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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1297/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14975/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110218348270000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130031405300000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150090234836000 IRPEF 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160053022481000 IRPEF 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170078262361000 IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024846174000 IMP. REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190060067984000 IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200044598330000 IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069739765000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230022969913000 IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250003397015000 IRPEF 2021
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IMP. REGISTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2011
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2012
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2021
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 TARES 2010
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 TARES 2011
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai motivi del ricorso di cui chiede l'accoglimento.
Resistente: In virtù degli atti depositati chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_1), difeso dall'avv. Difensore_1 , l'intimazione di pagamento n. 07120259029397983/000, notificata il 15/7/2025, impugnata in uno e limitatamente alle sotto indicate e sottese cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 07120110218348270000 dell'importo di euro centosessanta/45, presuntivamente notificata il 3/1/2023 portante imposta TARI per l'anno 2010;
-cartella di pagamento n. 07120130031405300000 dell'importo di euro 168,29, presuntivamente notificata il 10/5/2014 portante imposta TARI per l'anno 2011;
-cartella di pagamento n. 07120150090234836000 dell'importo di euro 2.041,55, presuntivamente notificata il 17/10/2015 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2011;
-cartella di pagamento n. 07120160053022481000 dell'importo di euro 989,96, presuntivamente notificata il 5/9/2016 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2012; -cartella di pagamento n. 07120170078262361000 dell'importo di euro 1.319,51, presuntivamente notificata il 29/10/2018 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2013;
-cartella di pagamento n. 07120180024846174000 dell'importo di euro 325,91, presuntivamente notificata il 5/2/2019 portante imposta di registro per l'anno 2016;
-cartella di pagamento n. 07120190060067984000 dell'importo di euro 2.287,52 presuntivamente notificata il 1/7/2019, portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2014;
-cartella di pagamento n. 07120200044598330000 dell'importo di euro 1.338,52, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta IRPEF per l'anno 2015;
-cartella di pagamento n. 07120200069739765000 dell'importo di euro 418,33, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta TARI per l'anno 2012;
-cartella di pagamento n. 07120230022969913000 dell'importo di euro 1.083,69, presuntivamente notificata il 12/5/2023, portante imposta IRPEF per l'anno 2018;
-cartella di pagamento n.07120250003397015000 dell'importo di euro 52,41, presuntivamente notificata il
1/3/2025, portante contributo unificato per l'anno 2024.
Con il proposto ricorso impugna il ricorrente le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento per i seguenti motivi:
-mancata notifica dell'atto propedeutico, nello specifico delle su indicate cartelle di pagamento impugnate in uno con l'avviso di intimazione che il ricorrente dichiara non essergli mai pervenute.
-decorso del termine prescrizionale quinquennale per i tributi locali, quinquennale per le sanzioni ed interessi oggetto dell'impugnazione, decennale/quinquennale per le imposte;
-violazione del cumulo giuridico per le sanzioni applicate, in quanto, va applicato l'art. 12, comma 5 del d. lgs. n. 472 del 1997.
-Illegittimità delle sanzioni, le quali, sono stati ridotte dalla legge del 9 agosto del 2023, n. 111;
-calcolo degli interessi cripto, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17,
5554/17, 4516/12 e 8651/09;
-decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
ed ha chiesto per i su indicati motivi l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'avviso di intimazione e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate NE sia direttamente che mediante un Avvocato del Libero foro ed entrambi hanno depositato ampia documentazione attestante sia la regolarità delle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento che dei successivi atti interruttivi costituiti da tre avvisi di intimazione ed un atto di pignoramento presso terzi eccependo, quindi, l'inammissibilità dell'impugnativa.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 21 gennaio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione deve essere richiamata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6436/2025 (in tal senso ancora la n. 20476/2025 e la n. 35019/2025) che ha sostanzialmente innovato il preesistente quadro interpretativo giurisprudenziale ed a cui si è adeguata la più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
La Corte ha ribadito l'ormai conforme quadro giurisprudenziale ribadendo che l'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del Dpr n. 602/1973 deve essere considerato come rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, in quanto indubbiamente assimilabile al vecchio avviso di mora di cui all'articolo 46 del citato Dpr nella versione antecedente al Dlgs n. 46/1999.
Questo significa che se l'avviso di intimazione non viene impugnato entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
In proposito, la Cassazione ha osservato che l'abrogato testo dell'articolo 46 del Dpr n. 602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall'articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al
Dlgs n. 46/1999, nell'articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Alla luce di questo principio va esaminata la produzione documentale versata in atti dalla parte resistente
Agenzia delle Entrate NE.
