Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02061/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2024, proposto da
MA OL, CE LI, AU ER, GU ER, TO SC, RA RE OD SC, rappresentati e difesi dagli avvocati MA Falsini e Leonardo Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
Comune di Bagno a Ripoli, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, non costituite in giudizio;
nei confronti
American Schools Abroad, Inc., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della deliberazione del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli n. 80 del 31 luglio 2023, con avviso di pubblicazione sul BURT del 6 settembre 2023 n. 36, con la quale è stato approvato il nuovo piano strutturale, nella parte in cui prevede l'ampliamento della sede dell'“International School of Florence” di via del Carota 23-25.
2. della deliberazione del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli n. 81 del 31 luglio 2023, con avviso di pubblicazione sul BURT del 6 settembre 2023 n. 36, con la quale è stato approvato il Piano Operativo, nella parte in cui prevede l'ampliamento della sede dell'“International School of Florence” di Via del Carota 23-25, come disciplinato nella previsione F1*.1 – aree scolastiche – ampliamento ISF - dell'allegato 35 – schede norme del Piano Operativo;
3. dei verbali delle conferenze di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 del 22 marzo 2019 e del 22 settembre 2019, in quanto richiamati a presupposto fondamento degli atti di cui ai punti 1 e 2, nella parte in cui recano parere favorevole all'ampliamento della sede dell'“International School of Florence” di via del Carota 23-25, nonché dei verbali del 22 maggio 2023 e 19 maggio 2023;
4. degli esiti della conferenza paesaggistica conclusasi in data 19 giugno 2023, nella parte in cui recano parere favorevole all'ampliamento della sede dell'“International School of Florence” di via del Carota 23-25;
5. della dichiarazione di sintesi resa in relazione al procedimento di VAS in quanto costituente parte integrante nei provvedimenti di cui ai punti 1 e 2;
6. di ogni altro atto connesso a quelli impugnati in via principale, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia e di American Schools Abroad Inc.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa VI De EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono proprietari di immobili siti nel Comune di Bagno a Ripoli, nell’area collinare esterna al territorio urbanizzato che prende il nome di valle di Rimezzano.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica gli stessi hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 80 e 81 del 31 luglio 2023, con cui sono stati rispettivamente approvati il nuovo piano strutturale e il piano operativo, con specifico riguardo alla parte in cui si è previsto l’ampliamento della scuola privata denominata “International School of Florence”, che ha sede nella Villa NI (detta anche Le Tavernule), posta in via del Carota 23-25, nelle immediate vicinanze delle rispettive unità immobiliari.
L'area interessata dall’intervento è costituita a monte dalla Villa e dall'ampio giardino all'italiana; più a valle, separata dalla strada vicinale I Noccioli, si trovano altri terreni, prevalentemente occupati da un oliveto e da campi coltivati con filari di alberi da frutto (cfr. doc. 10 di parte ricorrente).
La scheda norma F1*.1 del piano operativo impugnato per tale area prevede, in particolare, una nuova superficie edificabile, pari a 9.500 metri quadri, destinata all’ampliamento della scuola, così da poter riunire in un unico plesso quella dell’infanzia, che già vi si trova, con la quella primaria-media e superiore, al momento dislocate presso altra sede presente sul territorio comunale.
La scheda contempla, inoltre, la realizzazione di parcheggi su una superficie territoriale di 62.850 metri quadrati, nell’area posta a valle della Villa (cfr. doc. 13 della controinteressata).
In merito alle modalità di attuazione dell’intervento, è richiesta l’approvazione di un progetto unitario convenzionato.
I ricorrenti hanno formulato cinque distinte censure, lamentando, come meglio si vedrà in seguito, che:
a) gli interventi ammessi nell’area di interesse contrasterebbero con le previsioni di tutela paesaggistica ed ambientale contenute nel piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana (PIT), avente valore di piano paesaggistico, approvato con delibera Consiglio regionale 27 marzo 2017 n. 37, e con il vincolo paesaggistico denominato “Baroncelli”, imposto con d.m. del 7 aprile 1973;
b) l’ampliamento della scuola causerebbe un insostenibile aggravio della circolazione veicolare nelle strade di accesso adiacenti, già fortemente congestionate e comunque immodificabili, per la loro intrinseca valenza paesaggistica;
c) in fase di approvazione del piano strutturale e del piano operativo non si sarebbe tenuto conto dell’impatto acustico generato dall’ampliamento della scuola e dal connesso aumento del carico urbanistico;
d) non sarebbe stata svolta alcuna valutazione in ordine al rischio idraulico causato dalla cementificazione dell’area rurale interessata dall’intervento, come dimostrato dal fatto che non sono state espressamente indicate le opere idrauliche previste dagli artt. 8 e 11 della L.R.T. n. 41/2018;
e) nel corso della valutazione ambientale strategica, pur essendo emersi numerosi elementi di criticità sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed ecologico, non si sarebbero prese in esame soluzioni alternative all’intervento proposto dalla società proprietaria dell’area interessata, compresa quella che esclude, in toto , la realizzabilità dell’ampliamento.
