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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 9058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9058 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42206/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO NONA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Valentina Maderna Giudice dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42206/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALANO Parte_1 C.F._1
MAJEVA PIERA, presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti Parte ricorrente contrp
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti C.F._3
Parte resistente
nata in data [...] a Milano, in [...] curatore speciale avv. Controparte_3
ZI SI BR NI che la rappresenta e difende in proprio ex art 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2023
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE PRECISATE ALL'UDIENZA DELL'11 GIUGNO 2024 Dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, tenuto conto delle richieste del curatore speciale le parti chiedono congiuntamente 1. Affido super esclusivo di alla mamma 2. Allo stato il padre ha CP_3 rinunciato ad incontrare la bambina Se e quando mostrerà serio impegno alla ripresa/costruzione della relazione i genitori concordano che questa sarà gestita e regolamentata dai SS nei limiti in cui mostri serio impegno previe le valutazioni opportune prevedendo che in una prima fase la costruzione
pagina 1 di 9 della relazione avvenga;
3. La casa famigliare viene assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con;
4. L'AUU universale alla madre 5. Il padre contribuirà nel mantenimento di CP_3 CP_3 versando alla madre l'importo di 300,00 euro con decorrenza dal deposito del ricorso oltre al 50 % delle spese extra assegno per la minore che non necessitano di preventivo accordo;
6. Le parti danno atto che al fine di risolvere la crisi famigliare, previa interlocuzione con l'Istituto di credito nei limiti in cui il sia liberato dagli impegni restitutori connessi al contratto di mutuo sottoscritto, Pt_1 questi si impegna a cadere la quota parte di proprietà dell'immobile di AN, via Assisi 6 unitamente alle pertinenze a la senza pagamento di alcun corrispettivo. I coniugi si Parte_2 impegnano a formalizzare, alla ricorrenza delle condizioni liberatorie indicate, la cessione con atto pubblico notarile da stipulare entro 90 giorni dalla sentenza.
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 29 OTTOBRE 2025 Per la parte ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare: 1) Confermare l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento anche ai fini della residenza anagrafica, Controparte_3 presso l'abitazione materna;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. 2) Confermare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle modalità e alle tempistiche di incontro padre -figlia con specifica delega ai Servizi Sociali del Comune di AN o di altro eventuale comune di residenza, i quali, in collaborazione con le competenti ASST, se e quando il padre dovesse manifestare seria volontà di instaurare una relazione con la figlia, provvederanno a scandire tempi e modalità di frequentazione secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, compreso eventualmente lo spazio neutro, nel rispetto del benessere psicofisico della minore, con espressa delega a modificare/sospendere le frequentazioni padre/figlia qualora ritenute non rispondenti agli interessi di quest' ultima. 3) Confermare l'assegnazione alla madre, , della casa familiare sita in Via Assisi n. 6, Controparte_1
AN (MI). 4) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento Parte_1 per la figlia di Euro 200,00 al mese, da corrispondersi alla Signora in via CP_3 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno per la minore come da Linee Guida del Tribunale di Milano in vigore da giugno 2025. 5) Disporre che l'AUU venga percepito per intero dalla madre, affidataria esclusiva della minore. Per la parte resistente L'avv. Severgnini precisa le conclusioni sulla genitorialità concordemente con controparte;
in ordine al profilo economico, in via principale, chiede porsi a carico del sig. il contributo al Pt_1 pagina 2 di 9 mantenimento nella misura omnicomprensiva di 400 euro e la conferma della percezione dell'AUF da parte della madre, in subordine chiede la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in data 11 giugno 2025. Per il curatore speciale Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare: 1) Confermare l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento anche ai fini della residenza anagrafica, Controparte_3 presso l'abitazione materna;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. 2) Confermare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle modalità e alle tempistiche di incontro padre-figlia con specifica delega ai Servizi Sociali del Comune di AN o di altro eventuale comune di residenza, i quali, in collaborazione con le competenti se e quando il padre dovesse manifestare seria volontà di instaurare una relazione con la figlia, provvederanno a scandire tempi e modalità di frequentazione secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, compreso eventualmente lo spazio neutro, nel rispetto del benessere psicofisico della minore, con espressa delega a modificare/sospendere le frequentazioni padre/figlia qualora ritenute non rispondenti agli interessi di quest' ultima. 3) Confermare l'assegnazione alla madre, , della casa familiare sita in Via Assisi n. 6, AN Controparte_1
(MI). 4) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la Parte_1 figlia di Euro di 3 300,00 al mese, da corrispondersi alla Signora in via CP_3 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno per la minore come da Linee Guida del Tribunale di Milano in vigore da giugno 2025. 5) Disporre che l'AUU venga percepito per intero dalla madre, affidataria esclusiva della minore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo I coniugi si sono sposati a RHO (MI) con rito concordatario in data 07/07/2022; l'atto di matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di Rho al n. 17 Parte II Serie A.
