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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3638 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 25.9.2025 e vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Domenico
Chelini n. 5, presso lo studio degli avvocati Luca Maria Pietrosanti
( ) e Filippo Gauttieri ( ), che la C.F._1 C.F._2
rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione di primo grado
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 22 E
( , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia n. 78,
presso lo studio dell'avv. Giorgio Calò ( , che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 8151/2022
pubblicata il 24.5.2022 e notificata il 25.5.2022 (contratto di appalto di servizi per la gestione di deposito fiscale locale di tabacchi lavorati).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
CP
§ 1. – Con atto di citazione notificato il 27.9.2013 in Parte_2
liquidazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma
[...]
(di seguito, per brevità, ), società operante nel settore della CP_2 CP_2
distribuzione di prodotti del tabacco, deducendo che il 2.5.2005 aveva stipulato con quest'ultima un contratto di appalto per lo svolgimento della gestione logistica e amministrativa del Deposito Fiscale Locale (DF) di
NA, in cui erano stoccati i prodotti del tabacco da distribuire alle rivendite autorizzate della zona assegnata, avente durata dal 3.5.2005 al
31.1.2008, successivamente prorogata fino al 31.12.2012; aggiungeva che la convenuta, nonostante l'impegno assunto, dopo articolate trattative, a pag. 2 di 22 stipulare un nuovo contratto per un ulteriore quinquennio (con nuovi e migliorativi parametri retributivi), entro il termine del 1° gennaio 2013, con l'accordo tipo sottoscritto il 12.12.2012 con le associazioni di categoria
( e , approvato e ratificato il 15.12.2012 dall'assemblea CP_4 CP_5
degli associati di compresa la società attrice, da qualificare in CP_5
termini di contratto preliminare (a favore di terzo), aveva illegittimamente esercitato il recesso senza preavviso e si era resa inadempiente agli obblighi assunti in sede di accordo tipo. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1. in linea principale, previo accertamento dell'avvenuta conclusione tra l'attrice e la convenuta, ovvero tra la convenuta e ma in favore del terzo del contratto CP_5 Pt_1
preliminare descritto in premessa, accertare e dichiarare illegittimo il recesso della convenuta o, alternativamente, accertare e dichiarare la risoluzione di detto contratto per fatto inadempimento imputabile ad essa convenuta;
2. in linea subordinata accertare e dichiarare sussistente una responsabilità precontrattuale della convenuta, per avere interrotto le trattative inerenti il rinnovo contrattuale ed in via generale per i comportamenti violativi della correttezza e buona fede descritti in premessa;
3. in linea ancor più gradata accertare e dichiarare sussistente una responsabilità extra contrattuale della convenuta per i comportamenti descritti in premessa e quindi per violazione del generale dovere di correttezza e buona fede;
4. in ogni caso condannare parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice in ragione di euro 1.500.000,00, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, da accertare in corso di causa, anche con liquidazione equitativa;
5. vittoria di spese, competenze ed onorari».
pag. 3 di 22 Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito, assunta la prova testimoniale ammessa, con sentenza n. 8151/2022 rigettava tutte le domande.
§ 2. – in liq. ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 20.6.2022, formulando quattro motivi e chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, siano accolte le conclusioni spiegate in primo grado (con limitazione della richiesta di condanna per il risarcimento del danno alla somma di € 300.000,00) e, in via istruttoria, sia ammessa consulenza tecnica di ufficio per quantificare il danno patrimoniale patito.
§ 3. – Si è costituita l'appellata, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.; nel merito,
ne ha contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto.
§ 4. – Disposto un rinvio di ufficio, con decreto in data 21.7.2025 è
stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con concessione di un termine per il deposito di note difensive.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha deciso ai sensi dell'art. 281-
sexies, comma 1, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Si osserva, preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis, trattandosi di appello proposto dopo l'11.8.2012 e prima del 28.2.2023), che la Corte, nel rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, ha scelto di definire il giudizio prendendo in pag. 4 di 22 esame il merito della pretesa azionata, con delibazione in senso reiettivo,
implicitamente resa sull'eccezione in questione (v. Cass. ord. 29.11.2021 n.