2. A seguito di opposizione, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
3. Il Comune di Bagno a Ripoli, seppure ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia si è costituita con memoria di mero stile.
La società American School Abroad Inc., proprietaria dell’area interessata dalla previsione di ampliamento, si è costituita per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
La stessa, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di un interesse concreto ed attuale in capo ai ricorrenti che, pur essendo proprietari di immobili posti nelle vicinanze dei terreni sui quali saranno realizzati gli interventi, non avrebbero tuttavia dimostrato di subire un reale pregiudizio a causa di essi.
Nel merito, la controinteressata sostiene, in estrema sintesi, che le previsioni del piano strutturale e del piano operativo fatte oggetto di contestazione non si porrebbero in contrasto con i vincoli e con le altre disposizioni richiamate nel ricorso, essendosi prevista, in fase attuativa, l’adozione di misure e soluzioni progettuali specifiche, idonee a garantire il corretto inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento e il superamento delle criticità legate al traffico veicolare, all’impatto acustico e al rischio idraulico.
4. Nell’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, che si esamina in via prioritaria, è infondata.
Come noto, la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, nel processo amministrativo, costituiscono due distinte condizioni dell’azione; la nozione di interesse, in particolare, trova il proprio fondamento nell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., e si sostanzia nella lesione concreta ed attuale prodotta dall’atto impugnato nella sfera giuridica del ricorrente e nella concreta utilità che lo stesso può ricavare dal suo annullamento (cfr. Cons. Stato, ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
In base ai più recenti insegnamenti della giurisprudenza amministrativa, nelle controversie che hanno ad oggetto titoli abilitativi edilizi o, come nel caso di specie, atti di pianificazione del territorio, la così detta vicinitas - ossia lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e l’area sulla quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato - costituisce un criterio di qualificazione e di differenziazione attraverso il quale è possibile distinguere gli interessi legittimi dagli interessi di mero fatto e vale perciò a fondare la legittimazione al ricorso.
La vicinitas , tuttavia, non basta, da sola e in automatico, a dimostrare anche la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato, ricavabile dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato di essere proprietari di beni immobili siti nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’ampliamento e hanno altresì allegato il pregiudizio che essi subirebbero nel caso di esecuzione dell’intervento, sia in termini di aggravamento del traffico veicolare nelle strade di accesso alla scuola (già oggi molto intenso e inevitabilmente destinato ad aumentare in modo assai significativo, per effetto dell’accorpamento delle scuole dei diversi gradi, dall’infanzia alle superiori), sia in termini di impatto sul pregiato contesto paesaggistico e ambientale di inserimento, sottoposto a plurime previsioni di tutela.
Tanto basta a ritenere sussistente un interesse concreto ed attuale dei ricorrenti alla rimozione degli atti impugnati, che costituiscono presupposto essenziale per il successivo rilascio dei titoli abilitativi prodromici all’esecuzione dell’intervento di cui si controverte.
2. Si passa ora all’esame delle censure nel merito.
2.1. Con la prima censura i ricorrenti sostengono che l’intervento previsto dalla scheda norma F1*.1 del piano operativo approvato dal Comune di Bagno a Ripoli contrasterebbe, sotto molteplici profili, con le previsioni del vigente PIT, avente valore di piano paesaggistico regionale, e con il vincolo paesaggistico insistente sull’area; vi sarebbe inoltre contrasto con la disciplina contenuta nell’allegato 8.2 del piano strutturale approvato con la delibera impugnata, che richiama e fa propri gli obiettivi generali e le direttive enunciati nello strumento di pianificazione paesaggistica.