3. Dall'unione è nata, prima del matrimonio in data 9 marzo 2018 a Milano, la figlia CP_3
Con ricorso ex art. 473bis 49 c.p.c. del 28 novembre 2023, il sig. ha chiesto pronunciarsi la Pt_1 separazione personale e, al maturarsi dei presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig. CP_1
Il ricorrente ha chiesto altresì: i. l'affido super-esclusivo della figlia alla madre, ii. il CP_3 collocamento della minore presso la madre, iii. che la frequentazione padre-figlia avvenisse compatibilmente agli impegni della minore previa richiesta alla madre;
iv. la ripartizione con la sig.
delle spese extra-assegno, nella misura del 50% ciascuno v. un contributo al mantenimento Pt_1 pagina 3 di 9 della figlia da porsi a proprio carico nella misura di 250 euro, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
vi. l'assegnazione della casa familiare alla madre. Con comparsa di costituzione del 14 maggio 2024, la resistente in via principale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Parte_1
in relazione alla figlia minore in via subordinata, la resistente ha chiesto
[...] Controparte_3
l'affido super-esclusivo della figlia minore, il suo collocamento presso di sé, che la frequentazione padre-figlia avvenisse in luogo neutro, un contributo al mantenimento da porsi a carico del padre nella misura di € 400,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. La resistente ha chiesto altresì di condannare il ricorrente al versamento in proprio favore di una somma di 400 euro al mese, a decorrere da marzo 2023, epoca in cui il ha abbandonato la casa coniugale, sino alla data della Pt_1 costituzione in giudizio della sig. con condanna del ricorrente al pagamento dei compensi CP_1 professionali, spese generali e accessori fiscali. All'udienza del 14 maggio 2024, le parti hanno chiesto concordemente la nomina di un curatore speciale, vista la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla resistente;
il Giudice delegato ha provveduto in conformità, rinviando il procedimento all'udienza dell'11 giugno 2024. All'udienza dell'11 giugno 2024, il Giudice Delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed i coniugi hanno chiesto congiuntamente
1. Affido super esclusivo di alla mamma CP_3
2. Allo stato il padre ha rinunciato ad incontrare la bambina Se e quando mostrerà serio impegno alla ripresa/costruzione della relazione i genitori concordano che questa sarà gestita e regolamentata dai SS nei limiti in cui mostri serio impegno previe le valutazioni opportune prevedendo che in una prima fase la costruzione della relazione avvenga;
3. La casa famigliare ( di cui i coniugi sono comproprietari) viene assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con CP_3
4. L'AUU universale alla madre
5. Il padre contribuirà nel mantenimento di versando alla madre l'importo di 300,00 euro con CP_3 decorrenza dal deposito del ricorso oltre al 50 % delle spese extra assegno per la minore che non necessitano di preventivo accordo;
6. Le parti danno atto che al fine di risolvere la crisi famigliare, previa interlocuzione con l'Istituto di credito nei limiti in cui il sia liberato dagli impegni restitutori connessi al contratto di mutuo Pt_1 sottoscritto, questi si impegna a cedere la quota parte di proprietà dell'immobile di AN, via Assisi 6 unitamente alle pertinenze a la senza pagamento di alcun corrispettivo. I coniugi si Parte_2 impegnano a formalizzare, alla ricorrenza delle condizioni liberatorie indicate, la cessione con atto pubblico notarile da stipulare entro 90 giorni dalla sentenza;
pagina 4 di 9 I procuratori e il curatore precisano le conclusioni come da congiunte determinazioni delle parti chiedendo che la causa sia rimessa sul ruolo del giudice delegato per le pronuncia di divorzio Alla medesima udienza, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferirne al Collegio. Con sentenza parziale n. 6469/2024 del 25 giugno 2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore conformemente agli accordi raggiunti dalle parti in udienza, come riportati in epigrafe. Con ordinanza del 25 giugno 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per quel che riguarda la domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza dell'8 luglio 2025, attesa l'impossibilità del ricorrente di comparire per motivi di salute, è stato disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 14 ottobre 2025. All'udienza del 14 ottobre 2025, presente solo il ha confermato di voler divorziare e le parti Pt_1 hanno precisato congiuntamente con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo un breve rinvio dell'udienza nella pendenza di trattative tese ad addivenire ad una soluzione concordata anche sotto il profilo del contributo al mantenimento in favore della figlia minore da porre a carico del ricorrente. All'udienza del 29 ottobre 2025, le parti hanno rappresentato di non essere potuti addivenire ad una soluzione transattiva sotto il profilo economico. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale, trattenendo poi la causa in decisione.
2. Sulla domanda di separazione personale Con sentenza parziale n. 6469/2024 del 25 giugno 2024 irrevocabile il 22 maggio 2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi: le doglianze esposte dalle parti nei relativi scritti difensivi ed in udienza sono infatti state ritenute tali rivelare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 c.c.
3. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono infatti stati autorizzati a vivere separati in data 11 giugno 2024 e la separazione personale è stata pronunciata con sentenza parziale n. 6469/2024 del 25 giugno 2024 irrevocabile il 22 maggio 2025. Si è protratto lo stato di separazione legale tra le parti per il periodo previsto dalla legge, pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra le parti vi sia stata successiva riconciliazione e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
4. Sulla responsabilità genitoriale e sull'assegnazione della casa familiare In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 14 ottobre 2025, ritenendo che l'assetto ivi delineato –
pagina 5 di 9 peraltro coerente con quello adottato in sede di separazione personale dei coniugi - rappresenti quello maggiormente rispondente al superiore interesse della figlia minore. La regolamentazione predetta appare quella più coerente con i trascorsi del nucleo familiare: sin dalla nascita di nel 2018, infatti, il padre ha avuto rapporti pressocché inesistenti con la figlia che ha CP_3 provveduto a riconoscere solo quattro anni dopo la nascita e con la quale ha convissuto solo per un breve frangente, ovvero dal 2022 – anno in cui ha sposato la sig. – sino al definitivo CP_1 abbandono della casa familiare nel marzo 2023, momento questo a decorrere dal quale il ricorrente non ha più ha coltivato alcun tipo di relazione con la minore, integralmente “affidata” all'accudimento e alle cure della sola madre. Ne deriva pertanto che sarà affidata in via super-esclusiva alla madre e collocata presso CP_3 quest'ultima a cui si dispone assegnarsi la casa familiare.
5. Sul mantenimento della prole In ordine al contributo al mantenimento della figlia minore, è stato posto a carico del padre ricorrente un contributo a titolo di mantenimento indiretto nella misura di 300 euro, oltre rivalutazione ed il 50% delle spese-extra assegno così come previste dalle Linee Guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano in data 14 novembre 2017, con devoluzione alla madre dell'intero AUF. Tale previsione è stata dettata in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza dell'11 giugno 2024, accordi questi ritenuti dal Tribunale rispondenti agli interessi della minore e coerenti con la condizione reddituale e patrimoniale dei coniugi. In sede di precisazione delle conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio, le parti hanno avanzato domande discordanti quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia il ricorrente, infatti, ha chiesto di ridurre il contributo al mantenimento indiretto così come CP_3 determinato dalla sentenza separativa, rappresentando di avere, oltre a altri quattro figli da CP_3 mantenere: due gemelli, nati nel 2024, con lui conviventi e mantenuti in maniera diretta ed altre due figlie – avute da una precedente relazione – che egli già contribuisce a mantenere indirettamente con un contributo – versato dal datore di lavoro – di euro 500. La resistente, a riprova della capacità economica del , ha rappresentato l'acquisto di un Pt_1 immobile da lui adibito a casa familiare in cui convive con l'attuale compagna e gli ultimogeniti ed evidenziando le abitudini dispendiose a cui il ricorrente è solito dedicarsi, ha chiesto in via principale, l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia nella misura omnicomprensiva di 400 CP_3 euro o, in subordine, la conferma di quanto stabilito nella sentenza separativa. Il curatore speciale, invece, rilevando che il ricorrente in sede separativa ha concordato con controparte per la corresponsione di un contributo al mantenimento pari a 300 euro, oltre spese-extra assegno in un momento in cui era già prevista la nascita dei gemelli ultimogeniti, ha chiesto la conferma di quanto statuito sotto il profilo economico nella sentenza di separazione personale. Ebbene, in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento si osserva quanto segue. Il sig. lavora come impiegato presso l'Azienda di Trasporti milanese (ATM), percependo uno Pt_1 stipendio lordo di euro 1735 mensili (cfr. buste paga prodotte dal ricorrente in data 29 settembre 2025), pagina 6 di 9 da cui dev'essere detratto il contributo al mantenimento indiretto pari a 500 euro per due figlie avute da una precedente relazione e versato direttamente dal datore di lavoro (circostanza questa desumibile per tabulas dalla lettura delle stesse buste paga prodotte dal ricorrente). Dal punto di vista dei costi abitativi sostenuti dal ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato di corrispondere un canone locatizio mensile di 600 euro, producendo a sostegno di quanto riferito l'attestazione di avvenuta registrazione del contratto di locazione asseritamente concluso in data 1 settembre 2024 con durata sino al 31 agosto 2025, che tuttavia non è stato prodotto. E' gravato al pari della moglie resistente di un obbligo restitutorio in favore dell'Istituto di credito relativo all'acquisto della casa famigliare assegnata alla moglie rispetto alla quale non risultano adempiuti gli accordi raggiunti Dall'esame degli estratti conto prodotti dal ricorrente – peraltro solo a partire dal dicembre 2024 -egli non risulta possedere risparmi. L'apparente esiguità delle risorse del non gli ha impedito però - come dimostrato dalla Pt_1 produzione della parte resistente del 17 ottobre 2025, su cui nulla ha osservato il ricorrente - di acquistare, in data 9 novembre 2023, senza