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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8786 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8786/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BERTOGLIO ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 17
e
(c.f. , con l'avv. PENNATI EMILIO, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in ED (BS), Largo Zanardelli, n. 7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 1.9.2025 e 4.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento prevalente presso il padre Persona_1 nella ex casa familiare ove attualmente dimora con la figlia maggiorenne attualmente studente e non Per_2 autosufficiente;
2) assegnazione della ex casa familiare al padre;
3) stante l'età del minore, di anni quindici e i numerosi impegni scolastici e sportivi che lo occupano soprattutto i fine settimana, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente previo accordo Per_1 con il padre e sempre nel rispetto dei desideri e disponibilità del figlio;
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minorenne per due settimane anche non consecutive, con impegno a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro la fine di maggio di ciascun anno;
potrà altresì tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, trascorrendo la settimana di Natale alternata alla settimana di capodanno con il papà o con la mamma, e, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta con il papà o con la mamma;
5) Contributo a carico della madre per il mantenimento di entrambi i figli nella misura complessivi € 300,00
(euro trecento/00), somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge, da versare al padre entro il giorno
25 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) L'immobile adibito a ex casa coniugale, sito in Comune di ED (BS) in via Boccaccio n. 26 censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al NCT foglio 33, particella 955 sub. 6 categoria A/2, classe 6, 6,5 vani - NCT foglio 33, particella 955 sub. 15 categoria C/6, consistenza 56 mq - in comproprietà̀ fra i coniugi
(50% sig. e 50% sig.ra ) viene assegnato in piena ed esclusiva proprietà̀ al sig. , Pt_2 Pt_1 Parte_2 in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti e pertanto la sig.ra trasferisce al sig. Parte_1 [...]
che accetta, la piena proprietà della quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) dei beni immobili innanzi Pt_2 descritti;
7) Le parti si obbligano entro 60 giorni dall'emananda sentenza di stipulare l'atto definitivo di compravendita avanti al Notaio scelto di comune accordo;
8) Le spese, tasse, imposte quant'altro necessario per la stipula dell'atto notarile definitivo saranno a carico del sig. ; Parte_2
9) Il sig. , al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita si obbliga, a ottenere dalla Banca Pt_2
Intesa Sanpaolo, filiale di ED (BS) formale liberatoria nei confronti della sig.ra da Parte_1 qualsivoglia impegno fideiussorio e/o garanzia prestata dalla medesima per l'acquisto del predetto immobile;
10) In forza di quanto sopra, dal momento del trasferimento del predetto immobile, il mutuo fondiario residuo attualmente in corso presso la Banca Intesa Sanpaolo, filiale di ED (BS) resterà a esclusivo carico del sig.
; Parte_2
11) Sempre in forza delle intese raggiunte, la sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa economica riguardante i beni mobili e/o suppellettili presenti all'interno della ex casa coniugale e a ogni richiesta economica riguardante le rate di mutuo sin qui versate al predetto istituto di credito;
12) Tale trasferimento viene fatto ai fini della risoluzione della crisi coniugale in applicazione dell'art. 19 della legge 74/87 che prevede “l'esenzione da ogni imposta e tassa allorquando le attribuzioni patrimoniali tra coniugi siano essenziali, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale”, così come peraltro accertato dalla circolare della agenzia delle entrate in data 16.03.2000 n. 49/E e in data 21.02.2014
n. 2/E.
13) I sig.ri e sig.ra per i trasferimenti sopra enucleati, intendono avvalersi Parte_2 Parte_1 dei benefici di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale del 10.05.1999 N. 154, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 19 della Legge N. 74 del 06.03.1987 nella parte in cui non estende l'esenzione prevista in detto articolo a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e/o divorzio personale dei coniugi. Pertanto, il presente trasferimento è esente da imposta di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa e/o imposta.