37272).
§ 2. – Con il primo motivo (rubricato «Sul contratto preliminare a favore di terzi») l'appellante contesta la sentenza laddove afferma che l'accordo tipo del 12 dicembre 2012, con il quale «Logista … ed si CP_5
impegnano affinché entro il 1° gennaio 2013 venga sottoscritto con i propri associati il contratto dei servizi ai termini condizioni e modalità sopra indicate», non integra né un contratto preliminare, né un contratto per persona da nominare, né un contratto in favore di terzo, con ciò scindendo la figura del contratto preliminare da quello a favore di terzi e, quindi, non analizzando la diversa prospettiva, che era stata dedotta da del Pt_1
contratto preliminare in favore del terzo, che è figura autonoma e avente una sua specifica regolamentazione. Sostiene quindi che sussisterebbero tutti gli elementi (soggettivi e oggettivi) per affermare l'esistenza di siffatta figura:
terzo che, seppur estraneo al contratto, diviene titolare del diritto e può
pertanto esigere la prestazione, come se fosse il contraente;
diversità tra stipulante, contraente e terzo beneficiario che rimane estraneo alla fase costitutiva del rapporto, acquisendo il diritto di esigere la prestazione,
divenendo parte del contratto, proprio e solo in seguito, allorché rende noto di volerne profittare;
presenza di tutti gli elementi essenziali del futuro contratto (compresi causa e oggetto); possibili tà di individuare tutte le singole imprese che avevano titolo per la stipula del definitivo, alla luce del pag. 5 di 22 complessivo contesto negoziale e dell'appartenenza alla categoria cui il contratto si riferisce.
Ci sarebbe, dunque, inadempimento, avendo il promittente ( CP_2
rifiutato l'adempimento (stipula del definitivo) in favore del
[...]
promissario, ossia del terzo beneficiario ( che aveva comunicato Parte_1
di voler profittare della prestazione convenuta in suo favore dallo stipulante
( , che il terzo avrebbe diritto di fare valere in via autonoma (Cass. CP_5
n. 18321/2003).
Il motivo è infondato.
La ricostruzione dei fatti operata dall'appellante appare parziale e in contrasto con la documentazione prodotta dalle parti, che porta a condividere quanto affermato dal primo giudice circa la non configurabilità,
nell'accordo firmato il 12.12.2012 da (principale operatore CP_2
della distribuzione primaria del tabacco, che si occupa del flusso distributivo che giunge fino alle tabaccherie), da un lato, e dalle due maggiori associazioni dei gestori di depositi fiscali locali ( e CP_5
, dall'altro, di un contratto preliminare di appalto di servizi a CP_4
favore di terzo, a mezzo del quale si è obbligata con le CP_2
controparti a prestare il suo consenso a stipulare, entro l'1.1.2013, con tutti gli associati (compresa l., all'epoca gestore del DF di NA e Pt_2
associata di , il cui precedente contratto scadeva il 31.12.2012, un CP_5
nuovo contratto per lo svolgimento dell'attività di gestione dei DF, della durata di cinque anni, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite.