Va, quindi, richiamata l'intimazione di pagamento n. 07120249025824376000 consegnata in mani proprie del ricorrente in data 14/6/2024, esso porta le cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 07120170078262361000 dell'importo di euro milletrecentodiciannove/51, presuntivamente notificata il 29/10/2018 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2013;
-cartella di pagamento n. 07120180024846174000 dell'importo di euro trecentoventicinque/91, presuntivamente notificata il 5/2/2019 portante imposta di registro per l'anno 2016;
-cartella di pagamento n. 07120190060067984000 dell'importo di euro duemiladuecentoottantasette/52, presuntivamente notificata il 1/7/2019, portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2014;
-cartella di pagamento n. 07120200044598330000 dell'importo di euro milletrecentotto/52, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta IRPEF per l'anno 2015;
-cartella di pagamento n. 07120200069739765000 dell'importo di euro quattrocentodiciotto/33, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta TARI per l'anno 2012;
-cartella di pagamento n. 07120230022969913000 dell'importo di euro milleottantatre/69, presuntivamente notificata il 12/5/2023, portante imposta IRPEF per l'anno 2018;
-cartella di pagamento n.07120250003397015000 dell'importo di euro 52,41, presuntivamente notificata il
1/3/2025, portante contributo unificato per l'anno 2024;
preo atto della mancata impugnazione del su indicato avviso di intimazione non può che essere rilevata la definitività della pretesa tributaria delle su indicate cartelle di pagamento che si è resa definitiva e per le suddette cartelle di pagamento il ricorso va rigettato.
Va considerato ancora il successivo avviso di intimazione n. 07120199034366422/000: esso porta tutte le residue cartelle di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa enon comprese nel su indicato avviso di intimazione. Anche la notifica di questo avviso di intimazione risulta regolarmente effettuata ai sensi degli art. 139 cpc per irreperibilità del destinatario con l'invio della raccomandata informativa e si è perfezionata in virtù della compiuta giacenza.
Da tanto anche per le latre cartelle di pagamento non può che essere preso atto della definitività della pretesa impositiva.
Infatti, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione, , quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'avviso di intimazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass.,
Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5,
4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073) per cui le eccezioni poste da parte ricorrente non possono che essere rigettate.
Va richiamato, altresì, in relazione all'eccezione del decorso del termine prescrizionale/decadenziale ed ai fini dell'interruzione dei termini, anche l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202400014663001 notificato il 12/10/2022 a mani proprie del ricorrente.
Non può che essere, inoltre, rilevato che vengono depositate agli atti del procedimento anche le relate di notifica delle cartelle di pagamento per cui è impugnazione per cui anche tale eccezione va rigettata.
Stante la cristallizzazione della pretesa impositiva, sono da rigettare tutte le eccezioni relativa al calcolo degli interessi, in quanto formato con la cartella di pagamento poiché l'avviso di intimazione è formato si modulo ministeriale e la sua motivazione nonché l'indicazione degli interessi dovuti è sostanzialmente giustificato mediante il richiamo all'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento, del calcolo delle sanzioni, dell'applicabilità del cumulo giuridico in quanto trattasi tutte di eccezioni che andavano proposte in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.
'E da rigettare l'eccezione relativa al decorso del termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni ed interessi, quinquennale per le tasse locali in quanto esso non è decorso dalla notifica dei su indicati avvisi di intimazione.
Risultano del tutto inconferenti ed inapplicabili al caso specifico tutte le altre eccezioni poste relative al cumulo giuridico, alle sanzioni in quanto la vicenda attuale è di natura riscossiva formati su titoli oramai definitivi in quanto non impugnati.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.00,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore dell'Agenzia delle Entrate NE.
Napoli 21 gennaio 2026
Il Presidente Il relatore dott.ssa Felicita Pugliese dott. Stefano Ciardiello
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
ROSSI CORRADO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14975/2025 depositato il 25/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110218348270000 TARES 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130031405300000 TARES 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150090234836000 IRPEF 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160053022481000 IRPEF 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170078262361000 IRPEF 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180024846174000 IMP. REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190060067984000 IRPEF 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200044598330000 IRPEF 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200069739765000 TARES 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230022969913000 IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250003397015000 IRPEF 2021
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IMP. REGISTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2011
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2012
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2013
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2014
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2015
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 IRPEF 2021
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 TARES 2010
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 TARES 2011
- INTIMAZIONE n. 07120259029397983000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai motivi del ricorso di cui chiede l'accoglimento.