14) Le parti, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare innanzi citato, dichiarano che:
- Il sig. è nato a [...] il [...] ed è residente in [...] (C.F.: ) CodiceFiscale_3
- La sig.ra è nata a [...], il [...] ed è residente Parte_1
in residente in [...] (CF.: ) CodiceFiscale_4
- I dati catastali dell'immobile compravenduto sono i seguenti: NCT foglio 33, particella 955 sub. 6 categoria A/2, classe 6, 6,5 vani - NCT foglio 33, particella 955 sub. 15 categoria C/6, consistenza 56 mq;
- La sig.ra , parte cedente (ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo Pt_1 stato di fatto dell'immobile compravenduto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
- Il sig. , parte acquirente, (ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo Pt_2
stato di fatto dell'immobile compravenduto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
- La sig.ra , parte cedente, dichiara che gli intestatari catastali sono conformi ai registri Pt_1
immobiliari (ai sensi dell'art. 19 co. 14 del D.L. n. 78/10);
- Il trasferimento innanzi esposto è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalle parti e che comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
- Le parti rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale;
- Le parti esonerano il Conservatore immobiliare da ogni responsabilità;
- Le parti dichiarano che il predetto trasferimento gode della esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987;
- Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore.
15) le parti dichiarano che con l'integrale adempimento di quanto sopra previsto, rebus sic stantibus, nulla più avranno reciprocamente a pretendere in relazione ai titoli suindicati, e che ogni reciproca pretesa patrimoniale, anche inerente precedenti accordi assunti in sede di separazione, si intende qui integralmente compensata ed estinta;
16) dichiarare compensate le spese legali.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Reggio Calabria (RC) il
16.8.1999, da cui erano nati i figli il 1.10.2003 e il 10.9.2009, premettendo Per_2 Persona_1 che, dopo la comparizione delle parti in data 23.6.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 7.4.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Reggio Calabria (RC) il 16.8.1999, iscritto nel registro degli atti di Pt_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 18;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8786/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BERTOGLIO ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 17
e
(c.f. , con l'avv. PENNATI EMILIO, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in ED (BS), Largo Zanardelli, n. 7
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 1.9.2025 e 4.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) affidamento condiviso del figlio minorenne con collocamento prevalente presso il padre Persona_1 nella ex casa familiare ove attualmente dimora con la figlia maggiorenne attualmente studente e non Per_2 autosufficiente;
2) assegnazione della ex casa familiare al padre;
3) stante l'età del minore, di anni quindici e i numerosi impegni scolastici e sportivi che lo occupano soprattutto i fine settimana, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente previo accordo Per_1 con il padre e sempre nel rispetto dei desideri e disponibilità del figlio;
4) Salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minorenne per due settimane anche non consecutive, con impegno a comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro la fine di maggio di ciascun anno;
potrà altresì tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva durante le vacanze di Natale, trascorrendo la settimana di Natale alternata alla settimana di capodanno con il papà o con la mamma, e, per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, trascorrendo il giorno di Pasqua alternato al giorno di Pasquetta con il papà o con la mamma;
5) Contributo a carico della madre per il mantenimento di entrambi i figli nella misura complessivi € 300,00
(euro trecento/00), somma soggetta a rivalutazione ISTAT come per legge, da versare al padre entro il giorno
25 di ogni mese, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) L'immobile adibito a ex casa coniugale, sito in Comune di ED (BS) in via Boccaccio n. 26 censito al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al NCT foglio 33, particella 955 sub. 6 categoria A/2, classe 6, 6,5 vani - NCT foglio 33, particella 955 sub. 15 categoria C/6, consistenza 56 mq - in comproprietà̀ fra i coniugi
(50% sig. e 50% sig.ra ) viene assegnato in piena ed esclusiva proprietà̀ al sig. , Pt_2 Pt_1 Parte_2 in esecuzione degli accordi intercorsi tra le parti e pertanto la sig.ra trasferisce al sig. Parte_1 [...]
che accetta, la piena proprietà della quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) dei beni immobili innanzi Pt_2 descritti;
7) Le parti si obbligano entro 60 giorni dall'emananda sentenza di stipulare l'atto definitivo di compravendita avanti al Notaio scelto di comune accordo;
8) Le spese, tasse, imposte quant'altro necessario per la stipula dell'atto notarile definitivo saranno a carico del sig. ; Parte_2
9) Il sig. , al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita si obbliga, a ottenere dalla Banca Pt_2
Intesa Sanpaolo, filiale di ED (BS) formale liberatoria nei confronti della sig.ra da Parte_1 qualsivoglia impegno fideiussorio e/o garanzia prestata dalla medesima per l'acquisto del predetto immobile;
10) In forza di quanto sopra, dal momento del trasferimento del predetto immobile, il mutuo fondiario residuo attualmente in corso presso la Banca Intesa Sanpaolo, filiale di ED (BS) resterà a esclusivo carico del sig.