pag. 6 di 22 E infatti, dalla lettura dello stesso accordo, da interpretare, non già –
come fatto dall'appellante – estrapolando un'unica frase (l'impegno espresso alla sottoscrizione del contratto da parte degli associati entro il termine indicato), ma alla luce dei criteri ermeneutici relativi all'interpretazione del contratto, dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., che impongono di ricostruire la volontà delle parti dalla complessiva valutazione dell'atto e del suo significato e dalla condotta tenuta dalle parti stesse, anche posteriore alla sua conclusione, emerge che nessun impegno ha assunto in CP_2
relazione al rinnovo del contratto con Parte_1
Si legge, innanzitutto, nelle premesse, che l'accordo è nato da una trattativa avviata dalle parti da oltre un anno circa il rinnovo del contratto di servizi in scadenza il 31.12.2012 e il suo contenuto, tenendo conto anche della necessità di innovare la rete distributiva in termini di efficienza, per rispondere alle esigenze del mercato e, più in generale, alla crisi economica che stava determinando un vistoso calo delle vendite di tabacchi lavorati. Il
nuovo modello di servizio prevedeva la riduzione dei Depositi Fiscali Locali
esistenti e la trasformazione di alcuni di essi in Transit Point – TP (depositi locali secondari che si limitano a ricevere i colli chiusi ed etichettati e a consegnarli ai singoli rivenditori), come reso evidente dagli incentivi riconosciuti a ogni DF in caso di recesso (contributo fino a un massimo di
€ 110.000,00) e dai fondi investiti per la trasformazione dei DF in TP
(indennità per ristrutturazione dei DF e contributo all'ottimizzazione della rete).
pag. 7 di 22 La «bozza di accordo» per il nuovo contratto di servizi del 12.12.2012 è
stata discussa e approvata all'unanimità nel corso dell'assemblea congiunta e del 15.12.2012 (doc. 9 fasc. primo grado . CP_5 CP_4 Pt_1
Sono seguite la nota del 20.12.2012, con cui le anzidette associazioni hanno proposto a una proroga di trenta giorni dei precedenti CP_2
contratti (fino al 31.1.2013), al fine di consentire un migliore esame dei futuri rapporti contrattuali e una «migliore gestione di processi di fusioni e ricollocazione dei gestori coinvolti nelle chiusure dei DF», e la nota del
28.1.2013, con cui le anzidette associazioni, dato atto della definizione congiunta di numerosi punti del complesso testo del nuovo contratto di servizi raggiunta nelle settimane precedenti e della necessità di approfondire in modo adeguato tale testo, hanno chiesto un ulteriore periodo di un mese per definire i punti ancora aperti (docc. 6 e 7 fasc. primo grado ). CP_2
L'intesa definitiva sul testo del contratto nell'ambito del nuovo network
distributivo è intervenuta il 7.3.2013, con assunzione dell'impegno ad opera delle parti a sottoporlo ai singoli delegati alla gestione dei DF e TP per la sottoscrizione entro il 15.3.2013 e apertura di tavoli di lavoro riguardanti aspetti ancora non definiti (doc. 8 fasc. primo grado Logista;
v. sul punto,
anche le dichiarazioni dei testi e ). Testimone_1 Testimone_2
Alla luce di tali elementi si reputa che il ridetto accordo del 12.12.2012
costituisca un semplice modello contrattuale, neppure nel testo definitivo ,
che è intervenuto, come visto, solo nel marzo 2013 , e, dunque, dopo la definitiva cessazione del rapporto in essere tra e r.l., CP_2 Pt_2
pag. 8 di 22 risalente al 7.1.2013, data della conclusione delle operazioni di disattivazione del DF di NA (doc. 15 fasc. primo grado . CP_2
Si tratta, infatti, di un modello concordato dagli operatori del settore dei tabacchi lavorati nell'ambito delle complesse e articolate iniziative assunte per rinnovare i contratti scaduti, che teneva conto della necessità di riorganizzare e razionalizzare la rete distributiva, con riduzione necessaria del numero dei DF ubicati sul territorio nazionale, in ragione delle mutate condizioni di mercato. Pertanto, lo stesso modello avrebbe dovuto essere recepito poi nei singoli contratti, che ciascun gestore avrebbe dovuto stipulare con ove non avesse deciso di rinunciare CP_2
volontariamente a negoziare il rinnovo del contratto come DF, a fronte del riconoscimento del contributo in denaro promesso , e previo eventuale
Par assenso alla sua trasformazione in
Di conseguenza, è da escludere che lo schema contrattuale sottoscritto il 12.12.2012 possa qualificarsi in termini di contratto preliminare a favore di terzo, fonte di obbligo a contrarre a carico di e correlativo CP_2
diritto a contrarre a favore di , direttamente azionabile da Parte_1
quest'ultima, senza necessità di chiedere l'ausilio dello stipulante CP_5
Non si ravvisano quindi profili di responsabilità per inadempimento o illegittimo recesso addebitabili a in quanto il rapporto CP_2
contrattuale è cessato alla naturale scadenza del contratto del 2.5.2005 e delle successive proroghe (31.12.2012) , a seguito del rifiuto da parte di Pt_4
[...