ricorrere a prestiti bancari, un immobile nel Comune di Cassago Magnago, deviando gli effetti dell'acquisto alla figlia e riservandosi “il Persona_1 diritto di abitazione vita natural durante” (cfr. atto di compravendita prodotto dalla parte resistente in data 17 ottobre 2025) nello stesso immobile. Tale circostanza fattuale, a fronte del silenzio serbato sul punto dal ricorrente, lascia presumere che il possa fare affidamento su risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate al Tribunale e che, in Pt_1 ogni caso, essendosi riservato nell'immobile acquistato “il diritto di abitazione vita natural durante”, non sostenga i costi abitativi dichiarati, consistenti nel pagamento di un canone locatizio di 600 euro mensili, di cui peraltro non v'è traccia negli estratti conto prodotti dal ricorrente (cfr. estratti conto prodotti dal ricorrente in data 21 ottobre 2025). La sig. dal canto suo, lavora come cassiera percependo uno stipendio di circa 900/1000 CP_1 euro mensili, vive nella casa familiare di cui è comproprietaria con il a lei assegnata;
Pt_1 sull'immobile grava un mutuo ipotecario, in relazione al quale l'istituto di credito mutuatario ha notificato alle parti un pignoramento immobiliare a fronte dell'inadempimento dei proprietari mutuanti all'obbligo restitutorio convenuto nel contratto di mutuo. Dall'esame della scarna documentazione economica prodotta dalla sig. – difetta infatti la CP_1 dichiarazione ex art. 473bis 18 c.p.c. redatta secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano, così come le dichiarazioni dei redditi della resistente, risultando solo quella relativa all'anno d'imposta 2020 – non risulta che parte resistente possegga risparmi o abbia altre fonti di reddito. La madre, in qualità di affidataria esclusiva della minore percepisce l'intero AUF pari a circa 200 euro mensili Tanto premesso, considerata l'esiguità delle risorse economiche su cui entrambe le parti possono fare affidamento, considerato altresì che il sig. debba provvedere, oltre che al mantenimento Pt_1 indiretto di anche a quello di altri quattro figli, di cui due poco più che neonati, tenuto conto CP_3 tuttavia dell'acquisto – da parte del – di un immobile rispetto al quale ha riservato a se stesso Pt_1 il diritto di abitazione “vita natural durante” e nel quale dunque si presume viva senza sopportare alcun pagina 7 di 9 ulteriore costo abitativo, pare equo porre confermare quanto già stabilito dal Giudice Delegato e porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento indiretto della figlia nella misura di 300 CP_3 euro, limitando però al 50% la contribuzione nelle sole spese extra assegno relative a spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale presso strutture pubbliche e alle seguenti spese scolastiche iscrizione a scuola, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite rientranti nell'ordinaria programmazione didattica, debitamente documentate. Tale previsione si rende necessaria alla luce dell'esiguità degli introiti su cui, benché così si provveda, potrà fare affidamento il e della necessità di semplificare il recupero da parte della madre: Pt_1 anche ammettendo, infatti, che il ricorrente non sopporti i costi abitativi dichiarati, rimane il fatto che il proprio reddito netto pari a circa 1700 euro – decurtato il mantenimento di 500 euro erogato in favore delle altre due figlie, quello di 300 euro erogato in favore della figlia comprensivo di gran CP_3 parte delle spese extra assegno, e detratti i costi necessari al mantenimento dei due ultimi nati, conviventi con il ricorrente – rasenti, già così considerato, un limite minimo al di sotto del quale non pare equo scendere.
Spese di lite Sebbene le parti, in sede di scioglimento del matrimonio, non siano giunte ad una soluzione concordata sotto il profilo economico, non può non notarsi come nel corso dell'intero procedimento – pur muovendo da pretese distanti l'un l'altra – siano riuscite a comporre la controversia addivenendo ad una soluzione condivisa sulla totalità degli aspetti legati alla responsabilità genitoriale, mostrando così una fattiva collaborazione nell'interesse della figlia minore e giustificando pertanto l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile il 07/07/2022 a Rho (MI), atto iscritto
[...] nei registri dello Stato Civile del Comune di Rho (MI) atto n. 17 parte II serie A, anno 2022; 2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e , atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Rho (MI) atto n. 17 parte II serie A, anno 2022; 3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Dispone l'affidamento in via super esclusiva della figlia alla madre, con Controparte_3 collocamento anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior pagina 8 di 9 interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza;
5. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a modalità e tempistiche di incontro di con il padre, con speculare delega ai SS del Comune di CP_3
AN i quali, in collaborazione con le competenti ASST, se e quando il padre dovesse manifestare seria volontà di instaurare una relazione con la figlia, provvederanno a scandire tempi e modalità di frequentazione secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, compreso eventualmente lo spazio neutro, nel rispetto del benessere psicofisico della minore, con espressa delega a modificare/sospendere le frequentazioni padre/figlia qualora ritenute non rispondenti agli interessi di quest' ultima.
