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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6485/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DE ANGELI CINZIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. VOCATURO MARCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/05/1995 da trascritto al n. 19, Parte II, Serie Parte_1 Parte_2
A, Anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA alle seguenti condizioni:
2) assegna la casa familiare sita in Mogliano Veneto (TV) Via De Gasperi n. 31/4 con gli arredi esistenti alla sig.ra che vi vivrà col figlio che ha ivi la Parte_1
residenza fino alla completa indipendenza economica del figlio e Per_1
comunque almeno fino all'anno 2037;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie versando un assegno Parte_2
mensile di euro 300,00 al mese rivalutabili agli indici ISTAT;
2 4) Il sig. non sarà più onerato di versare alla sig.ra la somma Parte_2 Parte_1
mensile di euro 200,00 per contributo al mantenimento del figlio, che pertanto viene revocato, dalla data di sottoscrizione del presente ricorso contribuendo direttamente con il godimento della casa familiare sita a Mogliano Veneto (TV) Via
De Gasperi n. 31/4 a dare un sostegno personale ed economico al figlio che si sta avviando alla autosufficienza economica;
Per_1
5) Si dà atto che la sig.ra arà fronte personalmente al pagamento di tutti Parte_1
gli oneri condominiali relativi alle spese ordinarie della casa familiare a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, rimanendo a carico di entrambe le parti comproprietarie sig.ra e sig. al 50 % le sole Parte_1 Parte_2
spese straordinarie;
6) Si dà atto che le parti dichiarano ulteriormente di aver già definito i loro rapporti personali ed economici relative al rapporto matrimoniale.
7) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all' emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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