.l. della proroga proposta da (fino al 31.1.2013), CP_2
intervenuto nel termine a tale scopo assegnato, su richiesta, come visto, di pag. 9 di 22 e Rifiuto motivato da sull'erroneo assunto di CP_4 CP_5 Parte_1
avere maturato il diritto al rinnovo del contratto, per effetto dell'accordo raggiunto dall'associazione cui era iscritta (v. nota del 28.12.2012 - doc. 11
fasc. e doc. 11 fasc. . Pt_1 CP_2
§ 3. – Con il secondo motivo (intitolato «Sul contratto per persona da nominare. Ovvero sul contratto concluso dal rappresentante ») l'appellante si duole di quanto statuito dal primo giudice circa l'insussistenza dei requisiti per qualificare l'accordo del 12.12.2012 come contratto per persona da nominare (art. 1401 c.c.), stante la mancanza di qualsiasi riferimento al meccanismo di successiva individuazione del contraente . Detta statuizione non avrebbe colto esattamente quanto dedotto in giudizio, avendo essa appellante richiamato in primo grado soltanto la diversa figura del contratto
(preliminare) concluso dal rappresentante, che produce effetti direttamente sul rappresentato, considerato che svolge per statuto il compito di CP_5
assumere la rappresentanza ufficiale degli associati di fronte ai terzi, nonché
di stipulare e firmare contratti anche con altre organizzazioni. Pertanto, Pt_4
dovrebbe reputarsi il contraente originario, per essere stato il contratto
[...]
concluso da un rappresentante dotato del potere, ed avrebbe quindi diritto,
quale promissario, di esigere la prestazione da ossia la stipula CP_2
del definitivo, poi rimasta inadempiuta.
L'appellante aggiunge che non «potrebbe essere idoneo a superare il profilo, il passaggio motivazionale con cui il Giudice a quo ritiene che il ruolo di fosse non quello di rappresentante di ma quello di CP_5 Pt_1
rappresentante della categoria », laddove assume che l'accordo è assimilabile pag. 10 di 22 agli accordi stipulati fra i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori che non costituiscono alcun obbligo a contrarre. Ciò perché il contratto normativo, quale è un CCNL, ha efficacia vincolante per le parti firmatarie e i loro associati;
con la conseguenza che questi ultimi possono sottrarsi al vincolo solo recedendo dall'associazione (Cass. n. 8647/2017).
Ne discende che, una volta documentato e comunque non contestato che era iscritta all'associazione e non era receduta, l'accordo del Pt_1 CP_5
12.12.2012 avrebbe efficacia vincolante per da un lato, e tutti CP_2
gli associati di (e , dall'altro, vuoi in virtù del potere CP_5 CP_4
spettante all'associazione per statuto e dell'adesione associativa, vuoi in quanto associazione di categoria.
Il motivo è privo di pregio.
Sulla questione controversa, il Collegio richiama e condivide gli ampi argomenti sviluppati nei numerosi precedenti di merito menzionati e prodotti dall'appellata, che si riferiscono allo schema di contratto di appalto di servizi predisposto il 13.4.2005, a seguito dell'accordo raggiunto sempre tra e le associazioni di categoria e e ai suoi CP_2 CP_4 CP_5
effetti nei confronti degli associati, gestori di DF, ai quali non era stato rinnovato il contratto alla scadenza, parti attrici nei relativi giudizi (v.
sentenze del tribunale e della Corte d'appello di Roma – docc. 19-27 fasc.
primo grado;
docc. C e D fasc. secondo grado).