6. Assegna la casa familiare in via Assisi n.6, AN (MI) alla madre;
Controparte_1
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
mediante versamento con decorrenza dal deposito del ricorso ed entro il Controparte_3 giorno 5 di ogni mese dell'importo di 300 euro, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, prima rivalutazione dicembre 2024
8. Pone a carico di l'obbligo di sostenere nella misura del 50% le spese Parte_1 extra assegno relative a spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale presso strutture pubbliche e alle seguenti spes scolastiche iscrizione a scuola, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite rientranti nell'ordinaria programmazione didattica, debitamente documentate;
9. Dispone che l'AUU sia integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della figlia minore così come tutte le altri elargizioni a favore della minore;
10. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Delmonte dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO NONA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente dott. Valentina Maderna Giudice dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42206/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALANO Parte_1 C.F._1
MAJEVA PIERA, presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti Parte ricorrente contrp
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) presso cui ha eletto domicilio giusta procura in atti C.F._3
Parte resistente
nata in data [...] a Milano, in [...] curatore speciale avv. Controparte_3
ZI SI BR NI che la rappresenta e difende in proprio ex art 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2023
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE PERSONALE PRECISATE ALL'UDIENZA DELL'11 GIUGNO 2024 Dopo ampia interlocuzione con il Tribunale, tenuto conto delle richieste del curatore speciale le parti chiedono congiuntamente 1. Affido super esclusivo di alla mamma 2. Allo stato il padre ha CP_3 rinunciato ad incontrare la bambina Se e quando mostrerà serio impegno alla ripresa/costruzione della relazione i genitori concordano che questa sarà gestita e regolamentata dai SS nei limiti in cui mostri serio impegno previe le valutazioni opportune prevedendo che in una prima fase la costruzione
pagina 1 di 9 della relazione avvenga;
3. La casa famigliare viene assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con;
4. L'AUU universale alla madre 5. Il padre contribuirà nel mantenimento di CP_3 CP_3 versando alla madre l'importo di 300,00 euro con decorrenza dal deposito del ricorso oltre al 50 % delle spese extra assegno per la minore che non necessitano di preventivo accordo;
6. Le parti danno atto che al fine di risolvere la crisi famigliare, previa interlocuzione con l'Istituto di credito nei limiti in cui il sia liberato dagli impegni restitutori connessi al contratto di mutuo sottoscritto, Pt_1 questi si impegna a cadere la quota parte di proprietà dell'immobile di AN, via Assisi 6 unitamente alle pertinenze a la senza pagamento di alcun corrispettivo. I coniugi si Parte_2 impegnano a formalizzare, alla ricorrenza delle condizioni liberatorie indicate, la cessione con atto pubblico notarile da stipulare entro 90 giorni dalla sentenza.
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 29 OTTOBRE 2025 Per la parte ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare: 1) Confermare l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento anche ai fini della residenza anagrafica, Controparte_3 presso l'abitazione materna;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. 2) Confermare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle modalità e alle tempistiche di incontro padre -figlia con specifica delega ai Servizi Sociali del Comune di AN o di altro eventuale comune di residenza, i quali, in collaborazione con le competenti ASST, se e quando il padre dovesse manifestare seria volontà di instaurare una relazione con la figlia, provvederanno a scandire tempi e modalità di frequentazione secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, compreso eventualmente lo spazio neutro, nel rispetto del benessere psicofisico della minore, con espressa delega a modificare/sospendere le frequentazioni padre/figlia qualora ritenute non rispondenti agli interessi di quest' ultima. 3) Confermare l'assegnazione alla madre, , della casa familiare sita in Via Assisi n. 6, Controparte_1
AN (MI). 4) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento Parte_1 per la figlia di Euro 200,00 al mese, da corrispondersi alla Signora in via CP_3 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno per la minore come da Linee Guida del Tribunale di Milano in vigore da giugno 2025. 5) Disporre che l'AUU venga percepito per intero dalla madre, affidataria esclusiva della minore. Per la parte resistente L'avv. Severgnini precisa le conclusioni sulla genitorialità concordemente con controparte;
in ordine al profilo economico, in via principale, chiede porsi a carico del sig. il contributo al Pt_1 pagina 2 di 9 mantenimento nella misura omnicomprensiva di 400 euro e la conferma della percezione dell'AUF da parte della madre, in subordine chiede la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati in data 11 giugno 2025. Per il curatore speciale Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare: 1) Confermare l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, con collocamento anche ai fini della residenza anagrafica, Controparte_3 presso l'abitazione materna;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. 2) Confermare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle modalità e alle tempistiche di incontro padre-figlia con specifica delega ai Servizi Sociali del Comune di AN o di altro eventuale comune di residenza, i quali, in collaborazione con le competenti se e quando il padre dovesse manifestare seria volontà di instaurare una relazione con la figlia, provvederanno a scandire tempi e modalità di frequentazione secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, compreso eventualmente lo spazio neutro, nel rispetto del benessere psicofisico della minore, con espressa delega a modificare/sospendere le frequentazioni padre/figlia qualora ritenute non rispondenti agli interessi di quest' ultima. 3) Confermare l'assegnazione alla madre, , della casa familiare sita in Via Assisi n. 6, AN Controparte_1
(MI). 4) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per la Parte_1 figlia di Euro di 3 300,00 al mese, da corrispondersi alla Signora in via CP_3 Controparte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno per la minore come da Linee Guida del Tribunale di Milano in vigore da giugno 2025. 5) Disporre che l'AUU venga percepito per intero dalla madre, affidataria esclusiva della minore.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo I coniugi si sono sposati a RHO (MI) con rito concordatario in data 07/07/2022; l'atto di matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato Civile di Rho al n. 17 Parte II Serie A.
