Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
tr
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6075 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino De Francesco, presso il cui studio in Messina, via della Zecca 85 ha eletto domicilio
Attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno, presso il cui studio in P.IVA_1
Messina, strada San Giacomo 19 ha eletto domicilio
Convenuta
E
, nato a [...] il [...] Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti pagina 1 di 12
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e la (d'ora in avanti solo Controparte_2 Controparte_1 CP_3
per semplicità espositiva) rappresentando che in data 20.10.2015, alle ore 17.20 circa, percorreva a piedi il Viale della Libertà a Messina, con direzione di marcia monte- valle;
che, attraversando la strada, favorito dall'arresto di un veicolo giunto in prossimità, completava l'attraversamento della corsia di sinistra della semicarreggiata quando veniva investito da una autovettura Fiat Panda tg. DD690KS, di proprietà e condotta dal convenuto assicurata con la che, superando il predetto CP_2 CP_3
veicolo, lo travolgeva facendolo sbalzare via;
che, a causa dell'urto, perdeva i sensi e veniva trasportato presso un presidio ospedaliero, ove gli veniva diagnosticata
“frattura del corpo, branca sin della mandibola, frattura seno mascellare sinistro, frattura scomposta pluriframmentaria base 2° metacarpo sin, flc reg. mentoniera e mano sin suturati con filo, contusioni multiple” e veniva sottoposto ad intervento chirurgico;
che, a causa dell'incidente stradale, si sottoponeva a numerosi interventi e accertamenti medici, all'esito dei quali riportava una inabilità temporanea assoluta di giorni 30, una inabilità temporanea relativa di giorni 70 (giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 30 al 25%), nonché una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16%.
Riferiva di avere richiesto all' a mezzo pec del 02.11.2015, il risarcimento dei CP_3
danni subiti e di avere invitato la compagnia assicuratrice a stipulare la convenzione di negoziazione assistita;
che, in sede stragiudiziale, la riconosceva una CP_3
responsabilità concorsuale e liquidava in favore del la somma di € 14.000,00, Pt_1
comprensiva di spese mediche sostenute e tale somma veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggiore danno.
Per tali ragioni chiedeva, di accertare che il sinistro si verificava per fatto e colpa esclusiva del e, per l'effetto, chiedeva di condannare i convenuti, in solido, CP_2 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in €
pagina 2 di 12 89.214,00, detratto quanto già corrisposto dalla oltre interessi e rivalutazione CP_3
monetaria; con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione risarcitoria CP_1
per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita di cui alla l.
162/2014.
Nel merito, rilevava che il materiale verificarsi del sinistro non era in contestazione, ma che esisteva una corresponsabilità notevole del nella causazione Pt_1 dell'evento dannoso, dal momento che questi attraversava la strada al di fuori dalle strisce pedonali, tanto che veniva sanzionato dalla Polizia Municipale di Messina ai sensi dell'art. 190 cod. strada. In ogni caso contestava il quantum della pretesa risarcitoria.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione e di dichiarare la piena congruità della somma corrisposta in via stragiudiziale;
conseguentemente, di rigettare le domande risarcitorie;
in subordine, chiedeva di dichiarare la corresponsabilità del con una riduzione del quantum debeatur Pt_1
pari almeno al 50%; con specifico riferimento al quantum, chiedeva di non riconoscere in favore del alcuna somma a titolo di danno odontoiatrico, non Pt_1
essendo riconducibile al sinistro per cui è causa alcun danno dentario;
con vittoria di spese e compensi.
Il convenuto rimaneva, invece, contumace, nonostante rituale Controparte_2
notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 3.03.2017.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione, alle udienze del 09.09.2019 e del 26.01.2021, dei testi indicati da parte attrice e mediante la nomina del CTU, dott. per l'espletamento della perizia medico Persona_1
legale.
pagina 3 di 12 All'udienza del 27.11.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di che, sebbene Controparte_2
regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata dalla di CP_3
improcedibilità dell'azione per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita.