In particolare:
- si darebbe vita ad un volume fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al tessuto insediativo consolidato, caratterizzato dalla presenza di ville antiche o di edifici agricoli;
- il consumo del suolo sarebbe sproporzionato rispetto alla necessità di tutela degli spazi aperti agricoli e naturali;
- la previsione di una costruzione di tipo ipogeo sarebbe incompatibile con le prescrizioni che mirano ad assicurare che eventuali nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico;
- la superficie edificatoria prevista, per destinazione e dimensione, sarebbe incompatibile con le prescrizioni dei piani sovraordinati, per i quali i nuovi impegni di suolo inedificato, in area agricola, dovrebbero essere consentiti solo per promuovere attività agricole;
- le previsioni della scheda muterebbero sostanzialmente la destinazione d’uso dell’area, di fatto sopprimendo la funzione agricola storicizzata e l’identità agro-paesaggistica tipica della fascia collinare;
- il fabbricato previsto, per dimensioni e destinazione, infine, inciderebbe significativamente sul territorio preesistente, distruggendo i caratteri fondanti del paesaggio, costituiti dall’oliveto e dal terreno seminativo di colture tradizionali, quali filari di alberi da frutto.
Gli atti impugnati, in ogni caso, secondo i ricorrenti, non indicherebbero le ragioni di una scelta pianificatoria così invasiva, né darebbero conto della specifica attività istruttoria condotta con riguardo agli effetti ambientali e paesaggistici di essa.
2.2. Con la seconda censura i ricorrenti ritengono che le criticità di accesso alla scuola, possibile solo percorrendo strade rurali di dimensioni molto ridotte, inidonee a supportare flussi di traffico importanti, avrebbero richiesto, sin da subito, la presentazione di uno studio viabilistico; sarebbe perciò illegittimo il rinvio di tale approfondimento istruttorio alla successiva fase di approvazione del progetto unitario convenzionato. Tanto più che le prescrizioni operanti nell’area tutelano specificamente i percorsi panoramici della zona e la viabilità vicinale e rurale, in particolare proprio Via del Carota, dalla quale si accede alla scuola, e la strada vicinale dei Noccioli.
2.3. Con la terza censura i ricorrenti lamentano l’illegittimità della previsione urbanistica in esame per la mancata valutazione dell’impatto acustico generato dall’aumento del carico urbanistico conseguente all’ampliamento della struttura scolastica, nonostante tale elemento di criticità sia stato evidenziato in sede di valutazione ambientale strategica.
2.4. Con la quarta censura i ricorrenti denunciano l’omessa valutazione del rischio idraulico connesso alla cementificazione di una parte dell’area di proprietà della American School Abroad e la mancata previsione, nella scheda norma, della necessità di realizzare le opere di protezione e prevenzione previste dagli artt. 8 e 11 della L.R.T. n. 41/2018.
2.5. Infine, con la quinta censura i ricorrenti evidenziano che, nel corso della valutazione ambientale strategica, nonostante le numerose criticità emerse in relazione all’intervento di cui è causa, non si sarebbe svolto un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla difesa dell’ambiente e del paesaggio con quello privato alla realizzazione dell’ampliamento della scuola; si sarebbe in particolare omesso di valutare l’esistenza di soluzioni alternative, sino anche al possibile stralcio dell’intervento, per la sua radicale incompatibilità con il contesto di inserimento.
3. Le censure, che si esaminano congiuntamente, sono infondate.
3.1. Va innanzi tutto evidenziato che l’area interessata dall’intervento di cui oggi si controverte è classificata dal vigente piano operativo tra le “Aree con funzioni non agricole”, “F1 Aree scolastiche – F1.1 Scuole private convenzionate o parificate – Scuola Americana in via del Carota”, disciplinate dall’art. 46 delle n.t.a..
Detta norma, al comma 2, prevede che “in tali aree, laddove specificatamente indicato, sono ammessi interventi di ampliamento che si attuano tramite PUC, allo scopo di valutare le ricadute collettive in termini di servizi per il territorio, occupazionali e di interesse collettivo, nonché per indirizzare la qualità architettonica e progettuale… La convenzione dovrà disciplinare l’attuazione dell’intervento e vincolare tutta la struttura all’uso specialistico per venti anni dall’ultimazione dei lavori. Le superfici edificabili consentite per singole aree in ampliamento alle strutture esistenti, potranno essere realizzate in addizione volumetrica agli edifici esistenti ovvero, qualora necessario per esigenze funzionali o di inserimento paesaggistico, anche tramite nuova costruzione isolata all’interno del perimetro, purché siano mantenute le funzioni specialistiche e le attività previste siano vincolate e connesse con la struttura preesistente. Tali nuove consistenze dovranno presentare una elevata qualità architettonica, essere realizzate in armonia con gli edifici esistenti e col paesaggio circostante, nonché progettate con accorgimenti orientati all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale”.
