Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.7729 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1 Avv. MANGIONE RICCARDO
Avv. PARENTI MASSIMILIANO e
[...]
Controparte_1 Avv. LEPROUX ALESSANDRO e
EL FI Avv. MORIANI GIANLUCA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riassume il giudizio d'appello avverso la sentenza n. 949 del 2013 del Tribunale di Parte_1 Civitavecchia, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata con l'ordinanza n. 25980 del 2021 che si riporta: “Con atto di citazione notificato il 28/1/2008 la Parte_2 propose azione di responsabilità ex art.2392 e ss. cod.civ. nei confronti di tutti coloro che, nel
[...] periodo intercorso tra il 2003 ed il 2006, avevano ricoperto cariche sociali in seno al Consiglio di amministrazione, nonché nei confronti del Direttore generale PP NI, chiedendo la condanna dei convenuti in solido all'integrale risarcimento dei danni cagionati alla stessa per violazione dei CP_1 doveri loro rispettivamente incombenti e per i fatti dedotti in citazione, oltre interessi, risarcimento del maggior danno e rifusione delle spese di lite.
Quindi, dopo avere riscontrato che il Tribunale aveva condannato i due convenuti rimasti in giudizio al pagamento della somma di euro 1.831.689,03=, comprensiva della rivalutazione e degli interessi compensativi sulla somma di euro 1.528.055,63=, imputata a titolo di risarcimento del danno globalmente considerato, ha affermato che la pretesa azionabile nei loro confronti doveva essere proporzionalmente ridotta, secondo l'insegnamento delle Sez. U. n.30174/2011, con detrazione delle somme pagate dai condebitori coobbligati a titolo di transazione con la , quindi detratto la CP_2 somma di euro 182.700,00= (pari all'importo di euro 8.700,00 moltiplicato per le ventuno transazioni) dal totale del danno liquidato dal Tribunale e condannato i condebitori in solido rimasti in causa,
NI e al pagamento della somma di euro 1.518.382,09=, comprensiva del danno, della Pt_1 rivalutazione e degli interessi legali composti, oltre agli interessi legali.
Quanto alla regolazione delle spese, la Corte di appello ha dichiarato compensate tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi in ragione di 1/3 e condannato l'appellata alla rifusione in favore degli appellanti dei restanti 2/3, come liquidati in dispositivo. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi;
NI ha proposto separato Parte_1 ricorso con un mezzo;
la in Amministrazione Controparte_3
, quale incorporante della A.S., ha CP_4 Controparte_1 replicato con controricorso e ricorso incidentale con due mezzi. e NI hanno replicato con separati controricorsi al ricorso incidentale svolto dalla Pt_1 ha depositato memoria. Controparte_5 CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione, con Pt_1 riferimento all'art.112 cod.proc.civ., degli artt. 1292 e 1304 del cod.civ., come interpretati sul punto da
Cass. Sez. U. n.30174/2011. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ridotto l'importo dovuto a titolo di risarcimento nella misura (minore) degli importi in concreto transatti e versati dai condebitori solidali e non per quote ideali, secondo il dettato delle Sez. U. n.30174/2011, pure richiamato dalla Corte distrettuale nel provvedimento impugnato.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la medesima violazione sotto i seguenti ulteriori profili: la Pt_1 transazione conclusa da parte degli altri coobbligati aveva previsto il pagamento di una somma inferiore pag. 2/8 alla quota ideale gravante su ciascun debitore transigente;
la nella transazione aveva CP_1 Parte_3 previsto di proseguire l'azione intrapresa “solo ed esclusivamente nei limiti della loro quota proporzionale di responsabilità solidale”, dando vita ad una transazione aperta perché il creditore aveva dichiarato di voler estendere gli effetti della transazione ai condebitori non transigenti;
nella Pt_1 comparsa conclusionale aveva dichiarato di voler profittare della transazione, da configurarsi come atto a favore del terzo ex art.1411 cod.civ.
