Art. 3. Integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150 1. Dopo l' articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 , e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale .
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.".
"Art. 3-bis. - 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale .
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.".