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Sentenza breve 3 marzo 2026
Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 03/03/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00326 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00097/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 97 del 2026, proposto da AZe BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Abbamonte, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
nei confronti N. 00097/2026 REG.RIC.
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
Del decreto del Questore di Cremona ex comma 5 dell'art. 23 del d.lgs. 142/15
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato alla Questura di Cremona e al Ministero dell'Interno il sig.
BO AZ ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento dell'8.8.2025 con il quale la Questura di Cremona ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro, nonché per la condanna dell'Amministrazione al rilascio in suo favore del permesso richiesto e al risarcimento del danno cagionato
“dalla revoca delle misure di accoglienza”.
In via “preliminare”, inoltre, il ricorrente ha altresì domandato di “accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine al ricorso avverso decreto di rigetto di istanza di conversione di N. 00097/2026 REG.RIC.
permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Cremona depositato tramite pec in data 21.08.2025 nonché di accertare e dichiarare il conseguente obbligo delle
Amministrazioni intimate, di provvedere sulle predette istanze”.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato il provvedimento dell'11.2.2026 con il quale la Questura di Cremona ha revocato in autotutela l'atto avversato con il gravame.
In data 18 febbraio 2026 la difesa erariale ha depositato nota della Questura con la quale si comunica che, in conseguenza della revoca, verrà rilasciato un permesso ordinario, ed ha insistito per la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'inammissibilità del ricorso con riguardo alla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione sul ricorso gerarchico: ha evidenziato che, in base all'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, al decorso del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'organo adito abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto, sicché, nel caso in esame, non si sarebbe perfezionato alcun silenzio inadempimento.
All'udienza camerale del 25 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il difensore del ricorrente ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di lite; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Alla luce delle deduzioni delle parti, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, posto che il ricorrente ha conseguito il bene della vita cui era finalizzato il ricorso.
Devono essere, invece, essere dichiarate inammissibili la domanda risarcitoria e la domanda di declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sul ricorso gerarchico. N. 00097/2026 REG.RIC.
Quanto alla prima, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno “materiale, esistenziale, morale e del cd. danno da perdita di chances” cagionatogli “dalla revoca delle misure di accoglienza”, questione del tutto avulsa dall'oggetto di controversia, la quale verte sul diniego del permesso di soggiorno.
Quanto alla seconda, è consolidato l'orientamento, a partire da AP n. 16/1989, secondo cui il ricorrente in via gerarchica può reagire in due forme diverse dinanzi al silenzio della Amministrazione: a) da un lato con il ricorso giurisdizionale avverso l'atto di base al fine di ottenere l'annullamento per motivi di legittimità; b) dall'altro, mediante il rimedio del silenzio-rifiuto e la conseguente impugnativa giurisdizionale al fine di compulsare l'Amministrazione a pronunciarsi sul ricorso amministrativo.
Tuttavia, i due rimedi non sono cumulabili tra di loro e una volta che sia stata scelta la via del ricorso giurisdizionale, non viene più in questione la legittimità del silenzio, bensì direttamente quella del provvedimento inutilmente sottoposto al vaglio gerarchico. Dal che deriva l'inammissibilità della domanda, azionata in giudizio, volta a far valere il silenzio dell'Autorità amministrativa sul ricorso gerarchico.
In merito alle spese di lite, stante la soccombenza virtuale dell'Amministrazione sulla domanda di annullamento e l'inammissibilità delle restanti domande proposte, le spese di lite sono poste a carico della parte resistente nella misura della metà, meritando compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, nei termini indicati in motivazione, e in parte dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, compensandole per il resto. N. 00097/2026 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice RI EL AB
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 00326 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00097/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 97 del 2026, proposto da AZe BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Abbamonte, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via
S. Caterina, 6;
nei confronti N. 00097/2026 REG.RIC.
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
Del decreto del Questore di Cremona ex comma 5 dell'art. 23 del d.lgs. 142/15
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato alla Questura di Cremona e al Ministero dell'Interno il sig.
BO AZ ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento dell'8.8.2025 con il quale la Questura di Cremona ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro, nonché per la condanna dell'Amministrazione al rilascio in suo favore del permesso richiesto e al risarcimento del danno cagionato
“dalla revoca delle misure di accoglienza”.
In via “preliminare”, inoltre, il ricorrente ha altresì domandato di “accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine al ricorso avverso decreto di rigetto di istanza di conversione di N. 00097/2026 REG.RIC.
permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Cremona depositato tramite pec in data 21.08.2025 nonché di accertare e dichiarare il conseguente obbligo delle
Amministrazioni intimate, di provvedere sulle predette istanze”.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato il provvedimento dell'11.2.2026 con il quale la Questura di Cremona ha revocato in autotutela l'atto avversato con il gravame.
In data 18 febbraio 2026 la difesa erariale ha depositato nota della Questura con la quale si comunica che, in conseguenza della revoca, verrà rilasciato un permesso ordinario, ed ha insistito per la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'inammissibilità del ricorso con riguardo alla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione sul ricorso gerarchico: ha evidenziato che, in base all'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, al decorso del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che l'organo adito abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto, sicché, nel caso in esame, non si sarebbe perfezionato alcun silenzio inadempimento.
All'udienza camerale del 25 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il difensore del ricorrente ha insistito per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di lite; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Alla luce delle deduzioni delle parti, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, posto che il ricorrente ha conseguito il bene della vita cui era finalizzato il ricorso.
Devono essere, invece, essere dichiarate inammissibili la domanda risarcitoria e la domanda di declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sul ricorso gerarchico. N. 00097/2026 REG.RIC.
Quanto alla prima, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno “materiale, esistenziale, morale e del cd. danno da perdita di chances” cagionatogli “dalla revoca delle misure di accoglienza”, questione del tutto avulsa dall'oggetto di controversia, la quale verte sul diniego del permesso di soggiorno.
Quanto alla seconda, è consolidato l'orientamento, a partire da AP n. 16/1989, secondo cui il ricorrente in via gerarchica può reagire in due forme diverse dinanzi al silenzio della Amministrazione: a) da un lato con il ricorso giurisdizionale avverso l'atto di base al fine di ottenere l'annullamento per motivi di legittimità; b) dall'altro, mediante il rimedio del silenzio-rifiuto e la conseguente impugnativa giurisdizionale al fine di compulsare l'Amministrazione a pronunciarsi sul ricorso amministrativo.
Tuttavia, i due rimedi non sono cumulabili tra di loro e una volta che sia stata scelta la via del ricorso giurisdizionale, non viene più in questione la legittimità del silenzio, bensì direttamente quella del provvedimento inutilmente sottoposto al vaglio gerarchico. Dal che deriva l'inammissibilità della domanda, azionata in giudizio, volta a far valere il silenzio dell'Autorità amministrativa sul ricorso gerarchico.
In merito alle spese di lite, stante la soccombenza virtuale dell'Amministrazione sulla domanda di annullamento e l'inammissibilità delle restanti domande proposte, le spese di lite sono poste a carico della parte resistente nella misura della metà, meritando compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, nei termini indicati in motivazione, e in parte dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, compensandole per il resto. N. 00097/2026 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Beatrice RI EL AB
IL SEGRETARIO