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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 208/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ADORNATO DARIO, giusta procura Pt_1
in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, allegava di aver prestato attività Parte_2 di lavoro subordinato alle dipendenze dell'“Istituto Scolastico Enrico Fermi Società Cooperativa” corrente in Gioia Tauro con la qualifica di assistente amministrativo precisando di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 12 novembre 2018 al 31 agosto
2019.
Riferiva che in data 14 ottobre 2019 le veniva notificato provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l' Istituto Scolastico Enrico Fermi di Gioia Tauro per carenza dei requisiti prescritti dall' articolo 2094 cc., a conclusione del procedimento di accertamento ispettivo contenuto nel verbale numero 2019002599 / DDL del 31 07 2019.
Lamentava di non aver mai potuto apprendere le ragioni del disconoscimento del rapporto di lavoro in quanto sia l' che l'Istituto Enrico Fermi, nonostante la richiesta di accesso agli atti, non Pt_1
hanno provveduto a rilasciare copia del verbale ispettivo, per motivazioni attinenti al rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Adduceva che, in ogni caso, la sua attività di lavoro non era stata oggetto di ispezione o verifica.
L' si costituiva rilevando che l'insussistenza del rapporto di lavoro era emersa in sede di Pt_1
accertamento ispettivo, relativo al periodo dal 1 .01.2014 al 30.04.2019, conclusosi in data 31 luglio
2019 che ha indotto gli ispettori a annullare i rapporti di lavoro denunciati come personale ATA, tra cui quello dell'odierna ricorrente, giudicati fittizi e finalizzati all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali ed assicurative.
Con la sentenza impugnata, il giudice ha ritenuto provato il rapporto di lavoro nonché
l'adempimento del datore di lavoro e ha, pertanto, accolto la domanda, riconoscendo alla ricorrente per 2 ore settimanali, in relazione al 2018 (ritenendo che il disconoscimento riguardasse solo tale anno), il conseguente diritto al ripristino della posizione contributiva e assicurativa.
Le spese sono state poste a carico dell' . Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' , riproponendo le difese di primo grado, secondo Pt_1
cui non è possibile effettuare alcun accredito contributivo, poiché, con il verbale ispettivo di accertamento e notificazione N. 2019002599/DDL DEL 31/07/2019 emesso dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Reggio Calabria e formalmente intestato all'ispettorato Pt_1
territoriale del lavoro di Reggio Calabria., è stato disconosciuto il rapporto di lavoro per cui è causa,
e aggiungendo che “In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo
l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero.
Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita Pt_1 vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138”, quindi il ricorrente non può impugnare in via autonoma il verbale ispettivo da cui è derivato il disconoscimento del rapporto di lavoro e la conseguente impossibilità giuridica ed oggettiva di far seguito all'accredito contributivo”..
Non si è costituita la restando contumace. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 dall'appellante.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente, “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a Pt_1
compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenzialeassicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Sez. L , Ordinanza n. 809 del 19/01/2021).
Nel caso in esame, fin dalla memoria di costituzione di primo grado che l' aveva precisato Pt_1
che il rapporto di lavoro tra la e la cooperativa era stato disconosciuto in base alle CP_1
risultanze del verbale ispettivo n. 2019002599/DDL del 31/07/2019, documento che era stato allegato a tale atto difensivo e nel quale si formulavano le seguenti valutazioni: In data 31 luglio
2019, i funzionari di vigilanza dell'Istituto, hanno definito gli accertamenti avviati in data 1 marzo
2019 nei confronti dell' , Parte_3
corrente in Gioia Tauro (RC), Via Vincenzo Bellini n.
8. Tale Istituto ha iniziato ad effettuare le assunzioni di personale dal 18.05.2012.
Nel 2018 ha effettuato diverse regolarizzazioni spontanee per posizioni di dipendenti con decorrenza dal 2014 in poi;
anche le assunzioni risultano regolarizzate successivamente alla data di inizio (e più o meno nellostesso periodo). L'ispezione ha consentito di accertare che il personale Part
(tra cui la sig.ra risulta assunto per una, due o ter ore settimanali;
per alcuni di essi CP_1
sono stati esibiti contratti di volontariato per la prestazione di servizio gratuito in favore della scuola.
Trattasi di contratti che non prevedono una prestazione di servizio se non a titolo completamente gratuito e che non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale od assistenziale, nonostante l'odierna ricorrente dichiari di avere svolto la propria attività lavorativa presso
l'Istituto Fermi con la qualifica di Assistente amministrativo per complessive 2 ora settimanale.
Si evidenzia a tal proposito che è stato riscontrato un elevatissimo numero di personale ATA che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza.
Dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante prof. e dai Persona_1
dipendenti è emerso che non risultava alcuna determinazione di un orario di lavoro fisso.
Sul punto il legale rappresentante ha riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina. Anche i lavoratori ascoltati hanno confermato detta circostanza. Peraltro, i lavoratori ascoltati non sono stati in grado di descrivere le mansioni svolte o da svolgere, essendosi limitato solo qualcuno ad indicare compiti generici. Ed ancora, nessuno ha saputo riferire i nominativi degli altri colleghi.
