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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n° 5062 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Bufalini l'una, e dall'Avv.to Loredana Ruscito
l'altro, e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che i sigg.ri e hanno depositato in data 20.10.2025 Parte_2 Parte_1 ricorso congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Villa Santo
ST (FR) il 17/04/2004 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 2 Per_ parte II – Serie A- anno 2004) e che dalla loro unione sono nate due figlie, in Frosinone il
1 Per_ 26/04/2005 (20 anni) e in Fondi il 10/08/2012 (13 anni) e di aver fissato la dimora coniugale in Villa Santo ST in Contrada Acquaroni n. 10 presso immobile di proprietà del marito;
che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza di parte, acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 04.11.2025, le parti non hanno depositato note scritte sicchè l'udienza è stata celebrata in presenza. All'udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato che i coniugi si sono riconciliati e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese di giudizio compensate e la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Aderito all'orientamento giurisprudenziale per cui la riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali – sotto il profilo degli effetti processuali importa l'improseguibilità del giudizio di separazione, per esser venuto meno l'interesse delle parti allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, e la conseguente cessazione della materia del contendere;
rilevato che la dichiarazione di avvenuta riconciliazione proviene dal procuratore delle parti;
ritenuto che
, sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali l'intervenuta dichiarata riconciliazione giustifichi la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5062/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_2 Pt_1
, avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
[...]
- DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marcello BUSCEMA Presidente
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore
Dott.ssa Roberta BISOGNO Giudice sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n° 5062 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da e Parte_1 Parte_2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Bufalini l'una, e dall'Avv.to Loredana Ruscito
l'altro, e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che i sigg.ri e hanno depositato in data 20.10.2025 Parte_2 Parte_1 ricorso congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Villa Santo
ST (FR) il 17/04/2004 trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo Comune al n. 2 Per_ parte II – Serie A- anno 2004) e che dalla loro unione sono nate due figlie, in Frosinone il
1 Per_ 26/04/2005 (20 anni) e in Fondi il 10/08/2012 (13 anni) e di aver fissato la dimora coniugale in Villa Santo ST in Contrada Acquaroni n. 10 presso immobile di proprietà del marito;
che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali sicchè, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza di parte, acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 04.11.2025, le parti non hanno depositato note scritte sicchè l'udienza è stata celebrata in presenza. All'udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato che i coniugi si sono riconciliati e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese di giudizio compensate e la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Aderito all'orientamento giurisprudenziale per cui la riconciliazione fra i coniugi - intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, atti a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevanti riserve mentali – sotto il profilo degli effetti processuali importa l'improseguibilità del giudizio di separazione, per esser venuto meno l'interesse delle parti allo stesso e alla pronuncia giudiziale invocata, e la conseguente cessazione della materia del contendere;
rilevato che la dichiarazione di avvenuta riconciliazione proviene dal procuratore delle parti;
ritenuto che
, sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali l'intervenuta dichiarata riconciliazione giustifichi la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5062/2025 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e Parte_2 Pt_1
, avente ad oggetto separazione consensuale dei coniugi, così decide:
[...]
- DICHIARA cessata la materia del contendere per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 02.12.2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Marcello Buscema dott.ssa Simona Di Nicola
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