Art. 11.
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:
a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:
a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;
b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.