In particolare, si condivide il principio secondo cui, in fattispecie concrete come quella in esame, va escluso il perfezionamento di un nuovo contratto tramite rappresentante, avente portata precettiva diretta nella sfera pag. 11 di 22 giuridica dei singoli associati, non essendo le associazioni di categoria in questione investite del potere di rappresentanza giuridica dei singoli associati, ai sensi degli artt. 1387 e ss. e 1704 e ss. c.c., esercitando piuttosto una mera rappresentanza d'interesse (ossia l'interesse collettivo,
unitario e indivisibile dei propri iscritti), a difesa del quale esse perseguono
- attraverso le trattative con la controparte e avvalendosi della loro forza negoziale, maggiore rispetto a quella dei singoli associati -, lo scopo di concludere un accordo normativo. Accordo che non impegna, in via immediata e diretta, i singoli iscritti, ma assicura un contenuto minimo di tutele e garanzie contrattuali a coloro che, successivamente, decidano di stipulare, effettivamente e liberamente, appalti con il soggetto titolare della distribuzione nazionale dei tabacchi lavorati.
Anche in relazione all'accordo del 12.12.2012, per cui è causa,
l'associazione ha agito – come detto nell'esaminare il primo motivo CP_5
– nell'esercizio dei compiti rappresentativi che le sono riconosciuti dallo statuto a tutela dell'interesse della categoria (art. 2, lett. “e” e “f”),
cercando di ottenere le condizioni migliori per la stipula dei futuri contratti di appalto del servizio di gestione dei DF e per l'uscita e la trasformazione dei DF esistenti, nell'ambito della necessaria riorganizzazione del sistema distributivo. Essa non ha invece agito, quale rappresentante negoziale dei singoli gestori associati, in nome e per conto degli stessi (c.d. contemplatio
domini), come sarebbe stato necessario per determinare la produzione dell'efficacia diretta del contratto nei confronti degli stessi.
pag. 12 di 22 La stessa , peraltro, con la già menzionata nota del Parte_4
28.12.2012, con la quale ha respinto la richiesta di proroga di un mese proposta da ha evidenziato come «i rappresentanti delle CP_2
associazioni di categoria abbiano per scopi associativi esclusivamente il mandato di trattare, nell'interesse degli associati, le migliori condizioni contrattuali e non di certo il potere di assumere iniziative, quali quelle della richiesta di proroga, per un limitato periodo, le quali comportano effetti giuridici (negativi) direttamente in capo ai singoli associati».
È da escludere, infine, che si possa invocare l'efficacia diretta nei confronti dell'appellante dell'accordo concluso dall'associazione di categoria, in applicazione dei principi affermati sull'efficacia vincolante del contratto collettivo nazionale per i singoli aderenti dell'associazione stipulante. Infatti, il contratto collettivo, quale «atto normativo», stabilisce le condizioni e le clausole dei futuri contratti, nel caso in cui detti contratti siano successivamente stipulati, in base alla libera scelta delle parti.
Deve ribadirsi, pertanto, anche in relazione a questo profilo, che con la firma dell'accordo del 12.12.2012, non ha assunto CP_2
nessun impegno vincolante, in via immediata e diretta, nei confronti di Pt_4
[...
.l. rispetto alla stipula del contratto di appalto alle condizioni ivi fissate,
e, di conseguenza nessun inadempimento o illegittimo recesso può ad essa addebitarsi.
