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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 418/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott. Paolo Lepidi Giudice
Dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 418/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Palma, (c.f. ), ed elettivamente domiciliata nel C.F._2
suo studio a Luco dei Marsi, in viale Regina Elena n. 11
e
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Micocci, (C.F. ed elettivamente C.F._4
domiciliato nel suo studio sito ad Avezzano, in via Trieste 4.
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Le parti, con ricorso depositato il 01/06/2025, hanno chiesto, concordemente, la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, previste nel provvedimento emesso il 20/03/2009 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con le seguenti:
“SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE:
1. i figli sono tutti maggiorenni e non si necessita di disciplinare alcun affidamento;
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE:
2. la casa coniugale resta nella disponibilità del;
Parte_2
3. la sig.ra con i figli vive in una nuova abitazione acquistata dalla stessa, avendo Parte_1 contratto un mutuo ipotecario;
SUI RAPPORTI ECONOMICI
4. Il sig. dovrà versare a titolo di mantenimento per la sola figlia la Parte_2 Per_1 somma di euro 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT. La somma mensile sarà erogata direttamente sul conto corrente, ovvero, altro strumento di pagamento intestato alla figlia;
Persona_2
5. I genitori ricorrenti dovranno provvedere nella misura del 50 % ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia (quali a titolo esemplificativo: Persona_2 visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche, trattamenti sanitari, occhiali, tasse scolastiche/universitarie, libri scolastici, dotazione informatica, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, iscrizione e pratica di attività sportiva). Per le spese comportanti un esborso superiore ai 100,00 euro il genitore dovrà avvisare l'altro genitore con congruo anticipo prima di sostenerle;
per gli esborsi superiori ad euro 1.000 i genitori dovranno previamente concordare per iscritto (anche tramite email) l'opportunità di effettuare la spesa;
6. Il sig. pagherà la somma di euro 100,00 in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 quale contributo mensile per avere stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione dove vive anche la figlia Tale contributo sarà versato insieme al mantenimento con le Persona_2 medesime modalità ed a favore della figlia sino a quando questa non sarà Per_1 economicamente autosufficiente;
7. Non appena la figlia diverrà economicamente autosufficiente, l'obbligo in capo al Per_1 padre di versare la somma complessiva prima indicata verrà meno senza necessità di ulteriore modifica degli accordi raggiunti.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/06/2025,
e hanno chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 Parte_2
esercizio della responsabilità genitoriale previste nel provvedimento emesso il
20/03/2009 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio, cessata ormai da oltre 16 anni, precisando che dalla predetta unione sono nati tre figli Persona_3
(nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_4 Per_1
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adìto il Tribunale per i minorenni di L'Aquila per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli minori;
con provvedimento depositato in data
20/03/2009 il Tribunale aveva disposto:
“l'affidamento condiviso dei minori (n. 26/6/1997), Persona_5 Persona_3
(n. 26/6/1997) e , (n. 7/12/2001), ai loro genitori e Persona_2 Parte_2 Pt_1
con fissazione della dimora abituale dei figli presso la madre;
[...] dispone che il padre possa continuare a frequentare liberamente i minori secondo le modalità che le parti andranno a concordare;
pone a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli pari ad € 500 mensili, da rivalutare annualmente secondo indice Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, da concordare preventivamente tra i genitori;
dispone che il detto assegno di mantenimento venga integrato del maggior importo indicato nel verbale del 19/12/2008 in caso di trasferimento di madre e figli presso una abitazione in affitto in Avezzano o zone limitrofe.”
Le parti hanno chiesto la modifica di tale provvedimento in quanto i figli e Per_3
hanno raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, mentre la Per_4
figlia ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Il giudice relatore, visto il parere del pubblico ministero, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Sussistono i presupposti per procedere alla modifica richiesta, in quanto risulta provato il mutamento della condizione economica di entrambe le parti, come dalle stesse dedotto.
3 In particolare, dalla documentazione reddituale emerge un peggioramento della capacità economica di rispetto all'epoca del precedente accordo di Parte_2
mantenimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nonché un sostanziale miglioramento della capacità economica di Parte_1
Inoltre, i figli maggiori della coppia hanno ormai raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, è necessario prevedere un contributo economico per il solo mantenimento della figlia Per_1
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le modifiche alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei figli e, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La natura consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ad integrale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila in data 20/03/2009, dispone che la regolamentazione della responsabilità genitoriale sia disciplinata dalle condizioni di cui al ricorso, sopra trascritte ed, in particolare:
OMOLOGA le condizioni relative al contributo di mantenimento per la figlia Per_1
“4. Il sig. dovrà versare a titolo di mantenimento per la sola figlia la Parte_2 Per_1 somma di euro 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT. La somma mensile sarà erogata direttamente sul conto corrente, ovvero, altro strumento di pagamento intestato alla figlia;
Persona_2
5. I genitori ricorrenti dovranno provvedere nella misura del 50 % ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia (quali a titolo esemplificativo: Persona_2 visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche, trattamenti sanitari, occhiali, tasse scolastiche/universitarie, libri scolastici, dotazione informatica, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, iscrizione e pratica di attività sportiva). Per le spese comportanti un esborso superiore ai 100,00 euro il genitore dovrà avvisare l'altro genitore con
4 congruo anticipo prima di sostenerle;
per gli esborsi superiori ad euro 1.000 i genitori dovranno previamente concordare per iscritto (anche tramite email) l'opportunità di effettuare la spesa;
.
