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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al numero di Ruolo Generale 15386/2019 e pendente TRA
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A, in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Umberto Sforza,
-RICORRENTE- e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in CP_1 atti, dall'Avv. Gregorio Baldassarre;
-RESISTENTE- PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * * All'esito dell'udienza del 27.03.2025, tenutasi a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.10.2019, (d'ora in poi anche solo “ricorrente”) Parte_1 deduceva che in data 20.08.1988 contraeva matrimonio con il sig. . Il matrimonio CP_1 veniva trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Monopoli, atto n. 209, parte II, serie A, anno 1988. Dall'unione coniugale nascevano due figli, (15.04.1990) e Per_1 Per_2 (03.10.1997). I coniugi optavano dapprima per il regime di comunione dei beni e, con atto del 19.05.2011, a rogito del Notaio dr. Biagio Franco Spano, per il regime di separazione dei beni;
la casa coniugale veniva fissata presso l'immobile sito in Monopoli alla via Stefano da Putignano n.2/B, di proprietà esclusiva del . CP_1 Rappresentava, altresì, che con il passare degli anni l'affectio coniugalis veniva irrimediabilmente meno tanto da costringere l'odierno resistente a lasciare l'abitazione coniugale per trasferirsi nel deposito al piano terra della medesima abitazione. Riferiva di svolgere lavori saltuari e di far fronte al proprio sostentamento grazie ai proventi derivanti dalla concessione in locazione di un immobile di sua proprietà, ammontanti a circa 6.000,00 euro annui. Il sig. , invece, svolgeva l'attività di autotrasportatore e percepiva un reddito annuo di CP_1 poco inferiore a 25.000,00 euro. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva, previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre in capo al l'obbligo di CP_1 corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento non inferiore a 300,00 euro. Con memoria di costituzione, depositata telematicamente il 21.10.2020, si costituiva in giudizio
, il quale, non opponendosi alla separazione, chiedeva il rigetto delle avverse domande CP_1 di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento, rilevando che la resistente disponeva di risorse economiche proprie derivanti dalla concessione in locazione dell'immobile di proprietà e dallo svolgimento dell'attività di collaboratrice domestica. Confermava di svolgere l'attività di autista e di percepire una retribuzione di circa 1.600,00 euro mensili. Riferiva, altresì, di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale e di essersi trasferito presso un immobile condotto in affitto per cui corrispondeva un canone locativo di 500,00 euro mensili e non – come sostenuto dalla – nel deposito a piano terra della casa coniugale. Pt_1 All'udienza del 04.03.2020, il Presidente, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, con ordinanza: autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
rigettava le reciproche richieste di assegnazione della casa coniugale, in difetto di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente;
poneva a carico del l'obbligo di versare all'altro coniuge l'assegno mensile di CP_1 400,00 euro a titolo di mantenimento, in quanto unico coniuge titolare di reddito certo nonché proprietario esclusivo della casa coniugale, specificando, al contempo, che l'importo di detto assegno era suscettibile di revisione in aumento nell'eventualità in cui la avesse lasciato la casa Pt_1 coniugale;
assegnava la causa al giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione della causa davanti al medesimo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M. All'udienza del 01.10.2020, il G.I., preso atto della richiesta delle parti di emissione di sentenza non definitiva, riservava la causa per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale rassegnava le proprie conclusioni in pari data, chiedendo dichiararsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi in oggetto. Con sentenza non definitiva n. 3182/2020 pubblicata in data 23.10.2020, il Tribunale di Bari pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo con ordinanza emessa in pari data il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie. Espletata la fase istruttoria, mediante assunzione dell'interrogatorio formale del resistente ed escussione dei testi, all'udienza cartolare del 27.03.2025 le conclusioni come segue: parte ricorrente chiedeva di: “1) assegnare alla Sig.ra la casa coniugale, sita Parte_1
a Monopoli (BA) alla Via Stefano da Putignano, 2/B, ove vi e alla figlia
[...] ; Per_3 gnare gli arredi e tutti i beni lla casa coniugale alla moglie Sig.ra Pt_1 ; 3) assegnare alla Sig.ra gli effetti personali della moglie (e dei figli)
[...] Parte_1 ti nella casa famigliare;
4 ffetti personali del marito esistenti nella casa famigliare a quest'ultimo che provvederà a prelevarli previa redazione di un elenco dettagliato da consegnare alla moglie entro 15 giorn el ritiro, data da concordare con la moglie;