§ 4. – Con il terzo motivo si contesta la sentenza laddove ha escluso la responsabilità extracontrattuale o per abuso del diritto, affermando che ,
nella situazione del rilevante ridimensionamento della rete di distribuzione,
pag. 13 di 22 con correlativa inevitabile riduzione del numero dei depositi fiscali, quale effetto del passaggio dal monopolio statale dei tabacchi alla nuova regolamentazione europea, le imprese operanti nei settore al più potevano vantare una mera aspettativa di fatto alla stipulazione del nuovo contratto,
non giuridicamente rilevante. È stata quindi esclusa la responsabilità
precontrattuale, in mancanza di allegazione e prova (scritta e orale) di specifiche circostanze e condotte di idonee a generare un CP_2
serio ed incolpevole affidamento sulla stipula di un nuovo contratto per la gestione di un deposito fiscale o un transit point. Né, comunque, risultava che nonostante fosse probabile il mancato rinnovo del contratto , Parte_1
si fosse attivata per riconvertirsi in diverso settore di impresa, al fine di ricollocarsi utilmente sul mercato.
Parimenti, è stata esclusa qualsiasi responsabilità di CP_2
anche per abuso di posizione dominante, per essersi essa limitata a procedere nella ristrutturazione della rete di distribuzione, che, venuto meno il monopolio statale, risultava economicamente sostenibile.
A sostegno del motivo l'appellante assume che i profili della responsabilità precontrattuale e dell'abuso di diritto prospettati non sarebbero stati esaminati in concreto dal giudice, il quale non avrebbe idoneamente considerato le plurime circostanze allegate e dimostrate a supporto delle relative domande. Circostanze che, indicate nel dettaglio,
dimostrerebbero come «dopo aver prorogato il contratto e CP_2
dopo trattative volte alla sua stabilizzazione a rinnovate condizioni, ebbe pag. 14 di 22 addirittura a formalizzare un impegno al rinnovo ed a consegnare, in esecuzione di tale impegno, un enorme quantitativo di prodotti ».
Il rifiuto di concludere il contratto di rinnovo, ovvero il recesso dal rapporto, sarebbero stati operati in modo del tutto imprevisto e arbitrario, in violazione dei canoni generali di buona fede e correttezza, ciò configurando un'ipotesi di inadempimento contrattuale, in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n.
920106/2009 (rectius: 20106/2009), tenuto conto anche che in CP_2
posizione di monopolista (v. decisione di AGCM e risposte del Mef a interrogazioni parlamentari), dopo avere determinato il legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto, ha affidato la zona a terzi (DF
di ), alle medesime condizioni, senza consentire ad la Per_1 Pt_1
riconversione, stante la repentina decisione.
Sotto altro profilo, inoltre, il comportamento di CP_2
integrerebbe una violazione del genarle divieto del neminem laedere e un abuso di posizione dominante, avendo la stessa deciso di assegnare la zona a terzi, senza considerare la disponibilità di a proseguire il rapporto alle Pt_1
stesse condizioni. Ciò che integrerebbe violazione della correttezza e della buona fede nell'esecuzione dei rapporti commerciali, sanzionabile in via indipendente dall'esistenza di un vincolo contrattuale (Cass. n. 22789/2010).
Il motivo non merita accoglimento.
Le circostanze dedotte non sono idonee a fondare un giudizio di responsabilità extracontrattuale a carico della parte appellata.
pag. 15 di 22 Come già osservato in relazione ai primi due motivi, all'epoca della scadenza del contratto stipulato nel 2005 da l., più volte prorogata Pt_2
(31.12.2012), era nota agli operatori del settore la necessità di centralizzare l'attività e modificare la rete distributiva esistente, innovando i modelli e le tecniche e riducendo il numero dei DF sul territorio nazionale, anche mediante trasformazione in TS, al fine di abbattere i costi e razionalizzare il servizio.
