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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3261/2023
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3261/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: vendita commerciale
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. P.IVA_1
DD IO e dall'avv. DD GIANFRANCO, con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in VIA R. GIORDANO N. 8 SALERNO
ATTRICE / CONVENUTA RICONVENZIONALE
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv.
IS UG e dall'avv. Prof. DENTE ANGELO, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dente sito in VIA BENEDETTO CROCE 34 SALERNO
CONVENUTA / ATTRICE RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: Come da note ex art. 189 c.p.c. depositate in atti
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13/04/2023, l'impresa Parte_1
premetteva di aver stipulato con la il contratto n. 1/2021, in virtù
[...] CP_1 del quale aveva acquistato:
1 - n. 168.000 cartoni da 6 barattoli di “pomodori pelati con Basilico - Etichettato”, formato del barattolo da 3,4Kg, al prezzo di US$ 19,50 per cartone, per un prezzo totale di US$
3.276.000,00;
- n. 343.000 barattoli di “pomodori pelati con basilico - sfuso”, formato del barattolo da 3,4Kg, al prezzo di US$ 3,2 al barattolo, per un prezzo totale di US$ 1.097.600,00; per un prezzo complessivo di US$ 4.373.600,00 (3.276.000,00 + 1.097.600,00), inclusivo della consegna della merce.
Lamentava che, pur avendo provveduto in via anticipata all'integrale pagamento del prezzo pattuito, aveva ricevuto in consegna dalla parte fornitrice solo n. 89 containers di pomodoro etichettato e n. 34 containers di pomodoro sfuso, per un totale di n. 68.320 cartoni di prodotto etichettato e n. 109.760 barattoli di prodotto sfuso mancanti, dal controvalore complessivo di
US$ 1.683.472.
Esponeva, inoltre, di aver tentato più volte di contattare la società venditrice per chiedere spiegazioni e di diffidarla alla consegna della merce mancante, senza successo. Riferiva che, in conseguenza di tale inadempimento, era stata costretta ad acquistare i prodotti non consegnati presso un altro fornitore, per un maggior costo complessivo di US$ 683.760,00.
Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la , chiedendo CP_1 la risoluzione parziale del contratto per inadempimento e la condanna della controparte alla restituzione di parte del prezzo, per una somma di US$ 1.683.472 oltre interessi commerciali di mora dalla data dei pagamenti con maggiorazione del 4% per prodotti agroalimentari.
Concludeva, altresì, per la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patito, pari a US$ 683.760,00 oltre interessi di mora dalla data dei pagamenti, nonché al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori antistatari.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la CP_1 quale spiegava domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Riferiva, infatti, che l'imprevedibile e considerevole aumento dei costi delle materie prime, dell'energia elettrica e delle spedizioni internazionali, verificatosi in conseguenza della pandemia da COVID-19, della generale crisi economica e del conflitto bellico in Europa, aveva reso sproporzionati ed inesigibili i costi di produzione e trasporto delle merci. Precisava, poi, di aver offerto all'impresa una riduzione ad equità del Parte_1 contratto, senza ricevere riscontro. Sosteneva altresì che, in mancanza dell'accettazione della modifica contrattuale da parte della , si era configurata un'impossibilità sopravvenuta Parte_1
e temporanea della prestazione a sé non imputabile, che escludeva ogni responsabilità della società per il ritardo nell'adempimento. Evidenziava, inoltre, che non poteva esserle CP_1
2 addebitata alcuna responsabilità per i maggiori costi sostenuti dalla , frutto della Parte_1 libera scelta dell'impresa di non accettare la riduzione ad equità offerta dalla società CP_1
Eccepiva pure l'infondatezza della domanda di interessi moratori sulle somme richieste, da un lato perché il prezzo di cui è stata domandata la restituzione costituisce un'obbligazione di valuta e non di valore, con conseguente applicabilità dei soli interessi legali, e dall'altro lato perché si realizzerebbe un'ingiusta duplicazione del risarcimento. Concludeva così per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e attribuzione ai difensori antistatari.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione di documenti, veniva emessa ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., con la quale si ordinava alla società convenuta il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.541.888,00 a titolo di rimborso del controvalore della merce non consegnata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione ex art. 189 c.p.c.
4. “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cass. Sez. Unite n. 13533/2001). Nel caso di specie, la società debitrice non ha contestato nella comparsa di costituzione l'avvenuta stipula del contratto ed il relativo oggetto, né la mancata consegna di parte della merce pattuita nella quantità e per il controvalore riferiti da parte attrice. I fatti in questione, quindi, devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
“Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 9439/2022). E' controversa tra le parti, invece, l'imputabilità dell'inadempimento alla società debitrice, presupposto essenziale della risoluzione ex art. 1453 c.c. richiesta dall'attrice . Parte_1
5. Logicamente preliminare all'accertamento di questo requisito è la verifica della sussistenza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, posta a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta. Quest'ultima, infatti, sebbene in sé non produttiva di un effetto estintivo dell'obbligazione e non sovrapponibile all'impossibilità sopravvenuta non imputabile ex art. 1463 c.c., è logicamente incompatibile con la risoluzione per inadempimento.
3 Ai sensi dell'art. 1467 c.c., “nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”. Nel caso di specie, la società CP_1 quantifica un maggior costo della prestazione pari a US$ 6 a cartone ed allega, come cause dello stesso, le oscillazioni di mercato conseguenti alla pandemia da COVID-19 e al conflitto bellico scoppiato in Europa. Al riguardo, va rilevato innanzitutto che il contratto presente in atti è stato stipulato nel settembre 2021, a fronte di un'emergenza sanitaria proclamata già dall'anno 2020.
