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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/12/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 2143/2025 R.G., avente ad oggetto " regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale” e vertente
TRA
nata Pomigliano D'Arco il 09.10.1991 Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola De Vito,
RICORRENTE
E
n. ad Atripalda il 25.6.1987, c.f Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Parere del PM acquisito in data 25.7.2025. Con ricorso del 18.7.2025, ha esposto di avere avuto una relazione Parte_2
sentimentale con , dalla quale è nato il figlio , in data 09.02.2020 ad Controparte_1 Per_1
Avellino, riconosciuto da entrambi i genitori alla nascita;
che le parti si sono lasciate da oltre tre anni e mezzo, senza che tra le stesse sia stato formalizzato alcun accordo in merito all'affidamento e al mantenimento del figlio;
che dalla data della fine della relazione, il minore vive stabilmente con la madre, unico genitore che se ne prende cura sia sul piano affettivo che materiale, salvo sporadici incontri con il bambino;
che il padre, , ha progressivamente cessato ogni forma di Controparte_1
interessamento nei confronti del figlio, disinteressandosi completamente del suo benessere, della sua crescita e delle sue esigenze quotidiane;
che non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento del bambino, né ha sostenuto economicamente le spese straordinarie;
che la attualmente Parte_2
percepisce esclusivamente il 100% dell'assegno unico universale e il sussidio ADI pari a € 850,00,
mentre non percepisce nulla dal suo ex compagno per il mantenimento di;
che il Per_1 [...]
lavora presso il bar Abis Caffè; che ad oggi, nessun provvedimento giudiziario regola CP_1
l'affidamento né il contributo al mantenimento del minore;
che il comportamento del denota CP_1
un disinteresse nei confronti del figlio, con gravi ricadute sul piano educativo, affettivo ed economico,
tali da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Tanto premesso ha chiesto:
“1)Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, sig.ra Per_1 Parte_2
, con ogni conseguente potere decisionale in merito all'educazione, istruzione, salute e
[...]
residenza del minore e disporre il collocamento del minore presso la madre;
2) In via subordinata subordinata, disporre l'affidamento condiviso e disporre comunque il
collocamento del minore presso la madre;
3) Stabilire un assegno mensile di mantenimento in favore del minore a carico del padre, sig.
, nella misura non inferiore di € 350,00 mensili o somma maggiore da Controparte_1
determinarsi in via equitativa in base alla capacità reddituale del resistente, oltre al 50% delle spese
straordinarie da concordarsi preventivamente ove possibile;
4) Stabilire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
5) Ordinare al resistente il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale
aggiornata, compresa la certificazione del reddito da lavoro dipendente presso “Abis Cafè”;
6) Disporre ogni altra misura ritenuta utile alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 337-ter e
seguenti c.c.”
All'udienza del 10.12.2025, dopo l'ascolto della parte, la causa è stata riservata in decisione.
Va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
La richiesta di affido esclusivo va certamente accolta.
Dall'ascolto della ricorrente è emerso in maniera chiara e serena come viva con la Per_1
mamma la quale non ha più alcun rapporto con il padre sostanzialmente dalla nascita.
All'udienza citata, la madre è apparsa molto serena ed equilibrata, riferendo di continuare ad avere rapporti con la mamma del resistente, ossia con la ON di , la quale probabilmente ogni Per_1
tanto porta il nipotino a salutare il papà che lavora presso un bar di Avellino come dipendente.
Il disinteresse del resistente rende necessaria una regolamentazione da parte del Tribunale della situazione prospettata dalla ricorrente, affinché la stessa possa gestire al meglio le esigenze che possano occorrere al minore.
D'altra parte, non emergono motivi di ostilità specifici ma reali esigenze di ordine pratico quali la possibilità di ottenere una carta di identità o di procedere in maniera spedita alla vita quotidiana del minore.
Le visite tra e il padre saranno liberamente regolamentate, invitando la madre a facilitare Per_1
i rapporti del minore anche per il tramite della ON paterna, come, peraltro, già sta accadendo.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Con riguardo al mantenimento, il resistente contribuirà, nei limiti delle proprie possibilità, con il versamento di euro 350,00 mensili, secondo quanto richiesto dalla ricorrente e tenendo conto del fatto che non frequenta il padre nella maniera più assoluta, con spese straordinarie al 50%. Per_1
Alla madre va riconosciuto integralmente l'assegno unico familiare.
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre del Parte_2
figlio . Persona_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno disciplinate come da dispositivo.
P. Q. M.
- affida il figlio minore n. ad Avellino il 9.2.2020 in via esclusiva alla madre Persona_2 [...]
