Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1993, n. 574
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1994
Art. 1. 1. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato sono integrate, nei casi e secondo le modalita' previsti all' articolo 15, commi 3 , 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , con la copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dei commi 3 , 4 e 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 147/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente il personale della Polizia di Stato) e' il seguente:
"3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1994