5) disporre l'obbligo a carico del Sig. di concorrere al mantenimento della moglie CP_1 mediante il versamento, entro il gior e, in favore della moglie di un assegno di mantenimento pari ad €.600,00= in caso di conferma dell'assegnazione della casa coniugale al marito, o pari ad €.400,00 in caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie Sig.ra Pt_1
, tanto in ragione di tutto quanto esposto sul punto nella narrativa della memoria ex art.183 VI
[...] comma c.p.c. a firma dell'avv. Sforza;
6)disporre l'obbligo a carico del Sig. di CP_1 concorrere al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma Persona_3 mensile di €.300,00 da corrispondersi in favore della medesima;
7) disporre che i suindicati importi vengano annualmente adeguati secondo gli indici ISTAT;
8) rigettare la avversa domanda di vore del della somma di €.65.000,00 nei confronti della Sig.ra CP_1
9) procedere alla divisione dei beni ancora in comunione e dunque della Harley Parte_1 nomina di CTU per stabilirne il valore, o, in alternativa, attribuire la metà del valore alla ricorrente ” col favore delle spese. Parte resistente, invece, concludeva Parte_1 chiedendo di: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in M via Stefano da Putignano n. 2/B comprensiva di arredi adiacenze e pertinenze al sig. così come già disposto nell'ordinanza presidenziale;
3) Revocare CP_1
l'assegno di mante ntare attribuito alla sig. ra dell'importo iniziale di Parte_1
€ 400,00 poi aumentato a seguito di adeguamento ISTAT ad € 460,00 e quindi non riconoscere alcun tipo di assegno di mantenimento e/o alimentare in favore della ricorrente sig. ra o, in Parte_1 subordine ridurre lo stesso al minimo che Vorrà equamente ritenere il Tribunale adito;
4) Non riconoscere alcun obbligo a c ig. , di concorrere al mantenimento CP_1 economico della figlia maggiore;
5) Accogliere la domanda di restituzione in favore del Per_2 sig. e di attribuzi so della somma di € 65.000,00; 6) Condannare la sig.ra CP_1
, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del Parte_1 sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario. Alla predetta udienza, il G.I., lette le note scritte con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Pronunciata sentenza sullo status, il Collegio deve esaminare le questioni ancora pendenti. Premesso tutto quanto esposto in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico. Anzitutto, devono essere rigettate entrambe le richieste di assegnazione della casa coniugale, attesa l'assenza di prole minorenne e/o maggiorenne non economicamente autosufficiente. La disponibilità dell'immobile, pertanto, sarà determinata sulla base del titolo di proprietà. La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della è meritevole Pt_1 di accoglimento nei termini di seguito specificati. L'istruttoria documentale e orale ha rivelato una sperequazione dei redditi della ricorrente rispetto a quelli del resistente in misura tale da risultare obiettivamente inadeguati. Invero, dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che il percepisce e CP_1 ha percepito in costanza di matrimonio un reddito di circa 30.000,00 euro annui di media. Deve altresì tenersi conto che, secondo quanto dallo stesso dichiarato e confermato nel corso dell'istruttoria, egli ha svolto attività di musicista amatoriale, dalla quale ha indubbiamente ricavato proventi, sia pure non esattamente quantificabili, specie considerando che tale attività si è protratta per circa quarant'anni salvo poi interrompersi a causa dell'emergenza pandemica. Quanto alla ricorrente, invece, dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, emerge che l'unica fonte di reddito è rappresentata dalla locazione di un immobile di sua proprietà, da cui percepisce un reddito annuo di poco superiore a 6.000,00 euro. Di contro, tuttavia, la stessa ricorrente ha ammesso di svolgere attività lavorative occasionali e, dall'istruttoria, è emerso che tali attività venivano esercitate anche in costanza di matrimonio, assumendo, seppur in forma irregolare, un certo grado di continuità e stabilità. Possono infatti ritenersi sufficientemente attendibili le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
relativamente al fatto che la svolgesse attività non regolarizzata di collaboratrice Tes_2 Pt_1 domestica e badante presso una famiglia, per quanto, anche in tal caso, non è possibile determinare con certezza l'entità dei relativi introiti. In conclusione, deve ritenersi in ogni caso che la sia percettrice di entrate da lavoro, sia pure Pt_1 non regolare, ma che queste verosimilmente siano inferiori a quelle del coniuge separato. Ne consegue che v'è certamente inadeguatezza di redditi tale da giustificare il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento a carico del . Quanto alla misura dell'assegno, ad avviso del CP_1 Collegio, essa risulta congruamente determinata in euro 400,00, somma già stabilita in sede di ordinanza presidenziale e meritevole di conferma, con applicazione delle rivalutazioni annuali ex tunc. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo, oltre a quanto sopra evidenziato, assume rilievo anche il fatto che la ricorrente è proprietaria esclusiva di un immobile, nonché titolare di una quota pari a 1/6 dell'immobile in cui risiede la di lei madre. Di contro, la richiesta di un contributo al mantenimento della figlia (attualmente Per_2 ventottenne) non può essere accolta. Quest'ultima, infatti, pur essendo attualmente disoccupata, ha già svolto in passato attività lavorativa retribuita, circostanza che esclude recisamente la persistenza dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, non potendo l'attuale condizione di disoccupazione, peraltro temporanea, giustificarne il ripristino. Quanto alla domanda formulata dalla odierna ricorrente volta ad ottenere la divisione dei beni in comunione devesi rilevare che tale domanda non può trovare spazio nell'ambito del presente procedimento in quanto non legata da vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio. Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale adito non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte che, in tema di divorzio, ha osservato che:
“l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge 353/90, consente nello stesso procedimento il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande soggette a riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio, soggette al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma del tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio. (Cass. civ. n. 17404/2004). Ne discende che tale domanda non può che essere dichiarata inammissibile. Per le medesime ragioni, deve parimenti dichiararsi inammissibile la domanda proposta da parte resistente e volta alla restituzione della somma di 65.000,00, non ravvisandosi, neanche in tal caso, una connessione stretta e qualificata con l'odierno giudizio di separazione. Spese e competenze del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 15386/2019. tra e , fermo restando quanto statuito con Parte_1 CP_1 sentenza non definitiva n.3182/2020 pubblicata in data 23.10.2020, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dispone a carico di l'obbligo di continuare a versare a entro il CP_1 Parte_1 giorno 25 di ogni mese, l'importo mensile di 400,00 euro oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi;
2) Nulla dispone in ordine alla casa coniugale che segue il titolo;
3) Dichiara inammissibile la domanda proposta da in ordine alla divisione dei beni in Parte_1 comunione;
4) Dichiara altresì inammissibile la domanda formulata da in ordine alla restituzione CP_1 delle somme;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 9 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A, in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Umberto Sforza,
-RICORRENTE- e
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in CP_1 atti, dall'Avv. Gregorio Baldassarre;
-RESISTENTE- PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * * All'esito dell'udienza del 27.03.2025, tenutasi a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.10.2019, (d'ora in poi anche solo “ricorrente”) Parte_1 deduceva che in data 20.08.1988 contraeva matrimonio con il sig. . Il matrimonio CP_1 veniva trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Monopoli, atto n. 209, parte II, serie A, anno 1988. Dall'unione coniugale nascevano due figli, (15.04.1990) e Per_1 Per_2 (03.10.1997). I coniugi optavano dapprima per il regime di comunione dei beni e, con atto del 19.05.2011, a rogito del Notaio dr. Biagio Franco Spano, per il regime di separazione dei beni;
la casa coniugale veniva fissata presso l'immobile sito in Monopoli alla via Stefano da Putignano n.2/B, di proprietà esclusiva del . CP_1 Rappresentava, altresì, che con il passare degli anni l'affectio coniugalis veniva irrimediabilmente meno tanto da costringere l'odierno resistente a lasciare l'abitazione coniugale per trasferirsi nel deposito al piano terra della medesima abitazione. Riferiva di svolgere lavori saltuari e di far fronte al proprio sostentamento grazie ai proventi derivanti dalla concessione in locazione di un immobile di sua proprietà, ammontanti a circa 6.000,00 euro annui. Il sig. , invece, svolgeva l'attività di autotrasportatore e percepiva un reddito annuo di CP_1 poco inferiore a 25.000,00 euro. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva, previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre in capo al l'obbligo di CP_1 corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento non inferiore a 300,00 euro. Con memoria di costituzione, depositata telematicamente il 21.10.2020, si costituiva in giudizio
, il quale, non opponendosi alla separazione, chiedeva il rigetto delle avverse domande CP_1 di assegnazione della casa coniugale e di riconoscimento di un assegno di mantenimento, rilevando che la resistente disponeva di risorse economiche proprie derivanti dalla concessione in locazione dell'immobile di proprietà e dallo svolgimento dell'attività di collaboratrice domestica. Confermava di svolgere l'attività di autista e di percepire una retribuzione di circa 1.600,00 euro mensili. Riferiva, altresì, di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale e di essersi trasferito presso un immobile condotto in affitto per cui corrispondeva un canone locativo di 500,00 euro mensili e non – come sostenuto dalla – nel deposito a piano terra della casa coniugale. Pt_1 All'udienza del 04.03.2020, il Presidente, sentiti i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, con ordinanza: autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
