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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/11/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI Parte_1 C.F._1
LL ed elettivamente domiciliata in VIA FESTAZ, 31 11100 AOSTA, presso il difensore avv. LOCATELLI LL
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CAMPI MARIA Parte_2 C.F._2
NA e NE RE ( ) VIA PALESTRO N. 17 21017 C.F._3
SAMARATE, elettivamente domiciliato in VIA FELICE CAVALLOTTI 8 VARESE presso lo studio dell'avv. CAMPI MARIA NA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, fissare la data di udienza per la comparizione delle parti avanti il designando giudice relatore per l'adempimento di quanto prescritto dall'art.473-bis.51, c.p.c. e che pagina 1 di 11 l'Ill.mo Tribunale in composizione collegiale voglia accogliere le seguenti conclusioni
A. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i ricorrenti e il 09.12.2017 a Morgex Parte_1 Parte_2
(AO), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 6, Parte I, Anno 2017;
B. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morgex (AO)
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio civile nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396 e successive modifiche;
condizioni:
1)I ricorrenti si obbligano al reciproco rispetto e si riconoscono la facoltà di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno.
2)L'immobile di proprietà dei genitori della signora Parte_1
, sita in Morgex (AO), viale Lungo Dora n. 9, adibito a ex
[...]
casa coniugale, resta assegnato alla signora Parte_1
medesima che ivi abiterà insieme alla figlia Tutti i
[...] Per_1
mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili rimangono assegnati alla signora . Parte_1
3)I coniugi autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo della figlia minore con uno dei genitori.
4)La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con fissazione della residenza anagrafica e collocazione prevalente della medesima presso la madre, in Morgex (AO), viale Lungo Dora n.9.
5)I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia in maniera condivisa: la predetta responsabilità verrà esercitata pagina 2 di 11 separatamente e in maniera autonoma nelle decisioni di ordinaria amministrazione, dal singolo genitore, quando avrà la figlia con sé e congiuntamente in tutte le decisioni che saranno di straordinaria amministrazione. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della prole.
6)Considerato che signor risiede (Lipomo – Como) e Parte_2
lavora in altra regione (a Cantù), salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia e dei suoi impegni scolastici,
extrascolastici, sociali e sportivi, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a fine settimana alternati, dal venerdì sera/sabato mattina alla domenica sera alle ore 18,00; il signor potrà a sua Parte_2
scelta decidere - sempre durante i fine settimana a lui spettanti -
di portare la figlia nella propria residenza di Como oppure di stare con presso un alloggio reperito di volta in volta in Valle Per_1
d'Aosta. In entrambi i casi (sia nel caso in cui il signor Pt_2
stia con presso un alloggio reperito di volta in volta in
[...] Per_1
Valle d'Aosta sia che decida di portare a Como) sarà cura del Per_1
padre prendere e condurre la figlia minore presso la madre, salvo migliori accordi.
7)Per quanto riguarda le festività natalizie, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni familiari, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, sia previsto come segue:
pagina 3 di 11 la figlia trascorrerà ad anni alterni il periodo che va dal 22
dicembre al 29 dicembre con un genitore, mentre il periodo che va dal
30 dicembre al 06 gennaio con l'altro. Sarà facoltà del padre portare la figlia presso la propria residenza in Lipomo (CO). Inizierà la madre con il periodo 22 – 29 dicembre 2025.
8)I genitori suddivideranno equamente tra di loro i periodi da trascorrere con durante le vacanze pasquali, le vacanze Per_1
invernali ed altre eventuali vacanze - così come previste dagli
Istituti di Istruzione all'uopo frequentati dalla figlia, con accordi da adottarsi entro il 30 novembre di ogni anno, avendo cura di alternarsi;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari.
9)Con riferimento alle vacanze estive, i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con la figlia, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con la garanzia che almeno 15 giorni – anche non consecutivi ma comunque non inferiori alla settimana – vengano trascorsi con ognuno dei due genitori. In riferimento alle suddette ferie i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno, nonché i recapiti del luogo di villeggiatura.
10)Le previsioni di visite alla prole stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in accordo fra i genitori, tenuto conto anche degli impegni dei genitori e scolastici ovvero extracurriculari della figlia.