2. Con l'unico motivo del proprio ricorso, NI denuncia la violazione degli artt.1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod.civ. e l'errata applicazione dei principi di diritto e dei criteri di computo espressi da Cass. Sez. U. n.30174/2011 in tema di effetti della transazione parziale nell'ambito dell'obbligazione solidale. Sostiene anche che l'arbitrario calcolo compiuto dalla Corte di appello era suscettibile di determinare un'ingiusta locupletazione in capo alla in violazione dell'art.2041 cod.civ. CP_1
3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale la denuncia la violazione degli artt.115 e 345, CP_1 terzo comma, cod.proc.civ. e dell'art.2697 cod.civ. La sostiene che, avendo dato atto degli accordi intervenuti con gli altri ventuno condebitori CP_1 solidali, aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti delle parti di questi accordi e la limitazione della condanna nei confronti di NI e “nei Pt_1 limiti delle quote di responsabilità dagli stessi assunte”. A suo parere, se NI e avessero voluto avvalersi degli effetti delle transazioni al fine della Pt_1 determinazione del residuo credito, avrebbero dovuto chiedere l'ordine di esibizione delle stesse, essendo loro onere provare gli accordi, ma ciò non avevano fatto, limitandosi a depositare la transazione
Parte_3
pag. 3/8 Secondo la la decisione è errata perché la Corte di appello avrebbe tenuto conto della CP_1 documentazione irritualmente acquisita, violando gli artt. 345, terzo comma, e 115 cod.proc.civ. e l'art. 2697, secondo comma, cod.civ. Inoltre, avrebbe dato erroneamente per pacifico che le transazioni erano state concluse per il medesimo importo di euro 8.700,00=, circostanza che non risultava dagli atti.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. La censura critica la statuizione con cui la Corte di appello ha condannato la alla rifusione delle CP_1 spese di giudizio per i due gradi nella misura di 2/3 in quanto parte maggiormente soccombente, sostenendo che non è possibile dedurre l'iter decisionale sul punto.
4.1. I ricorsi proposti possono essere trattati congiuntamente perché affrontano questioni giuridiche strettamente collegate.
Segnatamente i ricorsi proposti da e NI sono fondati e vanno accolti;
il primo motivo del Pt_1 ricorso incidentale proposto dalla è inammissibile, mentre il secondo va dichiarato assorbito. CP_1 4.2. Risulta decisivo rammentare preliminarmente che «La responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., e tale vincolo sussiste - tanto quando la responsabilità sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale - anche se l'evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l'intero debito solidale, mentre, laddove l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota.» (Cass. n. 16050 del 08/07/2009); ciò perché l'art. 1304, comma 1, cod. civ. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione, mentre nel caso in esame le plurime transazioni dell'obbligazione solidale avvennero per quota – posto che non risulta il contrario, né la banca ha sostenuto di avere transatto l'intero debito -, collocando così la concreta fattispecie al di fuori del campo di applicazione dell'art.1304, primo comma, cod. civ.
4.3. Tanto puntualizzato, va rimarcato che, con la sentenza n.30174 del 30/12/2011, le Sezioni Unite, in relazione agli effetti della transazione che abbia riguardato solo la quota del condebitore solidale, hanno, quindi, affermato che «Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.» (conf. Cass. n. 22231 del 20/10/2014; Cass. n. 17893 del 27/08/2020).
4.4. Ne consegue che la decisione impugnata è errata laddove risultano detratte, dall'importo complessivo liquidato a titolo risarcitorio, solo le somme effettivamente incassate dalla banca all'esito delle transazioni parziali, pur se inferiori all'ammontare delle rispettive quote ideali. Invero, in caso di transazione stipulata dal creditore solo con uno o alcuni dei coobbligati o comunque di adempimento parziale di una obbligazione solidale, gli effetti sono diversi a seconda che la somma incassata dall'accipiens sia pari o superiore alla quota virile gravante sul condebitore solvens, oppure la somma incassata sia ad essa inferiore. Nel primo caso, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto;
se, invece, la somma versata è stata inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo (come la sentenza impugnata ha constatato nel caso in esame), il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota ideale di chi ha transatto.
