Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 1
In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art. 140, comma 3, l.fall., in tema di concordato fallimentare - secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto - sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2016, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
E_508/ 16 508/ 16 CONTRIBUTO UNIFICATOL REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: concordato preventivo- pagamenti in corso di - successiva risoluzione e dichiarazione di fallimento-restituzione- presupposti -qualità dei debiti pagati - questione Sezione Prima Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G.N. 13352/08 Cron. 508 Rep. Ud. 11.11.2015 Dott. Aldo Ceccherini Presidente Dott. Aniello Nappi Consigliere Dott. Antonio Didone Consigliere Dott. Magda Cristiano Consigliere Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Fallimento OI SC s.p.a., in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marcello Parrinello, elett. dom. presso lo studio del medesimo, in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, come da procura a margine dell'atto -ricorrente -
Contro
Banca nazionale del lavoro s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Lucio De Angelis, elett. dom. presso il suo studio in Roma, via Val Gardena n.3., come da procura in calce all'atto 1840 -controricorrente- 2015 Pagina 1 di 4 - RGN 13352/2008 J estensore cons. m ferro per la cassazione della sentenza App. Messina 2.7.2007, n. 335/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 novembre 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi gli avvocati M. Parrinello per il ricorrente e A.Teramo (in delega) per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti secondo e terzo. IL PROCESSO Il Fallimento OI SC s.p.a. impugna la sentenza App. Messina 2.7.2007 n.335/07 che, nel rigettare il proprio appello avverso la sentenza Trib. Messina 21.3.2003 (n.765/03), riconosceva che, una volta risolto il concordato preventivo (cui la società era stata ammessa) e conseguentemente dichiarato il fallimento (della medesima), i pagamenti effettuati in esecuzione della prima procedura mantenevano la loro efficacia, come affermabile con riguardo all'azione di restituzione dunque infondatamente avanzata verso l'accipiens Banca nazionale del lavoro s.p.a. (pagata per Lit 11.015.148) Ritenne la corte d'appello, richiamando l'applicazione analogica dell'art. 140 co.3 1.f. già resa dal tribunale e dunque il principio della conservazione dei pagamenti regolarmente disposti e percepiti, che la violazione della par condicio creditorum invocata a suffragio della restituzione era stata formulata in modo generico ed in particolare l'alterazione dell'ordine delle prelazioni ovvero i pagamenti disparitari non potevano di per sé trarsi dal tenore delle sentenze confermative della risoluzione del concordato (nel frattempo passata in giudicato). Il ricorso è affidato a tre motivi, ad esso resiste con controricorso la banca, che ha anche depositato memoria. I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, dopo l'integrale trascrizione dell'atto di appello (nel quale peraltro compaiono come percipienti creditori diversi, quali Enel, MPS) e delle conclusioni avanti al giudice di secondo grado, deduce il vizio di motivazione, avendo la corte erroneamente trascurato che la lesione della par condicio creditorum nell'attuazione solutoria del concordato si poteva evincere dalle risultanze agli atti, tra cui la relazione del commissario giudiziale (con trascrizione di ampio stralcio) e soprattutto le sentenze (di tribunale e corte d'appello) denegative dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, già resa in concomitanza della risoluzione ex art.186 Pagina 2 di 4 - RGN 13352/2008 estensore cons .ferro 1.f., dunque contenenti le descrizioni dei crediti concordatari rimasti insoddisfatti benché privilegiati ovvero chirografari. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi dell'art.2909 cod.civ., ove la sentenza ha erratamente omesso di riprodurre il vincolo del giudicato sulla avvenuta qualificazione del credito siccome concordatario così come discendente dalle statuizioni della sentenza di risoluzione del concordato Trib. Messina n. 768/1997, divenuta definitiva. t a ll " Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi degli artt. 2741 cod.civ., 122,140,173 e 186 l.f. avendo la corte negato rilievo al pagamento di crediti privilegiati e chirografari sorti prima del concordato, mentre altri meramente chirografari, come quello della convenuta, erano stati soddisfatti.
1. Va esaminato per ragioni di priorità logica innanzitutto il secondo motivo, da ritenersi inammissibile per la formulazione irrimediabilmente generica del relativo quesito, posto che il ricorrente omette di correlare la natura concordataria del credito di B.N.L. s.p.a., benché pagato, alla vicenda parzialmente estintiva di altri crediti privilegiati e chirografari, parimenti pagati in corso di concordato, così non permettendo di isolare con chiarezza la portata vincolativa, e per quali parti, della sentenza risolutiva passata in giudicato rispetto al singolo e specifico rapporto dedotto quale res litigiosa.
2. All'altezza del primo e terzo motivo parte ricorrente provvede ad un più ordinato riepilogo della vicenda chiedendo di sovvertire il giudizio di fatto espresso dalla corte d'appello sul materiale probatorio richiamato e così dare applicazione al principio, pur affermato in sentenza, della deroga al canone dell'irripetibilità per i pagamenti che, eseguiti in corso di concordato ed in sua esecuzione, abbiano alterato le regole ripartitorie all'insegna della par condicio creditorum ovvero dell'ordine legittimo delle cause di prelazione. Nella selezione degli elementi di prova va tuttavia escluso il richiesto rilievo alla relazione del commissario giudiziale, posto che il ricorrente non indica la sede processuale di secondo grado e la tempestività di produzione della stessa, secondo le regole processuali del giudizio d'appello, in cui tale documento sarebbe entrato nel contraddittorio fra le parti, od offerto ad esso, e comunque pretermesso o mal inteso dalla corte. È invece incontestato che l'esame della sentenza impugnata si è soffermato sulle sentenze di risoluzione del concordato preventivo, integranti altresì la dichiarazione di fallimento di MO CH s.p.a., ma la Corte d'appello di Messina, nell'analizzarle, non ha restituito con chiarezza le ragioni per le quali la pacifica constatazione dell'avvenuto pagamento di crediti anche privilegiati ed in corso di concordato preventivo, la cui gravità era stata posta a base della conversione del concordato in fallimento, non avrebbe deposto per una seria alterazione dell'ordine delle cause di prelazione e comunque per una violazione della par condicio creditorum. Va condiviso dunque l'accostamento al principio per cui In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art 140, terzo comma, legge fall, in tema di concordato fallimentare - secondo cui i creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre Pagina 3 di 4 RGN 13352/2008 estensore che si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto - sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per non avere rilevato l'esistenza di pagamenti illegittimamente effettuati in favore di creditori chirografari senza il previo soddisfacimento di creditori privilegiati quali l'INPS e l'Esattoria comunale, per come facilmente evincibile dalla stessa sentenza di risoluzione del concordato preventivo) (Cass. 16738/2014, 17059/2007, 10938/1999, 3943/1976, 828/1965). Ne consegue la dichiarazione di fondatezza del ricorso ai sensi di cui in motivazione, quanto al primo e terzo motivo, la inammissibilità del secondo e, unitamente alla cassazione della sentenza impugnata, il rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, come da parte motiva, quanto al primo e terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2015. il consigliere estensore il Presidente dott. AldoJeccherini dott. Massimo FerroSIT T DEPOSITATO IN CANCELLERIA GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Andre BIANCHI →Pagina 4 di 4 RGN 13352/2008 estensore cons, m.ferro