La tempistica di diffusione del COVID-19 costituisce un fatto notorio, ormai rientrato nella comune esperienza e dunque idoneo a fondare la decisione senza bisogno di prova (art. 115 co.
2 c.p.c.). Nella fattispecie in esame, la pandemia da COVID-19 e le relative conseguenze sui prezzi e sulle spese di trasporto, pur oggettivamente connotati da straordinarietà, non potevano quindi considerarsi imprevedibili al momento della stipula del contratto, avvenuta più di un anno dopo la diffusione dell'epidemia e prima che la suddetta emergenza sanitaria fosse dichiarata ufficialmente conclusa.
Per quanto concerne il rincaro dell'energia elettrica, nell'infografica del Consiglio dell'Unione
Europea sull'aumento del costo dell'energia presente in atti si legge: “L'aumento, legato all'aumento dei prezzi all'ingrosso dell'energia a livello mondiale, è iniziato nel 2021 a seguito della pandemia di COVID-19 e della crescente domanda internazionale. L'invasione russa dell'Ucraina e le condizioni climatiche hanno avuto un effetto aggravante. Poiché l'UE importa gran parte della sua energia, l'aumento dei prezzi all'importazione a partire dal secondo trimestre del 2021 (…) ha inciso sia sui prezzi alla produzione che sui prezzi al consumo”. Emerge, dunque, che il rincaro dell'energia era già iniziato fra aprile e giugno 2021, ossia almeno tre mesi prima della stipula del contratto, e il conflitto bellico in Europa ha solo aggravato il fenomeno. Visto l'andamento del mercato, già particolarmente volatile a causa della pandemia, non era quindi del tutto imprevedibile un ulteriore aumento dei costi energetici al momento della stipula del contratto. Ad ogni modo, parte convenuta non ha indicato quale incidenza, specifica e concreta, l'aumento conseguito al conflitto bellico abbia avuto sulle spese sostenute. La società infatti, si è limitata ad allegare genericamente la rilevanza CP_1 dell'energia nella sua attività e l'aumento del costo complessivo di produzione di un cartone di pomodori pari a US$ 6. Né ha depositato alcuna relazione contabile che dimostri
4 incontrovertibilmente il peso effettivo del rincaro dell'energia nella quantificazione di questo maggior costo. In altri termini, dagli atti non emerge in modo certo e concreto l'imputabilità della maggiorazione allegata dalla convenuta, almeno in via concorrente, al rincaro dell'energia conseguito alla guerra anziché ad altri fattori prevedibili. Del resto, la società aveva CP_1 quantificato l'aumento del costo di produzione in US$ 6 a cartone già in data 11/01/2022 (v. raccomandata in atti), ossia circa un mese prima dell'invasione russa dell'Ucraina, avvenuta nel febbraio 2022.
Dall'esame complessivo degli atti di causa, dunque, non emerge l'effettiva imputabilità dell'onerosità sopravvenuta della prestazione ad eventi straordinari ed imprevedibili. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale ex art. 1467 c.c. proposta da parte convenuta va respinta.
6. La società ha altresì eccepito l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1256 co. 2 c.c., CP_1 ai sensi del quale, in caso di impossibilità sopravvenuta e temporanea della prestazione a sé non imputabile, finché questa perdura, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
Sostiene, infatti, che il rincaro dei costi di produzione abbia reso impossibile l'esecuzione della prestazione finché la parte acquirente non avesse fornito un riscontro sulla sua richiesta di rinegoziazione del prezzo. Afferma, pertanto, di aver legittimamente sospeso in via di autotutela l'esecuzione del contratto.
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, si evince che parte convenuta ha allegato un'impossibilità della prestazione non di tipo materiale o tecnico, bensì di natura strettamente finanziaria, consistente nell'insostenibilità dei costi di produzione. Sul punto, si evidenzia che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia pur temporanea, non si identifica perfettamente con l'eccessiva onerosità sopravvenuta, poiché implica non una semplice difficoltà ma un vero e proprio impedimento all'esecuzione della prestazione (Cass. n.
9645/2004; Cass. n. 25777/2013). Nel caso di specie, la società pur allegando un maggior CP_1 costo di produzione, non ha fornito alcuna prova della propria incapacità di adempiere tempestivamente all'obbligazione in presenza della maggiorazione dei costi. Non v'è in atti alcun documento contabile da cui si evinca una crisi di liquidità dell'impresa debitrice tale da non poter sopportare l'aggravio economico senza pregiudizi irreparabili alla sopravvivenza dell'attività. La società convenuta, poi, evidenzia di aver rivolto all'impresa creditrice una richiesta di rinegoziazione del prezzo già versato (v. raccomandate in data 16/11/2021 e
11/01/2022 in atti). Dall'esame complessivo degli atti di causa, tuttavia, non emerge che l'accettazione della modifica contrattuale da parte della creditrice , peraltro Parte_1 facoltativa in assenza di un obbligo generale di rinegoziazione del contratto (v. sul punto Trib.
5 Roma n. 15763/2021), fosse necessaria ed imprescindibile per garantire alla società debitrice la liquidità necessaria ad un adempimento tempestivo. Non si evince con certezza, invero, che il debitore abbia compiuto tutti gli sforzi esigibili nei suoi confronti per reperire in altro modo i fondi necessari ad un adempimento tempestivo, ad esempio attraverso una richiesta di finanziamento, l'incasso di crediti o il taglio di spese non assolutamente indispensabili.