; Parte_2
11) Sempre in forza delle intese raggiunte, la sig.ra , con la sottoscrizione del presente atto, Parte_1 rinuncia a qualsivoglia pretesa economica riguardante i beni mobili e/o suppellettili presenti all'interno della ex casa coniugale e a ogni richiesta economica riguardante le rate di mutuo sin qui versate al predetto istituto di credito;
12) Tale trasferimento viene fatto ai fini della risoluzione della crisi coniugale in applicazione dell'art. 19 della legge 74/87 che prevede “l'esenzione da ogni imposta e tassa allorquando le attribuzioni patrimoniali tra coniugi siano essenziali, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale”, così come peraltro accertato dalla circolare della agenzia delle entrate in data 16.03.2000 n. 49/E e in data 21.02.2014
n. 2/E.
13) I sig.ri e sig.ra per i trasferimenti sopra enucleati, intendono avvalersi Parte_2 Parte_1 dei benefici di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale del 10.05.1999 N. 154, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 19 della Legge N. 74 del 06.03.1987 nella parte in cui non estende l'esenzione prevista in detto articolo a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione e/o divorzio personale dei coniugi. Pertanto, il presente trasferimento è esente da imposta di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa e/o imposta.
14) Le parti, ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare innanzi citato, dichiarano che:
- Il sig. è nato a [...] il [...] ed è residente in [...] (C.F.: ) CodiceFiscale_3
- La sig.ra è nata a [...], il [...] ed è residente Parte_1
in residente in [...] (CF.: ) CodiceFiscale_4
- I dati catastali dell'immobile compravenduto sono i seguenti: NCT foglio 33, particella 955 sub. 6 categoria A/2, classe 6, 6,5 vani - NCT foglio 33, particella 955 sub. 15 categoria C/6, consistenza 56 mq;
- La sig.ra , parte cedente (ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo Pt_1 stato di fatto dell'immobile compravenduto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
- Il sig. , parte acquirente, (ai sensi dell'art. 29 co.
1-bis della Legge n. 52/85) dichiara che lo Pt_2
stato di fatto dell'immobile compravenduto è conforme ai dati catastali e alle planimetrie;
- La sig.ra , parte cedente, dichiara che gli intestatari catastali sono conformi ai registri Pt_1
immobiliari (ai sensi dell'art. 19 co. 14 del D.L. n. 78/10);
- Il trasferimento innanzi esposto è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato dalle parti e che comprende tutti i diritti accessori, le servitù attive e passive, le pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
- Le parti rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale;
- Le parti esonerano il Conservatore immobiliare da ogni responsabilità;
- Le parti dichiarano che il predetto trasferimento gode della esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987;
- Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore.
15) le parti dichiarano che con l'integrale adempimento di quanto sopra previsto, rebus sic stantibus, nulla più avranno reciprocamente a pretendere in relazione ai titoli suindicati, e che ogni reciproca pretesa patrimoniale, anche inerente precedenti accordi assunti in sede di separazione, si intende qui integralmente compensata ed estinta;
16) dichiarare compensate le spese legali.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Reggio Calabria (RC) il
16.8.1999, da cui erano nati i figli il 1.10.2003 e il 10.9.2009, premettendo Per_2 Persona_1 che, dopo la comparizione delle parti in data 23.6.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 7.4.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato a Reggio Calabria (RC) il 16.8.1999, iscritto nel registro degli atti di Pt_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1999, parte II, serie A, n. 18;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate. Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO TE