Nel medesimo piano operativo, inoltre, l’area è classificata tra le “aree per servizi di interesse pubblico o collettivo”, con la sigla “F1*.1 – Aree scolastiche: ampliamento ISF (via del Carota)”, disciplinate dall’art. 125 delle n.t.a. e da specifica scheda norma (cfr. doc. 12 della controinteressata).
Sull’area di proprietà della controinteressata è perciò ammissibile l’esercizio dell’attività scolastica ed è espressamente consentito l’ampliamento della sede già esistente.
3.2. Per quanto riguarda la disciplina paesaggistica operante nell’area di interesse, occorre anche rammentare che il PIT, con valenza di piano paesaggistico regionale, ha dato luogo alla così detta "vestizione" dei vincoli paesaggistici, recependo i decreti ministeriali impositivi degli stessi in apposite schede, contenenti la ricognizione, identificazione e perimetrazione dei beni tutelati e creando poi una puntuale disciplina d'uso ripartita in "obiettivi con valore di indirizzo", "direttive" e "prescrizioni".
L’art. 4, comma 1 della disciplina di Piano (cfr. doc. 17 della controinteressata) stabilisce che “Il piano contiene obiettivi generali, obiettivi di qualità, obiettivi specifici, direttive, orientamenti, indirizzi per le politiche, prescrizioni, nonché, con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, specifiche prescrizioni d’uso”.
Al comma 2 la medesima norma descrive la finalità e la portata di ognuna delle disposizioni appena elencate; mentre gli obiettivi, gli orientamenti, le direttive e gli indirizzi impegnano gli enti territoriali al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione previste dal piano stesso e li guidano nella formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, lasciando loro un certo margine di discrezionalità nella scelta delle specifiche modalità di raggiungimento dei risultati auspicati, le prescrizioni sono immediatamente vincolanti e ad esse le Amministrazioni devono quindi attenersi.
Ciò chiarito, si osserva che le prescrizioni contenute nella scheda di vincolo operante per l’area di interesse non precludono la realizzazione di qualsiasi intervento di edificazione (cfr. pagg. 13 e ss., doc. 11 della controinteressata); le stesse, piuttosto, si limitano ad imporre il rispetto di specifiche condizioni per l’esecuzione delle opere, finalizzate - per grandi linee - alla salvaguardia dell’aspetto esteriore degli edifici di valore storico, architettonico e testimoniale, della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento e paesaggio agrario circostante (3.c.1), dei bersagli visivi presenti nell’area e delle visuali panoramiche da e verso la valle (3.c.5 e 4.c.1), delle caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale (3.c.5), della trama viaria storica (3.c.5 e 3.c.8) e dell’assetto idrogeologico dell’area (3.c.9).
Parimenti, nell’art. 12 dell’allegato 8.2 del piano strutturale, dedicato all’“Invariante IV: Caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali”, nell’art. 16, attinente alla “Struttura viaria del territorio” e nell’art. 21, che contiene le specifiche “Direttive relative al vincolo di cui al DM 07/04/1973 - Baroncelli”, non si rinvengono prescrizioni che vietino tout court la realizzazione di interventi di edificazione, ma si individuano solo obiettivi generali, direttive e regole orientative per la predisposizione del piano operativo, sovrapponibili a quelle del PIT, che impongono limitazioni e soluzioni esecutive peculiari per la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti nella zona (cfr. doc. 11 di parte ricorrente).
3.3. A fronte del quadro regolatorio sopra descritto, l’intervento di ampliamento proposto dalla American School Abroad non può ritenersi assolutamente incompatibile con i valori di tutela paesaggistica ed ambientale operanti nell’area.
D’altra parte, nell’ambito del procedimento di approvazione del piano strutturale e del piano operativo, l’Amministrazione comunale ha esaminato i profili di compatibilità paesaggistica dell’intervento di cui si discute.