3. Dall'unione è nata, prima del matrimonio in data 9 marzo 2018 a Milano, la figlia CP_3
Con ricorso ex art. 473bis 49 c.p.c. del 28 novembre 2023, il sig. ha chiesto pronunciarsi la Pt_1 separazione personale e, al maturarsi dei presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig. CP_1
Il ricorrente ha chiesto altresì: i. l'affido super-esclusivo della figlia alla madre, ii. il CP_3 collocamento della minore presso la madre, iii. che la frequentazione padre-figlia avvenisse compatibilmente agli impegni della minore previa richiesta alla madre;
iv. la ripartizione con la sig.
delle spese extra-assegno, nella misura del 50% ciascuno v. un contributo al mantenimento Pt_1 pagina 3 di 9 della figlia da porsi a proprio carico nella misura di 250 euro, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
vi. l'assegnazione della casa familiare alla madre. Con comparsa di costituzione del 14 maggio 2024, la resistente in via principale ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Parte_1
in relazione alla figlia minore in via subordinata, la resistente ha chiesto
[...] Controparte_3
l'affido super-esclusivo della figlia minore, il suo collocamento presso di sé, che la frequentazione padre-figlia avvenisse in luogo neutro, un contributo al mantenimento da porsi a carico del padre nella misura di € 400,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Milano. La resistente ha chiesto altresì di condannare il ricorrente al versamento in proprio favore di una somma di 400 euro al mese, a decorrere da marzo 2023, epoca in cui il ha abbandonato la casa coniugale, sino alla data della Pt_1 costituzione in giudizio della sig. con condanna del ricorrente al pagamento dei compensi CP_1 professionali, spese generali e accessori fiscali. All'udienza del 14 maggio 2024, le parti hanno chiesto concordemente la nomina di un curatore speciale, vista la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla resistente;
il Giudice delegato ha provveduto in conformità, rinviando il procedimento all'udienza dell'11 giugno 2024. All'udienza dell'11 giugno 2024, il Giudice Delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed i coniugi hanno chiesto congiuntamente
1. Affido super esclusivo di alla mamma CP_3
2. Allo stato il padre ha rinunciato ad incontrare la bambina Se e quando mostrerà serio impegno alla ripresa/costruzione della relazione i genitori concordano che questa sarà gestita e regolamentata dai SS nei limiti in cui mostri serio impegno previe le valutazioni opportune prevedendo che in una prima fase la costruzione della relazione avvenga;
3. La casa famigliare ( di cui i coniugi sono comproprietari) viene assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con CP_3
4. L'AUU universale alla madre
5. Il padre contribuirà nel mantenimento di versando alla madre l'importo di 300,00 euro con CP_3 decorrenza dal deposito del ricorso oltre al 50 % delle spese extra assegno per la minore che non necessitano di preventivo accordo;
6. Le parti danno atto che al fine di risolvere la crisi famigliare, previa interlocuzione con l'Istituto di credito nei limiti in cui il sia liberato dagli impegni restitutori connessi al contratto di mutuo Pt_1 sottoscritto, questi si impegna a cedere la quota parte di proprietà dell'immobile di AN, via Assisi 6 unitamente alle pertinenze a la senza pagamento di alcun corrispettivo. I coniugi si Parte_2 impegnano a formalizzare, alla ricorrenza delle condizioni liberatorie indicate, la cessione con atto pubblico notarile da stipulare entro 90 giorni dalla sentenza;
pagina 4 di 9 I procuratori e il curatore precisano le conclusioni come da congiunte determinazioni delle parti chiedendo che la causa sia rimessa sul ruolo del giudice delegato per le pronuncia di divorzio Alla medesima udienza, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferirne al Collegio. Con sentenza parziale n. 6469/2024 del 25 giugno 2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e regolamentata la responsabilità genitoriale in relazione alla figlia minore conformemente agli accordi raggiunti dalle parti in udienza, come riportati in epigrafe. Con ordinanza del 25 giugno 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per quel che riguarda la domanda di scioglimento del matrimonio. All'udienza dell'8 luglio 2025, attesa l'impossibilità del ricorrente di comparire per motivi di salute, è stato disposto il rinvio del procedimento all'udienza del 14 ottobre 2025. All'udienza del 14 ottobre 2025, presente solo il ha confermato di voler divorziare e le parti Pt_1 hanno precisato congiuntamente con riguardo all'esercizio della responsabilità genitoriale, chiedendo un breve rinvio dell'udienza nella pendenza di trattative tese ad addivenire ad una soluzione concordata anche sotto il profilo del contributo al mantenimento in favore della figlia minore da porre a carico del ricorrente. All'udienza del 29 ottobre 2025, le parti hanno rappresentato di non essere potuti addivenire ad una soluzione transattiva sotto il profilo economico. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ordinato la discussione orale, trattenendo poi la causa in decisione.
2. Sulla domanda di separazione personale Con sentenza parziale n. 6469/2024 del 25 giugno 2024 irrevocabile il 22 maggio 2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi: le doglianze esposte dalle parti nei relativi scritti difensivi ed in udienza sono infatti state ritenute tali rivelare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 c.c.
3. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono infatti stati autorizzati a vivere separati in data 11 giugno 2024 e la separazione personale è stata pronunciata con sentenza parziale n. 6469/2024 del 25 giugno 2024 irrevocabile il 22 maggio 2025. Si è protratto lo stato di separazione legale tra le parti per il periodo previsto dalla legge, pertanto ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra le parti vi sia stata successiva riconciliazione e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
4. Sulla responsabilità genitoriale e sull'assegnazione della casa familiare In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 14 ottobre 2025, ritenendo che l'assetto ivi delineato –
pagina 5 di 9 peraltro coerente con quello adottato in sede di separazione personale dei coniugi - rappresenti quello maggiormente rispondente al superiore interesse della figlia minore. La regolamentazione predetta appare quella più coerente con i trascorsi del nucleo familiare: sin dalla nascita di nel 2018, infatti, il padre ha avuto rapporti pressocché inesistenti con la figlia che ha CP_3 provveduto a riconoscere solo quattro anni dopo la nascita e con la quale ha convissuto solo per un breve frangente, ovvero dal 2022 – anno in cui ha sposato la sig. – sino al definitivo CP_1 abbandono della casa familiare nel marzo 2023, momento questo a decorrere dal quale il ricorrente non ha più ha coltivato alcun tipo di relazione con la minore, integralmente “affidata” all'accudimento e alle cure della sola madre. Ne deriva pertanto che sarà affidata in via super-esclusiva alla madre e collocata presso CP_3 quest'ultima a cui si dispone assegnarsi la casa familiare.
5. Sul mantenimento della prole In ordine al contributo al mantenimento della figlia minore, è stato posto a carico del padre ricorrente un contributo a titolo di mantenimento indiretto nella misura di 300 euro, oltre rivalutazione ed il 50% delle spese-extra assegno così come previste dalle Linee Guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano in data 14 novembre 2017, con devoluzione alla madre dell'intero AUF. Tale previsione è stata dettata in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza dell'11 giugno 2024, accordi questi ritenuti dal Tribunale rispondenti agli interessi della minore e coerenti con la condizione reddituale e patrimoniale dei coniugi. In sede di precisazione delle conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio, le parti hanno avanzato domande discordanti quanto alla determinazione del contributo al mantenimento della figlia il ricorrente, infatti, ha chiesto di ridurre il contributo al mantenimento indiretto così come CP_3 determinato dalla sentenza separativa, rappresentando di avere, oltre a altri quattro figli da CP_3 mantenere: due gemelli, nati nel 2024, con lui conviventi e mantenuti in maniera diretta ed altre due figlie – avute da una precedente relazione – che egli già contribuisce a mantenere indirettamente con un contributo – versato dal datore di lavoro – di euro 500. La resistente, a riprova della capacità economica del , ha rappresentato l'acquisto di un Pt_1 immobile da lui adibito a casa familiare in cui convive con l'attuale compagna e gli ultimogeniti ed evidenziando le abitudini dispendiose a cui il ricorrente è solito dedicarsi, ha chiesto in via principale, l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia nella misura omnicomprensiva di 400 CP_3 euro o, in subordine, la conferma di quanto stabilito nella sentenza separativa. Il curatore speciale, invece, rilevando che il ricorrente in sede separativa ha concordato con controparte per la corresponsione di un contributo al mantenimento pari a 300 euro, oltre spese-extra assegno in un momento in cui era già prevista la nascita dei gemelli ultimogeniti, ha chiesto la conferma di quanto statuito sotto il profilo economico nella sentenza di separazione personale. Ebbene, in ordine alla determinazione del contributo al mantenimento si osserva quanto segue. Il sig. lavora come impiegato presso l'Azienda di Trasporti milanese (ATM), percependo uno Pt_1 stipendio lordo di euro 1735 mensili (cfr. buste paga prodotte dal ricorrente in data 29 settembre 2025), pagina 6 di 9 da cui dev'essere detratto il contributo al mantenimento indiretto pari a 500 euro per due figlie avute da una precedente relazione e versato direttamente dal datore di lavoro (circostanza questa desumibile per tabulas dalla lettura delle stesse buste paga prodotte dal ricorrente). Dal punto di vista dei costi abitativi sostenuti dal ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato di corrispondere un canone locatizio mensile di 600 euro, producendo a sostegno di quanto riferito l'attestazione di avvenuta registrazione del contratto di locazione asseritamente concluso in data 1 settembre 2024 con durata sino al 31 agosto 2025, che tuttavia non è stato prodotto. E' gravato al pari della moglie resistente di un obbligo restitutorio in favore dell'Istituto di credito relativo all'acquisto della casa famigliare assegnata alla moglie rispetto alla quale non risultano adempiuti gli accordi raggiunti Dall'esame degli estratti conto prodotti dal ricorrente – peraltro solo a partire dal dicembre 2024 -egli non risulta possedere risparmi. L'apparente esiguità delle risorse del non gli ha impedito però - come dimostrato dalla Pt_1 produzione della parte resistente del 17 ottobre 2025, su cui nulla ha osservato il ricorrente - di acquistare, in data 9 novembre 2023, senza ricorrere a prestiti bancari, un immobile nel Comune di Cassago Magnago, deviando gli effetti dell'acquisto alla figlia e riservandosi “il Persona_1 diritto di abitazione vita natural durante” (cfr. atto di compravendita prodotto dalla parte resistente in data 17 ottobre 2025) nello stesso immobile. Tale circostanza fattuale, a fronte del silenzio serbato sul punto dal ricorrente, lascia presumere che il possa fare affidamento su risorse ulteriori rispetto a quelle dichiarate al Tribunale e che, in Pt_1 ogni caso, essendosi riservato nell'immobile acquistato “il diritto di abitazione vita natural durante”, non sostenga i costi abitativi dichiarati, consistenti nel pagamento di un canone locatizio di 600 euro mensili, di cui peraltro non v'è traccia negli estratti conto prodotti dal ricorrente (cfr. estratti conto prodotti dal ricorrente in data 21 ottobre 2025). La sig. dal canto suo, lavora come cassiera percependo uno stipendio di circa 900/1000 CP_1 euro mensili, vive nella casa familiare di cui è comproprietaria con il a lei assegnata;