In definitiva, la società non ha dimostrato un'effettiva impossibilità temporanea della CP_1 prestazione, a sé non imputabile, che potesse giustificare una sospensione dell'esecuzione del contratto ed esonerarla dalla responsabilità per il ritardo. In difetto di ogni prova contraria, quindi, l'inadempimento parziale di cui è causa deve ritenersi imputabile alla società debitrice.
Ne consegue che sussistono i presupposti per la risoluzione parziale del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. richiesta da parte attrice.
7. L'efficacia retroattiva della risoluzione determina la caducazione del titolo giustificativo delle prestazioni eseguite, con conseguente diritto della alla ripetizione Parte_1 dell'eccedenza di prezzo versata per la merce non consegnata, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Al riguardo, parte attrice dà atto, nelle note ex art. 189 n. 1 c.p.c., che la società CP_1 ottemperando all'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa da questo Tribunale in data
14/03/2024, ha eseguito in suo favore in data 17/04/2024 il pagamento della somma di
€1.541.888,00 a titolo di rimborso dell'eccedenza di prezzo, nonché di €66.744,74 a titolo di interessi legali su tale somma, calcolati a partire dalla domanda giudiziale. Lamenta, però, che trattasi di un adempimento solo parziale dell'obbligo restitutorio a carico della convenuta. Da un lato, infatti, evidenzia di aver richiesto il rimborso della somma di US$ 1.683.472, pari, al cambio al momento della domanda, al maggior importo di € 1.542.902,09. Per altro verso, deduce che gli interessi dovessero essere calcolati a partire dalla diffida stragiudiziale in data
07/02/2023. Pertanto, conclude per la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra l'importo dovuto e quello già pagato, pari a US$ 54.993,20, e agli interessi commerciali di mora, con la maggiorazione del 4% dovuta per le cessioni di prodotti agroalimentari, calcolati dalla diffida stragiudiziale in data 07/02/2023.
Si dà atto che la somma di € 1.541.888,00, per mero errore materiale, è stata quantificata nell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in base al tasso di cambio vigente al momento dell'adozione del provvedimento, mentre andava applicato il tasso di cambio vigente al momento della domanda. A fronte di un credito restitutorio di parte attrice pari a € 1.542.902,09 e del pagamento parziale di € 1.541.888,00 già eseguito dalla società quest'ultima va pertanto CP_1 condannata al pagamento in favore della della differenza residua, pari a € 1.014,09. Parte_1
6 Per quanto riguarda gli interessi, non sono dovuti gli interessi moratori, bensì quelli legali, atteso che “gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs n. 231/2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il solvens è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa” (Cass. n. 36595/2022). Né la ha diritto Parte_1 alla richiesta maggiorazione del 4% prevista per le cessioni di prodotti agroalimentari. L'art. 4 co. 2 d.lgs n. 198/2021, infatti, si applica solo “in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b)”, tutti riferiti al ritardo nel versamento del corrispettivo da parte dell'acquirente della merce, mentre in questo caso è il compratore a domandare la ripetizione del prezzo indebitamente versato. Alla parte attrice, pertanto, spettano solo gli interessi legali.
Nella specie, secondo la S.C., “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della 'domanda', contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. Sez. Unite n. 15895/2019), ossia le richieste o intimazioni scritte indirizzate al debitore. Nel caso di specie, è presente in atti una lettera di diffida ad adempiere e messa in mora, indirizzata dalla alla società convenuta e datata Parte_1
03/02/2022 (v. allegato 6 fascicolo di parte attrice). La data in questione, peraltro, deve ritenersi presumibilmente frutto di un errore materiale, poiché parte attrice ha sempre fatto riferimento negli atti di causa ad una diffida in data 07/02/2023. La società inoltre, non ha contestato CP_1 specificamente di aver ricevuto la suddetta diffida. Ne consegue che gli interessi legali vanno calcolati dal 07/02/2023 al soddisfo e decurtati della somma di € 66.744,74, già versata in corso di causa a titolo di interessi da parte convenuta.
8. In relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, si richiama l'orientamento della S.C.: “Nelle obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cass. n. 3689/2025). Quest'ultimo nesso è disciplinato dall'art. 1227 co.
2 c.c., ai sensi del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
7 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, purché entro i limiti di esigibilità della condotta secondo buona fede (Cass. n. 25750/2018).
Nel caso di specie, in atti è presente il contratto stipulato in data 08/09/2022 dalla , Parte_1 in qualità di acquirente, con la avente ad oggetto la compravendita di Controparte_2 pomodori pelati etichettati e sfusi. Più precisamente, in virtù di esso, la ha acquistato Parte_1
n. 128.000 cartoni di pomodori etichettati, al prezzo di US$ 27,50 al cartone, e n. 392.000 barattoli di pomodori sfusi, al prezzo di US$ 4,45 al barattolo. La ha anche provato Parte_1 di aver effettivamente sostenuto l'esborso pattuito. Ha prodotto, infatti, copia degli assegni mediante i quali ha pagato il prezzo in favore della società nonché le fatture per CP_2 le causali e gli importi corrispondenti emesse dalla venditrice. L'acquisto in esame è successivo all'inadempimento della società manifestatosi fra la fine dell'anno 2021 e l'inizio CP_1 dell'anno 2022, e ha ad oggetto prodotti corrispondenti per tipologia a quelli non consegnati da parte convenuta. La quantità della merce acquistata, inoltre, è superiore a quella non consegnata dalla società e, pertanto, idonea a compensarne la mancanza. E' dunque ragionevole CP_1 ritenere che l'esborso in oggetto abbia costituito una diretta conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta. E' pacifico, inoltre, che il contratto fra la e la società Parte_1 CP_1 prevedeva per i pomodori etichettati il prezzo di US$ 19,50 per cartone e per quelli sfusi il prezzo di US$ 3,2 al barattolo. Parte attrice, dunque, pur avendo già pagato integralmente il prezzo dovuto alla società convenuta per le merci non consegnate, ha dovuto sostenere una spesa aggiuntiva per rifornirsi delle scorte mancanti ad un prezzo più alto di quello originariamente pattuito con la società per un maggior costo dei pomodori etichettati di CP_1
US$ 8 al cartone e per un maggior costo dei pomodori sfusi di US$ 1,25 al barattolo. Né la mancata accettazione della richiesta di rinegoziazione formulata dalla parte convenuta può essere considerata una condotta idonea ad escludere la risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c. Nella raccomandata in data 11/01/2022 in atti, invero, si legge che la revisione del prezzo quantificata dalla società sebbene imputata ad un aumento sopravvenuto ed CP_1 imprevisto dei costi (v. raccomandata in data 16/11/2021 in atti), riguardava non solo le spedizioni non ancora eseguite ma anche quelle già consegnate.
Considerato che
la Parte_1 aveva iniziato i pagamenti in favore della società già in data 12/04/2021 (v. assegno in CP_1 atti), ancora prima della formale stipula del contratto in data 24/09/2021, la richiesta di rinegoziazione così formulata è lesiva dell'affidamento riposto dall'impresa acquirente nell'entità del prezzo complessivo originariamente pattuita e ormai consolidato, quantomeno in relazione alla merce già consegnata. Non era dunque esigibile nei confronti dell'impresa creditrice l'accettazione di una modifica contrattuale contraria a buona fede.
8 Di conseguenza, parte attrice ha diritto al risarcimento del danno patito, consistente nel maggior costo complessivo, sostenuto per l'acquisto della sola quantità di barattoli e cartoni non consegnata, di US$ 683.760,00 (pomodori etichettati US$ 8 x n.68.320 cartoni = US$
546.560,00 + pomodori sfusi US$ 1,25 al barattolo x n. 109.760 barattoli = US$ 8 137.200,00), pari, al cambio del 23/09/2023 (data dell'ultimo pagamento della in favore del terzo Parte_1 fornitore), a € 642.104,00. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 23/09/2023 ad oggi, per un totale di €
689.757,70.
Dal momento della sentenza, che segna il passaggio dal debito di valore al debito di valuta, e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale.
9. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da parte attrice va accolta per quanto di ragione, mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta va respinta.
Va perciò dichiarata la risoluzione parziale del contratto di acquisto n. 1/2021, concluso fra la e la in data 24/09/2021, per inadempimento della Parte_1 Controparte_1 società CP_1
Conseguentemente, la ha diritto al rimborso della somma versata per Parte_1 la merce non ricevuta di US$ 1.683.472, pari, al cambio al momento della domanda, alla somma di € 1.542.902,09 oltre interessi legali calcolati dalla diffida stragiudiziale.
Va, pertanto, confermata l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa da questo Tribunale in data
14/03/2024 e, dato atto del pagamento già eseguito in corso di causa, la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore della della restante somma Parte_1 di € 1.014,09 a titolo di restituzione del prezzo residuo, nonché degli interessi legali sull'intero importo del prezzo, pari a 1.542.902,09, dal 07/02/2023 (data della diffida stragiudiziale) fino al soddisfo, decurtati della somma di € 66.744,74 già versata in corso di causa a titolo di interessi da parte convenuta in esecuzione dell'ordinanza 186-bis c.p.c.
La va, altresì, condannata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 689.757,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre i
[...] soli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
10. Le spese seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della
Esse vanno determinate secondo il D.M. 147/2022, ritenuti congrui i valori medi CP_1
9 e applicata la fascia di valore da € 1.000.001 a 2.000.000, con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3261/2023 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dalla per quanto di ragione e, Parte_1 per l'effetto:
1.1 dichiara la risoluzione parziale del contratto di acquisto n. 1/2021, concluso fra la
[...]
e la in data 24/09/2021, per inadempimento della società Parte_1 Controparte_1
CP_1
1.2 conferma l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa da questo Tribunale in data 14/03/2024
e, dato atto del pagamento parziale di € 1.541.888,00 già eseguito in corso di causa, condanna la al pagamento in favore della per le causali di CP_1 Parte_1 cui in motivazione, della ulteriore somma di € 1.014,09 a titolo di restituzione del prezzo, nonché degli interessi legali calcolati sull'intero importo del prezzo, che è pari a 1.542.902,09, dal 07/02/2023 (data della diffida stragiudiziale) fino al soddisfo, decurtati della somma di €
66.744,74 già versata in corso di causa a titolo di interessi da parte convenuta;
1.3 condanna la al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 689.757,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
3. condanna la al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 in € 1.713,00 per esborsi e € 37.951,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari avv. DE IO e DE
AN.
Così deciso in Salerno, in data 07/11/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
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TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3261/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: vendita commerciale
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
( ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. P.IVA_1
DD IO e dall'avv. DD GIANFRANCO, con questi elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in VIA R. GIORDANO N. 8 SALERNO
ATTRICE / CONVENUTA RICONVENZIONALE
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv.
IS UG e dall'avv. Prof. DENTE ANGELO, con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dente sito in VIA BENEDETTO CROCE 34 SALERNO
CONVENUTA / ATTRICE RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI: Come da note ex art. 189 c.p.c. depositate in atti
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13/04/2023, l'impresa Parte_1
premetteva di aver stipulato con la il contratto n. 1/2021, in virtù
[...] CP_1 del quale aveva acquistato:
1 - n. 168.000 cartoni da 6 barattoli di “pomodori pelati con Basilico - Etichettato”, formato del barattolo da 3,4Kg, al prezzo di US$ 19,50 per cartone, per un prezzo totale di US$
3.276.000,00;
- n. 343.000 barattoli di “pomodori pelati con basilico - sfuso”, formato del barattolo da 3,4Kg, al prezzo di US$ 3,2 al barattolo, per un prezzo totale di US$ 1.097.600,00; per un prezzo complessivo di US$ 4.373.600,00 (3.276.000,00 + 1.097.600,00), inclusivo della consegna della merce.
Lamentava che, pur avendo provveduto in via anticipata all'integrale pagamento del prezzo pattuito, aveva ricevuto in consegna dalla parte fornitrice solo n. 89 containers di pomodoro etichettato e n. 34 containers di pomodoro sfuso, per un totale di n. 68.320 cartoni di prodotto etichettato e n. 109.760 barattoli di prodotto sfuso mancanti, dal controvalore complessivo di
US$ 1.683.472.
Esponeva, inoltre, di aver tentato più volte di contattare la società venditrice per chiedere spiegazioni e di diffidarla alla consegna della merce mancante, senza successo. Riferiva che, in conseguenza di tale inadempimento, era stata costretta ad acquistare i prodotti non consegnati presso un altro fornitore, per un maggior costo complessivo di US$ 683.760,00.
Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la , chiedendo CP_1 la risoluzione parziale del contratto per inadempimento e la condanna della controparte alla restituzione di parte del prezzo, per una somma di US$ 1.683.472 oltre interessi commerciali di mora dalla data dei pagamenti con maggiorazione del 4% per prodotti agroalimentari.
Concludeva, altresì, per la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patito, pari a US$ 683.760,00 oltre interessi di mora dalla data dei pagamenti, nonché al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai difensori antistatari.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la CP_1 quale spiegava domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Riferiva, infatti, che l'imprevedibile e considerevole aumento dei costi delle materie prime, dell'energia elettrica e delle spedizioni internazionali, verificatosi in conseguenza della pandemia da COVID-19, della generale crisi economica e del conflitto bellico in Europa, aveva reso sproporzionati ed inesigibili i costi di produzione e trasporto delle merci. Precisava, poi, di aver offerto all'impresa una riduzione ad equità del Parte_1 contratto, senza ricevere riscontro. Sosteneva altresì che, in mancanza dell'accettazione della modifica contrattuale da parte della , si era configurata un'impossibilità sopravvenuta Parte_1
e temporanea della prestazione a sé non imputabile, che escludeva ogni responsabilità della società per il ritardo nell'adempimento. Evidenziava, inoltre, che non poteva esserle CP_1
2 addebitata alcuna responsabilità per i maggiori costi sostenuti dalla , frutto della Parte_1 libera scelta dell'impresa di non accettare la riduzione ad equità offerta dalla società CP_1
Eccepiva pure l'infondatezza della domanda di interessi moratori sulle somme richieste, da un lato perché il prezzo di cui è stata domandata la restituzione costituisce un'obbligazione di valuta e non di valore, con conseguente applicabilità dei soli interessi legali, e dall'altro lato perché si realizzerebbe un'ingiusta duplicazione del risarcimento. Concludeva così per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e attribuzione ai difensori antistatari.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione di documenti, veniva emessa ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., con la quale si ordinava alla società convenuta il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.541.888,00 a titolo di rimborso del controvalore della merce non consegnata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione ex art. 189 c.p.c.
4. “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cass. Sez. Unite n. 13533/2001). Nel caso di specie, la società debitrice non ha contestato nella comparsa di costituzione l'avvenuta stipula del contratto ed il relativo oggetto, né la mancata consegna di parte della merce pattuita nella quantità e per il controvalore riferiti da parte attrice. I fatti in questione, quindi, devono ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
“Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 9439/2022). E' controversa tra le parti, invece, l'imputabilità dell'inadempimento alla società debitrice, presupposto essenziale della risoluzione ex art. 1453 c.c. richiesta dall'attrice . Parte_1
5. Logicamente preliminare all'accertamento di questo requisito è la verifica della sussistenza dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, posta a fondamento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta. Quest'ultima, infatti, sebbene in sé non produttiva di un effetto estintivo dell'obbligazione e non sovrapponibile all'impossibilità sopravvenuta non imputabile ex art. 1463 c.c., è logicamente incompatibile con la risoluzione per inadempimento.
3 Ai sensi dell'art. 1467 c.c., “nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”. Nel caso di specie, la società CP_1 quantifica un maggior costo della prestazione pari a US$ 6 a cartone ed allega, come cause dello stesso, le oscillazioni di mercato conseguenti alla pandemia da COVID-19 e al conflitto bellico scoppiato in Europa. Al riguardo, va rilevato innanzitutto che il contratto presente in atti è stato stipulato nel settembre 2021, a fronte di un'emergenza sanitaria proclamata già dall'anno 2020.