Ed invero, nel rapporto finale redatto all’esito della valutazione ambientale strategica, per quanto riguarda l’ampliamento della International School of Florence, si legge che “l’intervento produce oggettivamente un consumo di suolo significativo, tuttavia orientato da una elevata efficienza energetica, sostenibilità ambientale, altissima qualità architettonica, nonché completa integrazione nel paesaggio con soluzione ipogea, valutato positivamente dalla conferenza paesaggistica... Per tutti questi motivi, è da ritenere che le criticità evidenziate nel RA siano state valutate e risolte” (cfr. pag. 15, doc. 22 della controinteressata).
Inoltre, le problematiche paesaggistiche ed ambientali connesse all’intervento sono state esplicitamente citate e affrontate nella stessa scheda norma F1*.1 (cfr. doc. 13 della controinteressata).
La stessa, infatti, riporta le prescrizioni del PIT applicabili al caso di specie e riconosce quali elementi di criticità dell’intervento sia la “fragilità del paesaggio”, sia l’“accessibilità con strade rurali di dimensioni contenute non adatte a sopportare flussi di traffico eccessivi”.
Nella sezione dedicata agli “obiettivi”, si afferma che “l’ampliamento della scuola esistente è ammesso purché sia conseguito attraverso la realizzazione di un nuovo edificio con struttura ipogea, in posizione separata rispetto alla parte storica, in modo da permettere una totale integrazione nel paesaggio nel rispetto delle gerarchie architettoniche preesistenti”; per l’accesso all’istituto, si indica inoltre la necessità di individuare “soluzioni di mobilità alternativa, evitando di congestionare la viabilità esistenza negli orari di entrata ed uscita”.
Nella sezione “prescrizioni”, si stabilisce che “La nuova costruzione dovrà essere completamente ipogea in modo da evitare di competere gerarchicamente con l’edificio principale e, integrando le consistenze nella morfologia della collina, rispettare le trame agrarie. L’intervento prevede la realizzazione di un edificio funzionale e di elevata qualità architettonica, orientato ai principi di sostenibilità ambientale e con un livello di prestazione energetica non inferiore alla Classe A4 (o equivalente). In relazione alle criticità connesse con la mobilità, il PUC dovrà essere corredato da uno studio viabilistico, che dovrà individuare le azioni necessarie per sostenere il carico urbanistico generato dalla previsione”.
Per quanto riguarda i parcheggi, si prevede che “le sistemazioni connesse alla sosta, che saranno dimensionate in base alle indicazioni dello studio viabilistico, dovranno essere verificate e attenuate mediante opportune opere di mitigazione in sede di progettazione del PUC, eventuali interferenze con le visuali paesaggistiche. In particolare la zona di sosta a nord dell’edificio storico, con accesso dalla via del Carota, dovrà essere strutturata con nuove piante ad alto fusto, arbusti e siepi, poste in continuità con le alberature esistenti, inserite sia sul perimetro dell’area che fra i posti auto, in modo da ottenere un’adeguata integrazione nel paesaggio minimizzando la visibilità delle auto in sosta dal crinale opposto. Le quantità dovranno essere ricavate in base agli standard di legge previsti per l’edilizia scolastica parificata. Al fine di contenere i flussi di traffico indotti dall’ampliamento della scuola, il PUC dovrà essere supportato da uno studio trasportistico di dettaglio e la convenzione dovrà disciplinare le soluzioni alternative individuate per l’accesso al plesso, anche tramite bus navette fornite dall’istituto che possano svolgere la funzione di scuolabus”.
Infine, nella parte relativa alla disciplina dei beni paesaggistici, si legge che “La soluzione progettuale dovrà essere improntata al mantenimento della relazione esistente, spaziale, funzionale e percettiva, tra il complesso storico della villa, le sue pertinenze ed il contesto rurale circostante in cui sarà collocato il nuovo edificio ipogeo, curando i seguenti aspetti: a. Il nuovo edificio ipogeo si dovrà inserire nel contesto rurale armonizzandosi per forma, dimensioni ed orientamento con le caratteristiche morfologiche dell’area, evitando alterazioni significative dello stato dei luoghi e della visuale della villa. b. Per quanto riguarda il soprassuolo dovranno essere salvaguardati, se del caso recuperati e valorizzati, gli elementi valoriali caratterizzanti la maglia agraria: le eventuali opere di sistemazione idraulico-agraria, i tracciati storici e la viabilità interpoderale, gli elementi vegetali lineari e puntuali che costituiscono l’infrastrutturazione ecologica. c. Nella realizzazione dell’area di sosta a nord della villa, in parte esistente, si dovranno impiegare materiali e tecnologie coerenti con la viabilità storica in modo da mantenere i caratteri della ruralità dei luoghi e garantire la massima permeabilità ed integrazione nel paesaggio”.
Nella scheda, pertanto, sono state bene evidenziate le esigenze di tutela operanti nell’area e le criticità legate alla realizzazione dell’intervento, per poi estrapolarne condizioni e limiti esecutivi ben precisi, al cui rispetto è subordinata l’approvazione del progetto unitario convenzionato e la concreta realizzabilità dell’intervento.
Le prescrizioni contenute nella scheda, allo stato, costituiscono pertanto espressione della doverosa ponderazione e del necessario contemperamento degli interessi pubblici e privati incisi dall’intervento di cui si controverte.
3.4. Considerazioni analoghe a quelle appena svolte valgono anche con riguardo alla verifica del rispetto dei limiti delle immissioni acustiche consentite nell’area e alla previsione delle misure atte a prevenire il rischio idrogeologico, in conformità a quanto previsto dalla L.R.T. n. 41/2018, semplicemente posticipate alla successiva fase di attuazione dell’intervento, quando il progetto unitario convenzionato sarà sottoposto all’approvazione delle Amministrazioni competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 della L.R.T. n. 65/2014.
3.5. In conclusione, il Comune di Bagno a Ripoli, nell’esercizio del potere pianificatorio che le è proprio, ha scelto di subordinare la realizzazione dell’intervento di ampliamento alla successiva approvazione del progetto unitario convenzionato e di rinviare perciò ad un procedimento successivo la verifica in ordine al concreto superamento delle criticità evidenziate nella scheda norma e all’effettiva realizzabilità dell’intervento proposto.
E’ nell’ambito di questo ulteriore procedimento, pertanto, che dovranno essere svolti approfondimenti mirati su tutte le problematiche già rilevate in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione e su ogni altro profilo ordinariamente connesso al rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione di un intervento edificatorio.
3.5. Per quanto attiene, infine, all’ultima censura formulata nel ricorso, circa la mancata valutazione di soluzioni alternative nell’ambito del procedimento di VAS, si deve preliminarmente ricordare che “la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) e la valutazione di progetti (VIA) hanno entrambe la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, siccome previsto dall'art. 4 comma 3 del codice ambiente; più in particolare: la valutazione ambientale di piani e programmi ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione delle relative previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, che siano tali da guidare l'Amministrazione nell'effettuazione delle scelte discrezionali, tipiche, per l'appunto, dei piani e dei programmi; la valutazione di singoli progetti avviene invece sulla base della progettazione preliminare ed ha l'obiettivo di verificare l'impatto sull'ambiente dell'opera progettata: in sintesi, la VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'amministrazione; la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, in modo da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione zero, qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele” (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2024, n. 2470).
Ciò detto, nell’ambito del procedimento attivato per l’esame del piano strutturale e del piano operativo del Comune di Bagno a Ripoli, non sono mai emerse aspettative qualificate alla valutazione di “ragionevoli” soluzioni alternative all’ampliamento dell’International School of Florence.
Le Amministrazioni a vario titolo competenti, inoltre, non hanno evidenziato elementi di criticità tali da imporre lo stralcio dell’intervento dagli strumenti di pianificazione: al contrario, come ricordato poco sopra, nel rapporto finale si è riscontrato il superamento delle problematiche evidenziate, mediante l’imposizione di specifiche soluzioni tecniche da rispettare in fase di progettazione e di esecuzione, e si è perciò espresso un parere favorevole (cfr. pag. 15, doc. 22 della controinteressata cit.).
D’altra parte, proprio la previsione delle numerose e puntuali prescrizioni esecutive imposte per la concreta realizzazione dell’ampliamento (struttura ipogea, viabilità alternativa etc.), riportate nella scheda norma F1*.1 del piano operativo, rappresenta, a ben vedere, l’elaborazione di una soluzione progettuale alternativa rispetto a quella originariamente proposta dal privato, che è stata modificata e adattata alle superiori esigenze di protezione dell’ambiente, alla cui salvaguardia è preordinato il procedimento di VAS.
4. Alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
5. La peculiarità della vicenda e la delicatezza delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla è dovuto per le spese nei riguardi delle Amministrazioni che non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla spese nei riguardi delle Amministrazioni resistenti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De EL | VI La AR |
IL SEGRETARIO