11)La signora si obbliga a far sì che la figlia Parte_1
videochiami e/o chiami ogni giorno il padre fra le ore 17:00 alle ore
21:00, onde consentire a padre e figlia di mantenere un contatto quotidiano colloquiale.
pagina 4 di 11 12)Tenuto conto del collocamento della figlia, della situazione economica, patrimoniale e reddituale dei ricorrenti e delle spese che dovranno sostenere i medesimi, i coniugi statuiscono come segue:
il signor a titolo di concorso al mantenimento della Parte_2
figlia, verserà alla signora entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 (cinque) di ogni mese un assegno mensile d'importo complessivo pari ad € 280,00 (Euro duecentoottanta/00) per dodici
(12) mensilità, sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat dal mese di maggio 2026. Tale contributo ordinario mensile di €
280,00 sarà aumentato i) ad € 350,00 nei mesi in cui il signor non frequenti e ii) a euro 320,00 nei mesi in cui Parte_2 Per_1
il signor frequenti solo un fine settimana Parte_2 Per_1
anziché due, indipendentemente dal fatto che porti a Como o Per_1
decida di fermarsi in Valle d'Aosta.
La signora avrà diritto a percepire il 100% Parte_1
dell'Assegno Unico Universale (o diversamente denominato).
13)Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte della figlia, della maggiore età o dell'indipendenza economica,
se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50%
ciascuno tutte le spese extra-assegno, cosi come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22
febbraio 2019 che i ricorrenti dichiarano di conoscere, e precisamente:
“* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo pagina 5 di 11 scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
” Espressamente i ricorrenti precisano che rientrano tra tali spese quelle relative alla mensa scolastica per ogni ordine di scuola che frequenterà. Per_1
“* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
”
“* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale”
(sportiva e di istruzione) “all'anno e relativi accessori;
b) pre-
scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
”
“* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro pagina 6 di 11 ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.”
“* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari;
”. Espressamente i ricorrenti precisano che rientrano tra tali spese quelle relative alle prestazioni di fisioterapia, logopedia, osteopatia, fisiatria e neuropsichiatria infantile e prestazioni similari effettuate dalla figlia minore.
“* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.”
“Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori”.
14)Così come previsto dall'art. 7 del Protocollo sopra citato,
ciascuno dei genitori, ove le predette spese extra-assegno per ogni singolo capitolo (scolastico o extrascolastico o medico) siano superiori a euro 300,00, si obbliga a mettere a disposizione del genitore che materialmente provvederà alla spesa l'importo corrispondente pari al 50% del totale almeno 5 giorni prima dell'esborso, e ciò al fine di evitare di onerare uno dei due genitori ad anticipare integralmente un tale importo. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il
pagina 7 di 11 genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15
giorni dalla richiesta.
15)La signora avrà diritto a percepire tutti i Parte_1
bonus previsti dalla legge (ad esempio: il bonus asilo, dote sport),
e sarà tenuta a versare al signor la quota del 50% di Parte_2
quanto percepito.
16)La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per i figli sarà effettuata al 50% tra gli stessi, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al
fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17)Le giacenze del libretto denominato “Libretto minori” n. 52581684,
aperto presso dai ricorrenti alla nascita della figlia CP_1
minore , potranno essere riscosse ed utilizzate solo ed Per_1
esclusivamente da al raggiungimento da parte della stessa della Per_1
maggiore età.
18)I coniugi sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e di alimenti l'uno nei confronti dell'altro.
pagina 8 di 11 19)Quanto depositato sui conti correnti, conto titoli e conto deposito, accesi personalmente da ciascuno dei coniugi rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
20)I ricorrenti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
21)Integralmente compensate fra i ricorrenti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, co. 8, della Legge Professionale.