Le prolungate trattative intercorse tra e le associazioni di CP_2
categoria hanno portato a concordare il contenuto dei nuovi contratti di appalto di servizi da concludere con i singoli gestori di DF e TS,
interessati dalla scadenza del precedente contratto alla fine dell'anno 2012,
senza assumere impegni vincolanti con nessuno di essi circa l'effettiva stipula, anzi prevedendo incentivi economici per favorire l'uscita di alcuni di essi dal mercato e per modificare il tipo di attività di altri, nell'ambito di una ristrutturazione organizzativa dell'attività di distribuzione di prodotti del tabacco, richiesta dalle mutate condizioni del mercato e attuata nell'esercizio della libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41
Cost.
La decisione di di non rinnovare il contratto ad l. CP_2 Pt_2
alla naturale scadenza, alle condizioni che peraltro all'epoca non erano state ancora completamente definite, non può quindi considerarsi improvvisa e imprevista, ma in linea con il nuovo modello distributivo da adottare per rendere più efficiente e produttiva la gestione logistica dei prodotti, così da pag. 16 di 22 incrementare il valore dei servizi offerti e assicurare sostenibilità all'intera rete.
Non assume rilievo, quindi, al riguardo, il lungo rapporto intercorso tra l. e , prima, e Pt_2 Controparte_6 CP_2
a far data dal 2005, dopo il completamento del processo di
[...]
privatizzazione. Né rileva il fatto che avesse manifestato Parte_1
immediatamente esclusivo interesse alla stipula del nuovo contratto, sul modello concordato per i DF (con durata quinquennale e condizioni migliorative), ed avesse approvato, al pari di tutti gli altri associati , la bozza del 12.12.2012 nell'ambito dell'assemblea congiunta delle associazioni di categoria del 15.12.2012, decidendo poi di non usufruire della proroga (di trenta giorni) successivamente propostale, dietro istanza delle associazioni di categoria.
dunque, non ha mai tenuto una condotta tale da CP_2
CP assicurare ad la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della Pt_2
gestione del DF di NA, mediante la stipula di un nuovo contratto, in questo modo non potendosi interpretare nemmeno la consegna dei tabacchi lavorati effettuata il 27.12.2012.
E invero, trattasi della mera esecuzione da parte di CP_2
dell'ordine che ha deciso di trasmettere il 19.12.2012, nella Parte_4
convinzione, rivelatasi errata, dell'assunzione dell'obbligo di stipulare il nuovo contratto da parte di che quest' ha Parte_5 Pt_6
prima che il gestore del DF comunicasse di non accettare la Parte_7
proroga e, quindi, prima che fosse certo che il rapporto sarebbe pag. 17 di 22 definitivamente cessato dopo pochi giorni. Ne discende che non può
ravvisarsi, nella specie, un comportamento concludente univoco da cui desumere la manifestazione tacita della volontà del distributore di non interrompere il rapporto.
Non vi è prova, infine, della circostanza, allegata dall'appellante senza specifici riferimenti spaziali e temporali, di trattative intercorse con CP_2
nel senso di per ampliare la zona di competenza alla provincia di
[...]
Frosinone.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non si ravvisa un abuso nell'esercizio del diritto nella decisione di principale (e CP_2
non unico) operatore di distribuzione di tabacchi lavorati in Italia, di non proseguire il rapporto con (decisione che poi ha portato, stante la Parte_1
mancata accettazione della proroga e l'assenza di ulteriori accordi, alla disattivazione del DF di NA per l'anno 2013) e di stipulare il nuovo contratto soltanto con il gestore della limitrofa area di . Difettano, Per_1
infatti, gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto – che è criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva ex artt. 1175
e 1375 c.c., clausola generale utilizzata anche per scongiurare gli abusi di posizione dominante – enucleati dalla S.C. nella pronuncia menzionata dall'appellante (Cass. 18.9.2009 n. 20106, in materia di recesso ad nutum in un rapporto di concessione di vendita a esecuzione continuata) e in numerose pronunce successive (v. tra le tante, Cass. 14.6.2021 n. 16743;
Cass. 15.6.2018 n. 15885 ), primo fra tutti la sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrifico cui è soggetta la controparte ,
pag. 18 di 22 causata dall'esercizio di un diritto con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono stati attribuiti.