Resistente: In virtù degli atti depositati chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_1), difeso dall'avv. Difensore_1 , l'intimazione di pagamento n. 07120259029397983/000, notificata il 15/7/2025, impugnata in uno e limitatamente alle sotto indicate e sottese cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 07120110218348270000 dell'importo di euro centosessanta/45, presuntivamente notificata il 3/1/2023 portante imposta TARI per l'anno 2010;
-cartella di pagamento n. 07120130031405300000 dell'importo di euro 168,29, presuntivamente notificata il 10/5/2014 portante imposta TARI per l'anno 2011;
-cartella di pagamento n. 07120150090234836000 dell'importo di euro 2.041,55, presuntivamente notificata il 17/10/2015 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2011;
-cartella di pagamento n. 07120160053022481000 dell'importo di euro 989,96, presuntivamente notificata il 5/9/2016 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2012; -cartella di pagamento n. 07120170078262361000 dell'importo di euro 1.319,51, presuntivamente notificata il 29/10/2018 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2013;
-cartella di pagamento n. 07120180024846174000 dell'importo di euro 325,91, presuntivamente notificata il 5/2/2019 portante imposta di registro per l'anno 2016;
-cartella di pagamento n. 07120190060067984000 dell'importo di euro 2.287,52 presuntivamente notificata il 1/7/2019, portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2014;
-cartella di pagamento n. 07120200044598330000 dell'importo di euro 1.338,52, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta IRPEF per l'anno 2015;
-cartella di pagamento n. 07120200069739765000 dell'importo di euro 418,33, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta TARI per l'anno 2012;
-cartella di pagamento n. 07120230022969913000 dell'importo di euro 1.083,69, presuntivamente notificata il 12/5/2023, portante imposta IRPEF per l'anno 2018;
-cartella di pagamento n.07120250003397015000 dell'importo di euro 52,41, presuntivamente notificata il
1/3/2025, portante contributo unificato per l'anno 2024.
Con il proposto ricorso impugna il ricorrente le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento per i seguenti motivi:
-mancata notifica dell'atto propedeutico, nello specifico delle su indicate cartelle di pagamento impugnate in uno con l'avviso di intimazione che il ricorrente dichiara non essergli mai pervenute.
-decorso del termine prescrizionale quinquennale per i tributi locali, quinquennale per le sanzioni ed interessi oggetto dell'impugnazione, decennale/quinquennale per le imposte;
-violazione del cumulo giuridico per le sanzioni applicate, in quanto, va applicato l'art. 12, comma 5 del d. lgs. n. 472 del 1997.
-Illegittimità delle sanzioni, le quali, sono stati ridotte dalla legge del 9 agosto del 2023, n. 111;
-calcolo degli interessi cripto, violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17,
5554/17, 4516/12 e 8651/09;
-decadenza dalla riscossione per mancata tempestività dell'iscrizione nei ruoli;
ed ha chiesto per i su indicati motivi l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'avviso di intimazione e vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate NE sia direttamente che mediante un Avvocato del Libero foro ed entrambi hanno depositato ampia documentazione attestante sia la regolarità delle notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento che dei successivi atti interruttivi costituiti da tre avvisi di intimazione ed un atto di pignoramento presso terzi eccependo, quindi, l'inammissibilità dell'impugnativa.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 21 gennaio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione deve essere richiamata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 6436/2025 (in tal senso ancora la n. 20476/2025 e la n. 35019/2025) che ha sostanzialmente innovato il preesistente quadro interpretativo giurisprudenziale ed a cui si è adeguata la più recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione.
La Corte ha ribadito l'ormai conforme quadro giurisprudenziale ribadendo che l'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del Dpr n. 602/1973 deve essere considerato come rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, in quanto indubbiamente assimilabile al vecchio avviso di mora di cui all'articolo 46 del citato Dpr nella versione antecedente al Dlgs n. 46/1999.
Questo significa che se l'avviso di intimazione non viene impugnato entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
In proposito, la Cassazione ha osservato che l'abrogato testo dell'articolo 46 del Dpr n. 602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall'articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al
Dlgs n. 46/1999, nell'articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Alla luce di questo principio va esaminata la produzione documentale versata in atti dalla parte resistente
Agenzia delle Entrate NE.