22)I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 1 luglio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 30 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni pagina 9 di 11 presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Morgex
il 9 dicembre 2017 tra codice fiscale nata il Parte_1 CodiceFiscale_4
16.01.1982
e codice fiscale nato il Parte_2 CodiceFiscale_5
27.11.1981 in Cantù
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Morgex al n°6, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
pagina 10 di 11 Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI Parte_1 C.F._1
LL ed elettivamente domiciliata in VIA FESTAZ, 31 11100 AOSTA, presso il difensore avv. LOCATELLI LL
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CAMPI MARIA Parte_2 C.F._2
NA e NE RE ( ) VIA PALESTRO N. 17 21017 C.F._3
SAMARATE, elettivamente domiciliato in VIA FELICE CAVALLOTTI 8 VARESE presso lo studio dell'avv. CAMPI MARIA NA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, fissare la data di udienza per la comparizione delle parti avanti il designando giudice relatore per l'adempimento di quanto prescritto dall'art.473-bis.51, c.p.c. e che pagina 1 di 11 l'Ill.mo Tribunale in composizione collegiale voglia accogliere le seguenti conclusioni
A. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i ricorrenti e il 09.12.2017 a Morgex Parte_1 Parte_2
(AO), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 6, Parte I, Anno 2017;
B. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morgex (AO)
di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio civile nei registri degli atti di matrimonio in corso e di provvedere alle necessarie annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396 e successive modifiche;
condizioni:
1)I ricorrenti si obbligano al reciproco rispetto e si riconoscono la facoltà di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno.
2)L'immobile di proprietà dei genitori della signora Parte_1
, sita in Morgex (AO), viale Lungo Dora n. 9, adibito a ex
[...]
casa coniugale, resta assegnato alla signora Parte_1
medesima che ivi abiterà insieme alla figlia Tutti i
[...] Per_1
mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili rimangono assegnati alla signora . Parte_1
3)I coniugi autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo della figlia minore con uno dei genitori.
4)La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1
con fissazione della residenza anagrafica e collocazione prevalente della medesima presso la madre, in Morgex (AO), viale Lungo Dora n.9.
5)I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia in maniera condivisa: la predetta responsabilità verrà esercitata pagina 2 di 11 separatamente e in maniera autonoma nelle decisioni di ordinaria amministrazione, dal singolo genitore, quando avrà la figlia con sé e congiuntamente in tutte le decisioni che saranno di straordinaria amministrazione. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori,
tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della prole.
6)Considerato che signor risiede (Lipomo – Como) e Parte_2
lavora in altra regione (a Cantù), salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia e dei suoi impegni scolastici,
extrascolastici, sociali e sportivi, egli potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a fine settimana alternati, dal venerdì sera/sabato mattina alla domenica sera alle ore 18,00; il signor potrà a sua Parte_2
scelta decidere - sempre durante i fine settimana a lui spettanti -
di portare la figlia nella propria residenza di Como oppure di stare con presso un alloggio reperito di volta in volta in Valle Per_1
d'Aosta. In entrambi i casi (sia nel caso in cui il signor Pt_2
stia con presso un alloggio reperito di volta in volta in
[...] Per_1
Valle d'Aosta sia che decida di portare a Como) sarà cura del Per_1
padre prendere e condurre la figlia minore presso la madre, salvo migliori accordi.
7)Per quanto riguarda le festività natalizie, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni familiari, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, sia previsto come segue:
pagina 3 di 11 la figlia trascorrerà ad anni alterni il periodo che va dal 22
dicembre al 29 dicembre con un genitore, mentre il periodo che va dal
30 dicembre al 06 gennaio con l'altro. Sarà facoltà del padre portare la figlia presso la propria residenza in Lipomo (CO). Inizierà la madre con il periodo 22 – 29 dicembre 2025.
8)I genitori suddivideranno equamente tra di loro i periodi da trascorrere con durante le vacanze pasquali, le vacanze Per_1
invernali ed altre eventuali vacanze - così come previste dagli
Istituti di Istruzione all'uopo frequentati dalla figlia, con accordi da adottarsi entro il 30 novembre di ogni anno, avendo cura di alternarsi;
in caso di disaccordo deciderà la madre negli anni pari e il padre in quelli dispari.
9)Con riferimento alle vacanze estive, i genitori concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con la figlia, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno, con la garanzia che almeno 15 giorni – anche non consecutivi ma comunque non inferiori alla settimana – vengano trascorsi con ognuno dei due genitori. In riferimento alle suddette ferie i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo in cui soggiorneranno, nonché i recapiti del luogo di villeggiatura.
10)Le previsioni di visite alla prole stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate e/o modificate in accordo fra i genitori, tenuto conto anche degli impegni dei genitori e scolastici ovvero extracurriculari della figlia.