4.5. Per tali motivi risultano fondati i ricorsi di e NI. Pt_1 4.6. Quanto al primo motivo del ricorso incidentale della , Controparte_1 inammissibilmente generica si mostra la censura (parrebbe per violazione dell'art.115 cod.proc.civ.) relativa all'accertamento, espresso dalla Corte di merito in sentenza, circa la non contestazione in causa pag. 4/8 della percezione da parte della banca della somma di € 8.700,00 da ciascuno dei 21 convenuti con i quali aveva transatto la controversia. Il controricorso si limita invero ad affermare che sarebbe stato
<<indiscusso l raggiungimento dei accordi ma non anche il contenuto ed valore di>essi>>, astenendosi dal precisare il contenuto -e la collocazione nel fascicolo processuale- degli atti di causa dai quali desumere che la non contestazione fosse contenuta in tali limiti, in tal modo violando il disposto dell'art.366, comma 1, n.6 cod.proc.civ. Parimenti inammissibile si mostra poi l'ulteriore censura (per violazione degli artt.345 e 115 cod.proc.civ.) espressa nel motivo, avverso la ritenuta (dalla Corte di merito) ammissibilità della produzione in appello di uno degli atti di transazione intervenuti tra le parti (dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie in primo grado). Trattandosi invero di censura avverso una ulteriore ratio a sostegno dell'individuazione delle somme versate in esecuzione delle transazioni, la ritenuta inammissibilità della censura avverso la distinta ed assorbente ratio basata sul carattere incontroverso di tale circostanza rende privo di interesse per la ricorrente l'eventuale accoglimento della censura in esame.
4.7. Il secondo motivo del ricorso incidentale, avente ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata inerente al regolamento delle spese del giudizio di merito, resta assorbito dalla cassazione della sentenza stessa in accoglimento dei ricorsi di e NI. Pt_1
5. In conclusione vanno accolti i ricorsi proposti da e NI;
va dichiarato inammissibile il Pt_1 primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla assorbito il secondo;
la sentenza impugnata CP_1 va cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
- Accoglie i ricorsi proposti da e NI, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso Pt_1 incidentale proposto dalla ed assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa CP_1 alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).”.
Il ha, pertanto, concluso chiedendo che: “- in applicazione del principio stabilito Pt_1 dall'Ordinanza n. 25980 del 2021 della Corte di Cassazione, in accoglimento dell'appello proposto dal Sig. rideterminare il quantum a carico degli appellanti come segue: danno accertato in Parte_1 primo grado € 1.528.055,63 – oltre interessi - nei confronti dei 23 convenuti in solido;
soggetti transigenti 21, residuo a carico dei 2 appellanti, corrispondente a 2/23 dell'originario quantum, € 132.874,40 – oltre interessi - in solido;
-liquidare le spese legali dei due gradi di merito, della fase di legittimità e della presente fase di rinvio, secondo i parametri del D.M. 147 del 13/8/2022 essendo l'ultima attività effettuata nella vigenza del citato D.M., ponendole integralmente a carico della considerato che la medesima, per CP_6 quanto evidenziato al punto k) della citazione in riassunzione e nelle presenti note, risulta soccombente.
- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Qs. Ecc.ma Corte non ritenga di dover porre interamente a carico della le spese legali dell'intero giudizio, riconoscere comunque la CP_6 maggiore soccombenza del predetto Istituto di credito, anche alla luce dell' Ordinanza della Corte di Cassazione e conseguentemente liquidare le spese legali in favore della parte appellante, attribuendo una quota ancor più favorevole rispetto a quella dei 2/3 stabilita in fase di Gravame da Qs. Ecc.ma Corte, o comunque nella misura che verrà ritenuta di giustizia.”. Il EL ha concluso chiedendo di “I. accertare e dichiarare che la quota di debito ascrivibile ai GG.ri PP NI e per i fatti di cui è causa non può essere superiore ad € Parte_1 66.437,20 ciascuno oltre interessi, ossia 1/23 del danno complessivamente riconosciuto alla CP_7
pag. 5/8 di per i fatti accertati nel corso del primo grado di giudizio (€ Controparte_1 1.528.055,63); II. in ragione dell'esito finale del giudizio e della condotta processuale della condannare CP_1 quest'ultima alla rifusione integrale in favore degli appellanti delle spese processuali:
- del primo grado di giudizio, R.g.n. 341/2008, avanti il Tribunale di Civitavecchia (maggiorate delle spese di CTU);
- del secondo grado di giudizio avanti la Corte d'Appello di Roma, R.g.n. 2417/2014;
- del giudizio di legittimità R.g.n. 16887/2017 avanti la Corte di Cassazione;
- del presente giudizio di rinvio;
III. in subordine, porre le spese sopra descritte in ragione dei 9/10 a carico della parte CP_1 maggiormente soccombente, e di 1/10 a carico degli appellanti in solido, in giusta proporzione rispetto all'entità della condanna, o comunque nella misura che risulterà equa e di giustizia.”. La BA ha chiesto di: “condannare i GG.ri (C.F. ) e PP Parte_1 C.F._1 NI (C.F. ), detratto quanto medio tempore eventualmente già corrisposto e C.F._2 documentalmente provato da imputarsi in primis agli interessi dovuti, a corrispondere alla CP_8 in solido, l'importo di € 132.874,40, oltre interessi composti e rivalutazione monetaria su tale importo dall'11/01/2008 all'effettivo soddisfo, con loro condanna in solido, previo accertamento del difetto di soccombenza della alla integrale rifusione delle spese di lite dei precedenti gradi di CP_8 merito, nelle rispettive misure di € 36.145,00 ed € 32.381,00 oltre accessori di legge, come quantificate della Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1298/2017 resa inter partes;
oltre che con loro condanna in solido alla integrale rifusione delle spese del giudizio di legittimità e della presente fase, oltre accessori di legge”. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello di E EL FI è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nella misura Parte_1 che segue. Nell'impugnare la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda della e li aveva condannati al CP_1 pagamento di euro 1.813.689,03 (comprensivo di rivalutazione ed interessi compensativi), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, gli appellanti - oltre a contestare di essere responsabili - hanno dedotto, in via subordinata, Cont l'eccessività di quanto richiesto dalla a titolo risarcitorio. Questa Corte d'Appello aveva parzialmente accolto l'impugnazione condannandoli al pagamento, in solido, del minor importo di euro 1.518.382,09, oltre agli interessi legali su tale somma, dalla data della sentenza fino all' effettivo soddisfo. Orbene, in base a quanto stabilito dalla Suprema Corte in linea di principio ed alle conclusioni conformi rassegnate dalle Cont parti in ordine alla debenza di euro 132.874,40, in solido, da parte degli appellanti in favore della non resta che condannare gli stessi al pagamento dell'importo predetto, oltre la rivalutazione con gli interessi maturati anno per anno, e gli interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo. Cont Va respinta, invero, l'eccezione del secondo il quale la avrebbe chiesto la rivalutazione solo in sede di Pt_1 rinvio, per un triplice ordine di motivi. Intanto perché la richiesta è stata formulata sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado. Poi perché tale rivalutazione può essere applicata anche d'ufficio trattandosi di debito di valore. Ed infine perché la statuizione del Tribunale sul punto non risulta impugnata.
Conseguentemente il dovuto può essere calcolato come segue, tenendo conto dei parametri già applicati dal Tribunale sulla data di inizio e su quella finale attualizzata ad oggi, non oggetto di censura.