Infatti, alcuni presunti lavoratori hanno affermato di non essere mai stati pagati>
Si trattava, dunque, di rilievi puntuali e analitici, con cui, nello specifico, si segnalava nel caso di specie, è emersa l'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, visto che non è stato riscontrato un sistema organizzativo compiuto, né è stata rilevata alcuna correlazione tra la presenza del personale ATA all'interno della struttura e le esigenze organizzative dalla stessa: non è stato individuato un orario di lavoro fisso, mancava un sistema organica di rilevazione delle presenze e non è stato ottenere il riscontro del pagamento delle retribuzioni. Tutti gli indici depongono per la fittizietà del rapporto di lavoro funzionalizzato solo a far maturare alla presunta lavoratrice punteggio ai fini delle graduatorie del personale ATA.
Tali rilievi erano idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere della fornire prova adeguata di tale prestazione CP_1
lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente non poteva limitarsi alla prova del versamento dei contributi da parte della società e del libretto di lavoro, poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui quei versamenti erano finalizzati a costituire una fittizia posizione previdenziale al fine di far maturare il punteggio per le graduatorie ATA.
Né vale obiettare che alla lavoratrice non sia stato comunicato il verbale ispettivo, poiché costei avrebbe dovuto replicare al contenuto di tale documento in giudizio, una volta che lo stesso era stato prodotto, essendosi chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che “Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008). Tali principi, enunciati con riferimento alle ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ben possono essere estesi anche al tema della contestazione del diritto all'accredito contributivo.
Ora, a seguito della rituale costituzione in giudizio dell' , la ricorrente non ha formulato Pt_1 alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro denunciato come assunzione di personale ATA.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22 , II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato da contro , nella Pt_1 Controparte_1 contumacia di quest'ultima avverso la sentenza n. 644/22 emessa in data 12 aprile 2022 dal
Tribunale Gl di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda;
2) pone a carico dell'appellato le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro
1865,00, oltre IVA, CPA e spese generali, per il primo grado di giudizio e in € 1984,00, oltre IVA,
CPA e spese generali, per il presente grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 208/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ADORNATO DARIO, giusta procura Pt_1
in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi, allegava di aver prestato attività Parte_2 di lavoro subordinato alle dipendenze dell'“Istituto Scolastico Enrico Fermi Società Cooperativa” corrente in Gioia Tauro con la qualifica di assistente amministrativo precisando di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 12 novembre 2018 al 31 agosto
2019.
Riferiva che in data 14 ottobre 2019 le veniva notificato provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con l' Istituto Scolastico Enrico Fermi di Gioia Tauro per carenza dei requisiti prescritti dall' articolo 2094 cc., a conclusione del procedimento di accertamento ispettivo contenuto nel verbale numero 2019002599 / DDL del 31 07 2019.
Lamentava di non aver mai potuto apprendere le ragioni del disconoscimento del rapporto di lavoro in quanto sia l' che l'Istituto Enrico Fermi, nonostante la richiesta di accesso agli atti, non Pt_1
hanno provveduto a rilasciare copia del verbale ispettivo, per motivazioni attinenti al rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Adduceva che, in ogni caso, la sua attività di lavoro non era stata oggetto di ispezione o verifica.
L' si costituiva rilevando che l'insussistenza del rapporto di lavoro era emersa in sede di Pt_1
accertamento ispettivo, relativo al periodo dal 1 .01.2014 al 30.04.2019, conclusosi in data 31 luglio
2019 che ha indotto gli ispettori a annullare i rapporti di lavoro denunciati come personale ATA, tra cui quello dell'odierna ricorrente, giudicati fittizi e finalizzati all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali ed assicurative.
Con la sentenza impugnata, il giudice ha ritenuto provato il rapporto di lavoro nonché
l'adempimento del datore di lavoro e ha, pertanto, accolto la domanda, riconoscendo alla ricorrente per 2 ore settimanali, in relazione al 2018 (ritenendo che il disconoscimento riguardasse solo tale anno), il conseguente diritto al ripristino della posizione contributiva e assicurativa.
Le spese sono state poste a carico dell' . Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' , riproponendo le difese di primo grado, secondo Pt_1
cui non è possibile effettuare alcun accredito contributivo, poiché, con il verbale ispettivo di accertamento e notificazione N. 2019002599/DDL DEL 31/07/2019 emesso dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Reggio Calabria e formalmente intestato all'ispettorato Pt_1
territoriale del lavoro di Reggio Calabria., è stato disconosciuto il rapporto di lavoro per cui è causa,
e aggiungendo che “In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo
l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero.
Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all la costituzione della rendita Pt_1 vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto del 1962, n. 1138”, quindi il ricorrente non può impugnare in via autonoma il verbale ispettivo da cui è derivato il disconoscimento del rapporto di lavoro e la conseguente impossibilità giuridica ed oggettiva di far seguito all'accredito contributivo”..
Non si è costituita la restando contumace. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 dall'appellante.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ribadita anche di recente, “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a Pt_1
compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenzialeassicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Sez. L , Ordinanza n. 809 del 19/01/2021).
