TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del Giudice onorario dott.ssa
ON ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta n. 1375/20 R.G. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Ciotoli Andreina in forza di Parte_1
procura nella comparsa di costituzione nuovo procuratore
Parte OPPONENTE
E
in persona del suo lrpt rapp.ta e difesa da avv. Controparte_1
ti e in forza di procura in atti CP_2 CP_3
Parte OPPOSTA
Conclusioni come precisate dalle parti a verbale d'udienza del 11.11.25
in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio assegnato al giudice dott. Masetti veniva, in fase istruttoria, assegnato a codesto giudice con ordine di servizio del
Presidente del Tribunale e perveniva all'udienza del 16.5.23.
L'opponente chiedeva all'intestato Tribunale la revoca / nullità del DI n.
147 /20 depositato il 17.2.20 (rg 2209 /19 ) emesso in favore dell'odierno Istituto opposto.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato nel
1 monitorio e la nullità della domanda per omessa indicazione del tasso di interesse corrispettivo e / o di mora .
Nella fase istruttoria veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avanzata dal creditore opposto, ai sensi dell'art. 648 cpc, in ragione delle censure mosse dall'opponente relative alla prescrizione del credito decennale, considerato la decorrenza del termine prescrizionale a partire dall 'anno 2008 .
L'opposto, di contro, eccepiva che la decorrenza del termine prescrizionale decorresse dalla data del 24.11.2011 relativa alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine .
Rilevava, il giudice, nell'ordinanza istruttoria, come non risultasse prova dell'invio e della ricezione della comunicazione inviata al debitore e parimenti anche la successiva diffida che, la difesa dell' opposta asserisce di aver inviato al debitore in data 19.9.2016, in realtà non costituiva un valido atto interruttivo, per omessa produzione dell'avviso di ricevimento e la busta prodotta in copia priva di data certa, (Cfr. si richiama l' ordinanza istruttoria resa in data 20.11.2020).
Pertanto, emesso il provvedimento cautelare di rigetto, sopra richiamato, il giudice disponeva, a cura della parte opposta, la procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 del D.Lgs n. 28 /10.
Il creditore provvedeva al predetto incombente nei termini fissati.
In fase istruttoria, si costituiva nuovo procuratore della parte , Pt_1 stante la rinuncia al mandato dell'originario difensore.
Non veniva espletata attività istruttoria, il giudice, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc, anche per lettura della contestuale sentenza, con termine alle parti per deposito di memorie autorizzate.
*****
L'opposizione proposta è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni .
Il credito azionato in via monitoria è afferente ad un finanziamento stipulato in data 16.5.2007 della durata di anni 5 per 60 rate mensili , da regolare in
2 c/c con prima scadenza 1.10.2007 ( cfr estratto conto e contratto in atti ) .
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito in ragione del fatto che la difesa opposta non ha fatto valere il proprio diritto entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art 2946 cc e decorrente, nel caso di specie, dalla data di chiusura del conto e inadempimento concretizzatosi nell'anno 2008 e stante l'assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione per il periodo interessato sino alla richiesta monitoria ( DI emesso in data 17.2.2020)
Il creditore opposto ha dedotto che il rapporto sarebbe pervenuto ad anticipata scadenza il 24.11.2011 per effetto della comunicazione della decadenza del beneficio del termine e, pertanto, da tale data decorreva la prescrizione decennale .
In proposito, occorre sottolineare che, anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il dies a quo del termine di prescrizione decennale ex art 2946 cc inizi a decorrere dalla data in cui la banca si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, vale a dire da quando il titolare del diritto ha possibilità di esercitarlo diritto ( in tema, Cass n. 17798
/11 ; Cass.n . 2301 /2004)
Tuttavia, nella presente controversia, rileva come l'Istituto opposto non abbia fornito prova della comunicazione al debitore relativa alla decadenza del beneficio del termine e pertanto non ha fornito prova della decorrenza del termine prescrizionale dalla suddetta data .