; Parte_2
dispone che versi per il mantenimento del minore la somma di euro 350,00 mensili;
Controparte_1 dispone che le spese straordinarie siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino in data 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
dispone che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla madre Parte_2
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2100,00 oltre Iva e cpa nonché Controparte_1
spese generali al 15% da versarsi in favore dell'Erario stante la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato di Parte_2
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 22/12/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 2143/2025 R.G., avente ad oggetto " regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale” e vertente
TRA
nata Pomigliano D'Arco il 09.10.1991 Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Paola De Vito,
RICORRENTE
E
n. ad Atripalda il 25.6.1987, c.f Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Parere del PM acquisito in data 25.7.2025. Con ricorso del 18.7.2025, ha esposto di avere avuto una relazione Parte_2
sentimentale con , dalla quale è nato il figlio , in data 09.02.2020 ad Controparte_1 Per_1
Avellino, riconosciuto da entrambi i genitori alla nascita;
che le parti si sono lasciate da oltre tre anni e mezzo, senza che tra le stesse sia stato formalizzato alcun accordo in merito all'affidamento e al mantenimento del figlio;
che dalla data della fine della relazione, il minore vive stabilmente con la madre, unico genitore che se ne prende cura sia sul piano affettivo che materiale, salvo sporadici incontri con il bambino;
che il padre, , ha progressivamente cessato ogni forma di Controparte_1
interessamento nei confronti del figlio, disinteressandosi completamente del suo benessere, della sua crescita e delle sue esigenze quotidiane;
che non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento del bambino, né ha sostenuto economicamente le spese straordinarie;
che la attualmente Parte_2
percepisce esclusivamente il 100% dell'assegno unico universale e il sussidio ADI pari a € 850,00,
mentre non percepisce nulla dal suo ex compagno per il mantenimento di;
che il Per_1 [...]
lavora presso il bar Abis Caffè; che ad oggi, nessun provvedimento giudiziario regola CP_1
l'affidamento né il contributo al mantenimento del minore;
che il comportamento del denota CP_1
un disinteresse nei confronti del figlio, con gravi ricadute sul piano educativo, affettivo ed economico,
tali da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre.
Tanto premesso ha chiesto:
“1)Disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, sig.ra Per_1 Parte_2
, con ogni conseguente potere decisionale in merito all'educazione, istruzione, salute e
[...]
residenza del minore e disporre il collocamento del minore presso la madre;
2) In via subordinata subordinata, disporre l'affidamento condiviso e disporre comunque il
collocamento del minore presso la madre;
3) Stabilire un assegno mensile di mantenimento in favore del minore a carico del padre, sig.
, nella misura non inferiore di € 350,00 mensili o somma maggiore da Controparte_1
determinarsi in via equitativa in base alla capacità reddituale del resistente, oltre al 50% delle spese
straordinarie da concordarsi preventivamente ove possibile;
4) Stabilire che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre;
5) Ordinare al resistente il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale
aggiornata, compresa la certificazione del reddito da lavoro dipendente presso “Abis Cafè”;
6) Disporre ogni altra misura ritenuta utile alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 337-ter e
seguenti c.c.”
All'udienza del 10.12.2025, dopo l'ascolto della parte, la causa è stata riservata in decisione.
Va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
La richiesta di affido esclusivo va certamente accolta.
Dall'ascolto della ricorrente è emerso in maniera chiara e serena come viva con la Per_1
mamma la quale non ha più alcun rapporto con il padre sostanzialmente dalla nascita.
All'udienza citata, la madre è apparsa molto serena ed equilibrata, riferendo di continuare ad avere rapporti con la mamma del resistente, ossia con la ON di , la quale probabilmente ogni Per_1
tanto porta il nipotino a salutare il papà che lavora presso un bar di Avellino come dipendente.
Il disinteresse del resistente rende necessaria una regolamentazione da parte del Tribunale della situazione prospettata dalla ricorrente, affinché la stessa possa gestire al meglio le esigenze che possano occorrere al minore.
D'altra parte, non emergono motivi di ostilità specifici ma reali esigenze di ordine pratico quali la possibilità di ottenere una carta di identità o di procedere in maniera spedita alla vita quotidiana del minore.
Le visite tra e il padre saranno liberamente regolamentate, invitando la madre a facilitare Per_1
i rapporti del minore anche per il tramite della ON paterna, come, peraltro, già sta accadendo.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Con riguardo al mantenimento, il resistente contribuirà, nei limiti delle proprie possibilità, con il versamento di euro 350,00 mensili, secondo quanto richiesto dalla ricorrente e tenendo conto del fatto che non frequenta il padre nella maniera più assoluta, con spese straordinarie al 50%. Per_1
Alla madre va riconosciuto integralmente l'assegno unico familiare.
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre del Parte_2
figlio . Persona_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno disciplinate come da dispositivo.
P. Q. M.
- affida il figlio minore n. ad Avellino il 9.2.2020 in via esclusiva alla madre Persona_2 [...]
; Parte_2
dispone che versi per il mantenimento del minore la somma di euro 350,00 mensili;
Controparte_1 dispone che le spese straordinarie siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino in data 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
dispone che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla madre Parte_2
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2100,00 oltre Iva e cpa nonché Controparte_1
spese generali al 15% da versarsi in favore dell'Erario stante la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato di Parte_2
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 22/12/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)