La tempistica di diffusione del COVID-19 costituisce un fatto notorio, ormai rientrato nella comune esperienza e dunque idoneo a fondare la decisione senza bisogno di prova (art. 115 co.
2 c.p.c.). Nella fattispecie in esame, la pandemia da COVID-19 e le relative conseguenze sui prezzi e sulle spese di trasporto, pur oggettivamente connotati da straordinarietà, non potevano quindi considerarsi imprevedibili al momento della stipula del contratto, avvenuta più di un anno dopo la diffusione dell'epidemia e prima che la suddetta emergenza sanitaria fosse dichiarata ufficialmente conclusa.
Per quanto concerne il rincaro dell'energia elettrica, nell'infografica del Consiglio dell'Unione
Europea sull'aumento del costo dell'energia presente in atti si legge: “L'aumento, legato all'aumento dei prezzi all'ingrosso dell'energia a livello mondiale, è iniziato nel 2021 a seguito della pandemia di COVID-19 e della crescente domanda internazionale. L'invasione russa dell'Ucraina e le condizioni climatiche hanno avuto un effetto aggravante. Poiché l'UE importa gran parte della sua energia, l'aumento dei prezzi all'importazione a partire dal secondo trimestre del 2021 (…) ha inciso sia sui prezzi alla produzione che sui prezzi al consumo”. Emerge, dunque, che il rincaro dell'energia era già iniziato fra aprile e giugno 2021, ossia almeno tre mesi prima della stipula del contratto, e il conflitto bellico in Europa ha solo aggravato il fenomeno. Visto l'andamento del mercato, già particolarmente volatile a causa della pandemia, non era quindi del tutto imprevedibile un ulteriore aumento dei costi energetici al momento della stipula del contratto. Ad ogni modo, parte convenuta non ha indicato quale incidenza, specifica e concreta, l'aumento conseguito al conflitto bellico abbia avuto sulle spese sostenute. La società infatti, si è limitata ad allegare genericamente la rilevanza CP_1 dell'energia nella sua attività e l'aumento del costo complessivo di produzione di un cartone di pomodori pari a US$ 6. Né ha depositato alcuna relazione contabile che dimostri
4 incontrovertibilmente il peso effettivo del rincaro dell'energia nella quantificazione di questo maggior costo. In altri termini, dagli atti non emerge in modo certo e concreto l'imputabilità della maggiorazione allegata dalla convenuta, almeno in via concorrente, al rincaro dell'energia conseguito alla guerra anziché ad altri fattori prevedibili. Del resto, la società aveva CP_1 quantificato l'aumento del costo di produzione in US$ 6 a cartone già in data 11/01/2022 (v. raccomandata in atti), ossia circa un mese prima dell'invasione russa dell'Ucraina, avvenuta nel febbraio 2022.
Dall'esame complessivo degli atti di causa, dunque, non emerge l'effettiva imputabilità dell'onerosità sopravvenuta della prestazione ad eventi straordinari ed imprevedibili. Di conseguenza, la domanda riconvenzionale ex art. 1467 c.c. proposta da parte convenuta va respinta.
6. La società ha altresì eccepito l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1256 co. 2 c.c., CP_1 ai sensi del quale, in caso di impossibilità sopravvenuta e temporanea della prestazione a sé non imputabile, finché questa perdura, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
Sostiene, infatti, che il rincaro dei costi di produzione abbia reso impossibile l'esecuzione della prestazione finché la parte acquirente non avesse fornito un riscontro sulla sua richiesta di rinegoziazione del prezzo. Afferma, pertanto, di aver legittimamente sospeso in via di autotutela l'esecuzione del contratto.
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, si evince che parte convenuta ha allegato un'impossibilità della prestazione non di tipo materiale o tecnico, bensì di natura strettamente finanziaria, consistente nell'insostenibilità dei costi di produzione. Sul punto, si evidenzia che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia pur temporanea, non si identifica perfettamente con l'eccessiva onerosità sopravvenuta, poiché implica non una semplice difficoltà ma un vero e proprio impedimento all'esecuzione della prestazione (Cass. n.
9645/2004; Cass. n. 25777/2013). Nel caso di specie, la società pur allegando un maggior CP_1 costo di produzione, non ha fornito alcuna prova della propria incapacità di adempiere tempestivamente all'obbligazione in presenza della maggiorazione dei costi. Non v'è in atti alcun documento contabile da cui si evinca una crisi di liquidità dell'impresa debitrice tale da non poter sopportare l'aggravio economico senza pregiudizi irreparabili alla sopravvivenza dell'attività. La società convenuta, poi, evidenzia di aver rivolto all'impresa creditrice una richiesta di rinegoziazione del prezzo già versato (v. raccomandate in data 16/11/2021 e
11/01/2022 in atti). Dall'esame complessivo degli atti di causa, tuttavia, non emerge che l'accettazione della modifica contrattuale da parte della creditrice , peraltro Parte_1 facoltativa in assenza di un obbligo generale di rinegoziazione del contratto (v. sul punto Trib.
5 Roma n. 15763/2021), fosse necessaria ed imprescindibile per garantire alla società debitrice la liquidità necessaria ad un adempimento tempestivo. Non si evince con certezza, invero, che il debitore abbia compiuto tutti gli sforzi esigibili nei suoi confronti per reperire in altro modo i fondi necessari ad un adempimento tempestivo, ad esempio attraverso una richiesta di finanziamento, l'incasso di crediti o il taglio di spese non assolutamente indispensabili.