Nel caso in esame, fin dalla memoria di costituzione di primo grado che l' aveva precisato Pt_1
che il rapporto di lavoro tra la e la cooperativa era stato disconosciuto in base alle CP_1
risultanze del verbale ispettivo n. 2019002599/DDL del 31/07/2019, documento che era stato allegato a tale atto difensivo e nel quale si formulavano le seguenti valutazioni: In data 31 luglio
2019, i funzionari di vigilanza dell'Istituto, hanno definito gli accertamenti avviati in data 1 marzo
2019 nei confronti dell' , Parte_3
corrente in Gioia Tauro (RC), Via Vincenzo Bellini n.
8. Tale Istituto ha iniziato ad effettuare le assunzioni di personale dal 18.05.2012.
Nel 2018 ha effettuato diverse regolarizzazioni spontanee per posizioni di dipendenti con decorrenza dal 2014 in poi;
anche le assunzioni risultano regolarizzate successivamente alla data di inizio (e più o meno nellostesso periodo). L'ispezione ha consentito di accertare che il personale Part
(tra cui la sig.ra risulta assunto per una, due o ter ore settimanali;
per alcuni di essi CP_1
sono stati esibiti contratti di volontariato per la prestazione di servizio gratuito in favore della scuola.
Trattasi di contratti che non prevedono una prestazione di servizio se non a titolo completamente gratuito e che non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale od assistenziale, nonostante l'odierna ricorrente dichiari di avere svolto la propria attività lavorativa presso
l'Istituto Fermi con la qualifica di Assistente amministrativo per complessive 2 ora settimanale.
Si evidenzia a tal proposito che è stato riscontrato un elevatissimo numero di personale ATA che si sarebbe alternato senza alcun elemento di coordinazione e senza alcun sistema di rilevazione certa della presenza.
Dalle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante prof. e dai Persona_1
dipendenti è emerso che non risultava alcuna determinazione di un orario di lavoro fisso.
Sul punto il legale rappresentante ha riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina. Anche i lavoratori ascoltati hanno confermato detta circostanza. Peraltro, i lavoratori ascoltati non sono stati in grado di descrivere le mansioni svolte o da svolgere, essendosi limitato solo qualcuno ad indicare compiti generici. Ed ancora, nessuno ha saputo riferire i nominativi degli altri colleghi.
Infatti, alcuni presunti lavoratori hanno affermato di non essere mai stati pagati>
Si trattava, dunque, di rilievi puntuali e analitici, con cui, nello specifico, si segnalava nel caso di specie, è emersa l'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, visto che non è stato riscontrato un sistema organizzativo compiuto, né è stata rilevata alcuna correlazione tra la presenza del personale ATA all'interno della struttura e le esigenze organizzative dalla stessa: non è stato individuato un orario di lavoro fisso, mancava un sistema organica di rilevazione delle presenze e non è stato ottenere il riscontro del pagamento delle retribuzioni. Tutti gli indici depongono per la fittizietà del rapporto di lavoro funzionalizzato solo a far maturare alla presunta lavoratrice punteggio ai fini delle graduatorie del personale ATA.
Tali rilievi erano idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere della fornire prova adeguata di tale prestazione CP_1
lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente non poteva limitarsi alla prova del versamento dei contributi da parte della società e del libretto di lavoro, poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui quei versamenti erano finalizzati a costituire una fittizia posizione previdenziale al fine di far maturare il punteggio per le graduatorie ATA.
Né vale obiettare che alla lavoratrice non sia stato comunicato il verbale ispettivo, poiché costei avrebbe dovuto replicare al contenuto di tale documento in giudizio, una volta che lo stesso era stato prodotto, essendosi chiarito, da parte della giurisprudenza di legittimità, che “Tali elementi possono essere contrastati dall'ente previdenziale, che contesta l'esistenza dell'attività lavorativa certificata, col fornire con ogni mezzo la prova contraria, che può consistere anche nel contenuto di accertamenti ispettivi di organi pubblici, il cui valore probatorio, provenendo anch'essi da pubblici ufficiali, è identico a quello dell'iscrizione negli elenchi nominativi;
per cui la loro acquisizione in giudizio rende necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (Sez. L, Sentenza n. 26816 del 07/11/2008). Tali principi, enunciati con riferimento alle ipotesi di contestazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ben possono essere estesi anche al tema della contestazione del diritto all'accredito contributivo.
Ora, a seguito della rituale costituzione in giudizio dell' , la ricorrente non ha formulato Pt_1 alcuna istanza istruttoria volta a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro denunciato come assunzione di personale ATA.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22 , II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato da contro , nella Pt_1 Controparte_1 contumacia di quest'ultima avverso la sentenza n. 644/22 emessa in data 12 aprile 2022 dal
Tribunale Gl di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta l'originaria domanda;
2) pone a carico dell'appellato le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro
1865,00, oltre IVA, CPA e spese generali, per il primo grado di giudizio e in € 1984,00, oltre IVA,
CPA e spese generali, per il presente grado di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)