Parimenti , in istruttoria, non risulta dimostrato che sia intervenuto un successivo valido atto interruttivo della prescrizione, durante il periodo preso in considerazione.
E' da dire, invero, che l'Istituto deduce di aver validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, mediante l'invio di una raccomandata del 19.9.16 cd.“lettera di messa in mora “ asseritamente inviata alla parte debitrice.
Al riguardo, come è stato correttamente osservato nell'ordinanza istruttoria sopra richiamata , tale lettera non è idonea a dimostrare l'effetto interruttivo della prescrizione.
3 Ritiene , infatti, questo giudicante come, in riferimento alla nota datata
19.9.16, la difesa dell'opposta ha omesso di provare tanto l'invio della raccomandata ( per i motivi indicati nella richiamata ordinanza istruttoria ), ma anche e soprattutto, la ricezione della stessa da parte della debitrice , in difetto della produzione dell'avviso di ricevimento della racc.ta.
Deriva, come, in assenza di valido atto interruttivo, anche al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, il diritto di credito risultasse prescritto ( ricorso monitorio depositato in data 16.7.2019 ).
Per le motivazioni che precedono , non avendo l' fornito prova della CP_4 sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione , a termini dell'art 2946 cc, l'eccezione sollevata dal debitore opponente va accolta, la decisione che precede comporta l'assorbimento di ogni altra questione o eccezione.
Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'opponente tenuto conto dei parametri previsti dal DM n 55 /2014 e dell'attività espletata .
PQM
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando , ogni contraria istanza, eccezione disattesa e assorbita ogni altra domanda, così decide:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del suo lrpt e CP_1
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 147 /20 depositato in data 17.2.20 (n. rg 2209 /19 ) emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'Istituto opposto;
- Condanna l' opposto al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi euro 2800,00 per compensi, oltre
[...]
accessori di legge.
Così deciso in Frosinone a verbale d'udienza del 11.11.25 ore 14.00
Il giudice dott.ssa ON ON
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone in persona del Giudice onorario dott.ssa
ON ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta n. 1375/20 R.G. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Ciotoli Andreina in forza di Parte_1
procura nella comparsa di costituzione nuovo procuratore
Parte OPPONENTE
E
in persona del suo lrpt rapp.ta e difesa da avv. Controparte_1
ti e in forza di procura in atti CP_2 CP_3
Parte OPPOSTA
Conclusioni come precisate dalle parti a verbale d'udienza del 11.11.25
in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente giudizio assegnato al giudice dott. Masetti veniva, in fase istruttoria, assegnato a codesto giudice con ordine di servizio del
Presidente del Tribunale e perveniva all'udienza del 16.5.23.
L'opponente chiedeva all'intestato Tribunale la revoca / nullità del DI n.
147 /20 depositato il 17.2.20 (rg 2209 /19 ) emesso in favore dell'odierno Istituto opposto.
L'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato nel
1 monitorio e la nullità della domanda per omessa indicazione del tasso di interesse corrispettivo e / o di mora .
Nella fase istruttoria veniva disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avanzata dal creditore opposto, ai sensi dell'art. 648 cpc, in ragione delle censure mosse dall'opponente relative alla prescrizione del credito decennale, considerato la decorrenza del termine prescrizionale a partire dall 'anno 2008 .
L'opposto, di contro, eccepiva che la decorrenza del termine prescrizionale decorresse dalla data del 24.11.2011 relativa alla comunicazione di decadenza del beneficio del termine .
Rilevava, il giudice, nell'ordinanza istruttoria, come non risultasse prova dell'invio e della ricezione della comunicazione inviata al debitore e parimenti anche la successiva diffida che, la difesa dell' opposta asserisce di aver inviato al debitore in data 19.9.2016, in realtà non costituiva un valido atto interruttivo, per omessa produzione dell'avviso di ricevimento e la busta prodotta in copia priva di data certa, (Cfr. si richiama l' ordinanza istruttoria resa in data 20.11.2020).