§ 5. – Con il quarto motivo si lamenta l'omesso esame della domanda subordinata diretta ad accertare una responsabilità precontrattuale in capo per avere ingenerato in il legittimo affidamento nel CP_2 Parte_1
rinnovo contrattuale e nella prosecuzione del rapporto, tanto da giungere alla firma dell'accordo del 12.12.2012, approvato poi in assemblea;
affidamento creato dall'avvenuta consegna di ingenti prodotti per lo stoccaggio idonei a coprire il fabbisogno anche del periodo successivo a quello di scadenza del precedente contratto (31.12.2012); oltre che dall'avvio degli accordi circa l'ampliamento della zona da affidare
(Frosinone), costituenti condotte del tutto incompatibili con la volontà di non proseguire il rapporto.
Il motivo è infondato.
È da escludere che si sia instaurata una trattativa diretta tra CP_2
e circa la stipula di un nuovo contratto di appalto dopo la
[...] Parte_1
scadenza del precedente, sì da potersi configurare una sua interruzione priva di una ragionevole giustificazione e un illegittimo rifiuto nella conclusione del contratto, che dà luogo a responsabilità precontrattuale;
responsabilità
derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, che costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova, con la conseguenza pag. 19 di 22 che non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza (Cass. ord. 25.9.2023 n. 27262; Cass.
3.10.2019 n. 24738; Cass. 29.7.2011 n. 16735).
In particolare, si osserva, da un lato, che le trattative intercorse tra e le associazioni e hanno raggiunto lo scopo CP_2 CP_5 CP_4
cui erano dirette, essendo stato definito il contenuto del contratto -tipo nel marzo 2013, dopo la disattivazione del DF di NA;
dall'altro, che – come già detto in relazione al terzo motivo di appello – da nessun atto e da nessun comportamento provenienti da (compresa l'avvenuta consegna CP_2
della merce ordinata) è possibile desumere, in modo espresso o implicito,
l'intenzione di quest'ultima di continuare ad avvalersi dei servizi di Pt_1
nella catena distributiva, tenuto conto anche che il gestore , nella
[...]
convinzione, giudicata errata da questa Corte, della già avvenuta conclusione di un contratto preliminare in suo favore, per effetto della firma dell'accordo del 12.12.2012 da parte di approvato all'assemblea del CP_5
15.12.2012, ha rifiutato la proroga e non ha avviato ulteriori contatti diretti prima della scadenza del contratto per la sua collocazione all'interno del nuovo sistema distributivo che intendeva iniziare . CP_2
§ 6. – L'esclusione della responsabilità della parte appellata, sotto i vari profili prospettati con i motivi di impugnazione sopra esaminati, rende superfluo valutare gli argomenti svolti dall'appellante al paragrafo 5, per pag. 20 di 22 dimostrare l'esistenza dei danni patiti e quantificarli, anche a mezzo della sollecitata consulenza tecnica di ufficio.
§ 7. – In definitiva, l'appello va respinto.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, in applicazione del principio di soccombenza, e si liquidano,
secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal
D.M. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00,
valori minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività
difensiva svolta, e valori medi per le altre tre fasi, in complessivi €
17.179,00 per compensi (€ 4.389,00 per fase di studio;
€ 2.552,00 per fase introduttiva;
€ 2.940,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 7.298,00 per fase decisionale), senza la maggiorazione (fino al 30 per cento) prevista dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 e s.m.i., quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati,
nonché la navigazione all'interno dell'atto, stante l'impiego di tali tecniche soltanto con riferimento all'indice.
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 8151/2022 pubblicata il 24.5.2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
CP 2. – condanna in liquidazione alla rifusione delle spese di lite in Parte_2
favore di che liquida in € 17.179,00 per compensi, oltre Controparte_2
al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Michele Cataldi -
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