Va, quindi, richiamata l'intimazione di pagamento n. 07120249025824376000 consegnata in mani proprie del ricorrente in data 14/6/2024, esso porta le cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 07120170078262361000 dell'importo di euro milletrecentodiciannove/51, presuntivamente notificata il 29/10/2018 portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2013;
-cartella di pagamento n. 07120180024846174000 dell'importo di euro trecentoventicinque/91, presuntivamente notificata il 5/2/2019 portante imposta di registro per l'anno 2016;
-cartella di pagamento n. 07120190060067984000 dell'importo di euro duemiladuecentoottantasette/52, presuntivamente notificata il 1/7/2019, portante imposta IRPEF ed addizionali per l'anno 2014;
-cartella di pagamento n. 07120200044598330000 dell'importo di euro milletrecentotto/52, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta IRPEF per l'anno 2015;
-cartella di pagamento n. 07120200069739765000 dell'importo di euro quattrocentodiciotto/33, presuntivamente notificata il 5/4/2022, portante imposta TARI per l'anno 2012;
-cartella di pagamento n. 07120230022969913000 dell'importo di euro milleottantatre/69, presuntivamente notificata il 12/5/2023, portante imposta IRPEF per l'anno 2018;
-cartella di pagamento n.07120250003397015000 dell'importo di euro 52,41, presuntivamente notificata il
1/3/2025, portante contributo unificato per l'anno 2024;
preo atto della mancata impugnazione del su indicato avviso di intimazione non può che essere rilevata la definitività della pretesa tributaria delle su indicate cartelle di pagamento che si è resa definitiva e per le suddette cartelle di pagamento il ricorso va rigettato.
Va considerato ancora il successivo avviso di intimazione n. 07120199034366422/000: esso porta tutte le residue cartelle di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa enon comprese nel su indicato avviso di intimazione. Anche la notifica di questo avviso di intimazione risulta regolarmente effettuata ai sensi degli art. 139 cpc per irreperibilità del destinatario con l'invio della raccomandata informativa e si è perfezionata in virtù della compiuta giacenza.
Da tanto anche per le latre cartelle di pagamento non può che essere preso atto della definitività della pretesa impositiva.
Infatti, in richiamo ed applicazione della costante giurisprudenza di merito, in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, l'avviso di intimazione, , quando fa seguito ad un altro atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento, e a maggior ragione ad altro di analogo tenore) non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, in virtù quindi dell'art. 19, co. 3, d.lgs. n. 546/92, tale atto sarà sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti da cui è sorto il debito salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'avviso di intimazione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass.,
Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n.
16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5,
4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile
2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073) per cui le eccezioni poste da parte ricorrente non possono che essere rigettate.
Va richiamato, altresì, in relazione all'eccezione del decorso del termine prescrizionale/decadenziale ed ai fini dell'interruzione dei termini, anche l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202400014663001 notificato il 12/10/2022 a mani proprie del ricorrente.
Non può che essere, inoltre, rilevato che vengono depositate agli atti del procedimento anche le relate di notifica delle cartelle di pagamento per cui è impugnazione per cui anche tale eccezione va rigettata.
Stante la cristallizzazione della pretesa impositiva, sono da rigettare tutte le eccezioni relativa al calcolo degli interessi, in quanto formato con la cartella di pagamento poiché l'avviso di intimazione è formato si modulo ministeriale e la sua motivazione nonché l'indicazione degli interessi dovuti è sostanzialmente giustificato mediante il richiamo all'atto prodromico costituito dall'avviso di accertamento, del calcolo delle sanzioni, dell'applicabilità del cumulo giuridico in quanto trattasi tutte di eccezioni che andavano proposte in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.
'E da rigettare l'eccezione relativa al decorso del termine prescrizionale quinquennale per le sanzioni ed interessi, quinquennale per le tasse locali in quanto esso non è decorso dalla notifica dei su indicati avvisi di intimazione.
Risultano del tutto inconferenti ed inapplicabili al caso specifico tutte le altre eccezioni poste relative al cumulo giuridico, alle sanzioni in quanto la vicenda attuale è di natura riscossiva formati su titoli oramai definitivi in quanto non impugnati.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.00,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore dell'Agenzia delle Entrate NE.
Napoli 21 gennaio 2026
Il Presidente Il relatore dott.ssa Felicita Pugliese dott. Stefano Ciardiello