Ed invero, con pec del 02.11.2015 (all. 2), il procuratore del formulava Pt_1
espressamente l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e
3 del D.L. n. 132/2014 entro i successivi 30 giorni, con ciò rispettando la condizione di procedibilità prevista dalla legge;
al contrario, parte convenuta non dimostrava di avere aderito all'invito, limitandosi a produrre copia della nota con cui formalizzava l'offerta di € 14.000,00, peraltro datata 13.07.2016 e, quindi, inoltrata ben oltre il suddetto termine di giorni 30.
Passando al merito, si ricorda che la responsabilità nella causazione di un sinistro stradale fa sorgere in capo al danneggiante l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale, nonché dell'art. 2054 c.c., che fa riferimento specificatamente ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
In particolare, com'è noto, l'art. 2043 c.c. obbliga chiunque con dolo o colpa cagioni ad altri un danno ingiusto a risarcire tale danno, laddove l'art. 2054 c.c., in tema di responsabilità per la circolazione di veicoli, enuncia che il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone e a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche pagina 4 di 12 incidenti con il nesso di causalità sul sinistro (cfr. Cass. civ. n. 9278/2017). È noto, inoltre che, a causa del richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. all'art. 1227 c.c., il fatto del pedone che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso è valutabile dal Giudice al fine di determinare il concorso delle colpe e l'eventuale riduzione del danno risarcibile (cfr. Cass. n. 1295/2017); ferma restando la necessità che il danneggiante vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 8663/2017). Parte Nel caso di specie, va in primo luogo vagliata la ricostruzione dei fatti fornita dal al fine di valutare l'effettiva verificazione del sinistro stradale così come
[...]
descritto e, soprattutto, la mancanza o meno di una sua corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso;
ciò in quanto, nel costituirsi in giudizio, la CP_3
non contestava il materiale verificarsi del sinistro, limitandosi a osservare che il comportamento dell'attore aveva configurato un notevole concorso di colpa a carico del tanto che questi era stato espressamente sanzionato dalla Polizia Pt_1
Municipale di Messina per il mancato rispetto dell'art. 190 cod. strada, ossia per avere attraversato la strada al di fuori dalle apposite strisce pedonali (cfr. comparsa di costituzione e comparsa conclusionale).
Orbene, circa il verbale a cui fa riferimento la compagnia assicurativa e che, secondo la stessa dimostrerebbe un comportamento imprudente del Pt_1
nell'attraversamento della strada, giova innanzitutto rilevare che con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice produceva copia della sentenza n. 1694/17 del
Giudice di Pace di Messina, definitiva, con cui veniva annullato il suddetto verbale, ravvisandosi una “illegittima applicazione dell'art. 190/2 e 10 del C.d.S.”.
A ciò si aggiunga che la teste , escussa all'udienza del 09.09.2019, Testimone_1
riferiva che al momento dell'urto il “attraversava le strisce pedonali” e che Pt_1
ciò poteva riferire essendo presente sul luogo del sinistro, alla fermata del tram. Tale
pagina 5 di 12 circostanza veniva, poi, ulteriormente confermata dal teste , escusso Testimone_2 all'udienza del 26.01.2021, ossia il conducente dell'autovettura che si era fermata per fare attraversare la strada al questi riferiva che, avendo notato “un signore Pt_1
che stava attraversando la via sulle strisce pedonali”, arrestava la marcia per farlo passare.
Dalle dichiarazioni dei suddetti testi – della cui credibilità non v'è motivo di dubitare
– nonché dall'annullamento del verbale elevato al per violazione dell'art. Pt_1
190, co. 2, cod. strada emerge, pertanto, come l'attore, lungi dal tenere una condotta negligente, quando veniva travolto dal stava circolando sulla strada luogo CP_2
del sinistro regolarmente, tentando di attraversare la doppia corsia del Viale della
Libertà sulle strisce pedonali, e non al di fuori di esse.