Capitale Iniziale: € 132.874,40
Data Iniziale: 01/01/2008
Data Finale: 30/03/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2008
Scadenza Rivalutazione: Marzo 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi:
01/01/2008 01/01/2009 € 134.867,52 3,00% 366 € 4.057,11
pag. 6/8 01/01/2009 31/12/2009 € 136.727,76 3,00% 364 € 4.090,59 01/01/2010 01/01/2010 € 136.727,76 1,00% 1 € 3,75 01/01/2010 31/12/2010 € 139.650,99 1,00% 364 € 1.392,68 01/01/2011 01/01/2011 € 139.650,99 1,50% 1 € 5,74 01/01/2011 31/12/2011 € 144.035,85 1,50% 364 € 2.154,62 01/01/2012 01/01/2012 € 144.035,85 2,50% 1 € 9,87 01/01/2012 01/01/2013 € 147.224,84 2,50% 366 € 3.690,70 01/01/2013 31/12/2013 € 148.022,08 2,50% 364 € 3.690,41 01/01/2014 01/01/2014 € 148.022,08 1,00% 1 € 4,06 01/01/2014 31/12/2014 € 146.959,09 1,00% 364 € 1.465,56 01/01/2015 01/01/2015 € 146.959,09 0,50% 1 € 2,01 01/01/2015 31/12/2015 € 147.357,71 0,50% 364 € 734,77 01/01/2016 01/01/2016 € 147.357,71 0,20% 1 € 0,81 01/01/2016 31/12/2016 € 148.686,45 0,20% 365 € 297,37 01/01/2017 01/01/2017 € 148.686,45 0,10% 1 € 0,41 01/01/2017 31/12/2017 € 150.015,20 0,10% 364 € 149,60 01/01/2018 01/01/2018 € 150.015,20 0,30% 1 € 1,23 01/01/2018 31/12/2018 € 151.078,19 0,30% 364 € 451,99 01/01/2019 01/01/2019 € 151.078,19 0,80% 1 € 3,31 01/01/2019 31/12/2019 € 151.742,56 0,80% 364 € 1.210,61 01/01/2020 01/01/2020 € 151.742,56 0,05% 1 € 0,21 01/01/2020 31/12/2020 € 152.141,19 0,05% 365 € 76,07 01/01/2021 01/01/2021 € 152.141,19 0,01% 1 € 0,04 01/01/2021 31/12/2021 € 159.183,53 0,01% 364 € 15,87 01/01/2022 01/01/2022 € 159.183,53 1,25% 1 € 5,45 01/01/2022 31/12/2022 € 174.862,71 1,25% 364 € 2.179,80 01/01/2023 01/01/2023 € 174.862,71 5,00% 1 € 23,95 01/01/2023 31/12/2023 € 176.324,33 5,00% 364 € 8.792,06 01/01/2024 01/01/2024 € 176.324,33 2,50% 1 € 12,08 01/01/2024 31/12/2024 € 178.716,07 2,50% 365 € 4.467,90 01/01/2025 01/01/2025 € 178.716,07 2,00% 1 € 9,79 01/01/2025 30/03/2025 € 179.380,44 2,00% 88 € 864,96
Indice alla Decorrenza: 132,2
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,35
Totale Rivalutazione: € 46.506,04 Capitale Rivalutato: € 179.380,44
Totale Colonna Giorni: 6298
Totale Interessi: € 39.865,38 Rivalutazione + Interessi: € 86.371,42
Capitale Rivalutato + Interessi: € 219.245,82.
Il d il EL, pertanto, vanno condannati, in solido, al pagamento di euro 219.245,82, in favore della Pt_1
oltre interessi legali maturati dalla presente sentenza al soddisfo. CP_1 Le spese di lite, atteso il divario tra quanto chiesto e quanto ottenuto dalla parte vittoriosa, devono porsi a carico del e del EL, in solido, nella misura di un quinto, restando compensate Pt_1 Cont quanto al resto. Sono dovute alla per intero le spese della ctu resasi necessaria per l'accertamento del danno.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello di e EL FI e li condanna, in Parte_1 solido, al pagamento in favore di Controparte_1
del minor importo di euro 219.245,82, oltre interessi legali maturati dalla presente
[...] sentenza al soddisfo, nonchè alla rifusione di un quinto delle spese di lite nella misura che liquida, per la quota, in euro 3.000,00 per il primo grado, 2.000,00 per il grado d'appello, 2.000,00 per il giudizio di rinvio e 2.000,00 per quello di cassazione, oltre alle spese della ctu, il contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 aprile 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 8/8