11)La signora si obbliga a far sì che la figlia Parte_1
videochiami e/o chiami ogni giorno il padre fra le ore 17:00 alle ore
21:00, onde consentire a padre e figlia di mantenere un contatto quotidiano colloquiale.
pagina 4 di 11 12)Tenuto conto del collocamento della figlia, della situazione economica, patrimoniale e reddituale dei ricorrenti e delle spese che dovranno sostenere i medesimi, i coniugi statuiscono come segue:
il signor a titolo di concorso al mantenimento della Parte_2
figlia, verserà alla signora entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 (cinque) di ogni mese un assegno mensile d'importo complessivo pari ad € 280,00 (Euro duecentoottanta/00) per dodici
(12) mensilità, sino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici
Istat dal mese di maggio 2026. Tale contributo ordinario mensile di €
280,00 sarà aumentato i) ad € 350,00 nei mesi in cui il signor non frequenti e ii) a euro 320,00 nei mesi in cui Parte_2 Per_1
il signor frequenti solo un fine settimana Parte_2 Per_1
anziché due, indipendentemente dal fatto che porti a Como o Per_1
decida di fermarsi in Valle d'Aosta.
La signora avrà diritto a percepire il 100% Parte_1
dell'Assegno Unico Universale (o diversamente denominato).
13)Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte della figlia, della maggiore età o dell'indipendenza economica,
se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50%
ciascuno tutte le spese extra-assegno, cosi come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22
febbraio 2019 che i ricorrenti dichiarano di conoscere, e precisamente:
“* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo pagina 5 di 11 scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
” Espressamente i ricorrenti precisano che rientrano tra tali spese quelle relative alla mensa scolastica per ogni ordine di scuola che frequenterà. Per_1
“* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
”
“* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale”
(sportiva e di istruzione) “all'anno e relativi accessori;
b) pre-
scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
”
“* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche , ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore , fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)
viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro pagina 6 di 11 ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio,
sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.”
“* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) ticket sanitari;
”. Espressamente i ricorrenti precisano che rientrano tra tali spese quelle relative alle prestazioni di fisioterapia, logopedia, osteopatia, fisiatria e neuropsichiatria infantile e prestazioni similari effettuate dalla figlia minore.
“* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.”
“Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori”.
14)Così come previsto dall'art. 7 del Protocollo sopra citato,
ciascuno dei genitori, ove le predette spese extra-assegno per ogni singolo capitolo (scolastico o extrascolastico o medico) siano superiori a euro 300,00, si obbliga a mettere a disposizione del genitore che materialmente provvederà alla spesa l'importo corrispondente pari al 50% del totale almeno 5 giorni prima dell'esborso, e ciò al fine di evitare di onerare uno dei due genitori ad anticipare integralmente un tale importo. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il
pagina 7 di 11 genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15
giorni dalla richiesta.
15)La signora avrà diritto a percepire tutti i Parte_1
bonus previsti dalla legge (ad esempio: il bonus asilo, dote sport),
e sarà tenuta a versare al signor la quota del 50% di Parte_2
quanto percepito.
16)La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per i figli sarà effettuata al 50% tra gli stessi, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al
fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17)Le giacenze del libretto denominato “Libretto minori” n. 52581684,
aperto presso dai ricorrenti alla nascita della figlia CP_1
minore , potranno essere riscosse ed utilizzate solo ed Per_1
esclusivamente da al raggiungimento da parte della stessa della Per_1
maggiore età.
18)I coniugi sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e di alimenti l'uno nei confronti dell'altro.
pagina 8 di 11 19)Quanto depositato sui conti correnti, conto titoli e conto deposito, accesi personalmente da ciascuno dei coniugi rimarranno di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
20)I ricorrenti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
21)Integralmente compensate fra i ricorrenti le spese, diritti ed onorari dei rispettivi Legali, i quali rinunciano alla solidarietà di cui all'art. 13, co. 8, della Legge Professionale.
22)I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 1 luglio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 30 luglio 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni pagina 9 di 11 presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Morgex
il 9 dicembre 2017 tra codice fiscale nata il Parte_1 CodiceFiscale_4
16.01.1982
e codice fiscale nato il Parte_2 CodiceFiscale_5
27.11.1981 in Cantù
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Morgex al n°6, parte I;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORGEX per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 6/11/2025
Il Presidente Vicario
pagina 10 di 11 Dr. Giuseppe Colazingari
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