Pertanto, emesso il provvedimento cautelare di rigetto, sopra richiamato, il giudice disponeva, a cura della parte opposta, la procedura di mediazione obbligatoria, ex art. 5 del D.Lgs n. 28 /10.
Il creditore provvedeva al predetto incombente nei termini fissati.
In fase istruttoria, si costituiva nuovo procuratore della parte , Pt_1 stante la rinuncia al mandato dell'originario difensore.
Non veniva espletata attività istruttoria, il giudice, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc, anche per lettura della contestuale sentenza, con termine alle parti per deposito di memorie autorizzate.
*****
L'opposizione proposta è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni .
Il credito azionato in via monitoria è afferente ad un finanziamento stipulato in data 16.5.2007 della durata di anni 5 per 60 rate mensili , da regolare in
2 c/c con prima scadenza 1.10.2007 ( cfr estratto conto e contratto in atti ) .
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito in ragione del fatto che la difesa opposta non ha fatto valere il proprio diritto entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art 2946 cc e decorrente, nel caso di specie, dalla data di chiusura del conto e inadempimento concretizzatosi nell'anno 2008 e stante l'assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione per il periodo interessato sino alla richiesta monitoria ( DI emesso in data 17.2.2020)
Il creditore opposto ha dedotto che il rapporto sarebbe pervenuto ad anticipata scadenza il 24.11.2011 per effetto della comunicazione della decadenza del beneficio del termine e, pertanto, da tale data decorreva la prescrizione decennale .
In proposito, occorre sottolineare che, anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il dies a quo del termine di prescrizione decennale ex art 2946 cc inizi a decorrere dalla data in cui la banca si è avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, vale a dire da quando il titolare del diritto ha possibilità di esercitarlo diritto ( in tema, Cass n. 17798
/11 ; Cass.n . 2301 /2004)
Tuttavia, nella presente controversia, rileva come l'Istituto opposto non abbia fornito prova della comunicazione al debitore relativa alla decadenza del beneficio del termine e pertanto non ha fornito prova della decorrenza del termine prescrizionale dalla suddetta data .
Parimenti , in istruttoria, non risulta dimostrato che sia intervenuto un successivo valido atto interruttivo della prescrizione, durante il periodo preso in considerazione.
E' da dire, invero, che l'Istituto deduce di aver validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, mediante l'invio di una raccomandata del 19.9.16 cd.“lettera di messa in mora “ asseritamente inviata alla parte debitrice.
Al riguardo, come è stato correttamente osservato nell'ordinanza istruttoria sopra richiamata , tale lettera non è idonea a dimostrare l'effetto interruttivo della prescrizione.
3 Ritiene , infatti, questo giudicante come, in riferimento alla nota datata
19.9.16, la difesa dell'opposta ha omesso di provare tanto l'invio della raccomandata ( per i motivi indicati nella richiamata ordinanza istruttoria ), ma anche e soprattutto, la ricezione della stessa da parte della debitrice , in difetto della produzione dell'avviso di ricevimento della racc.ta.
Deriva, come, in assenza di valido atto interruttivo, anche al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, il diritto di credito risultasse prescritto ( ricorso monitorio depositato in data 16.7.2019 ).
Per le motivazioni che precedono , non avendo l' fornito prova della CP_4 sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione , a termini dell'art 2946 cc, l'eccezione sollevata dal debitore opponente va accolta, la decisione che precede comporta l'assorbimento di ogni altra questione o eccezione.
Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione proposta il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'opponente tenuto conto dei parametri previsti dal DM n 55 /2014 e dell'attività espletata .
PQM
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando , ogni contraria istanza, eccezione disattesa e assorbita ogni altra domanda, così decide:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del suo lrpt e CP_1
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 147 /20 depositato in data 17.2.20 (n. rg 2209 /19 ) emesso dall'intestato Tribunale in favore dell'Istituto opposto;
- Condanna l' opposto al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi euro 2800,00 per compensi, oltre
[...]
accessori di legge.
Così deciso in Frosinone a verbale d'udienza del 11.11.25 ore 14.00
Il giudice dott.ssa ON ON
4 5