In definitiva, la società non ha dimostrato un'effettiva impossibilità temporanea della CP_1 prestazione, a sé non imputabile, che potesse giustificare una sospensione dell'esecuzione del contratto ed esonerarla dalla responsabilità per il ritardo. In difetto di ogni prova contraria, quindi, l'inadempimento parziale di cui è causa deve ritenersi imputabile alla società debitrice.
Ne consegue che sussistono i presupposti per la risoluzione parziale del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. richiesta da parte attrice.
7. L'efficacia retroattiva della risoluzione determina la caducazione del titolo giustificativo delle prestazioni eseguite, con conseguente diritto della alla ripetizione Parte_1 dell'eccedenza di prezzo versata per la merce non consegnata, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Al riguardo, parte attrice dà atto, nelle note ex art. 189 n. 1 c.p.c., che la società CP_1 ottemperando all'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa da questo Tribunale in data
14/03/2024, ha eseguito in suo favore in data 17/04/2024 il pagamento della somma di
€1.541.888,00 a titolo di rimborso dell'eccedenza di prezzo, nonché di €66.744,74 a titolo di interessi legali su tale somma, calcolati a partire dalla domanda giudiziale. Lamenta, però, che trattasi di un adempimento solo parziale dell'obbligo restitutorio a carico della convenuta. Da un lato, infatti, evidenzia di aver richiesto il rimborso della somma di US$ 1.683.472, pari, al cambio al momento della domanda, al maggior importo di € 1.542.902,09. Per altro verso, deduce che gli interessi dovessero essere calcolati a partire dalla diffida stragiudiziale in data
07/02/2023. Pertanto, conclude per la condanna della convenuta al pagamento della differenza tra l'importo dovuto e quello già pagato, pari a US$ 54.993,20, e agli interessi commerciali di mora, con la maggiorazione del 4% dovuta per le cessioni di prodotti agroalimentari, calcolati dalla diffida stragiudiziale in data 07/02/2023.
Si dà atto che la somma di € 1.541.888,00, per mero errore materiale, è stata quantificata nell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. in base al tasso di cambio vigente al momento dell'adozione del provvedimento, mentre andava applicato il tasso di cambio vigente al momento della domanda. A fronte di un credito restitutorio di parte attrice pari a € 1.542.902,09 e del pagamento parziale di € 1.541.888,00 già eseguito dalla società quest'ultima va pertanto CP_1 condannata al pagamento in favore della della differenza residua, pari a € 1.014,09. Parte_1
6 Per quanto riguarda gli interessi, non sono dovuti gli interessi moratori, bensì quelli legali, atteso che “gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs n. 231/2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il solvens è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa” (Cass. n. 36595/2022). Né la ha diritto Parte_1 alla richiesta maggiorazione del 4% prevista per le cessioni di prodotti agroalimentari. L'art. 4 co. 2 d.lgs n. 198/2021, infatti, si applica solo “in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b)”, tutti riferiti al ritardo nel versamento del corrispettivo da parte dell'acquirente della merce, mentre in questo caso è il compratore a domandare la ripetizione del prezzo indebitamente versato. Alla parte attrice, pertanto, spettano solo gli interessi legali.
Nella specie, secondo la S.C., “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della 'domanda', contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cass. Sez. Unite n. 15895/2019), ossia le richieste o intimazioni scritte indirizzate al debitore. Nel caso di specie, è presente in atti una lettera di diffida ad adempiere e messa in mora, indirizzata dalla alla società convenuta e datata Parte_1
03/02/2022 (v. allegato 6 fascicolo di parte attrice). La data in questione, peraltro, deve ritenersi presumibilmente frutto di un errore materiale, poiché parte attrice ha sempre fatto riferimento negli atti di causa ad una diffida in data 07/02/2023. La società inoltre, non ha contestato CP_1 specificamente di aver ricevuto la suddetta diffida. Ne consegue che gli interessi legali vanno calcolati dal 07/02/2023 al soddisfo e decurtati della somma di € 66.744,74, già versata in corso di causa a titolo di interessi da parte convenuta.
8. In relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, si richiama l'orientamento della S.C.: “Nelle obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cass. n. 3689/2025). Quest'ultimo nesso è disciplinato dall'art. 1227 co.
2 c.c., ai sensi del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
7 potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, purché entro i limiti di esigibilità della condotta secondo buona fede (Cass. n. 25750/2018).