PRENDE atto delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Settore Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
Dott. Paolo Lepidi Giudice
Dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 418/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Palma, (c.f. ), ed elettivamente domiciliata nel C.F._2
suo studio a Luco dei Marsi, in viale Regina Elena n. 11
e
(c.f. nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Micocci, (C.F. ed elettivamente C.F._4
domiciliato nel suo studio sito ad Avezzano, in via Trieste 4.
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1 Le parti, con ricorso depositato il 01/06/2025, hanno chiesto, concordemente, la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, previste nel provvedimento emesso il 20/03/2009 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con le seguenti:
“SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE:
1. i figli sono tutti maggiorenni e non si necessita di disciplinare alcun affidamento;
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE:
2. la casa coniugale resta nella disponibilità del;
Parte_2
3. la sig.ra con i figli vive in una nuova abitazione acquistata dalla stessa, avendo Parte_1 contratto un mutuo ipotecario;
SUI RAPPORTI ECONOMICI
4. Il sig. dovrà versare a titolo di mantenimento per la sola figlia la Parte_2 Per_1 somma di euro 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT. La somma mensile sarà erogata direttamente sul conto corrente, ovvero, altro strumento di pagamento intestato alla figlia;
Persona_2
5. I genitori ricorrenti dovranno provvedere nella misura del 50 % ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia (quali a titolo esemplificativo: Persona_2 visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche, trattamenti sanitari, occhiali, tasse scolastiche/universitarie, libri scolastici, dotazione informatica, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, iscrizione e pratica di attività sportiva). Per le spese comportanti un esborso superiore ai 100,00 euro il genitore dovrà avvisare l'altro genitore con congruo anticipo prima di sostenerle;
per gli esborsi superiori ad euro 1.000 i genitori dovranno previamente concordare per iscritto (anche tramite email) l'opportunità di effettuare la spesa;
6. Il sig. pagherà la somma di euro 100,00 in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 quale contributo mensile per avere stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione dove vive anche la figlia Tale contributo sarà versato insieme al mantenimento con le Persona_2 medesime modalità ed a favore della figlia sino a quando questa non sarà Per_1 economicamente autosufficiente;
7. Non appena la figlia diverrà economicamente autosufficiente, l'obbligo in capo al Per_1 padre di versare la somma complessiva prima indicata verrà meno senza necessità di ulteriore modifica degli accordi raggiunti.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/06/2025,
e hanno chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 Parte_2
esercizio della responsabilità genitoriale previste nel provvedimento emesso il
20/03/2009 dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio, cessata ormai da oltre 16 anni, precisando che dalla predetta unione sono nati tre figli Persona_3
(nato il [...]), (nata il [...]) e (nata il [...]). Per_4 Per_1
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adìto il Tribunale per i minorenni di L'Aquila per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli minori;
con provvedimento depositato in data
20/03/2009 il Tribunale aveva disposto:
“l'affidamento condiviso dei minori (n. 26/6/1997), Persona_5 Persona_3
(n. 26/6/1997) e , (n. 7/12/2001), ai loro genitori e Persona_2 Parte_2 Pt_1
con fissazione della dimora abituale dei figli presso la madre;
[...] dispone che il padre possa continuare a frequentare liberamente i minori secondo le modalità che le parti andranno a concordare;
pone a carico del padre il contributo di mantenimento dei figli pari ad € 500 mensili, da rivalutare annualmente secondo indice Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, da concordare preventivamente tra i genitori;
dispone che il detto assegno di mantenimento venga integrato del maggior importo indicato nel verbale del 19/12/2008 in caso di trasferimento di madre e figli presso una abitazione in affitto in Avezzano o zone limitrofe.”
Le parti hanno chiesto la modifica di tale provvedimento in quanto i figli e Per_3
hanno raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, mentre la Per_4
figlia ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Il giudice relatore, visto il parere del pubblico ministero, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Sussistono i presupposti per procedere alla modifica richiesta, in quanto risulta provato il mutamento della condizione economica di entrambe le parti, come dalle stesse dedotto.
3 In particolare, dalla documentazione reddituale emerge un peggioramento della capacità economica di rispetto all'epoca del precedente accordo di Parte_2
mantenimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nonché un sostanziale miglioramento della capacità economica di Parte_1
Inoltre, i figli maggiori della coppia hanno ormai raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, è necessario prevedere un contributo economico per il solo mantenimento della figlia Per_1
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le modifiche alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse dei figli e, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La natura consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ad integrale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila in data 20/03/2009, dispone che la regolamentazione della responsabilità genitoriale sia disciplinata dalle condizioni di cui al ricorso, sopra trascritte ed, in particolare:
OMOLOGA le condizioni relative al contributo di mantenimento per la figlia Per_1
“4. Il sig. dovrà versare a titolo di mantenimento per la sola figlia la Parte_2 Per_1 somma di euro 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT. La somma mensile sarà erogata direttamente sul conto corrente, ovvero, altro strumento di pagamento intestato alla figlia;
Persona_2
5. I genitori ricorrenti dovranno provvedere nella misura del 50 % ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia (quali a titolo esemplificativo: Persona_2 visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche, trattamenti sanitari, occhiali, tasse scolastiche/universitarie, libri scolastici, dotazione informatica, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, iscrizione e pratica di attività sportiva). Per le spese comportanti un esborso superiore ai 100,00 euro il genitore dovrà avvisare l'altro genitore con
4 congruo anticipo prima di sostenerle;
per gli esborsi superiori ad euro 1.000 i genitori dovranno previamente concordare per iscritto (anche tramite email) l'opportunità di effettuare la spesa;
.
PRENDE atto delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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