che
3 fornisce al creditore protezione in autotutela nella fase in divenire del suo credito –cfr. artt.
1186, 1461 c.c.).
Orbene, al termine della camera di consiglio odierna ritiene questo giudice che le domande siano infondate perché non vi sono elementi dai quali desumere la conoscenza da parte di del credito vantato dall'attore nei confronti della che gli ha CP_2 CP_1
venduto gli immobili.
È vero, come rammentato dall'attore, che il consilium fraudis è desumibile anche per via di presunzioni e cioè deducendo, in base a un giudizio di qualificata verosimiglianza, la conoscenza da parte del terzo acquirente delle ragioni di credito pregiudicate dall'atto dispositivo da lui stipulato con il debitore. Ed è vero che tale giudizio critico di verosimiglianza può sorreggersi anche valorizzando la prossimità temporale tra le ragioni del credito e l'atto di disposizione, l'oggettiva anomalia delle condizioni dell'operazioni economica e le qualità delle parti del negozio impugnato.
Senonchè, in concreto, si deve osservare che gli atti di disposizione sono stati conclusi dai convenuti a distanza di oltre venti anni dall'insorgenza delle ragioni del credito – il lodo arbitrale risale all'anno 1995 e di un ventennio dalla transazione che risale all'anno 2001- e che non vi è alcun elemento rappresentativo di una qualche forma di relazione (parentale, di partenariato, di generica cointeressenza di affari) valorizzabile alla stregua di specifica
“qualità” personale utile ad accomunare le parti dei due contratti sino al punto di poter seriamente desumere che l'acquirente conoscesse le ragioni di credito vantate CP_2
dall'attore nei confronti della Cooperativa venditrice. Al di là dell'oggettiva anomalia che connota l'operazione negoziale sotto l'aspetto finanziario, la documentazione prodotta in atti non offre alcuno spunto, neppure indiziario, per sostenere l'esistenza di una conoscenza da parte del convenuto circa l'effetto pregiudizievole dei negozi onerosi sulla consistenza della garanzia patrimoniale del venditore in riferimento alla posizione creditoria dell'attore.
Neppure le visure camerali depositate in atti offrono utili spunti in tal senso, non emergendo interferenze tra gli interessi della Cooperativa e quelli dell'imprenditore in qualche CP_2
modo rappresentativi di una condivisione di informazioni nel senso qui rilevante.
Per tale ragione le domande revocatorie vanno respinte.
Nella contumacia dei convenuti, nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo il 09/01/2025
Il giudice
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