Nel caso di specie, in atti è presente il contratto stipulato in data 08/09/2022 dalla , Parte_1 in qualità di acquirente, con la avente ad oggetto la compravendita di Controparte_2 pomodori pelati etichettati e sfusi. Più precisamente, in virtù di esso, la ha acquistato Parte_1
n. 128.000 cartoni di pomodori etichettati, al prezzo di US$ 27,50 al cartone, e n. 392.000 barattoli di pomodori sfusi, al prezzo di US$ 4,45 al barattolo. La ha anche provato Parte_1 di aver effettivamente sostenuto l'esborso pattuito. Ha prodotto, infatti, copia degli assegni mediante i quali ha pagato il prezzo in favore della società nonché le fatture per CP_2 le causali e gli importi corrispondenti emesse dalla venditrice. L'acquisto in esame è successivo all'inadempimento della società manifestatosi fra la fine dell'anno 2021 e l'inizio CP_1 dell'anno 2022, e ha ad oggetto prodotti corrispondenti per tipologia a quelli non consegnati da parte convenuta. La quantità della merce acquistata, inoltre, è superiore a quella non consegnata dalla società e, pertanto, idonea a compensarne la mancanza. E' dunque ragionevole CP_1 ritenere che l'esborso in oggetto abbia costituito una diretta conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta. E' pacifico, inoltre, che il contratto fra la e la società Parte_1 CP_1 prevedeva per i pomodori etichettati il prezzo di US$ 19,50 per cartone e per quelli sfusi il prezzo di US$ 3,2 al barattolo. Parte attrice, dunque, pur avendo già pagato integralmente il prezzo dovuto alla società convenuta per le merci non consegnate, ha dovuto sostenere una spesa aggiuntiva per rifornirsi delle scorte mancanti ad un prezzo più alto di quello originariamente pattuito con la società per un maggior costo dei pomodori etichettati di CP_1
US$ 8 al cartone e per un maggior costo dei pomodori sfusi di US$ 1,25 al barattolo. Né la mancata accettazione della richiesta di rinegoziazione formulata dalla parte convenuta può essere considerata una condotta idonea ad escludere la risarcibilità del danno ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c. Nella raccomandata in data 11/01/2022 in atti, invero, si legge che la revisione del prezzo quantificata dalla società sebbene imputata ad un aumento sopravvenuto ed CP_1 imprevisto dei costi (v. raccomandata in data 16/11/2021 in atti), riguardava non solo le spedizioni non ancora eseguite ma anche quelle già consegnate.
Considerato che
la Parte_1 aveva iniziato i pagamenti in favore della società già in data 12/04/2021 (v. assegno in CP_1 atti), ancora prima della formale stipula del contratto in data 24/09/2021, la richiesta di rinegoziazione così formulata è lesiva dell'affidamento riposto dall'impresa acquirente nell'entità del prezzo complessivo originariamente pattuita e ormai consolidato, quantomeno in relazione alla merce già consegnata. Non era dunque esigibile nei confronti dell'impresa creditrice l'accettazione di una modifica contrattuale contraria a buona fede.
8 Di conseguenza, parte attrice ha diritto al risarcimento del danno patito, consistente nel maggior costo complessivo, sostenuto per l'acquisto della sola quantità di barattoli e cartoni non consegnata, di US$ 683.760,00 (pomodori etichettati US$ 8 x n.68.320 cartoni = US$
546.560,00 + pomodori sfusi US$ 1,25 al barattolo x n. 109.760 barattoli = US$ 8 137.200,00), pari, al cambio del 23/09/2023 (data dell'ultimo pagamento della in favore del terzo Parte_1 fornitore), a € 642.104,00. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 23/09/2023 ad oggi, per un totale di €
689.757,70.
Dal momento della sentenza, che segna il passaggio dal debito di valore al debito di valuta, e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, gli ulteriori interessi al tasso legale.
9. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da parte attrice va accolta per quanto di ragione, mentre la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta va respinta.
Va perciò dichiarata la risoluzione parziale del contratto di acquisto n. 1/2021, concluso fra la e la in data 24/09/2021, per inadempimento della Parte_1 Controparte_1 società CP_1
Conseguentemente, la ha diritto al rimborso della somma versata per Parte_1 la merce non ricevuta di US$ 1.683.472, pari, al cambio al momento della domanda, alla somma di € 1.542.902,09 oltre interessi legali calcolati dalla diffida stragiudiziale.
Va, pertanto, confermata l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa da questo Tribunale in data
14/03/2024 e, dato atto del pagamento già eseguito in corso di causa, la va Controparte_1 condannata al pagamento in favore della della restante somma Parte_1 di € 1.014,09 a titolo di restituzione del prezzo residuo, nonché degli interessi legali sull'intero importo del prezzo, pari a 1.542.902,09, dal 07/02/2023 (data della diffida stragiudiziale) fino al soddisfo, decurtati della somma di € 66.744,74 già versata in corso di causa a titolo di interessi da parte convenuta in esecuzione dell'ordinanza 186-bis c.p.c.
La va, altresì, condannata al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di € 689.757,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre i
[...] soli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
10. Le spese seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della
Esse vanno determinate secondo il D.M. 147/2022, ritenuti congrui i valori medi CP_1
9 e applicata la fascia di valore da € 1.000.001 a 2.000.000, con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3261/2023 R.G. così provvede:
1. accoglie la domanda proposta dalla per quanto di ragione e, Parte_1 per l'effetto:
1.1 dichiara la risoluzione parziale del contratto di acquisto n. 1/2021, concluso fra la
[...]
e la in data 24/09/2021, per inadempimento della società Parte_1 Controparte_1
CP_1
1.2 conferma l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. emessa da questo Tribunale in data 14/03/2024
e, dato atto del pagamento parziale di € 1.541.888,00 già eseguito in corso di causa, condanna la al pagamento in favore della per le causali di CP_1 Parte_1 cui in motivazione, della ulteriore somma di € 1.014,09 a titolo di restituzione del prezzo, nonché degli interessi legali calcolati sull'intero importo del prezzo, che è pari a 1.542.902,09, dal 07/02/2023 (data della diffida stragiudiziale) fino al soddisfo, decurtati della somma di €
66.744,74 già versata in corso di causa a titolo di interessi da parte convenuta;
1.3 condanna la al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 somma di € 689.757,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
3. condanna la al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 in € 1.713,00 per esborsi e € 37.951,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari avv. DE IO e DE
AN.
Così deciso in Salerno, in data 07/11/2025.
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
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