rigettava le reciproche richieste di assegnazione della casa coniugale, in difetto di prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente;
poneva a carico del l'obbligo di versare all'altro coniuge l'assegno mensile di CP_1 400,00 euro a titolo di mantenimento, in quanto unico coniuge titolare di reddito certo nonché proprietario esclusivo della casa coniugale, specificando, al contempo, che l'importo di detto assegno era suscettibile di revisione in aumento nell'eventualità in cui la avesse lasciato la casa Pt_1 coniugale;
assegnava la causa al giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione della causa davanti al medesimo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M. All'udienza del 01.10.2020, il G.I., preso atto della richiesta delle parti di emissione di sentenza non definitiva, riservava la causa per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale rassegnava le proprie conclusioni in pari data, chiedendo dichiararsi con sentenza parziale la separazione giudiziale dei coniugi in oggetto. Con sentenza non definitiva n. 3182/2020 pubblicata in data 23.10.2020, il Tribunale di Bari pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi, disponendo con ordinanza emessa in pari data il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie. Espletata la fase istruttoria, mediante assunzione dell'interrogatorio formale del resistente ed escussione dei testi, all'udienza cartolare del 27.03.2025 le conclusioni come segue: parte ricorrente chiedeva di: “1) assegnare alla Sig.ra la casa coniugale, sita Parte_1
a Monopoli (BA) alla Via Stefano da Putignano, 2/B, ove vi e alla figlia
[...] ; Per_3 gnare gli arredi e tutti i beni lla casa coniugale alla moglie Sig.ra Pt_1 ; 3) assegnare alla Sig.ra gli effetti personali della moglie (e dei figli)
[...] Parte_1 ti nella casa famigliare;
4 ffetti personali del marito esistenti nella casa famigliare a quest'ultimo che provvederà a prelevarli previa redazione di un elenco dettagliato da consegnare alla moglie entro 15 giorn el ritiro, data da concordare con la moglie;
5) disporre l'obbligo a carico del Sig. di concorrere al mantenimento della moglie CP_1 mediante il versamento, entro il gior e, in favore della moglie di un assegno di mantenimento pari ad €.600,00= in caso di conferma dell'assegnazione della casa coniugale al marito, o pari ad €.400,00 in caso di assegnazione della casa coniugale alla moglie Sig.ra Pt_1
, tanto in ragione di tutto quanto esposto sul punto nella narrativa della memoria ex art.183 VI
[...] comma c.p.c. a firma dell'avv. Sforza;
6)disporre l'obbligo a carico del Sig. di CP_1 concorrere al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma Persona_3 mensile di €.300,00 da corrispondersi in favore della medesima;
7) disporre che i suindicati importi vengano annualmente adeguati secondo gli indici ISTAT;
8) rigettare la avversa domanda di vore del della somma di €.65.000,00 nei confronti della Sig.ra CP_1
9) procedere alla divisione dei beni ancora in comunione e dunque della Harley Parte_1 nomina di CTU per stabilirne il valore, o, in alternativa, attribuire la metà del valore alla ricorrente ” col favore delle spese. Parte resistente, invece, concludeva Parte_1 chiedendo di: 1) Pronunciare la separazione dei coniugi;
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in M via Stefano da Putignano n. 2/B comprensiva di arredi adiacenze e pertinenze al sig. così come già disposto nell'ordinanza presidenziale;
3) Revocare CP_1
l'assegno di mante ntare attribuito alla sig. ra dell'importo iniziale di Parte_1
€ 400,00 poi aumentato a seguito di adeguamento ISTAT ad € 460,00 e quindi non riconoscere alcun tipo di assegno di mantenimento e/o alimentare in favore della ricorrente sig. ra o, in Parte_1 subordine ridurre lo stesso al minimo che Vorrà equamente ritenere il Tribunale adito;
4) Non riconoscere alcun obbligo a c ig. , di concorrere al mantenimento CP_1 economico della figlia maggiore;
5) Accogliere la domanda di restituzione in favore del Per_2 sig. e di attribuzi so della somma di € 65.000,00; 6) Condannare la sig.ra CP_1