Pt_1 sull'immobile grava un mutuo ipotecario, in relazione al quale l'istituto di credito mutuatario ha notificato alle parti un pignoramento immobiliare a fronte dell'inadempimento dei proprietari mutuanti all'obbligo restitutorio convenuto nel contratto di mutuo. Dall'esame della scarna documentazione economica prodotta dalla sig. – difetta infatti la CP_1 dichiarazione ex art. 473bis 18 c.p.c. redatta secondo le Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano, così come le dichiarazioni dei redditi della resistente, risultando solo quella relativa all'anno d'imposta 2020 – non risulta che parte resistente possegga risparmi o abbia altre fonti di reddito. La madre, in qualità di affidataria esclusiva della minore percepisce l'intero AUF pari a circa 200 euro mensili Tanto premesso, considerata l'esiguità delle risorse economiche su cui entrambe le parti possono fare affidamento, considerato altresì che il sig. debba provvedere, oltre che al mantenimento Pt_1 indiretto di anche a quello di altri quattro figli, di cui due poco più che neonati, tenuto conto CP_3 tuttavia dell'acquisto – da parte del – di un immobile rispetto al quale ha riservato a se stesso Pt_1 il diritto di abitazione “vita natural durante” e nel quale dunque si presume viva senza sopportare alcun pagina 7 di 9 ulteriore costo abitativo, pare equo porre confermare quanto già stabilito dal Giudice Delegato e porre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento indiretto della figlia nella misura di 300 CP_3 euro, limitando però al 50% la contribuzione nelle sole spese extra assegno relative a spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale presso strutture pubbliche e alle seguenti spese scolastiche iscrizione a scuola, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite rientranti nell'ordinaria programmazione didattica, debitamente documentate. Tale previsione si rende necessaria alla luce dell'esiguità degli introiti su cui, benché così si provveda, potrà fare affidamento il e della necessità di semplificare il recupero da parte della madre: Pt_1 anche ammettendo, infatti, che il ricorrente non sopporti i costi abitativi dichiarati, rimane il fatto che il proprio reddito netto pari a circa 1700 euro – decurtato il mantenimento di 500 euro erogato in favore delle altre due figlie, quello di 300 euro erogato in favore della figlia comprensivo di gran CP_3 parte delle spese extra assegno, e detratti i costi necessari al mantenimento dei due ultimi nati, conviventi con il ricorrente – rasenti, già così considerato, un limite minimo al di sotto del quale non pare equo scendere.
Spese di lite Sebbene le parti, in sede di scioglimento del matrimonio, non siano giunte ad una soluzione concordata sotto il profilo economico, non può non notarsi come nel corso dell'intero procedimento – pur muovendo da pretese distanti l'un l'altra – siano riuscite a comporre la controversia addivenendo ad una soluzione condivisa sulla totalità degli aspetti legati alla responsabilità genitoriale, mostrando così una fattiva collaborazione nell'interesse della figlia minore e giustificando pertanto l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio con rito civile il 07/07/2022 a Rho (MI), atto iscritto
[...] nei registri dello Stato Civile del Comune di Rho (MI) atto n. 17 parte II serie A, anno 2022; 2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e , atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di Rho (MI) atto n. 17 parte II serie A, anno 2022; 3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Dispone l'affidamento in via super esclusiva della figlia alla madre, con Controparte_3 collocamento anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. (c.d. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior pagina 8 di 9 interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta di residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza;
5. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a modalità e tempistiche di incontro di con il padre, con speculare delega ai SS del Comune di CP_3
AN i quali, in collaborazione con le competenti ASST, se e quando il padre dovesse manifestare seria volontà di instaurare una relazione con la figlia, provvederanno a scandire tempi e modalità di frequentazione secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, compreso eventualmente lo spazio neutro, nel rispetto del benessere psicofisico della minore, con espressa delega a modificare/sospendere le frequentazioni padre/figlia qualora ritenute non rispondenti agli interessi di quest' ultima.
6. Assegna la casa familiare in via Assisi n.6, AN (MI) alla madre;
Controparte_1
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 [...]
mediante versamento con decorrenza dal deposito del ricorso ed entro il Controparte_3 giorno 5 di ogni mese dell'importo di 300 euro, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, prima rivalutazione dicembre 2024
8. Pone a carico di l'obbligo di sostenere nella misura del 50% le spese Parte_1 extra assegno relative a spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale presso strutture pubbliche e alle seguenti spes scolastiche iscrizione a scuola, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, gite rientranti nell'ordinaria programmazione didattica, debitamente documentate;
9. Dispone che l'AUU sia integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della figlia minore così come tutte le altri elargizioni a favore della minore;
10. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano, 12 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Delmonte dott.ssa Anna Cattaneo
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