Né parte convenuta forniva prova di quegli elementi, individuati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra riportati, idonei a superare la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., non avendo dimostrato alcunché circa il concorso di colpa del nella causazione del sinistro. Pt_1
Anzi, le dichiarazioni testimoniali, da un lato, permettono di evidenziare come la condotta del di attraversamento della strada fosse ragionevolmente Pt_1
prevedibile dal sia in quanto al momento dell'urto il pedone “aveva già CP_2 superato la prima metà della corsia” (teste , sia in quanto v'era già Tes_1
un'altra autovettura che aveva arrestato la corsa per permettere tale passaggio (teste
: “io mi sono fermato per farlo passare”). Dall'altro, le dichiarazioni Tes_2
testimoniali consentono di affermare che il non avesse adottato tutte le CP_2
cautele esigibili in relazione al caso concreto, posto che l'art. 191, co. 1, cod. strada impone ai conducenti di “dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità” nei casi in cui il traffico non è regolato da semafori o agenti;
al contrario, il teste riferiva che la Fiat Panda, condotta dal Tes_2
pagina 6 di 12 “non si è fermata sulle strisce”, peraltro, dopo aver superato l'auto del CP_2
“sulla destra”. Tes_2
Pertanto, non si ritiene che siano emersi in giudizio elementi da cui possa dedursi una corresponsabilità del nel verificarsi dell'evento dannoso, sicché deve Pt_1 attribuirsi al l'esclusiva responsabilità del sinistro. CP_2
Circa il danno subito e il nesso di causalità tra lo stesso e l'evento dannoso, si ritiene di poter richiamare le conclusioni della perizia medico legale redatta dal CTU, dott.
Persona_1
Il perito, difatti, accertava la sussistenza dei danni lamentati dall'attore – sebbene rideterminando il quantum debeatur – e l'esistenza di un nesso eziologico tra gli stessi e il sinistro stradale. In particolare, rilevava che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, il riportava una “frattura bifocale della mandibola, frattura seno Pt_1
mascellare sinistro, frattura scomposta pluriframmentaria base II° metacarpo sin., ferita lacero-contusa regione frontale, regione mentoniera, dorso del naso e mano sinistra” e che “le suddette lesioni sono in rapporto etiologico con la dinamica del fatto stesso, in conformità con i criteri medico-legali di causalità” (pag. 7 della perizia).
Ciò chiarito circa l'an e passando alla determinazione del quantum debeatur, si richiama quanto riscontrato dal CTU, dott. le cui conclusioni vanno Per_1
condivise in quanto rese all'esito di visita medica e di un esame scrupoloso della documentazione sanitaria.
Il dott. anche rispondendo alle osservazioni di parte attrice e ai Per_1
chiarimenti richiesti dal suo CTP, confermava i danni lamentati dal escluse Pt_1
soltanto le lesioni dentali che, alla luce della documentazione medica prodotta dall'attore, non venivano ritenute riconducibili al sinistro, rilevando che il quadro clinico è compatibile con la dinamica denunciata del sinistro.
Per quanto riguarda la prognosi e la durata della malattia traumatica il CTU stimava una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, una inabilità assoluta di pagina 7 di 12 giorni 7 e una inabilità temporanea di giorni 53, di cui giorni 33 al 75%, giorni 10 al
50% e giorni 10 al 25%.
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. così come ricostruito dalle note pronunce della
Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). I giudici di legittimità hanno chiarito che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale (…). Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico - risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza pagina 8 di 12 biologica, sociale, culturale ed estetica - patito dall'attore, trattandosi di danno biologico di lieve entità viene liquidato in base all'art. 139 del d.lgs. 209/05 (Cda), secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024. In particolare, l'art. 139 Cda parametra la liquidazione del danno biologico permanente all'entità dei postumi, secondo un incremento crescente in misura più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità e decrescente in relazione all'età del soggetto, a partire dall'undicesimo anno di età e l'importo relativo al primo punto di invalidità è di €
947,30, mentre l'importo per ogni giorno di inabilità assoluta è di € 55,24.