, al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del Parte_1 sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario. Alla predetta udienza, il G.I., lette le note scritte con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Pronunciata sentenza sullo status, il Collegio deve esaminare le questioni ancora pendenti. Premesso tutto quanto esposto in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico. Anzitutto, devono essere rigettate entrambe le richieste di assegnazione della casa coniugale, attesa l'assenza di prole minorenne e/o maggiorenne non economicamente autosufficiente. La disponibilità dell'immobile, pertanto, sarà determinata sulla base del titolo di proprietà. La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della è meritevole Pt_1 di accoglimento nei termini di seguito specificati. L'istruttoria documentale e orale ha rivelato una sperequazione dei redditi della ricorrente rispetto a quelli del resistente in misura tale da risultare obiettivamente inadeguati. Invero, dalle dichiarazioni fiscali in atti emerge che il percepisce e CP_1 ha percepito in costanza di matrimonio un reddito di circa 30.000,00 euro annui di media. Deve altresì tenersi conto che, secondo quanto dallo stesso dichiarato e confermato nel corso dell'istruttoria, egli ha svolto attività di musicista amatoriale, dalla quale ha indubbiamente ricavato proventi, sia pure non esattamente quantificabili, specie considerando che tale attività si è protratta per circa quarant'anni salvo poi interrompersi a causa dell'emergenza pandemica. Quanto alla ricorrente, invece, dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, emerge che l'unica fonte di reddito è rappresentata dalla locazione di un immobile di sua proprietà, da cui percepisce un reddito annuo di poco superiore a 6.000,00 euro. Di contro, tuttavia, la stessa ricorrente ha ammesso di svolgere attività lavorative occasionali e, dall'istruttoria, è emerso che tali attività venivano esercitate anche in costanza di matrimonio, assumendo, seppur in forma irregolare, un certo grado di continuità e stabilità. Possono infatti ritenersi sufficientemente attendibili le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
relativamente al fatto che la svolgesse attività non regolarizzata di collaboratrice Tes_2 Pt_1 domestica e badante presso una famiglia, per quanto, anche in tal caso, non è possibile determinare con certezza l'entità dei relativi introiti. In conclusione, deve ritenersi in ogni caso che la sia percettrice di entrate da lavoro, sia pure Pt_1 non regolare, ma che queste verosimilmente siano inferiori a quelle del coniuge separato. Ne consegue che v'è certamente inadeguatezza di redditi tale da giustificare il riconoscimento del diritto a percepire un assegno di mantenimento a carico del . Quanto alla misura dell'assegno, ad avviso del CP_1 Collegio, essa risulta congruamente determinata in euro 400,00, somma già stabilita in sede di ordinanza presidenziale e meritevole di conferma, con applicazione delle rivalutazioni annuali ex tunc. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo, oltre a quanto sopra evidenziato, assume rilievo anche il fatto che la ricorrente è proprietaria esclusiva di un immobile, nonché titolare di una quota pari a 1/6 dell'immobile in cui risiede la di lei madre. Di contro, la richiesta di un contributo al mantenimento della figlia (attualmente Per_2 ventottenne) non può essere accolta. Quest'ultima, infatti, pur essendo attualmente disoccupata, ha già svolto in passato attività lavorativa retribuita, circostanza che esclude recisamente la persistenza dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, non potendo l'attuale condizione di disoccupazione, peraltro temporanea, giustificarne il ripristino. Quanto alla domanda formulata dalla odierna ricorrente volta ad ottenere la divisione dei beni in comunione devesi rilevare che tale domanda non può trovare spazio nell'ambito del presente procedimento in quanto non legata da vincolo di connessione stretta e qualificata al presente giudizio. Solo per completezza è, infatti, il caso di rimarcare come il Tribunale adito non possa che aderire all'indirizzo ripetutamente espresso dalla Suprema Corte che, in tema di divorzio, ha osservato che:
“l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge 353/90, consente nello stesso procedimento il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande soggette a riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio, soggette al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma del tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio. (Cass. civ. n. 17404/2004). Ne discende che tale domanda non può che essere dichiarata inammissibile. Per le medesime ragioni, deve parimenti dichiararsi inammissibile la domanda proposta da parte resistente e volta alla restituzione della somma di 65.000,00, non ravvisandosi, neanche in tal caso, una connessione stretta e qualificata con l'odierno giudizio di separazione. Spese e competenze del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 15386/2019. tra e , fermo restando quanto statuito con Parte_1 CP_1 sentenza non definitiva n.3182/2020 pubblicata in data 23.10.2020, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dispone a carico di l'obbligo di continuare a versare a entro il CP_1 Parte_1 giorno 25 di ogni mese, l'importo mensile di 400,00 euro oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi;
2) Nulla dispone in ordine alla casa coniugale che segue il titolo;
3) Dichiara inammissibile la domanda proposta da in ordine alla divisione dei beni in Parte_1 comunione;
4) Dichiara altresì inammissibile la domanda formulata da in ordine alla restituzione CP_1 delle somme;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 9 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato