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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SENTENZA Di apertura della liquidazione giudiziale N. r.g. 146-1/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dott.ssa Antonella Dragotto - presidente Dott.ssa Roberta Brera - giudice Dott. Michele Delli Paoli - giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in proprio proposta da;
Parte_1 sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale in ragione della sede della ricorrente sita in Alessandria, via Gambalera n. 180; vista la documentazione allegata;
ritenuta ragionevolmente integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la società debitrice debiti scaduti per l'importo di € 17.144,55 nei confronti di Agenzia delle Entrate e Riscossione e considerato l'atto di precetto di € 72.865,31 (emesso in forza di D.I. n. 1363/2024 del Tribunale di Verona del 13.6.2024) notificato alla ricorrente dal creditore e posto a CP_1 fondamento dell'esecuzione mobiliare R.ES. N. 2016/2024;
osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 d. lgs. 14/2019 grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali;
- la ricorrente medesima ha apertamente dato atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
pagina 1 di 4 - neppure dalla documentazione in atti emergono elementi che consentano di escludere il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d (si consideri al riguardo l'importo dell'attivo patrimoniale di € 7.409.684,00 riportato a bilancio 2021, tale da superare la soglia degli € 300.000,00 annui); quanto al principale requisito oggettivo ai fini della dichiarazione di liquidazione giudiziale, costituito dalla sussistenza dello “stato d'insolvenza”, cioè di quella situazione di fatto connotata dall'impossibilità, per l'imprenditore, di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, si osserva che la giurisprudenza abbia ormai adottato una definizione di insolvenza, intesa quale stato di impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non soltanto transitoria, che impedisce di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività (vedi ex multis Cass. Civ. 3/03/2001, n. 115; Cass. Civ. 20/06/2000, n. 8374); ritenuto che accertamento imprescindibile per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale risulti essere, pertanto, una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, non momentanea o transeunte, che (indipendentemente dai motivi) genera l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte (vedi ex multis Cass. Civ. 04/03/2005 n. 4789; Cass. Civ. 27/01/2008, n. 5215); in altre parole, deve trattarsi di una condizione patologica dell'impresa, irreversibile, tale da impedire di onorare i propri debiti con mezzi ordinari di pagamento;
-quanto allo stato di insolvenza dell'odierna ricorrente, lo stesso risulta provato: i) dal riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella richiesta di liquidazione giudiziale in proprio;
ii) dalla pendenza di esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Alessandria (R.ES.1654/2024; R.ES. 2016/2024); iii) dall'adozione, nei confronti della convenuta, di plurimi Decreti Ingiuntivi da parte del Trib. Alessandria (R.G. 3227/2023 per € 38.830,92 oltre accessori;
R.G. 1249/2024 per € 63.049,00 oltre accessori;
R.G. 2278/2024 per € 46.442,78 oltre accessori); iv) dal mancato pagamento del debito verso Agenzia delle Entrate e Riscossione, per € 17.144,55; v) dal mancato pagamento del debito verso per € 17.240,14; CP_2 vi) dall'iscrizione a bilancio 2023 di debiti per oltre € 6.500.000,00; Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019;
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P.Q.M.
DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
NOMINA Giudice Delegato il dott. MICHELE DELLI PAOLI NOMINA Curatore la dott.ssa Persona_1
ORDINA al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE che il giorno 15.5.2025 ore 11.45 nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo. ORDINA Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
pagina 3 di 4 AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a: 1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 21.1.2025.
La Presidente Dr.ssa Antonella Dragotto Il Giudice relatore Dr. Michele Delli Paoli
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