Il danno non patrimoniale subito dal va, pertanto, liquidato nella seguente Pt_1
misura: € 14.800,62 per l'8% di danno biologico in soggetto di 24 anni all'epoca del fatto;
€ 2.168,17 per danno biologico temporaneo, computando € 55,24 per ogni giorno (in particolare, € 386,68 per 7 giorni di invalidità totale, € 1.367,19 per 33 giorni al 75%, € 276,20 per 10 giorni al 50% ed € 138,10 per 10 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 16.968,79, valore aggiornato all'attualità.
In assenza, peraltro, di prova di elementi circostanziali (solo genericamente allegati da parte attrice) rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione
(Cass. n. 11754 del 15 maggio 2018; Cass. civ. n. 10912 del 7 maggio 2018; Cass. civ. n. 24075 del 13 ottobre 2017). L'attribuzione del danno biologico permanente comprende in ogni caso il ristoro dell'incidenza negativa della menomazione sulle regolari attività quotidiane e sui comuni aspetti dinamico-relazionali della vita.
Detto importo va devalutato alla data del 20.10.2015 ed ammonta, quindi a complessivi € 14.128,88.
Circa il rimborso delle spese mediche richiesto dal si ritiene che siano Pt_1
congrue quelle documentate dall'attore, per un ammontare di complessivi € 88,90.
pagina 9 di 12 Non si ritiene, invece, di poter liquidare in favore del la somma di € 800,00, Pt_1
di cui alla parcella n. 113-16 del dott. , datata 03.05.2016 (all. 11). Persona_2
Tale importo è verosimilmente il corrispettivo richiesto dal medico per la consulenza medica effettuata sulla persona del la quale difatti riporta la medesima data, Pt_1
03.05.2016. Sebbene le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrino astrattamente tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, dietro esplicita richiesta in tal senso, le stesse possono essere escluse se ritenute superflue o eccessive (Cass. civ. n.
10173/2015).
Nel caso di specie, premesso che tale somma veniva richiesta da parte attrice a titolo di rimborso per spese mediche e non a titolo di rimborso per CTP, si ritiene in ogni caso che la stessa sia superflua, non essendone emersa la necessità, per cui va esclusa dal quantum debeatur come sopra riportato.
All'importo complessivo di € 14.217,78 (danno non patrimoniale devalutato + spese mediche sostenute), vanno decurtate le somme corrisposte dalla e trattenute CP_3
dal a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta, pari ad € 14.000,00, Pt_1
come da assegno prodotto dallo stesso attore (all. 5).
Ne deriva che i convenuti saranno tenuti, in solido, al versamento della differenza tra quanto dovuto e quanto già percepito, pari ad € 217,78 (14.217,78 – 14.000,00).
Tale importo, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come pagina 10 di 12 sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (20.10.2015), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 217,78 vanno applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata e l'importo dovuto all'attore, comprensivo di rivalutazione ed interessi legali, ammonta complessivamente ad € 287,80.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
I convenuti vanno, pertanto, condannati al pagamento, in solido, in favore di Pt_1
della somma di € 287,80 (comprensiva della rivalutazione ed interessi legali),
[...]
oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Considerato che l'assicurazione ha pagato pressocché l'intero danno vanno interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Le spese di CTU, in considerazione dell'esito del giudizio, essendo stato l'importo versato dall'assicurazione pressocché interamente satisfattivo, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 6075/2016 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) dichiara esclusivo responsabile del sinistro Controparte_2
3) condanna in solido e la a Controparte_2 Controparte_4
pagare, in favore di , la somma di € 287,80, già rivalutata, oltre Parte_1
interessi legali dalla decisione al soddisfo;
4) compensa tra le parti le spese processuali;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice pagina 11 di 12 Così deciso in Messina, il 21.2.2025.
IL GIUDICE
Maria Militello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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